Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - EBAA EPMI che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano Parti stipulanti per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivoContratto Collettivo Nazionale di Lavoro concordano di aderire all'Ente Nazionale Bilaterale appositamente costituito per il settore Call Center e rinviano ad una Commissione Paritetica di quattro componenti, nominati in numero di costituire due per ASSOCALL e due per UGL TERZIARIO che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, formulerà alle Parti stesse un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA apposito regolamento applicativo di convergenza in detto ente, che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche pubbliche, sotto forma di rendita e di formazione di capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione l'interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere dirimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro l'ASSOCALL e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendentiU.G.L. TERZIARIO. L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.. L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l'articolo 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e quelle di cui all'art. 76 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, legge n. 183/2010, legge 92/2012 e ss.mm.ii..
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento Per I Collaboratori Telefonici Dei Call Center, Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento Per I Collaboratori Telefonici Dei Call Center
Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - EBAA EPMI che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’EBAA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. Art. 195 185 (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE aderire all’ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA PRIVATE (E.BI.A.P.) che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’EBAA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale dell’EBAA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. Art. 195 185 (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE aderire all’ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA PRIVATE (EBI.A.P.) che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, CCNL concordano di costituire un organismo Organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA) che avrà le seguenti finalità: • - gestire i contratti di formazione e lavoro; • - incrementare l'occupazione; • - realizzare corsi di formazione professionali; • - svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • - ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. CNEL come previsto dalla legge; • - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • - esprimere pareri in merito all'assunzione alla assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • - costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • - gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, eccetc.; • - realizzare iniziative di carattere sociale; • - istituire comitato Comitato di vigilanza nazionale; • - promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi Organismi orientati ai medesimi scopi; • - favorire attraverso azioni formative, formative le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • - seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • - svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’EBPA dovrà dotarsi di una commissione Commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi Organi di gestione dell’Ente Bilaterale dell’EBPA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. ArtLe Parti sottoscrittrici concordano che l'Ente Bilaterale per il presente CCNL è l'Ente Paritetico CNL- CONFSAL, in sigla EPABIC. 195 (Ente bilaterale) Le parti stipulantiAll’Ente sono demandate le attività individuate dalle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, concordano per migliorare la gestione partecipativa mercato del presente contratto collettivolavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalitàlavoro, socialità e welfare. L'EPABIC è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamenti. A tal fine l’EPABIC Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare: • gestire i contratti programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione; • provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni occupazionali, professionali e formativi dei settori; • provvede all'analisi e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali del settore di riferimento; • provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti; • elabora, progetta e gestisce – direttamente o attraverso convenzioni – proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e lavoroqualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale; • incrementare l'occupazioneattiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori quadri; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere riceve dalle associazioni territoriali Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e aziendali, curandone la raccolta il monitoraggio e provvedereprovvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla leggeagli Enti competenti; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni svolge i compiti in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia tutela della salute e della sicurezza sul dei lavoratori nei luoghi di lavoro; • svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro nell’ambito attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori; • svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia; • svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente; • attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal C.C.N.L. che ad esso fanno riferimento; • può attuare un sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento. • per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L, può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua FONINT. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’EPABIC Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme stabilite dalla legge contrattuali. L’EPABIC potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle intese tra Parti, in attesa di avvio dello stesso, le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme convengono di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale aderire ai fondi già esistenti con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interneaccordo bilaterale.
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Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilateraleBilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivocollettivo concordano, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA L’E.B.A.A. dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere redimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale dell’E.B.A.A. saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale L’E.B.A.A. promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilaterale) Le parti stipulantiA titolo di contribuzione all’Ente Bilaterale FIMAVLA - EBAT Viterbo, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente ed i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo (operai a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato), nonché i compartecipanti familiari, sono tenuti al versamento - in solido - dell’1,40 per cento (uno e quaranta per cento) da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini dei contributi obbligatori. La predetta percentuale dell’1,40% è così suddivisa: - lo 0,80% a favore del “Contributo Contrattuale Provinciale” di pertinenza degli Orga- nismi Sindacali firmatari del C.P.L., di cui lo 0,40% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore; - lo 0,60% a favore del FIMAVLA - EBAT di cui: - lo 0,40% per le prestazioni di integrazione degli eventi di malattia ed infortunio di cui lo 0,27 a carico del datore di lavoro e lo 0,13% a carico del lavoratore; - lo 0,20% per le restanti attività dell’EBAT di cui lo 0,10% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore. Oltre alle attività specifiche figure professionalidelle Casse extra-legem relative alle attività di integrazione delle retribuzioni nei casi di infortunio o malattia, il FIMAVLA-EBAT Viterbo inoltre: • effettua il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere l’incontro domanda offerta e la formazione professionale continua; • esprimere pareri in merito all'assunzione di realizza attività utili all’inclusione e all’inserimento nella società italiana dei lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parzialeimmigrati; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentativel’applicazione della contrattazione collettiva; • costituire un fondo esercita altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione: • le creazione e gestione dei Centri di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori Formazione Professionale agricola; • monitoraggio dell’attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione monitoraggio della “banca delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.ore”; • realizzare iniziative svolge le attività assegnate all’ex Comitato paritetico per la sicurezza nei luoghi di carattere socialelavoro; • istituire comitato individuare nuove forme di vigilanza nazionaleintervento assistenziale a favore dei lavoratori previa indi- viduazione delle risorse necessarie; • promuovere iniziative in materia verifica della regolarità dei progetti formativi ai sensi dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008 presentati dalle aziende; La riscossione degli importi relativi all’applicazione dell’1,40% è effettuata dal Fondo attraverso un Ente esattore, il quale ne ripartirà le quote attribuendole come sopra. La responsabilità del versamento dell’intero importo è posta a carico del datore di formazione continualavoro avendo il medesimo l’obbligo di effettuare le relative trattenute al lavoratore. Le modalità di riscossione, formazione e riqualificazione professionalela misura ed i tipi di integrazione, anche in collaborazione come pure le norme per la ge- stione dell’Ente, sono stabiliti con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato appositi regolamenti che costituiscono parte integrante del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese Contratto Provinciale di Lavoro. Ogni accordo tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori (datore di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendentilavoratore) teso ad eludere lo spirito e la lettera della presente norma deve intendersi nullo a tutti gli effetti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del vigente CCNL per gli enti bilaterali regionali operai agricoli e territorialiflorovivaisti rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò - esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione - il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Il datore di lavoro che rispondano alle esigenze omette di ottimizzare le versare la contribuzione al FI- MAVLA - EBAT Viterbo, a decorrere dal l° luglio 2014 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavora- tore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di calcolo del TFR - pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri. Quanto sopra in aggiunta a quanto previsto all’art. 49, paragrafo. “Welfare Contrattuale”, penultimo periodo, del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Il presente accordo esplica la sua efficacia a partire dal 1° luglio 2014 e fino alla sca- denza del vigente CPL. Le parti, annualmente in occasione della presentazione del conto consuntivo dell’EBAT, si incontreranno per una verifica sull’andamento dell’Ente e per la definizione di eventuali ulteriori adeguamenti da apportare per il riequilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni. Il Comitato di Gestione del FIMAVLA - EBAT Viterbo potrà inoltre effettuare ulteriori inter- venti e attività, individuate dalle XX.XX. firmatarie del presente CPL, tenuto conto delle risorse interneeconomiche disponibili.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro