PROVVEDITORATO/ECONOMATO
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
provveditorato/economato
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 344 del 09/03/2018
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto: Procedura aperta per la copertura assicurativa globale del Comune di Civitavecchia tramite la SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale – Determinazione a contrattare.
Premesso che:
In data 30/06/18 sono in scadenza le coperture assicurative del Comune di Civitavecchia, che attualmente, al fine di poter ottenere la migliore garanzia offerta dal mercato al miglior prezzo, sono suddivise in lotti distinti:
Furto
RC Patrimoniale Kasko
Infortuni cumulativa
Responsabilità Civile v/terzi e dipendenti Incendio patrimonio
Libro matricola auto
Visto l’approssimarsi della scadenza dell’affidamento di che trattasi, come sopra meglio specificato, con pec prot. gen. 83600 del 05/10/17 veniva trasmessa manifestazione di interesse alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, che in data 12/10/17 comunicava la presa in carico del procedimento in parola;
A seguito della verifica da parte della SUA della Città Metropolitana della documentazione di gara trasmessa, occorre formalizzare la procedura con l’approvazione della determina a contrarre dei capitolati di polizza, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
Visto l’art. 32, comma 2, del dlgs 18 aprile 2016 n° 50, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art. 107 del dlgs 10 agosto 2000 n° 267 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
Visto l’articolo 192, comma 1, del predetto decreto, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 secondo le quali:
c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria
d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;
c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Atteso che
Il valore complessivo stimato dei servizi da acquistare connessi alla copertura assicurativa dell’Ente risulta essere pari ad € 2.024.800,00, come di seguito meglio specificato:
Lotto | Denominazione lotto | Base gara annua | Base gara riferita periodo 3 anni + 1 eventuale rinnovo | Cig. |
1 | Polizza Furto | € 6.000,00 | € 24.000,00 | 7406466916 |
2 | Polizza RC Patrimoniale | € 13.800,00 | € 55.200,00 | 74073209D4 |
3 | Polizza Kasko | € 1.400,00 | € 5.600,00 | 7407339982 |
4 | Polizza Infortuni cumulativa | € 3.000,00 | € 12.000,00 | 740735785D |
5 | Polizza Responsabilità Civile v/terzi e dipendenti | € 395.000,00 | € 1.580.000,00 | 740741041B |
6 | Polizza incendio patrimonio | € 50.000,00 | € 200.000,00 | 7407472744 |
7 | Polizza libro matricola auto | € 37.000,00 | € 148.000,00 | 7407521FB1 |
Il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Ritenuto che
In particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
L’economicità viene assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l’azione amministrativa intrapresa risponde ad un’oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;
Il ricorso al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 rispetta nel caso specifico il principio della libera concorrenza in quanto i servizi richiesti hanno caratteristiche standardizzate essendo oggetto di apposita normativa;
Rilevato che
- la gara in oggetto sarà espletata con procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- verranno assunti quali criteri di selezione delle offerte quelli di seguito riportati:
Lotto | Denominazione lotto | Criterio selezione |
1 | Polizza Furto | Prezzo più basso - art. 95 c. 4 dlgs 50/16 |
2 | Polizza RC Patrimoniale | Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 c. 2 dlgs 50/16- |
3 | Xxxxxxx Xxxxx | Prezzo più basso - art. 95 c. 4 dlgs 50/16 |
4 | Polizza Infortuni cumulativa | Prezzo più basso - art. 95 c. 4 dlgs 50/16 |
5 | Polizza Responsabilità Civile v/terzi e dipendenti | Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 c. 2 dlgs 50/16- |
6 | Polizza incendio patrimonio | Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 c. 2 dlgs 50/16- |
7 | Polizza libro matricola auto | Prezzo più basso - art. 95 c. 4 dlgs 50/16 |
-la scelta del criterio del prezzo più basso per i lotti 1, 3, 4 e 7 è stata fatta in funzione del fatto che trattasi di servizi assicurativi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- le coperture assicurative di che trattasi saranno di durata pari a mesi 36 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi a discrezione dell’Amministrazione;
-non risultano attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/99 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire;
-in conformità con quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del dlgs 81/08, per le modalità di svolgimento dell’appalto, non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI;
Visto quanto sopra esposto e considerata l’opportunità e l’urgenza di dover provvedere in merito;
Visti i capitolati di polizza allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n° 21
del 20/2/14, con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante con l’ufficio Gare e Contratti della Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma con la quale, ai sensi del Regolamento interno di funzionamento, gli Enti aderenti:
- comunicano il programma annuale degli interventi;
- trasmettono, dopo l’adozione, la determinazione a contrarre con i relativi allegati;
- liquidano le somme spettanti entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva;
- comunicano gli atti relativi alla stipula contratto, consegna lavori o realizzazione servizi o forniture, stati avanzamenti, ecc..;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 09/02/18 con cui è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC approvate con determinazione n° 1005 del 21/9/16;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. Di approvare le premesse della presente determinazione;
2. Di stabilire che per l’affidamento delle coperture assicurative per il Comune di Civitavecchia si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. Di dare atto che l’importo a base di gara annuale può essere quantificato relativamente all’intero periodo di copertura assicurativa – periodo 30/06/18 – 30/6/121 + eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi - in € 2.024.800,00 al lordo delle imposte e tasse, così suddiviso:
Lotto | Denominazione lotto | Base gara annua | Base gara riferita periodo 3 anni + 1 eventuale rinnovo | Cig. | ||
1 | Polizza Furto | € | 6.000,00 | € | 24.000,00 | 7406466916 |
2 | Polizza RC Patrimoniale | € | 13.800,00 | € | 55.200,00 | 74073209D4 |
3 | Polizza Kasko | € | 1.400,00 | € | 5.600,00 | 7407339982 |
4 | Polizza Infortuni cumulativa | € | 3.000,00 | € | 12.000,00 | 740735785D |
5 | Polizza Responsabilità v/terzi e dipendenti | Civile | € | 395.000,00 | € 1.580.000,00 | 740741041B |
6 | Polizza incendio patrimonio | € | 50.000,00 | € | 200.000,00 | 7407472744 |
7 | Polizza libro matricola auto | € | 37.000,00 | € | 148.000,00 | 7407521FB1 |
4. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, per i lotti sottoriportati, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e normate con apposite leggi con condizioni definite dal mercato:
Lotto | Denominazione lotto |
1 | Polizza Furto |
3 | Polizza Kasko |
4 | Polizza Infortuni cumulativa |
7 | Polizza libro matricola auto |
5. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, per i lotti sottoriportati, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento:
Lotto | Denominazione lotto |
2 | Polizza RC Patrimoniale |
5 | Polizza Responsabilità Civile v/terzi e dipendenti |
6 | Polizza incendio patrimonio |
6. Di approvare i capitolati di polizza e gli allegati di gara correlati, inseriti nella presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare la copertura assicurativa all’Ente in caso di sinistri non prevedibili;
b. l’oggetto del contratto è la copertura assicurativa del Comune di Civitavecchia suddivisa in diversi lotti funzionali;
c. il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa;
d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nei capitolati di polizza allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dei Servizi Finanziari xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
9. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
10. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.024.800,00 sarà prevista e finanziata sugli appositi capitoli dei bilanci relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
11. Di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all’impegno della spesa a favore della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, a titolo di quota incentivo del personale impegnato nell’espletamento della gara, come previsto dall’art. 11 della Convenzione oltre al rimborso forfettario delle spese di pubblicazione e contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante;
12. Di dare atto che le somme a favore della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale saranno previste e finanziate al cap. 6506 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 18;
13. Di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio 2 – “Gare SUA” per l’attivazione di tutte le procedure per l’affidamento del servizio in parola;
14. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del dlgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
15. Di disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
Xxxxxxxx Xxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 344 del 09/03/2018
Oggetto: Procedura aperta per la copertura assicurativa globale del Comune di Civitavecchia tramite la SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale – Determinazione a contrattare.
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio- Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo | Atto | Impegno Accertamento | Importo | Siope |
presa d'atto | 0,00 |
Civitavecchia li, 12/03/2018 Il Dirigente
Xxxxxxxx Xxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)
LOTTO 1
Capitolato tecnico dell’assicurazione
FURTO
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Piazza Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 1
CF/PI - 02700960582
e
La Compagnia
Decorrenza ore 24.00 del 30.06.2018
Scadenza ore 24.00 del 30.06.2021
Prima scadenza Rateazione
ore 24.00 del 31.12.2018
semestrale
SOMMARIO
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ |
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività e caratteristiche del rischio |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE |
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.6 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.7 | Oneri fiscali |
Art.8 | Foro competente |
Art.9 | Interpretazione del contratto |
Art.10 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.11 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art.12 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.13 | Coassicurazione e delega |
Art.14 | Clausola Broker |
Art.15 | Rinvio alle norme di legge |
SEZIONE 3 | RISCHI COPERTI |
Art.1 | Rischi coperti |
Art.2 | Perdita di valori negli stabilimenti |
Art.3a | Xxxxx durante i trasporti dei valori |
Art.4 | Modalità dei trasporti |
Art.5 | Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto |
SEZIONE 4 | ESCLUSIONI |
Art.1 | Esclusioni |
Art.2 | Enti esclusi |
SEZIONE 5 | GESTIONE DEI SINISTRI |
Art.1 | Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza |
Art.4 | Nomina dei periti liquidatori |
Art.5 | Mandato dei periti liquidatori |
Art.6 | Determinazione dell’ammontare del danno |
Art.7 | Effetto cambiari |
Art.8 | Xxxxxxx xxxxxxxxxx |
Art.9 | Franchigia e scoperto |
Art.10 | Mezzi di chiusura |
Art.11 | Facoltà di reintegro |
Art.12 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.13 | Recuperi |
Art.14 | Diritto di surrogazione |
SEZIONE 6 | SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO |
Art.1 | Somme assicurate |
Art.2 | Franchigie e scoperti |
Art.3 | Calcolo del premio |
Art.4 | Riparto di coassicurazione |
SEZIONE 1
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione: Il contratto di assicurazione
Polizza: Il documento che prova l'assicurazione
Contraente: Il Comune di Civitavecchia
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società: L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker: Assiteca S.p.A. – Filiale di Roma Viale Regina Xxxxxxxxxx 253 - quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Dipendenti: Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.
Sono parificati a dipendenti:
• i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;
• i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Stabilimenti: Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed
Contenuto, arredamento, attrezzature e merci:
educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile
Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, opere d’arte in genere, cancelleria, registri, archivi, raccolte e collezioni numismatiche in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l’Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dal Contraente o dall'Assicurato.
Valori: Denaro (ad esempio valuta in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Xxxxx e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
Mezzi di Custodia Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di
sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate tutti efficacemente chiusi a chiave e/o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.
Furto: Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina: Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione: Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio
Amministrazione Comunale con l'espletamento di tutte le attività e servizi previsti dalla Legge, dal regolamento e/o statuto comunale, da atti e delibere degli Organi del Comune, svolti direttamente oppure tramite terzi ovvero tramite partecipazione ad Enti, Società, Consorzi o Associazioni.
S’intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.
Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data d'insediamento.
Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell’assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 Cod. Civ.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2018, prima scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2018, scadenza finale del contratto alle ore 24.00 del 30.06.2021 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 mesi (1 anno), oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.06.2018 , anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione del documento, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione premio, ove prevista.
In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi dovranno essere pagati alla Società o al Broker incaricato con frazionamento semestrale senza
maggiorazione di costo.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni, indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 7 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 8 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 9 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 10 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente a semplice richiesta ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 13 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 14 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 3
RISCHI COPERTI
Art. 1 – Rischi coperti
La Società alle condizioni tutte della presente polizza, assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di avere subito in conseguenza degli eventi previsti nei seguenti articoli della presente Sezione 3, e più precisamente:
- Art. 2 Perdita dei valori negli stabilimenti
- Art. 3 Danni durante il trasporto valori
- Art. 4 Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto
Per tutti gli eventi previsti dagli articoli della presente sezione le somme complessivamente assicurate sono quelle indicate nelle apposite schede della Sezione 6 della presente polizza con le eventuali limitazioni ivi espresse.
La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.
Art. 2 – Perdita di valori negli stabilimenti
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto perpetrato anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi.
Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di qualsiasi utente dell'Assicurato o di qualsiasi incaricato dell'utente, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di:
a) qualsiasi causa mentre detti valori si trovano entro gli stabilimenti dell'Assicurato in locali non aperti al pubblico;
b) rapina o scippo subito dagli utenti o dai loro rappresentanti mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall'Assicurato.
Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati dagli utenti o loro rappresentanti.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.
La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per il presente articolo nell’apposita scheda della Sezione 6, col massimo però di € 500,00 per sinistro .Per quest'ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.
Art. 3 – Danni durante il trasporto dei valori
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno degli stabilimenti dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati ad Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
In tal caso, la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto
trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art.3 e del seguente art. 4 sono parificati ai dipendenti, il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Consiglieri Comunali dell’Assicurato, nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.
La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per il presente articolo nell’apposita scheda della Sezione 6, col massimo però di € 2.500,00 per sinistro e per anno. Per quest'ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.
Art. 4 – Modalità dei trasporti
Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
1. fino a € 25.000,00.= (venticinquemila) da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi;
2. oltre € 25.000,00.= e fino a €.50.000,00.= (cinquantamila) da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.
a) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.
b) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma a) saranno considerati unicamente il denaro, la valuta in banconote, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, le raccolte numismatiche ed i valori bollati.
Art. 5 – Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, delle opere d’arte , degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.
A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
I beni di proprietà di terzi sono da intendersi compresi solo se rientranti nei seguenti casi:
a) tutti i beni custoditi e presenti in edifici scolastici e asili ove si svolge attività didattica (aule, mense, palestre, dormitori, uffici amministrativi etc.) ed utilizzati per l’attività medesima. Sono esclusi i beni personali di qualunque genere del personale scolastico e/o presenti nella scuola in modo occasionale.
b) beni di terzi presenti negli edifici di proprietà comunale concessi in uso a terzi a seguito di locazione, concessioni d’uso, appalti o ad altro titolo, il cui uso sia autorizzato dai responsabili dei settori interessati mediante note scritte che li individuano, depositate presso il settore che gestisce la polizza.
Sono, in ogni caso, esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.
SEZIONE 4
ESCLUSIONI
Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:
a) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio x Xxxxxx Comunali per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato;
b) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui all’art.3 della Sezione 3 - Danni durante il trasporto dei valori;
c) verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura;
d) verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta insurrezione, esercizio di potere usurpato, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di diritto o di fatto;
e) che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati;
f) che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex, o cablogrammi;
g) conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di xxxxxxxx; è considerato errore l'ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica;
h) conseguenti ad ammanchi di materiale e di merci rilevati solo in sede di inventario.
Ai soli effetti dell’art.3 della Sezione 3 della presente polizza, sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.
SEZIONE 5
GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza il Contraente deve:
a) darne avviso alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
b) fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire
- se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno, sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 3 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza
L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.
Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.
Art. 4 – Nomina dei periti liquidatori
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della Provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 5 – Mandato dei periti liquidatori
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 3 della presente Sezione;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 6 – Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 7 – Effetti cambiari
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:
a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
c) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.
