Common use of Enti bilaterali territoriali Clause in Contracts

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L’Ente Bilaterale istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le mede- sime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l’Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie mate- rie previste alla lett. lettera a) dell'artdell’art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleall’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni rile- vazioni realizzate dalle Associazioni associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'artall’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'artdall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleall’Osservatorio Nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimentoformazione e lavoro; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni comuni- cazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 124, 126, 127 122 e 128123; in questo quadro possonoquadro, pos- sono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'artsull’utilizzo dell’ art. 125120. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti strumen- ti coerenti con l'impostazione l’impostazione di cui all'artall’art. 14 14, e relativo Allegato allegato 5. L'Ente bilateraleL’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché affinché‚ dagli Organismi competenti organismi com- petenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire contri- buire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154articoli 148, 159153, 160 154 e 162155, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilateraliParitetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti ade- renti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'artdall’art. 63 61 (Contratti contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 dall’art, 41, (Contratti di inserimentocontratti d’inserimento); c) dalla Sezione seconda SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. articoli da 42 a 62 60 (Apprendistatoapprendistato); e) dagli artt. articoli da 126 121 a 128 123 (Orario orario di lavoro), ) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'artdall’art. 72 69, (Partpart-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'artdall’art. 93 90 (Lavoro lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi for- mativi ai sensi dell'artdell’art. 18, legge n. 196/1997 196/97 e del decreto Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il pre- sente CCNL. L’Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di rinnovo in nota)cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel pre- sente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli Accordi Governance del 2009 e del 2014. L’Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale. Sezione prima - Sistemi di relazioni sindacali L’Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organiz- zazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente con- tratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL: a) programma ed organizza, al livello monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, contratti di norma sommini- strazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628tempo determinato; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento tutela della salute e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaledella dignità della persona; c) predispone i progetti formativi per svolge le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti funzioni previste dal CCNL in materia di inserimentoapprendistato; d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; f) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni la realizzazione dei sistemi di cui agli flessibilità plurisettimanali (artt. 121138-140); g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 124, 126, 127 40 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art42. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilateraleL’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolareL’Ente Bilaterale, svolge inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi relative prospettive di studio chesviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, garantendo anche coordinando indagini e ri- levazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a ca- denza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoimprese, le funzioni previste: a) dall'artgaranzie previste dall’art. 63 (Contratti a tempo determinato)4, quarto comma, della Legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art2. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di inserimento)apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt3. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge svolgere le funzioni: a) funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdell’art. 181 della Legge n. 92/2012. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Le Parti firmatarie del presente CCNL, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistatosecondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L'Ente Bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 14, e relativo Allegato 5. L'Ente bilateraleBilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché affinché‚ dagli Organismi organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contrattoContratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilateraliParitetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 41, (Contratti di inserimentod'inserimento); c) dalla Sezione seconda Seconda (Tutela della salute e della dignità della persona);persona); d) dagli artt. articoli da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), ) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;plurisettimanali; f) dall'art. 72 72, (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge Legge n. 196/1997 196/97 e del decreto ministeriale D.M. 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Samples: CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L’Ente Bilaterale istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l’Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. lettera a) dell'artdell’art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleall’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'artall’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'artdall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistatoapprendi- stato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleall’Osservatorio Nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole ag- gregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'artsull’utilizzo dell’ art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti coe- renti con l'impostazione l’impostazione di cui all'artall’art. 14 14, e relativo Allegato allegato 5. L'Ente bilateraleL’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché affinché‚ dagli Organismi organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento migliora- mento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. articoli 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione l’acquisizione di più elevati valori professionali professio- nali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilateraliParitetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XXOO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'artdall’art. 63 (Contratti contratti a tempo determinato); b) dall'art. dall’art, 41 (Contratti di inserimentocontratti d’inserimento); c) dalla Sezione seconda SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. articoli da 42 a 62 (Apprendistatoapprendistato); e) dagli artt. articoli da 126 a 128 (Orario orario di lavoro), ) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'artdall’art. 72 72, (Partpart-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'artdall’art. 93 (Lavoro lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdell’art. 18, legge n. 196/1997 196/97 e del decreto Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presen- te CCNL. L’Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di rinnovo in nota)cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presen- te CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli Accordi Governance del 2010 e del 2016. L’Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto defi- niti a livello nazionale. L’Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL: a) programma ed organizza, al livello monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, contratti di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628tempo determinato; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento tutela della salute e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaledella dignità della persona; c) predispone i progetti formativi per svolge le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti funzioni previste dal CCNL in materia di inserimentoapprendistato; d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; f) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni la realizzazione dei sistemi di cui agli flessibilità plurisettimanali (artt. 121138-140); g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 124, 126, 127 40 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art42. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilateraleL’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolareL’Ente Bilaterale, svolge inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro econo- mico e produttivo del comparto e le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi relative prospettive di studio chesviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, garantendo anche coordinando indagini e rilevazioni, elaboran- do stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle asso- ciazioni imprenditoriali; restano ferme, per le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoimprese, le funzioni previste: a) dall'artgaranzie previste dall’art. 63 (Contratti a tempo determinato)4, quarto comma, della Legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art2. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di inserimento)apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt3. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge svolgere le funzioni: a) funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdell’art. 181 della Legge n. 92/2012. Le Parti firmatarie del presente CCNL, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistatosecondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo A livello territoriale sono costituiti gli enti Bilaterali territoriali. L’Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le seguenti attività: - monitoraggio contratti a tempo determinato e di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 tempo determinato; - tutela della legge n. 56/1987salute e dignità della persona; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi - svolge funzioni in materia di contratti apprendistato; - lavoro ripartito; - costituisce l’organismo paritetico e ne esercita le funzione in materia di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio sicurezza sul lavoro; - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare- riceve comunicazioni in materia di articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell’orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali; - svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi funzioni in materia di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previsteconciliazioni ed arbitrato; Può inoltre: a) dall'artprogrammare ed organizzare, al livello di competenza, relazione sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni ed inviandone i risultati all’ente bilaterale nazionale, anche sulla base delle rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 63 (Contratti a tempo determinato)9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di inserimento)contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) svolge funzione di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, dell’art 18 legge n. 196/1997 196/97 e del decreto ministeriale d.m. 25 marzo 1998, 1998 n. 142;, bd) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) svolge le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota)) L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo Gli Enti bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente c.c.n.l. L'Ente bilaterale territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di rinnovo in nota)cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente c.c.n.l. nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi governance del 2009 e del 2014. L'Ente bilaterale territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale. L'Ente bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente c.c.n.l.: a) programma ed organizza, al livello monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, contratti di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628tempo determinato; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento tutela della salute e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaledella dignità della persona; c) predispone i progetti formativi per svolge le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti funzioni previste dal c.c.n.l. in materia di inserimentoapprendistato; d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; e) costituisce al proprio interno l'Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; f) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole comunicazione in materia di articolazione dell'orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell'orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni la realizzazione dei sistemi di cui agli flessibilità plurisettimanali (artt. 121138-140); g) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 124, 126, 127 40 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 542. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolareL'Ente Bilaterale, svolge inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi relative prospettive di studio chesviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, garantendo anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoimprese, le funzioni previste: a) garanzie previste dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato)4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art2. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di inserimento)apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt3. