Common use of Ente Bilaterale Clause in Contracts

Ente Bilaterale. (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. L’Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati (Ente bilateraleEBiNSAFI), disciplinato da apposito Statuto (All. 1) Le parti stipulantie Regolamento (All. 2) ha i seguenti scopi: a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore dei Servizi Ausiliari, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivoFiduciari e Integrati, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendaliformazione; b) promuovere, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato progettare e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionaligestire anche attraverso convenzioni, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; • ; c) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione; d) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, le procedure necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica; e) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute ; f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL; g) promuovere lo sviluppo e dalle la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali; • svolgere sociali nazionali; h) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali e delle relative esperienze bilaterali; i) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale stesso; j) attuare gli altri compiti allo stesso demandati dalla che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati; k) monitorare l’evoluzione del settore; l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore; m) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni del settore servizi ausiliari, fiduciari e integrati alle imprese occupazionali con particolare attenzione all’evoluzione del mercato del lavoro, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione; n) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali; a tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione; o) svolgere funzioni di segreteria operativa dell’Organismo paritetico Nazionale nonché della Commissione Paritetica Nazionale; p) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva; q) curare la registrazione degli accordi territoriali o aziendali secondo la legge 936/86 di riforma del CNEL. (1) L’ente altresì promuove la costituzione di enti bilaterali a livello regionale e ne coordina l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali; (2) L’Ente predispone i modelli di statuto per gli Enti Bilaterali Territoriali da mutuarsi a livello regionale; (3) L’Ente provvede a rilasciare la Certificazione Liberatoria ai singoli datori di lavoro per la partecipazione agli appalti pubblici privati attestante il recepimento e l’integrale applicazione della normativa contrattuale nazionale e decentrata stipulata dalle norme parti sociali firmatarie il CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari fiduciari ed integrati, anche per il tramite di leggecommissioni opportunamente a ciò costituite. (4) L’Ente provvede a rilasciare il Parere di Conformità in coerenza alla norma collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata costituzione dell’Ente Bilaterale Regionale competente, anche per il tramite di commissioni opportunamente a ciò costituite, previa richiesta da inoltrarsi su modello allegato (All. L’EBIA dovrà dotarsi 10). (5) L'Ente bilaterale nazionale costituirà una apposita Commissione di una commissione certificazione, conciliazione e arbitrato, per lo svolgimento di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversiequanto previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 e dall’art. 75 e segg. D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, operante come da apposito regolamento (All. 3). (6) Gli organi di gestione dell’Ente statutari dell' Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. stipulanti il presente CCNL. (7) L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto. (8) L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative invierà periodicamente alle parti sociali e al Ministero del Lavoro, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale. (9) L’Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che rispondano alle esigenze avrà il fine di ottimizzare le risorse internemonitorare il settore dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - EBAA EPMI che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano Parti stipulanti per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivoContratto Collettivo Nazionale di Lavoro concordano di aderire all'Ente Nazionale Bilaterale appositamente costituito per il settore Call Center e rinviano ad una Commissione Paritetica di quattro componenti, nominati in numero di costituire due per ASSOCALL e due per UGL TERZIARIO che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, formulerà alle Parti stesse un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA apposito regolamento applicativo di convergenza in detto ente, che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche pubbliche, sotto forma di rendita e di formazione di capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione l'interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere dirimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro l'ASSOCALL e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendentiU.G.L. TERZIARIO. L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.. L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l'articolo 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e quelle di cui all'art. 76 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, legge n. 183/2010, legge 92/2012 e ss.mm.ii..

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento Per I Collaboratori Telefonici Dei Call Center, Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento

Ente Bilaterale. (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - EBAA EPMI che avrà le seguenti finalità: gestire i contratti di formazione e lavoro; incrementare l'occupazione; realizzare corsi di formazione professionali; svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; realizzare iniziative di carattere sociale; istituire comitato di vigilanza nazionale; promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. L’Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati (Ente bilateraleEBiNSAFI), disciplinato da apposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi: a) Le parti stipulantiincentivare e promuovere studi e ricerche sul settore dei Servizi Ausiliari, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivoFiduciari e Integrati, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendaliformazione; b) promuovere, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato progettare e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionaligestire anche attraverso convenzioni, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; • ; c) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione; d) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, le procedure necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica; e) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute ; f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL; g) promuovere lo sviluppo e dalle la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali; • svolgere sociali nazionali; h) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali e delle relative esperienze bilaterali; i) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale stesso; j) attuare gli altri compiti allo stesso demandati dalla che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati; k) monitorare l’evoluzione del settore; l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore; m) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni del settore servizi ausiliari, fiduciari e integrati alle imprese occupazionali con particolare attenzione all’evoluzione del mercato del lavoro, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione; n) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali; a tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione; o) svolgere funzioni di segreteria operativa dell’Organismo paritetico Nazionale nonché della Commissione Paritetica Nazionale; p) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva; q) curare la registrazione degli accordi territoriali o aziendali secondo la legge 936/86 di riforma del CNEL. (1) L’ente altresì promuove la costituzione di enti bilaterali a livello regionale e ne coordina l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali; (2) L’Ente predispone i modelli di statuto per gli Enti Bilaterali Territoriali da mutuarsi a livello regionale; (3) L’Ente provvede a rilasciare la Certificazione Liberatoria ai singoli datori di lavoro per la partecipazione agli appalti pubblici privati attestante il recepimento e l’integrale applicazione della normativa contrattuale nazionale e decentrata stipulata dalle norme parti sociali firmatarie il CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari fiduciari ed integrati, anche per il tramite di leggecommissioni opportunamente a ciò costituite. (4) L’Ente provvede a rilasciare il Parere di Conformità in coerenza alla norma collettiva in materia di apprendistato nel caso di mancata costituzione dell’Ente Bilaterale Regionale competente, anche per il tramite di commissioni opportunamente a ciò costituite. (5) L'Ente bilaterale nazionale costituirà una apposita Commissione di certificazione per lo svolgimento di quanto previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 in materia di Certificazione preventiva di cui all’art. L’EBIA dovrà dotarsi 75 e segg. D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (6) L'Ente bilaterale nazionale costituirà una apposita Commissione di una commissione arbitrato per lo svolgimento di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. quanto previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183. (7) Gli organi di gestione dell’Ente statutari dell' Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. stipulanti il presente CCNL. (8) L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di regolamento per Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto. (9) L’Ente Bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali e al Ministero del Lavoro, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati (11) L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà la costituzione di enti bilaterali regionali territoriali con analoghe competenze e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse internefunzioni, definendo tassativamente statuti e regolamenti dei medesimi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilaterale) Le parti