Spese di demolizione e sgombero. La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell’importo pagabile a termini di polizza nonché dell’ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Spese di demolizione e sgombero. Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a ter- mini di Polizza. Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500 euro, il rimborso delle spese documentate verrà riconosciuto comunque sino a concorrenza di 250 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto.
Spese di demolizione e sgombero. (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
d) Le spese sostenute per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati comprese le spese per demolire fabbricati o porzioni di fabbricati rimasti illesi, necessarie per eseguire le operazioni di cui sopra. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Spese di demolizione e sgombero. La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 1.30, delle spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto.
Spese di demolizione e sgombero. La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, anche non danneggiati, (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Spese di demolizione e sgombero. In caso di Sinistro indennizzabile in base alla sezione Danni al- la proprietà sono comprese le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 20% dell’Indennizzo liquidabile con il minimo di 250 euro, fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo d’Indennizzo” della sezione Danni alla proprietà / Furto - In caso di Sinistro.
Spese di demolizione e sgombero. La Società indennizza i costi per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 30% dell’indennizzo.
Spese di demolizione e sgombero. Per spese di demolizione e sgombero, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro.
Spese di demolizione e sgombero. Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro. Limite 10% dell’indennizzo liquidabile con il limite massimo indicato in polizza
Spese di demolizione e sgombero. L’Impresa indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 50.000,00. Per i residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l’importo indennizzabile in base alla presente estensione, nell’ambito del limite sopra indicato, non potrà comunque essere superiore al 5% della del danno indennizzabile con il massimo di € 15.000,00.