Ente Bilaterale. (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipe...
Ente Bilaterale. 1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente C.C.N.L. si applica;
d) collaborare a livello nazionale e/o territoriale con i fondi interprofessionali per l’attività di formazione professionale continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore;
h) tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali;
i) istituzione e gestione di un elenco professionale dei portieri sulla base dei criteri approvati dalle parti sociali su proposta dell’Ente stesso.
2. L’Ente è disciplinato da apposito Statuto, allegato al presente C.C.N.L. (All. n. 12).
3. L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 11, sia dell'Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997 (All. n. 7).
4. Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
5. L’Ente, previa modifica dello statuto, potrà costituire sezioni territoriali a livello regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o anche a livello di città metropolitana di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
Ente Bilaterale. L’Ente Bilaterale svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lettera a) dell’articolo precedente, consistente nell’azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l’altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera b) dello stesso articolo.
Ente Bilaterale. Con la firma del presente Accordo Economico Collettivo è istituito l’Ente bilaterale nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, il cui Statuto, il cui Regolamento e la cui parte contributiva che dovrà essere di natura paritetica fra case mandanti e agenti di commercio, saranno redatti ed approvati entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo.
Ente Bilaterale. Le Parti definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale Nazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione) e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali che non sono esaustivamente compresi nel presente CCNL pur facendo parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore. Inoltre, l’Ente Bilaterale certifica contratti di secondo livello, contratti d’appalto, allineamenti contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
Ente Bilaterale. E’ costituito l’ente bilaterale E.N.BI.S.I.T. (Ente nazionale Bilaterale per la sicurezza, investigazioni e tutela) espressione dell’associazione di categoria di riferimento del settore, AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e FEDERTERZIARIO (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla UGL Terziario (Unione Generale del Lavoro, Federazione Nazionale del Terziario), lo stesso avrà lo scopo di gestire i contratti di inserimento al lavoro, di osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant’altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna l’emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato. L’Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandato. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l’attività di Welfare integrativo. Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con E.N.BI.S.I.T.. Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata a carico del datore di lavoro e dei lavoratori subordinati, una trattenuta pari allo 1% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0.30% a carico del lavoratore; per i lavori con rapporto XX.XX.XXX la trattenuta sarà del 1% ripartita nel 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore, le trattenute dovranno essere versate mensilmente presso l’ Ente stesso accompagnate da dichiarazione certificatoria dei compensi lordi erogati. Inoltre dovrà essere versata una quota pari a 1% delle retribuzioni lorde da destinarsi esclusivamente ai fini della formazione, posta a carico per il 50% di ciascuno tra l'azienda e il lavoratore. Le quote sopra indicate saranno calcolate sulle retribuzioni lorde riferite alle sole ore lavorate (nelle 12 mensilità ) La suddetta quota è parte integrante dei...
Ente Bilaterale. Con la costituzione dell’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese (ENBIAV) così come successivamente disciplinato, cessa la sua funzione l’Osservatorio Provinciale dell’Agricoltura Veronese. Le parti concordano, pertanto, di identificare gli ambiti e le modalità d’intervento, nonchè la sede dell’Ente Bilaterale come di seguito indicato: Scopi principali : • Promuovere e sostenere studi e ricerche in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali nell’ambito del comparto agricolo veronese, anche in applicazione dell’ultimo comma art. 9 del CCNL del 6 luglio 2006 • promuovere le politiche Formative, con particolare riferimento alla formazione continua e alla formazione professionale degli addetti del settore (art. 7 CCNL), attraverso la programmazione annuale di corsi e seminari. La formazione sarà svolta in convenzione con Enti Provinciali , Regionali o Nazionali ( es: Agriform e Foragri ) e degli altri enti e/o strutture accreditate. I Progetti formativi saranno definiti anche per le materie inerenti la sicurezza sul lavoro per lavoratori e datori di lavoro oltre alle tematiche di sicurezza alimentare e ambientale. • adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione; • svolgere le funzioni del Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (accordo nazionale 18/12/1996). • ricercare collaborazioni necessarie per la messa a punto di opportune convenzioni di politiche attive del lavoro con gli enti competenti. In particolare l’ Ente Bilaterale intende realizzare i propri scopi attraverso:
1) La valutazione dell’andamento complessivo dell’occupazione disaggregata per tipologia di rapporto
2) L’analisi degli effetti di consistenti riduzioni di operai a tempo indeterminato e non, verificatesi nell'ambito territoriale anche a seguito di processi di ristrutturazione, sollecitando e promuovendo, ove possibile e necessario, gli opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale finalizzata al reimpiego nel settore e fuori di esso delle unità lavorative cessate
3) La verifica, prima di ogni annata agraria, delle condizioni del Mercato del Lavoro e l’accertamento delle possibilità d’impiego della manodopera, anche in rapporto agli organismi di governo del Mercato del Lavoro. A tale scopo saranno ricercati accordi e convenzioni specifiche con gli Organismi pubblici per il collegamento in rete informatica, al fine di condividere in tempo real...
Ente Bilaterale. 1. Le Parti concordano di costituire, entro 180 giorni dall’inizio di validità del presente CCNL, un proprio Ente Bilaterale.
2. L’Ente Bilaterale costituisce lo strumento per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL e per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti firmatarie in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
3. A tal fine l’Ente Bilaterale attuerà ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. promuovere studi e ricerche, anche a fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione di settore, confrontando, ove coerente, con la situazione in altri settori a livello nazionale e con altre simili situazioni ed esperienze vigenti nei paesi dell’Unione Europea
b. programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione
c. provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materie di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale
d. provvedere al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore
e. predisporre, ove autorizzato dalle istituzioni preposte, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione sul “libretto formativo del cittadino”, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori attraverso la formazione.
x. xxxxxxxxxxx, su mandato delle Parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con Università e altri organismi aventi i medesimi scopi
g. attivarsi per la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconosc...
Ente Bilaterale. Le Parti, nel Titolo XLI, definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione) e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali, non esaustivamente compresi nel presente CCNL, pur facendo parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore. Inoltre, l’Ente Bilaterale, direttamente o tramite i suoi Organismi Tecnici, certifica Contratti di secondo livello, Contratti d’appalto, Allineamenti Contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
Ente Bilaterale. 1. Le Parti, entro la data del 30 giugno 2017, procederanno alla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale, i cui compiti sono di seguito indicati:
a. analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
b. andamento e prospettive degli investimenti con particolare attenzione al mezzogiorno;
c. riqualificazione del personale;
d. promozione di studi e ricerche in merito alle materie della salute e sicurezza con la realizzazioni di iniziative in coordinamento con il relativo Comitato paritetico;
e. verifica e monitoraggio sull’andamento della stabilità occupazionale;
f. andamento dell’occupazione, con particolare riferimento ai riflessi occupazionali connessi con l’adozione di flessibilità contrattuali e prestazionali e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
g. tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, valutando anche l’opportunità di far confluire materie e competenze già proprie degli organismi bilaterali previsti dal contratto collettivo nazionale.
2. Al finanziamento dell’intervento per l’istituzione dell’Ente Bilaterale, è destinata, a partire dal 1 luglio 2017, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 4,00 euro per ciascun lavoratore in servizio.
3. Per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento dell’Ente bilaterale Nazionale, le Parti procederanno alla stipula di apposito Statuto e Regolamento entro 180 giorni dalla sottoscrizione contrattuale attraverso apposita commissione paritetica.