PREVIDENZA INTEGRATIVA Clausole campione

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell’azienda al Fondo Priamo. Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione in essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS e all’INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al, fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Con riferimento al presente articolo le Parti concordano di collocare la forma di previ- denza complementare della categoria presso altro fondo negoziale con le condizioni pre- viste da un accordo da definire entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL, in cui sia previsto comunque un sostegno alle posizioni dei lavoratori realizzato attraverso la bilateralità di settore. Nelle more del riassetto restano ferme le previsioni e le modalità di contribuzione di so- lidarietà di cui all’articolo 15 e agli allegati 4 e 4bis del CCNL 24 luglio 2008.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Impiegati e Funzionari, i quali risultino assunti a tempo indeterminato e non siano soggetti od abbiano superato il periodo di prova, hanno la possibilità di aderire ai Fondi Pensione istituiti presso l’Impresa – rispettivamente denominati “Fondo Pensione per i Funzionari di Italiana Assicurazioni S.p.A.” e “Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.” – i quali sono dotati di propri Statuti ed Organi di amministrazione e di controllo. Fermo quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 a tale C.C.N.L. nonché da accordi e regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo), l’Impresa contribuirà ad alimentare l’accantonamento di cui si tratta, mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al rispettivo Fondo, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, della seguente percentuale della retribuzione annuale spettante al lavoratore al 1°gennaio dell’anno stesso: • 4,75% per l’anno 2009; • 5,00% a decorrere dall’anno 2010. Il contributo di cui sopra sarà riferito all’intero anno lavorativo. l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata, ➢ in caso di aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti; ➢ in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle competenze di chiusura del rapporto. Per retribuzione si deve intendere, agli effetti del presente articolo, la sommatoria delle seguenti voci : • stipendio tabellare • eventuale indennità di contingenza • eventuale indennità di carica. L’efficacia del presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza di norme di legge che ne consentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o regolamentare ostativa al riguardo, le Parti si incontreranno, entro 60 giorni dalla relativa entrata in vigore, per ridiscutere la materia al fine di individuare soluzioni alternative, a parità comunque di costo complessivo per l’Impresa. Le Parti si danno atto che in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non ; al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di istituire la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La costituzione del fondo sarà approfondita dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. L’istituzione della Previdenza Integrativa avverrà secondo i seguenti criteri: - La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso; - l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché a quelli appartenenti alla categoria Quadri; - l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell’anno, mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del TFR maturato nell’anno. E’, infine, stabilito l’obbligo di effettuare un versamento, al momento dell’adesione al Fondo a titolo d’iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità d’esecuzione saranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo; - il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello; - il Fondo rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto le Parti s’impegnano a collaborare per la massima ...
PREVIDENZA INTEGRATIVA. 4.1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a FONDAPI, il contributo mensile, previsto dagli accordi nazionali vigenti, è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dagli stessi accordi sindacali.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Il trattamento pensionistico complementare previsto dal CCNL e dal presente CIA viene attuato tramite l’adesione ai Fondi Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol (di seguito definiti “Fondi Pensione”), costituiti nelle forme indicate dall’art. 86 e dall’allegato 13 del CCNL ANIA del 17/9/2007. Le Parti si impegnano dopo approfondito confronto ad attivare un unico Fondo Pensione per i dipendenti di tutte le Imprese del Gruppo Unipol cui si applica il presente CIA. I contributi che affluiscono al Fondo Pensione sono gestiti attraverso contratti di assicurazione collettivi sulla vita stipulati con UnipolSai Assicurazioni, i cui rendimenti vengono retrocessi nella misura del 100%.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile è AGRIFONDO. In caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO i Consorzi verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di im- porto pari all’1 % della retribuzione lorda annua spettante a ciascun di- pendente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta, sulla retribuzione mensile, effettuata dal Consorzio. Il contributo di cui al precedente comma, sia per la parte a loro ca- rico, sia per la parte a carico dei lavoratori, sarà versato dai Consorzi ad AGRIFONDO nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di AGRIFONDO. Nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO. L’individuazione di AGRIFONDO come fondo di previdenza comple- mentare del settore consortile è stabilita dall’ACNL 20 giugno 2007 che, allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ne costitui- sce parte integrante ed essenziale.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Da gennaio 2021 il contributo mensile contrattuale a carico azienda è elevato all'1,5% della retribuzione (*), da riparametrare, per 12 mensilità, da corrispondere per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (anche apprendisti). Tale contributo è aggiuntivo a quello obbligatorio a carico azienda (pari al 2%), anche per i non iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà quindi pari al 3,5%. (*) Composta da retribuzione tabellare, contingenza, uno scatto di anzianità, E.d.r. confederale e - a decorrere dal 1° marzo 2021 - E.a.r. ex accordo di rinnovo 23 ottobre 2019. Con il verbale di accordo 7 ottobre 2019 Confetra con Manageritalia, a seguito della proroga al 31 dicembre 2019 del c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci e delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato, hanno adeguato per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019 (periodo di proroga del suddetto ccnl) il contributo integrativo al Fondo Xxxxx Xxxxx, che viene elevato dal 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua. Questa differenza sarà calcolata direttamente dal fondo Xxxxx, il quale emetterà un bollettino di conguaglio con scadenza 20 gennaio 2020.  Eventuale Festività del Santo Patrono  Venerdì 1: festività di Ognissanti. Festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuito in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli XXXX.  Xxxxxx 0: festività civile. Festività comunque trasferita alla prima domenica del mese; deve essere retribuita così come previsto dai singoli CCNL per le festività cadenti in domenica. Per il CCNL dei chimici tale festività è compresa nel monte permessi ed in quanto tale non va retribuita in aggiunta.