stipulantiA titolo di contribuzione all’Ente Bilaterale FIMAVLA - EBAT Viterbo, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente ed i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo (operai a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato), nonché i compartecipanti familiari, sono tenuti al versamento - in solido - dell’1,40 per cento (uno e quaranta per cento) da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini dei contributi obbligatori. La predetta percentuale dell’1,40% è così suddivisa: - lo 0,80% a favore del “Contributo Contrattuale Provinciale” di pertinenza degli Orga- nismi Sindacali firmatari del C.P.L., di cui lo 0,40% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore; - lo 0,60% a favore del FIMAVLA - EBAT di cui: - lo 0,40% per le prestazioni di integrazione degli eventi di malattia ed infortunio di cui lo 0,27 a carico del datore di lavoro e lo 0,13% a carico del lavoratore; - lo 0,20% per le restanti attività dell’EBAT di cui lo 0,10% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore. Oltre alle attività specifiche figure professionalidelle Casse extra-legem relative alle attività di integrazione delle retribuzioni nei casi di infortunio o malattia, il FIMAVLA-EBAT Viterbo inoltre: • effettua il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere l’incontro domanda offerta e la formazione professionale continua; • esprimere pareri in merito all'assunzione di realizza attività utili all’inclusione e all’inserimento nella società italiana dei lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parzialeimmigrati; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentativel’applicazione della contrattazione collettiva; • costituire un fondo esercita altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione: • le creazione e gestione dei Centri di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori Formazione Professionale agricola; • monitoraggio dell’attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione monitoraggio della “banca delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.ore”; • realizzare iniziative svolge le attività assegnate all’ex Comitato paritetico per la sicurezza nei luoghi di carattere socialelavoro; • istituire comitato individuare nuove forme di vigilanza nazionaleintervento assistenziale a favore dei lavoratori previa indi- viduazione delle risorse necessarie; • promuovere iniziative in materia verifica della regolarità dei progetti formativi ai sensi dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008 presentati dalle aziende; La riscossione degli importi relativi all’applicazione dell’1,40% è effettuata dal Fondo attraverso un Ente esattore, il quale ne ripartirà le quote attribuendole come sopra. La responsabilità del versamento dell’intero importo è posta a carico del datore di formazione continualavoro avendo il medesimo l’obbligo di effettuare le relative trattenute al lavoratore. Le modalità di riscossione, formazione e riqualificazione professionalela misura ed i tipi di integrazione, anche in collaborazione come pure le norme per la ge- stione dell’Ente, sono stabiliti con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato appositi regolamenti che costituiscono parte integrante del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese Contratto Provinciale di Lavoro. Ogni accordo tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori (datore di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendentilavoratore) teso ad eludere lo spirito e la lettera della presente norma deve intendersi nullo a tutti gli effetti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del vigente CCNL per gli enti bilaterali regionali operai agricoli e territorialiflorovivaisti rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò - esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione - il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Il datore di lavoro che rispondano alle esigenze omette di ottimizzare le versare la contribuzione al FI- MAVLA - EBAT Viterbo, a decorrere dal l° luglio 2014 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavora- tore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di calcolo del TFR - pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri. Quanto sopra in aggiunta a quanto previsto all’art. 49, paragrafo. “Welfare Contrattuale”, penultimo periodo, del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Il presente accordo esplica la sua efficacia a partire dal 1° luglio 2014 e fino alla sca- denza del vigente CPL. Le parti, annualmente in occasione della presentazione del conto consuntivo dell’EBAT, si incontreranno per una verifica sull’andamento dell’Ente e per la definizione di eventuali ulteriori adeguamenti da apportare per il riequilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni. Il Comitato di Gestione del FIMAVLA - EBAT Viterbo potrà inoltre effettuare ulteriori inter- venti e attività, individuate dalle XX.XX. firmatarie del presente CPL, tenuto conto delle risorse interneeconomiche disponibili.

