PREVIDENZA INTEGRATIVA. Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell’azienda al Fondo Priamo. Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione in essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS e all’INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al, fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l’op- portunità di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall’Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d’assicurazione. La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quel- li a tempo parziale. Il fondo all’uopo costituito o da costituire a cura delle pre- detta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi: 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore; 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro; una quota del t.f.r. a partire dal momento d’iscrizione al fondo pari al 50 % , salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l’integrale destinazione del t.f.r.; una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrisponde- re una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,49, di cui euro 11,88 a carico del datore di lavoro ed euro 3,61 a carico del lavoratore.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Con riferimento al presente articolo le Parti concordano di collocare la forma di previ- denza complementare della categoria presso altro fondo negoziale con le condizioni pre- viste da un accordo da definire entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL, in cui sia previsto comunque un sostegno alle posizioni dei lavoratori realizzato attraverso la bilateralità di settore. Nelle more del riassetto restano ferme le previsioni e le modalità di contribuzione di so- lidarietà di cui all’articolo 15 e agli allegati 4 e 4bis del CCNL 24 luglio 2008.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Le parti concordano l’attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, della Apl e sostenuto dalla bilateralità. Al fine di individuare le modalità di finanziamento solidaristico del Fondo previdenziale sono state definite le risorse ordinarie e straordinarie di contribuzione. In caso di insufficienza delle risorse straordinarie e ordinarie individuate si attiverà una contribuzione nella misura pari allo 0,10 da parte delle Agenzie, a decorrere dall’ultimo anno di vigenza contrattuale. I costi di gestione del fondo saranno a carico delle risorse residue Ebitemp. L’intervento solidale della bilateralità sarà attribuito a ciascun lavoratore aderente al fondo secondo le seguenti modalità: con riferimento all’esercizio annuale precedente si procederà al calcolo del contributo di solidarietà da versare nel fondo di previdenza in favore di ciascun iscritto secondo le seguenti modalità: - per i lavoratori con durata complessiva di missione fino a 6 mesi nell’anno, il fondo di solidarietà concorrerà con un contributo integrativo e aggiuntivo pari a conseguire il versamento del 4% sulla retribuzione per 6 mesi; - per i lavoratori con durata complessiva di missione nell’anno superiore a 6 mesi, il fondo concorrerà con un contributo integrativo pari a conseguire il versamento del 4% sulla retribuzione per ogni mese lavorato; - per i lavoratori con durata complessiva di missione pari a 6 mesi e fino a 11 mesi, il fondo concorrerà con un contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione. Si concorda di attribuire mandato all’Ente per la predisposizione delle procedure di avviamento del fondo anche attraverso la costituzione di una commissione composta dai rappresentanti delle parti sociali entro il 30 settembre 2008.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. 1 In adesione a quanto previsto dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n° 252, le Parti confermano la particolare rilevanza della previdenza complementare al fine di contribuire alla valorizzazione della tutela previdenziale dei dipendenti nell’ambito delle compatibilità derivanti dal quadro normativo, economico e contrattuale, tenuto conto delle peculiarità della Società.
2 Le Parti, pertanto, ribadiscono la centralità del fondo di previdenza complementare PREVAER, cui la Società ha aderito, in qualità di parte istitutiva, con gli accordi del 30 settembre 2001 e 26 febbraio 2002 e confermano il comune impegno alla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la più ampia diffusione all’interno della Società.
3 Le Parti confermano, altresì, il contributo mensile a carico del dipendente e quello a carico dalla Società nella misura e con le modalità previste dai predetti accordi e dallo statuto del fondo.
4 Le Parti seguiranno l'evoluzione legislativa del sistema della previdenza complementare impegnandosi a porre in essere le armonizzazioni che si rendessero necessarie.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a FONDAPI, il contributo mensile, previsto dagli accordi nazionali vigenti, è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dagli stessi accordi sindacali.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile è AGRIFONDO. In caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO i Consorzi verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di im- porto pari all’1 % della retribuzione lorda annua spettante a ciascun di- pendente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta, sulla retribuzione mensile, effettuata dal Consorzio. Il contributo di cui al precedente comma, sia per la parte a loro ca- rico, sia per la parte a carico dei lavoratori, sarà versato dai Consorzi ad AGRIFONDO nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di AGRIFONDO. Nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO. L’individuazione di AGRIFONDO come fondo di previdenza comple- mentare del settore consortile è stabilita dall’ACNL 20 giugno 2007 che, allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ne costitui- sce parte integrante ed essenziale.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Il trattamento pensionistico complementare previsto dal CCNL e dal presente CIA viene attuato tramite l’adesione ai Fondi Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol (di seguito definiti “Fondi Pensione”), costituiti nelle forme indicate dall’art. 86 e dall’allegato 13 del CCNL ANIA del 17/9/2007. Le Parti si impegnano dopo approfondito confronto ad attivare un unico Fondo Pensione per i dipendenti di tutte le Imprese del Gruppo Unipol cui si applica il presente CIA. I contributi che affluiscono al Fondo Pensione sono gestiti attraverso contratti di assicurazione collettivi sulla vita stipulati con UnipolSai Assicurazioni, i cui rendimenti vengono retrocessi nella misura del 100%.
PREVIDENZA INTEGRATIVA. È istituita una Commissione paritetica, composta da due rappresen- tanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da sei rappresentanti nominati dallo SNEBI, avente il compito di individuare una disciplina per l’istituzione di un fondo di previdenza complementare alimentato con una quota della percentua- le che i Consorzi attualmente versano all’ENPAIA per l’accantonamento del T.F.R. dei dipendenti consorziali, maturato a decorrere dall’1-6-1982 (7,40%), con corrispondente riduzione dei trattamenti erogati dallo stes- so fondo. La Commissione disciplinerà la previdenza complementare nel setto- re consortile, senza aggravio di costi a carico dei Consorzi, tenuto conto di quanto stabilito nel protocollo d’intesa allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, e secondo le dispo- sizioni contenute nelle norme attuative della legge delega.