Enti esclusi Clausole campione
Enti esclusi. CONDIZIONI PARTICOLARI
Enti esclusi. La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate;
4. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
Enti esclusi. La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente
Enti esclusi. La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
2. Le opere d’arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente.
Enti esclusi. La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti:
1. dalle cose trasportate.
Enti esclusi. GESTIONE DEI SINISTRI
Enti esclusi. SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOALRI
Enti esclusi. Sono esclusi i seguenti beni:
a) denaro in ogni sua forma;
b) titoli in genere, documenti, assegni, carte di credito, traveller’s chèques;
c) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, oggetti preziosi in genere e pellicce.
Enti esclusi. La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto al di fuori delle ubicazioni assicurate, nelle aree private, aziendali e/o di cantiere. Si precisa che rientrano in regolare e totale copertura, nei limiti e nei termini contrattuali, tutti quegli enti, beni, cose ed oggetti che per loro destinazione sono posti all’aperto. Per tali beni la limitazione “Mezzi di chiusura”, riconducibile alla garanzia Furto/Rapina, non è operativa.
Enti esclusi. La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Il valore del terreno;
2. Strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
3. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato;
4. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata) per la quota di valore eccedente € 10.000 per oggetto;
5. Beni aventi valore storico o artistico per la quota di valore eccedente € 25.000 per oggetto;
6. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
7. Baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto;
8. Mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. a nome del Contraente;
9. Aeromobili e natanti;
10. Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.;
11. Macchinari posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione;
12. Strumenti musicali di proprietà o in uso al Contraente, in quanto assicurati con specifica polizza a parte.