Art. 8 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 6.
Art. 9 – Franchigia e scoperto
In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 10 – Mezzi di chiusura
L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall' esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Qualora il sinistro venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi alla presente clausola, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell' Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare ad altri.
Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il sinistro venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, il danno verrà liquidato integralmente senza l'applicazione di scoperto e franchigia.
Art. 11 – Facoltà di reintegro
E' data facoltà al Contraente di reintegrare, dopo ogni sinistro, le somme assicurate sino alla concorrenza degli importi previsti in polizza, con l'obbligo da parte dello stesso di corrispondere il relativo rateo di premio
Art. 12 – Pagamento dell’indennizzo
Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.
La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.
Art. 13 – Recuperi
In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:
a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell’indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l’indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Sezione 6 per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.
Art. 14 – Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile, che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, società controllate, collegate e/o consociate, nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili condotti dall’Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le sue attività, od utilizzare i suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione per il risarcimento del danno nei confronti del responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).
SEZIONE 6
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate
Sono espressamente convenuti i seguenti limiti di indennizzo:
Sezione ed articolo | Descrizione | Limite per sinistro e per anno assicurativo | |
Sezione 3 - Articolo 2 | Perdita dei valori negli stabilimenti: 🞎 Valori posti in mezzi di custodia 🞎 Valori custoditi in mobili o cassetti chiusi a chiave | € 50.000,00 € 1.000,00 | |
Sezione 3 - Articolo 3 | Danni durante il trasporto valori | € 15.000,00 | |
Sezione 3 - Articolo 5 | ° | Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto | € 135.000,00 |
° | Danni alle opere d’arte in mezzi di custodia | € 200.000,00 |
Ad integrazione di quanto previsto dalla tabella di cui sopra, ed in ogni caso nei limiti annui ivi espressi, si intendono operanti i seguenti sottolimiti di indennizzo per le garanzie di cui all’art.5 Sezione 3:
1. Eventi di cui al punto a):
° € 25.000,00 per sinistro relativo al contenuto
° € 200.000,00 relativo alle opere d’arte in mezzi di custodia
2. Eventi di cui al punto b): € 10.000,00 per sinistro
3. Eventi di cui al punto c): € 10.000,00 per sinistro
Art. 2 – Franchigie e scoperti
Sezione ed articolo | Descrizione | Franchigia /scoperto |
Sezione 3 - Articolo 2 | Perdita dei valori negli stabilimenti | Franchigia € 100,00 |
Sezione 3 - Articolo 3 | Danni durante il trasporto valori | Scoperto 10% |
Sezione 3 - Articolo 5 | Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto | Franchigia € 100,00 Per sinistri eccedenti € 25.000,00 scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 |
Art. 4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza Furto dell’Ente n° ........................................
Contraente: COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxxxxx
XX 02700960582
durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: 30.06.2018
scadenza il: 30.06.2021
prima quietanza 31.12.2018
frazionamento: semestrale
Elementi per il conteggio del premio:
Sezione | Descrizione | Capitale assicurato | Tasso annuo lordo (‰) | Premio annuo lordo |
Sezione 3 - Articolo 2 | Perdita dei valori negli stabilimenti: ° Valori posti in mezzi di custodia | 50.000,00 | € | |
° Valori custoditi in mobili o cassetti chiusi a chiave | 1.000,00 | € | ||
Sezione 3 - Articolo 3a | Danni durante il trasporto valori | 15.000,00 | € | |
Sezione 3 - Articolo 5 | ° Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto | 135.000,00 | € | |
° Danni alle opere d’arte in mezzi di custodia | 200.000,00 | € | ||
TOTALE | € |
Scomposizione del premio
PREMIO ANNUO
Premio annuo netto | € |
Imposte | € |
TOTALE | € |
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
LOTTO 2
Capitolato tecnico dell’assicurazione
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Piazza Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 1
CF/PI - 02700960582
e
La Compagnia
Decorrenza ore 24.00 del 30.06.2018
Scadenza ore 24.00 del 30.06.2021
Prima scadenza Rateazione
ore 24.00 del 31.12.2018
semestrale
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:
Assicurazione
il contratto di assicurazione.
Polizza
il documento che prova l’assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato
il Contraente, quale unico soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione.
Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente o Società o Organismo di Diritto Pubblico la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Dipendente o Amministratore
ognuna delle persone identificate genericamente nella Scheda di Polizza per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, avendo con lo stesso instaurato un rapporto di servizio o esercitando una mandato di amministratore.
Dipendente Legale
qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato.
Dipendente Tecnico
qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell’Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.
Assicuratori/Società/Compagnia
l’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Sinistro
il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione.
Richiesta di risarcimento
– domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
– azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile;
– qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.
Ai fini dell’assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.
Danno
qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali
il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali
il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.
Responsabilità Civile
la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato in funzione dell’esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa
la responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che - avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione - abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato o ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa - Contabile
la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Indennizzo o Risarcimento
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sixxxxxx.
Massimale
la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .
Periodo di Assicurazione
il periodo di durata dell’assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.
Periodo di Efficacia
il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Scheda di Polizza
il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell’assicurazione.
Broker
Assiteca S.p.A. – Filiale di Roma, Viale Regina Margherita 253 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.
Art. 2 - Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 3 - Altre assicurazioni
L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 4 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.06.2018, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione del documento, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato con frazionamento semestrale senza maggiorazione di costo.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del
D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 - Regolazione del premio
Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè il numero effettivo dei Dipendenti e Amministratori in relazione al cui operato è prestata la garanzia per l’Assicurato. Il premio di ciascuna persona inclusa dovrà essere calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia prestata.
Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.
Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla presentazione all'Assicurato della relativa appendice formalmente ritenuta corretta.
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Opzione base
In caso di Sixxxxxx, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso.
Opzione Migliorativa
In caso di Sixxxxxx, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 45 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.
Resa la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l’assistenza del caso.
Art. 8 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata di 3 anni (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2018, prima scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2018, scadenza finale del contratto alle ore 24.00 del 30.06.2021 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 mesi (1 anno), oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da
inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato..
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e- mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 13 - Produzione di informazioni sui sinistri
Opzione Base
La Società si impegna a fornire al Contraente , con cadenza semestrale , il dettaglio dei sinistri a semplice richiesta dello stesso ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Opzione Migliorativa
La Società si impegna a fornire al Contraente , con cadenza semestrale , il dettaglio dei sinistri a semplice richiesta dello stesso ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento così suddiviso:
f) sinistri denunciati;
g) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
h) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
i) sinistri senza seguito;
j) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 20 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro ... per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro ..,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.
Art. 14 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 15 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivx xomprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti
dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 16 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 17 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione
Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
a) l’Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza;
b) l’Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell’Amministratore responsabile per colpa grave;
c) l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile;
restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Sezione 3, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Texxx
L’Assicurazione di cui all’Art. 18 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Art. 21 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella Sezione 3 indipendentemente dal numero dei Dipendenti o Amministratori coinvolti.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’articolo 24 che segue.
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Sezione 3.
Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da:
a. danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all’ultimo comma dell’ Art. 18 che precede e al successivo Art. 32 (Estensione D. Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici indicati nella Scheda di Polizza che devono pertanto intendersi compresi nell’assicurazione;
b. stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato ovvero tardivo pagamento di premi;
c. azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o Amministratori, accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
d. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all’Art. 36;
e. possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209/2005 – titolo X;
f. responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile salvo quanto previsto, nell’interesse esclusivo dell’Assicurato Contraente, al precedente Art. 18;
g. richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
h. richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
i. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
j. direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Art. 23 - Assicurazione “Claims made” – Retroattività illimitata
L’assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto (retroattività illimitata).
