Equiparazione. 1. Le parti concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione della retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti dei quattro ruoli di ex IX livello, qualificato e non, del DPR 384/1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 - a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l’accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall’art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992 o nell’unico livello di cui all’art. 26 del dlgs. 29/1993. 2. Tale equiparazione, iniziata con il CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine per la conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere atto che le risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 – 2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo contratto, prevedendo sin d’ora che per un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si provvederà, con le procedure dell’art. 7, lett. c) alla loro perequazione a livello regionale. 3. Le parti concordano, altresì, di rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario, assunti dal 6 dicembre 1996 in poi , al termine del quinquennio di cui all’art. 28, comma 3. La disposizione si applica ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, a condizione che siano stati adottati i medesimi meccanismi di verifica dei dirigenti sanitari, ai sensi dell’art. 31, comma 4.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Equiparazione. 1. Le parti concordano sulla necessità di procedere alla equiparazione della retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 – - secondo biennio economico 1996 - 1997 dei dirigenti dei quattro ruoli di ex IX livello, qualificato e non, non del DPR 384/1990 – D.P.R. n. 384 del 1990 - in servizio al 5 dicembre 1996 - a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l’accorpamento l'accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel I livello dirigenziale dall’artdall'art. 18, comma 2 del dlgs 502/1992 o nell’unico livello di cui all’artD.Lgs. 26 n. 502 del dlgs. 29/19931992.
2. Tale equiparazione, iniziata con il CCNL C.C.N.L. 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, per quanto riguarda lo stipendio tabellare, deve essere definitivamente portata a termine per la conclusione della vertenza. A tal fine le parti, nel prendere atto che le risorse necessarie si renderanno disponibili nel biennio economico 2000 – - 2001, rinviano la definitiva soluzione al relativo contratto, prevedendo sin d’ora d'ora che per un corretto finanziamento dei fondi di ciascuna azienda si provvederà, con le procedure dell’artdell'art. 7, 7 lett. c) alla loro perequazione a livello regionale.
3. Le parti concordano, altresì, di rinviare al contratto del medesimo biennio la definizione del trattamento economico dei dirigenti del ruolo sanitario, assunti dal 6 dicembre 1996 in poi , al termine del quinquennio di cui all’artall'art. 28, comma 3. La disposizione si applica ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, a condizione che siano stati adottati i medesimi meccanismi di verifica dei dirigenti sanitari, ai sensi dell’art. 31, comma 4.
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