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge svolgere le funzioni: a) funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, 1 della legge n. 196/1997 e 92/2012. Le parti firmatarie del decreto ministeriale 25 marzo 1998presente c.c.n.l., n. 142; b) definiranno i meccanismi di supporto in materia riconoscimento di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistatoeventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo A livello territoriale sono costituiti gli enti Bilaterali territoriali. L’Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le seguenti attività: - monitoraggio contratti a tempo determinato e di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 tempo determinato; - tutela della legge n. 56/1987salute e dignità della persona; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi - svolge funzioni in materia di contratti apprendistato; - lavoro ripartito; - costituisce l’organismo paritetico e ne esercita le funzione in materia di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio sicurezza sul lavoro; - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare- riceve comunicazioni in materia di articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell’orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali; - svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi funzioni in materia di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previsteconciliazioni ed arbitrato; Può inoltre: a) dall'artprogrammare ed organizzare, al livello di competenza, relazione sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni ed inviandone i risultati all’ente bilaterale nazionale, anche sulla base delle rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 63 (Contratti a tempo determinato)9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di inserimento)contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) svolge funzione di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdell’art. 18, 18 legge n. 196/1997 196/97 e del decreto ministeriale d.m. 25 marzo 1998, 1998 n. 142;, bd) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) svolge le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L'Ente Bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. lettera a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimentoformazione e lavoro; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 124, 126, 127 122 e 128123; in questo quadro quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'artdell' art. 125120. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 14, e relativo Allegato allegato 5. L'Ente bilateraleBilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché affinché‚ dagli Organismi organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154articoli 148, 159153, 160 154 e 162155, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilateraliParitetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art: - dall’art. 63 61 (Contratti contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 ; - dall’art, 41, (Contratti di inserimentocontratti d’inserimento); c) ; - dalla Sezione seconda SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona); d) ; - dagli artt. articoli da 42 a 62 60 (Apprendistatoapprendistato); e) ; - dagli artt. articoli da 126 121 a 128 123 (Orario orario di lavoro), ) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art; - dall’art. 72 69, (Partpart-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art; - dall’art. 93 90 (Lavoro lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) : - di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 196/97 e del decreto Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) ; - di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ; - ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) ; - eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue: Art. 20 (Enti bilaterali territoriali) Gli Enti bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente c.c.n.l. L'Ente bilaterale territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente c.c.n.l. nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi governance del 2009 e del 2014. L'Ente bilaterale territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale. L'Ente bilaterale è tenuto a svolgere Esso svolgeattraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS.Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente c.c.n.l.: a) monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato dall'art. 63 (contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41, (contratti d'inserimento); c) tutela della salute e della dignità della personadalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) svolge le funzioni previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato dagli articoli da 42 a 62 (apprendistato); e) dall'art. 72, (part time), relativo aicontratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanaliovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; f) lavoro ripartitodall'art. 93 (lavoro ripartito); g) costituisce al proprio interno l'Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; h) riceve comunicazione in materia di articolazione dell'orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell'orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 126-128);gli articoli da 126 a 128 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; i) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37-bis e 38. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti. A tal fine, l'OsservatorioL'Ente Bilaterale, inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio NazionaleEnte bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente C.C.N.L.. L'Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di rinnovo in nota)cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente C.C.N.L. nel rispetto delle disposizioni contenute negli Accordi Governance del 2009 e del 2014. L'Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale. L'Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente C.C.N.L.: a) programma ed organizza, al livello monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, contratti di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628tempo determinato; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento tutela della salute e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaledella dignità della persona; c) predispone i progetti formativi per svolge le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti funzioni previste dal C.C.N.L. in materia di inserimentoapprendistato; d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; e) costituisce al proprio interno l'Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; f) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole comunicazione in materia di articolazione dell'orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell'orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni la realizzazione dei sistemi di cui agli flessibilità plurisettimanali (artt. 121138-140); g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 124, 126, 127 40 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 542. L'Ente bilateraleBilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolareL'Ente Bilaterale, svolge inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi relative prospettive di studio chesviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, garantendo anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoimprese, le funzioni previste: a) garanzie previste dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato)4, quarto comma, della Legge 22.7.1961, n. 628; b) dall'art2. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di inserimento)apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt3. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge svolgere le funzioni: a) funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 181 della Legge n. 92/2012. Le Parti firmatarie del presente C.C.N.L., legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistatosecondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XXOO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente CCNL. L’Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di rinnovo in nota)cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli Accordi Governance del 2009 e del 2014. L’Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale. L’Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL: a) programma ed organizza, al livello monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, contratti di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628tempo determinato; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento tutela della salute e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaledella dignità della persona; c) predispone i progetti formativi per svolge le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti funzioni previste dal CCNL in materia di inserimentoapprendistato; d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; f) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni la realizzazione dei sistemi di cui agli flessibilità plurisettimanali (artt. 121138-140); g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 124, 126, 127 40 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art42. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilateraleL’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolareL’Ente Bilaterale, svolge inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi relative prospettive di studio chesviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, garantendo anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoimprese, le funzioni previste: a) dall'artgaranzie previste dall’art. 63 (Contratti a tempo determinato)4, quarto comma, della Legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art2. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di inserimento)apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt3. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge svolgere le funzioni: a) funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdell’art. 181 della Legge n. 92/2012. Le Parti firmatarie del presente CCNL, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistatosecondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L'Ente Bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. lettera a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimentoformazione e lavoro; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - Confesercenti – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 124, 126, 127 122 e 128123; in questo quadro quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'artdell' art. 125120. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 14, e relativo Allegato allegato 5. L'Ente bilateraleBilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché affinché‚ dagli Organismi organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154articoli 148, 159153, 160 154 e 162155, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilateraliParitetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XXOO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art: - dall’art. 63 61 (Contratti contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) ; - dalla Sezione seconda SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona); d) ; - dagli artt. articoli da 42 a 62 60 (Apprendistatoapprendistato); e) ; - dagli artt. articoli da 126 121 a 128 123 (Orario orario di lavoro), ) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, contratti di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628tempo determinato; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento tutela della salute e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaledella dignità della persona; c) predispone i progetti formativi per svolge le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti funzioni previste dal c.c.n.l. in materia di inserimentoapprendistato; d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; f) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni la realizzazione dei sistemi di cui agli flessibilità plurisettimanali (artt. 121138-140); g) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 124, 126, 127 40 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art42. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente L’Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolareL’Ente Bilaterale, svolge inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi relative prospettive di studio chesviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, garantendo anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoimprese, le funzioni previste: a) dall'artgaranzie previste dall’art. 63 (Contratti a tempo determinato)4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art2. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di inserimento)apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt3. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge svolgere le funzioni: a) funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdell’art. 18, 1 della legge n. 196/1997 e 92/2012. Le parti firmatarie del decreto ministeriale 25 marzo 1998presente c.c.n.l., n. 142; b) definiranno i meccanismi di supporto in materia riconoscimento di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistatoeventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L’Ente Bilaterale istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspe!i peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l’Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. le!era a) dell'artdell’art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleall’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni associazioni imprenditoriali in ottemperanza o!emperanza alle disposizioni di cui all'artall’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'artdall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo all’utilizzo degli accordi in materia di contratti contra!i di inserimento e di apprendistatoapprendi- stato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleall’Osservatorio Nazionale; c) predispone i progetti proge!i formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti contra!i di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole ag- gregandole per comparti merceologici e settori se!ori omogenei - le comunicazioni di cui agli arttar!. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'artsull’utilizzo dell’ art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti coe- renti con l'impostazione l’impostazione di cui all'artall’art. 14 14, e relativo Allegato allegato 5. L'Ente bilateraleL’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché a%nché‚ dagli Organismi organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento migliora- mento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. articoli 154, 159, 160 e 162, del presente contrattocontra!o, favoriscano l'acquisizione l’acquisizione di più elevati valori professionali professio- nali e siano appropriati alle caratteristiche cara!eristiche delle attività a!ività del comparto. Esso svolge attraverso a!raverso apposite Commissioni paritetiche bilateraliParitetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattocontra!o, le funzioni previste: a) dall'artdall’art. 63 (Contratti contra!i a tempo determinato); b) dall'art. dall’art, 41 (Contratti di inserimentocontra!i d’inserimento); c) dalla Sezione seconda SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. articoli da 42 a 62 (Apprendistatoapprendistato); e) dagli artt. articoli da 126 a 128 (Orario orario di lavoro), ) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali&essibilità plurise!imanali; f) dall'artdall’art. 72 72, (Partpart-time), relativo ai contratti contra!i a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali se!imanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'artdall’art. 93 (Lavoro lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdell’art. 18, legge n. 196/1997 196/97 e del decreto Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli arttar!. 37 e 38; c) ad esso affidate a%date dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate a%date da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo A livello territoriale sono costituiti gli enti Bilaterali territoriali. L’Ente bilaterale territoriale è tenuto a svolgere le seguenti attività: - monitoraggio contratti a tempo determinato e di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 tempo determinato; - tutela della legge n. 56/1987salute e dignità della persona; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi - svolge funzioni in materia di contratti apprendistato; - lavoro ripartito; - costituisce l’organismo paritetico e ne esercita le funzione in materia di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio sicurezza sul lavoro; - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare- riceve comunicazioni in materia di articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell’orario e relativamente alle procedure di flessibilità plurisettimanali; - svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi funzioni in materia di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previsteconciliazioni ed arbitrato; Può inoltre: a) dall'artprogrammare ed organizzare, al livello di competenza, relazione sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni ed inviandone i risultati all’ente bilaterale nazionale, anche sulla base delle rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 63 (Contratti a tempo determinato)9 della legge n.. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di inserimento)contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) svolge funzione di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, dell’art 18 legge n. 196/1997 196/97 e del decreto ministeriale d.m. 25 marzo 1998, 1998 n. 142;, bd) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) svolge le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il pre- sente CCNL. L’Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di rinnovo in nota)cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel pre- sente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli Accordi Governance del 2009 e del 2014. L’Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale. L’Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organiz- zazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente con- tratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL: a) programma ed organizza, al livello monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, contratti di norma sommini- strazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628tempo determinato; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento tutela della salute e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaledella dignità della persona; c) predispone i progetti formativi per svolge le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti funzioni previste dal CCNL in materia di inserimentoapprendistato; d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; f) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni la realizzazione dei sistemi di cui agli flessibilità plurisettimanali (artt. 121138-140); g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 124, 126, 127 40 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art42. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilateraleL’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolareL’Ente Bilaterale, svolge inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi relative prospettive di studio chesviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, garantendo anche coordinando indagini e ri- levazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a ca- denza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoimprese, le funzioni previste: a) dall'artgaranzie previste dall’art. 63 (Contratti a tempo determinato)4, quarto comma, della Legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art2. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di inserimento)apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt3. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge svolgere le funzioni: a) funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdell’art. 181 della Legge n. 92/2012. Le Parti firmatarie del presente CCNL, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistatosecondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. . a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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Enti bilaterali territoriali. (Vedi Gli Enti bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente c.c.n.l. L'Ente bilaterale territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente c.c.n.l. nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ accordo governance del 12 luglio 2016. L'Ente bilaterale territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rinnovo in nota)rendiconto definiti a livello nazionale. L'Ente bilaterale è tenuto a svolgere Esso svolgeattraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS.Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente c.c.n.l.: a) programma ed organizza, al livello monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, contratti di norma somministrazione a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste tempo determinato dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 62863 (contratti a tempo determinato); b) ricerca ed elaboradall'art. 41, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di (contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaled'inserimento); c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimentotutela della salute e della dignità della personadalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) svolge le funzioni previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato dagli articoli da 42 a 62 (apprendistato); e) dall'art. 72, (part time), relativo aicontratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanaliovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; f) lavoro ripartitodall'art. 93 (lavoro ripartito); g) costituisce al proprio interno l'Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; h) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole comunicazione in materia di articolazione dell'orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell'orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni la realizzazione dei sistemi di cui agli flessibilità plurisettimanali (artt. 121126-128);gli articoli da 126 a 128 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; i) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 124, 126, 127 37-bis e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 e relativo Allegato 538. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolareA tal fine, svolge l'OsservatorioL'Ente Bilaterale, inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi relative prospettive di studio chesviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, garantendo anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio NazionaleEnte bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contrattoimprese, le funzioni previste: a) garanzie previste dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato)4, 4º comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) dall'art2. 41 (Contratti ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di inserimento)apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale; c) dalla Sezione seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt3. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge svolgere le funzioni: a) funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt4. 37 e 38; c) svolgere le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni . Le parti firmatarie del presente accordo di legge in materia rinnovo, definiranno i meccanismi di apprendistatoriconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

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Samples: Rinnovo Del CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) programma ed organizza, al livello livel o di competenza, relazioni sulle sul e materie previste alla al a lett. a) dell'artdel 'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio al 'Osservatorio nazionale, anche sulla sul a base di rilevazioni realizzate dalle dal e Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle al e disposizioni di cui all'artal 'art. 9 della del a legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'artdal 'art. 4, 4° comma, della del a legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla al a realizzazione ed all'utilizzo al 'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio al 'Osservatorio nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle dal e Associazioni territoriali aderenti alla al a Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'artsul 'utilizzo del 'art. 125. La realizzazione delle del e finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'artal 'art. 14 e relativo Allegato Al egato 5. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello livel o locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione col aborazione con le regioni e gli altri enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché af inché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle al e caratteristiche delle del e attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle dal e XX.XX. territoriali aderenti alle al e parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'artdal 'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'artdal 'art. 41 (Contratti di inserimento); c) dalla dal a Sezione seconda (Tutela della del a salute e della del a dignità della del a persona); d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente alle al e procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'artdal 'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della del a durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'artdal 'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle del e convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'artdel 'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate af idate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento rial ineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate af idate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L'Ente Bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di rinnovo in nota)studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 125. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 14, e relativo Allegato 5. L'Ente bilateraleBilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché affinché‚ dagli Organismi organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contrattoContratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilateraliParitetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 41, (Contratti di inserimentod'inserimento); c) dalla Sezione seconda Seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) dagli artt. articoli da 42 a 62 (Apprendistato); e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), ) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art. 72 72, (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art. 93 (Lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge Legge n. 196/1997 196/97 e del decreto ministeriale D.M. 25 marzo 1998, n. 142; b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Enti bilaterali territoriali. (Vedi accordo L'Ente Bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di rinnovo in nota) a) studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. A tal fine, l'Osservatorio: programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. lettera a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionaleNazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; b) ; ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale; c) Nazionale; predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento; d) formazione e lavoro; riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - Confesercenti – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 124, 126, 127 122 e 128123; in questo quadro quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'artdell' art. 125120. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 14, e relativo Allegato allegato 5. L'Ente bilateraleBilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni Regioni e gli altri enti Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché affinché‚ dagli Organismi organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154articoli 148, 159153, 160 154 e 162155, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilateraliParitetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle XX.XX. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: a) dall'art: - dall’art. 63 61 (Contratti contratti a tempo determinato); b) dall'art. 41 ; - dall’art, 41, (Contratti di inserimentocontratti d’inserimento); c) ; - dalla Sezione seconda SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona); d) ; - dagli artt. articoli da 42 a 62 60 (Apprendistatoapprendistato); e) ; - dagli artt. articoli da 126 121 a 128 123 (Orario orario di lavoro), ) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; f) dall'art; dall’art. 72 69, (Partpart-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; g) dall'art; dall’art. 93 90 (Lavoro lavoro ripartito). Svolge le funzioni: a) : di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 196/97 e del decreto Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; b) ; di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38; c) ; ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; d) ; eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

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