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.
Art. 24 – Ultrattività della garanzia
Relativamente ai Dipendenti e agli Amministratori che - nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx dal servizio o dalle funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante a copertura dei sinistri che abbiano luogo nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dal servizio o dalle funzioni, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere dal Dipendente o Amministratore durante il periodo di efficacia dell’assicurazione.
L’Assicurazione è inoltre operante per i sinistri denunciati entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere - dai Dipendenti o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza – nel periodo di efficacia dell’assicurazione.
Il massimale annuo aggregato indicato nella Sezione 3 rappresenta l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all’intera durata del periodo di ultrattività della garanzia.
Qualora risulti che i danni relativi a un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono effettivamente risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.
Art. 25- Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Art. 26 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dixxxxxxxx x Amministratori dell'Assicurato le cui funzioni risultino assicurate con il presente contratto.
Art. 27 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 28 - Attività di rappresentanza
Si precisa che l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell’Assicurato in rappresentanza e su mandato dell’Assicurato in altri organi collegiali.
Art. 29 - Sinistri in serie
In caso di Sixxxxxx xn serie, ossia per richieste di risarcimento riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, ancorchè notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.
Art. 30 - Individuazione e variazione dei Dipendenti e Amministratori dell’Assicurato Premesso che la garanzia per il Contraente/Assicurato si intende prestata in relazione a fatti o atti dei Dipendenti e Amministratori indicati per gruppi e/o categorie nella Scheda di Polizza, per l’identificazione di tali persone faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle loro generalità.
Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive di tali persone, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai comportamenti colposi dei relativi sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente, salvo il caso di variazione del parametro numerico utilizzato per il conteggio del premio, come indicato nella Scheda di Polizza, nel qual caso si procederà alla regolazione definitiva in base a quanto previsto dall’Art. 5 - Regolazione del premio.
Art. 31 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali Opzione Base
Vertenze di responsabilità civile
La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
Opzione migliorativa
a) Vertenze di responsabilità civile
La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La
Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
b) Vertenze al T.A.R.
Fermo quanto previsto alla lett. a) , la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.
Art. 32 – Estensione D.Lgs. 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente o Amministratore dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla legge e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’Assicurazione - come delimitata in polizza - è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendente o Amministratore dell’Assicurato in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura é pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 33 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei dipendenti dell’Assicurato indicati sulla scheda di polizza a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile.
Art. 34 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni
L’Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell’attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016.
Ai fini dell’operatività dell’anzidetta estensione dell’assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare - previo ricevimento della richiesta di cui in premessa – un distinto certificato specifico per ogni incarico redatto secondo lo Scheda Tecnica di Copertura di cui alla successiva APPENDICE 1 (assicurazione dei Progettisti interni), a conferma della validità della copertura per l’intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Xxxxxxxxx separati per ogni progetto cosi coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione e/o verifica non sia superiore a euro 20.000.000,00.
Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella scheda di polizza - da applicarsi al valore delle opere - e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l’intesa che per ogni certificato emesso è previsto il premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 35 - Norma addizionale relativa all’assicurazione della responsabilità civile dell’ente assicurato per l’attività di dipendenti legali
→ Integrazione all’Oggetto dell’assicurazione
A integrazione dell’Art. 18 “Oggetto dell’Assicurazione”, l’assicurazione é estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l’Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.
Art. 36 - Ecologia ed ambiente
A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera d dell’art. 22 “Rischi esclusi dall’Assicurazione” si precisa che l’Assicurazione è estesa, con esclusione dei danni materiali, allo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
Art. 37 - Levata protesti
L’Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti.
La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a) Smarrimento, distruzione o deterioramento degli atti e/o documenti purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
b) L’errata modifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino/registro dei protesti medesimi;
c) Le sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori dei titoli protestati per errori imputabili all’Assicurato stesso.
SEZIONE 3. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO
Art. 38 - Massimali assicurati
❑ euro 2.000.000,00 per sinistro;
❑ euro 5.000..000,00 per periodo assicurativo annuo;
❑ euro 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l’Assicurato, in un medesimo evento.
Art. 39 - Franchigia
❑ euro 5.000,00 per sinistro
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. | 4 - | Pagamento del premio |
Art. | 7 - | Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro |
Art. | 8 - | Durata del contratto |
Art. | 16 - | Clausola broker |
Art. | 17 - | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. | 23 - | Assicurazione “claims made” - Retroattività |
Art. | 24 - | Ultrattività della garanzia |
Art. | 26 - | Persone non considerate terzi. |
La Società Il Contraente
…………………………………….. ……………………………………….
APPENDICE 1
SCHEDA TECNICA
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Fiscale/Partita
Codice IVA:
Contraente (Stazione Appaltante):
Indirizzo e numero civico: | Città: | CAP: | Provincia: |
Costo complessivo previsto per l’opera:
Data di affidamento della progettazione:
Luogo di esecuzione dell’Opera:
Descrizione dell’Opera:
Data prevista di avvio dei lavori di | Data prevista di termine dei lavori di |
realizzazione: | realizzazione: |
Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i della progettazione):
Massimale: Euro ………………
Franchigia/Scoperto: Nessuna
Data: Il Contraente
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE (ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 )
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento che attesta l’esistenza dell’Assicurazione.
Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica indicata nella Scheda Tecnica.
Assicuratori
L’Impresa di Assicurazione.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdita Patrimoniale
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale
L’importo massimo dell’Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Franchigia
L’importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
Premio
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
Progettista
Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell’Opera.
Stazione Appaltante
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l’altro soggetto aggiudicatore di cui all’Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016.
Opera
L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta nella Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di progettazione oggetto dell’Assicurazione.
Broker
Assiteca S.p.A. Sede di Roma Viale Regina Xxxxxxxxxx 253 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di verifica;
b) l’attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.), unicamente in caso di dolo.
Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono esonerati dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 - Scadenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Calcolo dei Premi
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all’importo complessivo delle Opere i tassi previsti, in base alla durata dei Certificati.
Art. 11 – Xxxxxxxx broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 12 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 13 - Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’Opera indicata nella Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Art. 15 - Massimale
La presente garanzia è prestata per un Massimale, pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, pari al 70% del costo di costruzione dell’Opera progettata.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato.
Art. 16 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
Art. 17 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali,
determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) fatti o circostanze pregressi già noti all’Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
Art. 18 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno:
Art. | 1 | - Dichiarazioni |
Art. | 11 | - Clausola Broker |
Art. | 15 | - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made” |
Art. | 17 | - Rischi esclusi dall’Assicurazione |
Art. | 19 | - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali |
Data Il Contraente
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza responsabilità patrimoniale dell’Ente n°
........................................
Contraente: COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxxxxx
XX 02700960582
durata del contratto: anni 3, con effetto dal: 30.06.2018
scadenza il: 30.06.2021
prima quietanza 31.12.2018
frazionamento: semestrale
Elementi per il conteggio del premio:
Soggetti (Amministratori e Dipendenti) per il cui operato è prestata l’assicurazione nell’interesse esclusivo del Contraente | n. | Premio annuo lordo |
Sindaco | 1 | euro |
Assessori e Consiglieri | 30 | euro |
Vice Sindaco | 1 | euro |
Segretario Comunale | 1 | euro |
Dirigenti e/o Responsabili di P.O. (Amministrativi) | 11 | euro |
Dirigenti e/o Responsabili di P.O. (Tecnici) | 5 | euro |
Dipendenti con funzioni legali | 3 | euro |
Totale Premio lordo anticipato | euro |
Scomposizione del premio ANNUO
Premio annuo imponibile | €.............................. |
Imposte | €.............................. |
TOTALE | € ............................. |
Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del Progettista dipendente ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (APPENDICE 1)
Xxxxx xxxxx di premio da applicarsi al valore delle opere:
▪ per durata lavori fino a 12 mesi | tasso | 0.60 pro mille |
▪ per durata lavori da 12 a 24 mesi | tasso | 0.90 pro mille |
▪ per durata lavori da 24 a 36 mesi | tasso | 2,00 pro mille |
▪ per durata lavori da 36 a 48 mesi | tasso | 2.60 pro mille |
Valore massimo di ogni singola opera: | euro | 20.000.000,00 |
Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.
Premio minimo per singolo certificato emesso: euro 200,00
La Società Il Contraente
LOTTO 3
Capitolato tecnico dell’assicurazione
KASKO per i veicoli del Personale in missione
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Piazza Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 1
CF/PI - 02700960582
e
La Compagnia
Decorrenza ore 24.00 del 30.06.2018
Scadenza ore 24.00 del 30.06.2021
Prima scadenza Rateazione
ore 24.00 del 31.12.2018
semestrale
SEZIONE 1
DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione: Il contratto di assicurazione
Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società: L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker: Assiteca S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o Periodo assicurativo:
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate: Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale: Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale: Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a:
🞎 Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero
🞎 ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio: L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional: L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo: Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario, dei dipendenti e del personale autorizzato dall’Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.
Art. 2 – Veicoli assicurati
Tutti i veicoli utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. Si intendono esclusi i veicoli intestati al Contraente od allo stesso locati.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 Cod. Civ.. Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
Il contratto ha durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2018, prima scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2018, scadenza finale del contratto alle ore 24.00 del 30.06.2021 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 mesi (1 anno), oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.06.2018 , anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione del documento, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione premio, ove prevista.
In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi dovranno essere pagati alla Società o al Broker incaricato con frazionamento semestrale senza
maggiorazione di costo.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni, indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 13 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 14 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 – Estensioni territoriali
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la “carta verde”.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, da Amministratori, da Dipendenti, persone autorizzate dalla Contraente, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:
a) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
b) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
d) trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
e) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
f) rottura di cristalli comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)
Art. 2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art. 1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 Cod. Civ.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 15 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità – almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale: In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod. Civ., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:
🞎
🞎
Art. 5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art. 6 – Identificazione dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:
1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/sindaco/amministratore/consigliere autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.
Art. 7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Art. 10 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.
Gestione danni in franchigia
La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Successivamente la Società provvederà a richiede al Contraente il rimborso dell’importo delle franchigie previste dalla presente polizza.
A tale scopo la Società, dopo il termine di ciascuna annualità, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico del Contraente, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.
Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
SEZIONE 6
SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate
Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro | € 30.000,00 |
Percorrenza minima chilometrica prevista | Km 10.000 |
Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto(%) e/o franchigia Euro |
Sezione 3, Art. 1, Lettera a),b),c),d),e) | 30.000,00 | Scoperto 10% minimo € 150,00 |
Sezione 3, Art. 1, Lettera f) Cristalli | 1.000,00 | ============= |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 500,00 | ============= |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 500,00 | ============= |
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale | 75% del valore | ============= |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società Agenzia Percentuale di ritenzione
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza auto rischi diversi n° ................................
Contraente: COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxxxxx
XX 02700960582
durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: 30.06.2018
scadenza il: 30.06.2021
prima quietanza 31.12.2018
frazionamento: semestrale
Descrizione del rischio / Veicoli assicurati:
L’assicurazione vale per i veicoli, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:
1. Amministratori e Segretario/Direttore Generale del Contraente;
2. Dipendenti del Contraente e - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari, compresi quelli del nucleo locale della protezione civile), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.
Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 1, l’assicurazione vale per i rischi derivanti dall’uso dei medesimi per conto e nell’interesse del Contraente, in occasione di trasferte, missioni o trasferimenti connessi con l’espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dal domicilio, dimora o sede di lavoro, alla sede nella quale sia previsto lo svolgimento dell’attività di mandato o incarico e viceversa.
Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 2, l’assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell’interesse del Contraente. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l’adempimento di servizio sia stato autorizzato l’utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio. L’assicurazione, quando faccia carico al Contraente prevederne l’estensione e purché venga computata la relativa percorrenza coperta dai veicoli assicurati ai fini del conteggio del premio, vale anche gli Assicurati che svolgano le rispettive funzioni, in comando, in convenzione o per supplenza, presso altri Enti pubblici.
Elementi per il conteggio del premio:
Il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati per l’uso sopra descritto. A tale fine viene anticipato dal Contraente nella misura sotto indicata - in base alla percorrenza annua presunta - e sarà regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo e nei termini previsti dalla norma “regolazione premio”, mediante imputazione del premio lordo unitario per ogni chilometro eccedente la percorrenza preventivata.
Preventivo percorrenza annua | Premio lordo unitario | Premio lordo annuo anticipato (euro) |
Km. 10.000 | euro per Km | euro |
Scomposizione del premio
PREMIO ANNUO
Premio annuo netto | € |
Imposte | € |
TOTALE | € |
La Società Il Contraente
LOTTO 4
Capitolato tecnico dell’assicurazione
INFORTUNI CUMULATIVA
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Piazza Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 1
CF/PI - 02700960582
e
La Compagnia
Decorrenza ore 24.00 del 30.06.2018
Scadenza ore 24.00 del 30.06.2021
Prima scadenza Rateazione
ore 24.00 del 31.12.2018
semestrale
SEZIONE 1
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 – Definizioni
Assicurazione: Il contratto di assicurazione
Polizza: Il documento che prova l'assicurazione
Contraente: Il Comune di Civitavecchia
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Beneficiario: In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso
Società: L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker: Assiteca Spa Filiale di Roma, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della
capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o
parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati
presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Massimale per sinistro la massima esposizione della Società per sinistro.
Art. 2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo o l’interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 Cod. Civ. per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 Cod. Civ.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha durata di anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2018, prima scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2018, scadenza finale del contratto alle ore 24.00 del 30.06.2021 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 mesi (1 anno), oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.06.2018, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione del documento, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione premio, ove prevista.
In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi dovranno essere pagati alla Società o al Broker incaricato con frazionamento semestrale senza maggiorazione di costo.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.
M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni, indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa , con cadenza semestrale , il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 13 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 14 - Clausola Broker
– Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
– Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
– La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
– Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
– I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Art. 17 – Rescissione automatica
Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi – ovvero le quote di partecipazione agli stessi – assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere, che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente o indennità da ricovero ove prevista o Rimborso Spese Mediche ove previste.
Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt.2 e 3 della presente Sezione.
Sono compresi in garanzia anche:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
3. contatto con corrosivi;
4. le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
5. l'annegamento;
6. l'assideramento o congelamento;
7. la folgorazione;
8. i colpi di sole o di calore o di freddo;
9. le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
10. gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
11. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
12. gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
13. gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
14. gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
15. gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
16. gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
17. gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
18. xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
19. ernie traumatiche.
Art. 2 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in
qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
• € 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente
• € 1.500.000,00 per il caso morte per persona e di:
• € 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
• € 5.000.000,00 per il caso di morte complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 3 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei ;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza :
• fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
• indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l’assicurazione sia prestata sulla base di disposizione di legge o di contratti
collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono
peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
1. Invalidità Permanente Assoluta
Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un’invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un’indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
- si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato d'insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro od occupazione. Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, la Società corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.