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Samples: Provincial Labor Contract for Agricultural and Floricultural Workers

Ente Bilaterale. (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’EBAA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale dell’EBAA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE aderire all’ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA PRIVATE (EBI.A.P.) che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilaterale) Le parti stipulantiParti sottoscrittrici concordano che l'Ente Bilaterale per il presente CCNL è l'Ente Paritetico CNL- CONFSAL, concordano per migliorare la gestione partecipativa in sigla EPABIC. All’Ente sono demandate le attività individuate dalle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del presente contratto collettivolavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalitàlavoro, socialità e welfare. L'EPABIC è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamenti. A tal fine l’EPABIC Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare: • gestire i contratti programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione; • provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni occupazionali, professionali e formativi dei settori; • provvede all'analisi e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali del settore di riferimento; • provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti; • elabora, progetta e gestisce – direttamente o attraverso convenzioni – proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e lavoroqualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale; • incrementare l'occupazioneattiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori quadri; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere riceve dalle associazioni territoriali Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e aziendali, curandone la raccolta il monitoraggio e provvedereprovvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla leggeagli Enti competenti; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni svolge i compiti in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia tutela della salute e della sicurezza sul dei lavoratori nei luoghi di lavoro; • svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro nell’ambito attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori; • svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia; • svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente; • attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal C.C.N.L. che ad esso fanno riferimento; • può attuare un sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento. • per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L, può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua FONINT. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’EPABIC Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme stabilite dalla legge contrattuali. L’EPABIC potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle intese tra Parti, in attesa di avvio dello stesso, le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme convengono di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale aderire ai fondi già esistenti con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interneaccordo bilaterale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’E.B.A.A. dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale dell’E.B.A.A. saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale L’E.B.A.A. promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. L’Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati (Ente bilateraleEBiNSAFI), disciplinato da apposito Statuto (All. 1) Le parti stipulantie Regolamento (All. 2) ha i seguenti scopi: a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore dei Servizi Ausiliari, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivoFiduciari e Integrati, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendaliformazione; b) promuovere, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato progettare e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionaligestire anche attraverso convenzioni, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionaleprofessio- nale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionaliinterna- zionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; • ; c) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai pro- grammi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in conven- zione, la realizzazione; d) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, le procedure necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, an- che attraverso tecnologia informatica; e) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta do- vuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute ; f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL; g) promuovere lo sviluppo e dalle la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali; • svolgere sociali nazionali; h) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali e delle relative esperienze bilaterali; i) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale stesso; j) attuare gli altri compiti allo stesso demandati dalla che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazio- nale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati; k) monitorare l’evoluzione del settore; l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti ogni iniziativa atta al miglio- ramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo svi- luppo delle aziende del settore; m) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni del settore servizi ausiliari, fiduciari e integrati alle imprese occupazionali con particolare attenzione all’evoluzione del mercato del lavoro, anche coordi- nando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’al- tro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione; n) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali; a tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposi- zione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il rein- serimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione; o) svolgere funzioni di segreteria operativa dell’Organismo paritetico Nazionale nonché della Commissione Paritetica Nazionale; p) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presen- tato un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva; q) curare la registrazione degli accordi territoriali o aziendali secondo la legge 936/86 di riforma del CNEL. (1) L’ente altresì promuove la costituzione di enti bilaterali a livello regionale e ne coordina l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali; (2) L’Ente predispone i modelli di statuto per gli Enti Bilaterali Territoriali da mu- tuarsi a livello regionale; (3) L’Ente provvede a rilasciare la Certificazione Liberatoria ai singoli datori di lavoro per la partecipazione agli appalti pubblici privati attestante il recepi- mento e l’integrale applicazione della normativa contrattuale nazionale e decentrata stipulata dalle norme parti sociali firmatarie il CCNL per i dipendenti del settore dei Servizi Ausiliari fiduciari ed integrati, anche per il tramite di leggecom- missioni opportunamente a ciò costituite. (4) L’Ente provvede a rilasciare il Parere di Conformità in coerenza alla norma collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata costituzione del- l’Ente Bilaterale Regionale competente, anche per il tramite di commissioni opportunamente a ciò costituite, previa richiesta da inoltrarsi su modello al- legato (All. L’EBIA dovrà dotarsi 10). (5) L’Ente bilaterale nazionale costituirà una apposita Commissione di una commissione certifica- zione, conciliazione e arbitrato, per lo svolgimento di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversiequanto previsto dalla L. 4 novembre 2010, n. 183 e dall’art. 75 e segg. D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, operante come da apposito regolamento (All. 3). (6) Gli organi di gestione dell’Ente statutari dell’ Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. stipulanti il presente CCNL. (7) L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto. (8) L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative invierà periodicamente alle parti sociali e al Ministero del Lavoro, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale. (9) L’Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che rispondano alle esigenze avrà il fine di ottimizzare le risorse internemonitorare il settore dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE aderire all’ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA PRIVATE (E.BI.A.P.) che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale. (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’EBAA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro