Ente Bilaterale Clausole campione

Ente Bilaterale. Art. 195 (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavora...
Ente Bilaterale. L’Ente Bilaterale svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lettera a) dell’articolo precedente, consistente nell’azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l’altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera b) dello stesso articolo.
Ente Bilaterale. Con la firma del presente Accordo Economico Collettivo è istituito l’Ente bilaterale nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, il cui Statuto, il cui Regolamento e la cui parte contributiva che dovrà essere di natura paritetica fra case mandanti e agenti di commercio, saranno redatti ed approvati entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo.
Ente Bilaterale. 1. E' istituito l'Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati - Ebinprof - che svolge le seguenti funzioni:
Ente Bilaterale. Le Parti definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale Nazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione) e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali che non sono esaustivamente compresi nel presente CCNL pur facendo parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore. Inoltre, l’Ente Bilaterale certifica contratti di secondo livello, contratti d’appalto, allineamenti contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
Ente Bilaterale. 1. E’ istituito l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà regolato da appositi Statuto e Regolamenti, che faranno parte integrante del presente CCNL.
Ente Bilaterale. L’Ente Bilaterale Nazionale dei Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati (EBiNSAFI), disciplinato da apposito Statuto (All. 1) e Regolamento (All. 2) ha i seguenti scopi:
Ente Bilaterale. E’ costituito l’ente bilaterale E.N.BI.S.I.T. (Ente nazionale Bilaterale per la sicurezza, investigazioni e tutela) espressione dell’associazione di categoria di riferimento del settore, AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e FEDERTERZIARIO (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla UGL Terziario (Unione Generale del Lavoro, Federazione Nazionale del Terziario), lo stesso avrà lo scopo di gestire i contratti di inserimento al lavoro, di osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant’altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna l’emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato. L’Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandato. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l’attività di Welfare integrativo. Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Italiano Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con E.N.BI.S.I.T.. Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata a carico del datore di lavoro e dei lavoratori subordinati, una trattenuta pari allo 1% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0.30% a carico del lavoratore; per i lavori con rapporto XX.XX.XXX la trattenuta sarà del 1% ripartita nel 0,70% a carico del datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore, le trattenute dovranno essere versate mensilmente presso l’ Ente stesso accompagnate da dichiarazione certificatoria dei compensi lordi erogati. Inoltre dovrà essere versata una quota pari a 1% delle retribuzioni lorde da destinarsi esclusivamente ai fini della formazione, posta a carico per il 50% di ciascuno tra l'azienda e il lavoratore. Le quote sopra indicate saranno calcolate sulle retribuzioni lorde riferite alle sole ore lavorate (nelle 12 mensilità ) La suddetta quota è parte integrante dei...
Ente Bilaterale. Le Parti, nel Titolo XLI, definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione) e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali, non esaustivamente compresi nel presente CCNL, pur facendo parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore. Inoltre, l’Ente Bilaterale, direttamente o tramite i suoi Organismi Tecnici, certifica Contratti di secondo livello, Contratti d’appalto, Allineamenti Contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
Ente Bilaterale. 13. diritti sindacali come previsto dal CCNL dei lavoratori in somministrazione