2. Invalidità Permanente Parziale
- Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base alle seguenti percentuali della somma assicurata per il caso di invalidità permanente, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato:
destro | sinistro | |
✓ per la perdita totale di un arto superiore | 70% | 60% |
✓ per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | 60% |
✓ per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del | 50% | 50% |
ginocchio | ||
✓ per la perdita di un piede | 40% | 40% |
✓ per la perdita del pollice | 18% | 16% |
✓ per la perdita dell'indice | 14% | 12% |
✓ per la perdita del mignolo | 12% | 10% |
✓ per la perdita del medio | 8% | 6% |
✓ per la perdita dell'anulare | 8% | 6% |
✓ per la perdita di un alluce 5%
✓ per la perdita di ogni altro dito del piede 3%
✓ per la sordità completa di un orecchio 10%
✓ per la sordità completa di ambedue le orecchie 40%
✓ per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25%
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%. Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:
✓ se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni d'indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
✓ se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
Art. 3 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 4 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.
L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 5 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 Cod.Civ. verso i responsabili dell'infortunio.
SEZIONE 6
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria presenti nella scheda di polizza:
1) Categoria 1 – Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli privati.
2) Categoria 2 - Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente.
3) Categoria 3 - Obblighi assicurativi derivanti dal decreto ministeriale ( 14/02/92 e 16/11/92) – Infortuni Gruppo Volontari della Protezione civile.
4) Categoria 4 – Infortuni partecipanti e addetti attività ludico – ricreative – culturali – Garanzia operante su esplicita richiesta del Contraente.
5) Categoria 5 – Infortuni minori frequentanti asilo e scuola materna.
Art. 2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, il premio pari al totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi annui lordi sotto riportati.
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 5 Sezione 2 della presente polizza.
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all’art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.
SCHEDA DI POLIZZA
costituente parte integrante della polizza infortuni n° ................................
Contraente: COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxxxxx
XX 02700960582
durata del contratto: anni 3, con effetto dal: 30.06.2018
scadenza il: 30.06.2021
prima quietanza 31.12.2018
frazionamento: semestrale
Assicurati
L’assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni/Categorie, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:
Categoria 1 - Infortuni utilizzatori veicoli privati;
Categoria 2 - utilizzatori veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente;
Categoria 3 - Infortuni Gruppo Volontari della Protezione civile; Categoria 4 – partecipanti e addetti attività ludico – ricreative – culturali; Categoria 5 – minori frequentanti asilo e scuola materna;
Riepilogo premi lordi annui di ciascuna categoria
Categoria 1 – €……………..
Categoria 2 – €……………..
Categoria 3 – €……………..
Categoria 4 – €……………..
Categoria 5 – €……………..
Scomposizione del premio annuo
Premio annuo imponibile | Euro.0,00.= |
Imposte | Euro.0,00.= |
TOTALE | Euro.0,00.= |
La Società Il Contraente
Categoria 1 – Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli privati
L'Assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, durante l’utilizzo di veicoli di proprietà delle persone stesse o di terzi, purché non intestati al PRA al Contraente o allo stesso locati, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Xxxxx.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 150.000,00 |
Elementi per il conteggio del premio
preventivo percorrenza = Km. 15.000
tasso di premio per Km. = Euro
per un importo totale di Euro Regolazione premio su consuntivo km percorsi.
Categoria 2 - Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente
L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, durante l’utilizzo di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 150.000,00 |
Elementi per il conteggio del premio
numero iniziale dei mezzi di trasporto = 55
premio per mezzo di trasporto = Euro
per un importo totale di Euro Regolazione premio su n. veicoli.
Categoria 3 - Obblighi assicurativi derivanti dal decreto ministeriale ( 14/02/92 e 16/11/92) – Infortuni Gruppo Volontari della Protezione civile
Assicurati:
Il Responsabile e i componenti del Gruppo Volontari della Protezione Civile.
Ambito di validità dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di tutte le attività e/o compiti agli stessi assegnati, nulla escluso e/o eccettuato, compresi quelli previsti dagli “scenari di Xxxxxxx di Protezione Civile” (di seguito anche definiti/o Scenario/i di Rischio) di cui all’Allegato I
del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. G12798 del 20/09/2017 e riportati integralmente nell’allegato A della Determinazione ed eventuali e successive modifiche normative.
Codice Scenario | DESCRIZIONE |
1 | Scenario eventi atmosferici avversi |
2 | scenario rischio idrogeologico - alluvione |
3 | scenari rischio idrogeologico - frane |
4 | scenario rischio sismico |
5 | scenario rischio vulcanico |
6 | scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia |
7 | scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge) |
8 | scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge) |
9 | scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa e di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento di ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse) |
10 | scenario rischio in un contesto di incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente |
11 | scenario rischio in un contesto di attività di assistenza e soccorso in ambiente aquatico |
12 | attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo x xxxxxxx |
13 | scenario rischio in un contesto di attività di difesa civile |
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione vale anche per la partecipazione ad attività programmate quali:
- esercitazioni periodiche, attività dimostrative, simulazioni di intervento, attività di addestramento, formazione e aggiornamento, partecipazione a convegni, mostre ed esposizioni nonché attività di assistenza a manifestazioni ricreative e sportive;
- ed è estesa ai rischi derivanti dall’utilizzo di veicoli connesso alla partecipazione alle sopra menzionate attività.
Per l’identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l’assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente e/o dal responsabile dell’attività dei Volontari a termini di legge.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 150.000,00 |
Diaria da ricovero | 30,00 |
Elementi per il conteggio del premio
X. Xxxxxxx/o di rischio 9 o nessun scenario: nr. assicurati preventivati = 12 premio unitario = Euro
B. Uno o più scenari di Xxxxxxx, escluso quello di Tipo 9: nr. assicurati preventivati = 46 premio unitario = Euro
per un premio lordo annuo (a+b), soggetto a regolazione a consuntivo, pari a Euro Regolazione premio sul numero dei volontari.
Categoria 4 – Infortuni partecipanti e addetti attività ludico – ricreative – culturali – Garanzia operante su esplicita richiesta del Contraente
L’assicurazione vale per gli infortuni sofferti dai partecipanti, compresi minori diversamente abili, inseriti nei progetti promossi e/o organizzati dal Contraente dagli addetti nel tempo in cui si trovano nell’ambito delle “strutture ricreative” e/o delle scuole, nel periodo di apertura delle stesse; l’assicurazione vale anche durante lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive, previste all’esterno delle strutture ricreative e/o dalla scuola, comprese gite ed escursioni, compresi eventuali pernottamenti, effettuate con qualsiasi mezzo purché collettivamente e con personale delle “strutture ricreative e/o scuole” od autorizzato dal Contraente. Sono pertanto compresi in garanzia i trasferimenti dalle sedi delle “strutture ricreative” alle sedi delle attività svolte all’esterno e viceversa. Per l’identificazione degli Assicurati faranno fede gli appositi registri, o altri documenti equipollenti, attestanti l’iscrizione alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa e relativamente agli animatori, la documentazione comprovante l’incarico.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 150.000,00 |
Rimborso Spese Mediche – franchigia fissa € 100,00 per sinistro | 1.100,00 |
Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato in base a:
n. partecipanti preventivato = 15 premio unitario = Euro
Regolazione premio sul numero degli iscritti
Categoria 5 – Infortuni minori frequentanti asilo e scuola materna
L’assicurazione vale per gli infortuni sofferti dai minori, minori diversamente abili, frequentanti gli xxxxx xxxx x/x xx xxxxxx xxxxxxx facenti parte delle scuole comunali del contraente. l’assicurazione vale anche durante lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive, previste all’esterno delle strutture scolastiche, comprese gite ed escursioni, compresi eventuali pernottamenti, effettuate con qualsiasi mezzo purché collettivamente e con personale scolastico od autorizzato dal Contraente. Sono pertanto compresi in garanzia i trasferimenti dalle sedi scolastiche alle “strutture ricreative” alle sedi delle attività svolte all’esterno e viceversa. Per l’identificazione degli Assicurati faranno fede gli appositi registri, o altri documenti equipollenti, attestanti l’iscrizione alle scuole per le quali è prestata la copertura assicurativa.
