Common use of Emendamento Clause in Contracts

Emendamento. 1) Il Consiglio può proporre un emendamento all’Accordo che comunica a tutte le Parti contraenti. L’emendamento entra in vigore per tutti i Membri dell’Organizza- zione 100 giorni dopo che le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri esportatori e le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle Parti contraenti dell’Accordo al momento in cui la proposta di emendamento è comunicata alle Parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti con- traenti notificano al depositario che esse accettano l’emendamento; il Consiglio comunica il termine a tutte le Parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l’entrata in vigore non sono soddisfatte, l’emendamento deve intendersi ritirato.

Appears in 2 contracts

Samples: www.fedlex.admin.ch, fedlex.data.admin.ch

Emendamento. 1) Il Consiglio può proporre un emendamento all’Accordo che comunica a tutte le Parti contraenti. L’emendamento entra in vigore per tutti i Membri dell’Organizza- zione dell’Organizza­zione 100 giorni dopo che le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri esportatori e le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle Parti contraenti dell’Accordo al momento in cui la proposta di emendamento è comunicata alle Parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti con- traenti contraenti notificano al depositario che esse accettano l’emendamento; il Consiglio comunica il termine a tutte le Parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l’entrata in vigore non sono soddisfatte, l’emendamento deve intendersi ritirato.

Appears in 1 contract

Samples: www.fedlex.admin.ch

Emendamento. 1) . Il Consiglio può proporre può, con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento all’Accordo che comunica a tutte le Parti contraentiemenda- mento della presente Convenzione. L’emendamento entra in vigore per tutti i Membri dell’Organizza- zione ha effetto 100 giorni dopo che le Parti contraenti aventi almeno il depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispon- gono dei due terzi dei voti dei Membri membri esportatori e le Parti contraenti aventi almeno da membri importatori che de- tengono i due terzi dei voti dei Membri membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle Parti contraenti dell’Accordo al momento in cui la proposta di emendamento è comunicata alle Parti contraenti interessate dal processo di accettazioneo a una data ulteriore che il Con- siglio fissa con votazione speciale. Il Consiglio fissa può assegnare ai membri un termine entro il quale le Parti con- traenti notificano per comunicare al depositario che esse essi accettano l’emendamento; il Consiglio comunica il termine a tutte le Parti contraenti e al depositario. Se, se l’emendamento non è entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il Consiglio fornisce al depositario le condizioni relative alla percentuale richiesta informazioni necessarie per l’entrata in vigore non sono soddisfatte, determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinché l’emendamento deve intendersi ritiratoabbia effetto.

Appears in 1 contract

Samples: fedlex.data.admin.ch