Garanzia | Capitali assicurati € |
Caso Morte | 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 100.000,00 |
Rimborso Spese Mediche – franchigia fissa € 100,00 per sinistro | 2.500,00 |
Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato in base a:
n. frequentanti/ assicurati preventivato = 138 premio unitario = Euro
Regolazione premio sul numero dei frequentanti /assicurati
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
LOTTO 5
Capitolato tecnico dell’assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
LAVORO (RCT/O)
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Piazza Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 1
CF/PI - 02700960582
e
La Compagnia
Decorrenza ore 24.00 del 30.06.2018
Scadenza ore 24.00 del 30.06.2021
Prima scadenza Rateazione
ore 24.00 del 31.12.2018
semestrale
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Art.1 Definizioni
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio Art.2 Durata del contratto
Art.3 Pagamento del premio
Art.4 Regolazione del premio
Art.5 Forma delle comunicazioni
Art.6 Modifiche dell’Assicurazione
Art.7 Altre Assicurazioni
Art. 8 Estensione Territoriale
Art. 9 Oneri fiscali
Art.10 Rinvio alle norme di legge
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Foro competente
Art.13 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Art.14 Pluralità di assicurati
Art.15 Disciplina dell’appalto
Art.16 Coassicurazione e delega
Art.17 Art. 18
Clausola Broker
Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art.2 Responsabilità civile verso terzi (RCT)
Art.3 Novero di terzi
Art. 4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) Art. 5 Massimali di garanzia
Art. 6 Responsabilità civile personale
Art. 7 Esclusioni
SEZIONE 4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Art.A.1 Manifestazioni
Art. A.2 Cartelli pubblicitari
Art. A.3 Mensa aziendale- distributori automatici di cibi, bevande e simili Art. A.4 Danni a cose di terzi nell’ambito dei lavori
Art. A.5 Lavori di scavo e reinterro
Art. A.6 Trasporto e consegna merci
Art. A.7 Squadre antincendio
Ar. A.8 Magazzini, uffici, ecc
Art.A.9 Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, concorsi Art. A.10 D. Lgs 81/08 (ex D. Lgs 626/94)
Art. A.11 D. Lgs 494/96 – D. Lgs. 81/2008
Art. A.12 Danni ai veicoli sotto carico e scarico Art. A.13 Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi Art. A.14 Committenza auto
Art. A.15 Proprietà, uso, custodia , possesso di fabbricati Art. A.16 Danni a condutture e impianti sotterranei
Art. A.17 Spargimento di acqua
Art. A.18 Cose di terzi sollevate, traslate ecc Art. A.19 Appalto – subappalto-ATI
Art. A.20 Danni da furto
Art. A.21 Smercio
Art. A.22 Utilizzo prodotti per l’agricoltura Art. A.23 Danni da interruzione di attività Art. A.24 Rinuncia alla rivalsa
Art. A.25 Rimozione veicoli
Art. A.26 RC da incendio
Art. A.27 Danni da cedimento, franamento e vibrazione del terreno Art. A.28 Cose consegnate e non consegnate
Art. A.29 Inquinamento accidentale
Art. A.30 Prove ed esami per assunzione del personale Art. A.31 Xxxxx a cose in consegna e custodia
Art. A.32 Danni a cose di prestatori di lavoro/amministratori Art. A.33 Lavoro somministrato
Art. A.34 Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto Art. A.35 Parcheggi –autorimesse
Art. A.36 Acquedotto e reti fognarie
Art. A.37 Ulteriori precisazioni
Art. A.38 Esonero denuncia posizioni INAIL Art. A.39 Privacy
SEZIONE 5
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 1 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
Art. 2 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia RCO Art. 3 Gestione delle vertenze del danno e Spese legali
Art. 4 Obblighi di fornire i dati sull’andamento del sinistro Art. 5 Gestione danni in franchigia
SEZIONE 6
FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Art. 1 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
SEZ. 1 - DEFINIZIONI
Art. 1- Definizioni
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Polizza il documento che prova e regola l’assicurazione.
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione in nome proprio e nell’interesse proprio ed altrui.
Assicurato Ente Contraente;
Amministratori, Segretario/Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente.
Le persone che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell’ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell’ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità - ex art. 54 D.lgs 274/2000 e art. 2 DM (Giustizia) 26.03.2001 -, dipendenti di altra amministrazione a comando o con incarichi di supplenza, volontari in genere, compresi i volontari del servizio di protezione civile, borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.
Società l’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. Scoperto percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Franchigia importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato. Si precisa che se l’ammontare del danno risarcibile a termini di polizza, detratta la franchigia, eccede il massimale/sottolimite assicurato, la Società sarà obbligata nel limite del massimale/sottolimite previsto.
Appaltatore / Subappaltatore
la persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di parte di essi.
Ai fini della presente polizza si intendono equiparati all’Appaltatore/Subappaltatore:
il prestatore di un contratto d’opera come definito all’art. 2222 c.c.
il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Committente il soggetto che affida a Terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Cose sia i beni materiali che gli animali.
Danno corporale il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno materiale il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro
Prestatore di Lavoro
La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, incluse:
(i) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre sedi, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza;
(ii) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall’Assicurato;
(iii) quelle per le quali il Contraente e/o l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall’Assicurato.
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Retribuzioni Lorde Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell’opera prestata e/o gli importi (esclusa l’I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l’utilizzo degli stessi.
Broker: Assiteca Spa, Filiale di Roma – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
SEZ. 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l’incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni né comporta la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Il Contraente/Assicurato è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente alla stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 – Durata del contratto
Il contratto ha durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2018, prima scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2018, scadenza finale del contratto alle ore 24.00 del 30.06.2021 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 mesi (1 anno), oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.06.2018 , anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro120 giorni dalla decorrenza; decorso tale termine la Compagnia si impegna a concedere, dietro richiesta scritta e motivata della Contraente, da inoltrarsi con almeno 10 giorni di anticipo sulle rispettive scadenze, i seguenti ulteriori termini di mora:
• 30 giorni dalla scadenza dei primi 120 giorni:
• Ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei primi 150 giorni Altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I termini di cui sopra , valgono anche per il pagamento delle rate successive, di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto.
I premi dovranno essere pagati alla Società o al Broker incaricato con frazionamento semestrale senza maggiorazione di costo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.
Art. 4 – Regolazione premio Opzione Base
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni complessivamente erogate – così come definite – nel periodo di riferimento.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei termini previsti all’Art.3) Pagamento del premio.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal sessantesimo giorno dalla ricezione della stessa.
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Opzione migliorativa:
La Compagnia rinuncia al 100% della regolazione del premio (premio flat)
Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.
Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.
Art. 5 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, xxxxxxx, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 6 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 – Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni.
Art. 8 – Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
Art. 09 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi nel luogo ove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s’intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.
Art. 14 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 15 – Disciplina dell’appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.
Art. 16 – Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 17 - Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art. 1 – Attività – Oggetto dell’assicurazione
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo,sia diretta sia indiretta o solidale, una responsabilità del Contraente/Assicurato, anche quale committente, organizzatore od altro – salve le esclusioni espressamente menzionate – in relazione all’esercizio ed al funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nonché allo svolgimento di attività, di compiti e competenze ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione, e comunque di fatto svolte.
La conduzione delle attività stesse, le energie impiegate, l’impiego e/o l’esistenza di materie prime, di semilavorati, di infiammabili, di merci speciali, di esplosivi, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna o consiglia di usare o che l’Assicurato ritiene di adottare, compreso l’impiego e/o l’utilizzo di beni in genere contenenti parti radioattive. L’assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.
Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:
• qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, ;
• qualsiasi attività e/o servizi svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi, anche se non deliberati con atto specifico;
• qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Art. 2 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nello svolgimento dell’attività sopra indicata nonché in relazione:
• a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
• alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali deve rispondere, così come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
• alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d’uso;
• alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti;
• alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività, e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione;
• all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario, apparato, strumento, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell’attività.
Art. 3 - Novero dei terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio. Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Xxxxxx considerarsi terzi ai fini della garanzia RCT i Dipendenti e gli Amministratori delle società partecipate o controllate dalla Contraente.
Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da Prestatori di Lavoro. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.
L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l’obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O./I.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi siano stati posti in essere, ma che si siano manifestate durante il tempo dell’assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il massimale di garanzia indicato nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO” rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non è operante:
• per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per l’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato;
• per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all’amianto, alla silicosi ed alla HIV.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 5) – Massimali di garanzia
SEZIONE R.C.T. MASSIMALE | € 7.500.000,00 | per sinistro con il limite di |
€ 7.500.000,00 | per danni a persone e | |
€ 7.500.000,00 | per danni a cose e/o animali | |
SEZIONE R.C.O./I. MASSIMALE | € 5.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
€ 2.500.000,00 | per dipendente infortunato |
Art. 6 - Responsabilità civile personale
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, del Segretario Generale, dei Consiglieri Comunali, degli Assessori, dei dirigenti e comunque degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
1. alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
2. agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.
Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i.
La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D. Lgs. 494/96 e s.m.i. all’interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.
Art. 7 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
• da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
• da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive;
• conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’art. A.29 delle Condizioni Aggiuntive;
• da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l’uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;
• alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni ai fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
• cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
• verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
• derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, salvo l’uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasione di ricorrenze o festeggiamenti; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
• derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
• di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
• conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
• derivanti da attività e/o competenze esercitate da municipalizzate e ASL;
• derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
• Verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non) guerra civile, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O..
SEZIONE 4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:
A.1 MANIFESTAZIONI
Organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, fiere, mostre, gite, convegni, congressi, concorsi e simili eventi, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell’interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi; comprende altresì i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi nei limiti di quanto successivamente previsto.
A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI
Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
A.3 MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI
Proprietà e/o gestione di mense anche scolastiche, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
A.4 DANNI A COSE DI TERZI NELL’AMBITO LAVORI
Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell’ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.5 LAVORI DI SCAVO E REINTERRO
Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori al committente, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza; la garanzia comprende i danni da improvviso cedimento del terreno, sempre che tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto. Tale garanzia è prestata con il massimo di Є 260.000,00 per sinistro ed anno e con applicazione di una franchigia di Є 1.550,00.= per sinistro.
A.6 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI
Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.
A.7 SQUADRE ANTINCENDIO
Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 626/94 e s. m. i.).
A.8 MAGAZZINI, UFFICI, ECC.
Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell’Assicurato, purché inerente all’attività descritta in polizza.
A.9 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI
Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all’aperto.
La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.
L’assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestite.
Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.10 D. Lgs. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)
Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza competente per lo specifico settore.
A.11 D. LGS. 494/96 – D.LGS. 81/2008
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.12 DANNI AI VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO
L’assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
A.13 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.14 COMMITTENZA AUTO
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049
C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, , commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i
medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.15 PROPRIETA’, USO, CUSTODIA, POSSESSO E CONDUZIONE DI FABBRICATI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, conduzione e possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purché sussista un interesse assicurativo, per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L’assicurazione comprende inoltre:
• i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
• i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
• i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant’altro di inerente l’attività assicurata.
La garanzia relativa alla committenza di cui al punto b) viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.16 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.17 SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO DI FOGNA
L’assicurazione per i danni derivanti da spargimento d’acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi, sono compresi in garanzia con le franchigie ed il limiti di risarcimento stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.18 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.
Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.19 APPALTO – SUBAPPALTO – ATI
Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.
La garanzia è estesa anche al caso in cui l’Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d’Impresa. Limitatamente a quest’ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall’ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall’ATI stessa.
L’Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.
A.20 DANNI DA FURTO
A parziale deroga dell’art. 7 lettera a) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.21 SMERCIO
A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.
A.22 UTILIZZO PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA
Premesso che la garanzia è estesa ai rischi derivanti da lavori di giardinaggio e/o potatura, è compreso il rischio conseguente all’utilizzo di prodotti per l’agricoltura (anticrittogamici e/o antiparassitari), chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l’esclusione per i danni da inquinamento.
A.23 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, sportive, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.24 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, di chi debba rispondere od altri soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato (compresi Enti, Istituti, Associazioni culturali, sociali, sportive e ricreative, escluse le Municipalizzate) e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
A.25 RIMOZIONE VEICOLI
Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere il servizio di rimozione veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia di intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree.
Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell’intervento.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.26 R.C. DA INCENDIO
L’Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.
A.27 DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO
L’assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
A.28 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione -“FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.29 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 7 lettera c) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.30 PROVE ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, sia presso proprie sedi che presso terzi, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove in merito alle loro capacità tecniche e professionali.
A.31 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai “beni strumentali”.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.32 DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.33 LAVORO SOMMINISTRATO
La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l’importo corrisposto all’impresa “fornitrice” per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
A.34 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO Premesso che l’Assicurato può avvalersi nell’ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
A.35 PARCHEGGI – AUTORIMESSE
La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi, dipendenti, Amministratori, in sua consegna/custodia nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti, compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro e quelli parcheggiati in appositi spazi nell’ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture e le sedi amministrative del Contraente/Assicurato.
Sono esclusi i danni da furto e da mancato uso e i danni alle cose contenute nei veicoli.
A.36 ACQUEDOTTO E RETI FOGNARIE
L’Assicurazione comprende il rischio della proprietà, dell’esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti, non collocati in fabbricati, destinati al funzionamento dell’Ente, nonché il rischio derivante dall’esecuzione di lavori per gli allacciamenti delle utenze alla rete di distribuzione, purché eseguiti in economia.
Sono compresi:
• i danni materiali a cose di terzi, compresi fondi e colture degli utenti, semprechè dovuti a rotture o guasti improvvisi ed accidentali di tubazioni e condutture fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno;
• i danni a terzi da erogazione di acqua alterata;
• i danni materiali e diretti agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all’utilizzazione dei servizi erogati fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per singolo danneggiato con il limite di Euro 30.000,00 per sinistro e Euro 50.000,00 per anno assicurativo;
• i danni materiali e diretti a cose di xxxxx conseguenti alla mancata attivazione o interruzione (anche temporanea) e/o irregolare erogazione dei servizi di pubblica utilità forniti dall’Assicurato/Contraente fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno;
• i danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00.
L’Assicurazione non comprende:
• il rischio della proprietà ed esercizio di bacini artificiali, dighe e condotte forzate;
• i danni da sabotaggio, sciopero , forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità direttamente o indirettamente causati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
A.37 ULTERIORI PRECISAZIONI
Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:
• dal servizio di Polizia Comunale nonché dall’esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
• dalla proprietà o uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e del servizio di accalappiacani, dalla custodia di animali nell’ambito di giardini pubblici e spazi affini;
• dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti, gallerie, viadotti e canali;
• dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
• dalla gestione di scuole, asili, tirocini formativi e corsi di istruzione professionale;