Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati: a) Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12. e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute. f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa. g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno. h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande. i) Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a: i. verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività; ii. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata; iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario; iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; v. calcolare le agevolazioni spettanti; vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto; vii. effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi; viii. erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente punto.
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Samples: Bando Per La Concessione Di Agevolazioni Per Lo Sviluppo Di Progetti Transnazionali Di Sviluppo Sperimentale E Ricerca Industriale Nel Campo Delle Biotecnologie, Bando Per La Concessione Di Agevolazioni Per Lo Sviluppo Di Progetti Transnazionali Di Sviluppo Sperimentale E Ricerca Industriale Nel Campo Delle Biotecnologie, Bando Per La Concessione Di Agevolazioni Per Lo Sviluppo Di Progetti Transnazionali Di Sviluppo Sperimentale E Ricerca Industriale Nel Campo Delle Biotecnologie
Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini 1. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di seguito riportati:
a) Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovverofiliera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote del contributo in cui il progetto sia avviato successivamente conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al decreto di concessione40%, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie impresedel solo contributo in conto capitale, la prima erogazione può puo' essere disposta erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesseanticipazione, previa presentazione di fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate 2. Il soggetto proponente puo' presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo quattro domande di erogazione, di cui l'ultima a stato saldo. Il soggetto proponente puo' richiedere l'erogazione di avanzamento lavori non può superare il 90% un numero di tranche inferiori a quattro.
3. Ai fini di ciascuna erogazione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%trasmettono, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento eper il tramite del soggetto proponente, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il al soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e istruttore la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato tecnica e di avanzamento spesa necessaria per i riscontri e della relativa documentazionele verifiche sugli interventi realizzati, fatta salva l’erogazione a secondo le modalita' previste nei provvedimenti. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruptore la documentazione finale di spesa, secondo le modalita' previste nei provvedimenti.
g) 4. Il Ministero trasferisce periodicamente per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del soggetto gestore.
5. Il soggetto istruttore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al Soggetto gestore comma 3, provvede ad istruire le somme necessarie richieste di erogazione e invia al Ministero una relazione istruttoria, o una relazione finale in caso di richiesta di erogazione del saldo, attestante la conformita' della realizzazione del programma con le specifiche prescrizioni contenute nel contratto di filiera. Se il soggetto istruttore e' la banca autorizzata, entro il medesimo termine, questa invia la relazione alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizzata. Il termine e' sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal soggetto istruttore.
6. Il Ministero, sulla base della relazione di cui al comma 5, trasmessa dal soggetto istruttore, esegue le attivita' istruttorie di propria competenza e invia le risultanze ai soggetti istruttori, alle banche finanziatrici se del caso e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo il Ministero svolge altresi' le attivita' di cui all'art. 18 del presente decreto.
7. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, qualora presente, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di finanziamento agevolato, che viene erogata al soggetto proponente unitamente alla corrispondente quota del finanziamento bancario.
8. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il contributo in conto capitale per le erogazioni quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione al soggetto istruttore e, ove previsto, alle Banche finanziatrici.
9. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, trasmette a quest'ultimo una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse.
10. Per il computo dei termini di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisognoarticolo non si considera il mese di agosto.
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
i. verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
ii. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;
viii. erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente punto.
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Samples: Contratti Di Filiera, Contratti Di Filiera
Erogazione delle agevolazioni. 15.1 L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al paragrafo 13. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità quote del Contributo in conto capitale e nei termini di seguito riportati:
a) Le agevolazioni del Finanziamento sono erogate dal Soggetto gestoreper stato di avanzamento, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progettosubordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
b) Ai fini dell'erogazione 15.2 I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazionetramite del Soggetto proponente, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute possono richiedere al Ministero una quota, fino al 40% del solo Contributo in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestreconto capitale, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesseanticipazione, previa presentazione di fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativairrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate 15.3 Ai fini di ciascuna erogazione a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% SAL, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%trasmettono, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato per il tramite del Soggetto proponente, alla Banca autorizzata la documentazione di avanzamento espesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti secondo le modalità previste dal successivo punto 12Contratto di filiera o dal Contratto di distretto sottoscritto.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore15.4 La Banca autorizzata, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 30 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione presentazione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
h) Gli schemi per provvede ad istruire le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore e invia le risultanze dell’istruttoria al Ministero, relativamente al Contributo in conto capitale e al Finanziamento agevolato e, entro il termine della fase istruttoria delle domandemedesimo termine, alla Banca finanziatrice, ove non coincidente con la Banca autorizzata, relativamente al Finanziamento agevolato.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione 15.5 Il Ministero, ricevuta la relazione della Banca autorizzata attestante la conformità della realizzazione del Programma con le specifiche e le prescrizioni contenute nel Contratto di ciascuna richiesta filiera o nel Contratto di erogazionedistretto, effettua tutte le attività istruttorie di competenza, compresa la verifica della relazione stessa. Completate le attività istruttorie, ne dà comunicazione alla Banca autorizzata, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento regionale nella forma di Contributo in conto capitale, alle regioni o province autonome.
15.6 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 15.5, la Banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata ai Soggetti beneficiari unitamente alla corrispondente quota del Finanziamento bancario.
15.7 Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Soggetto gestore provvede a:Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici.
i. verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, 15.8 Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il corretto andamento calcolo definitivo delle attività;
ii. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo agevolazioni di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 198218, n. 46;
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi. effettuare una verifica intermedia comma 2, del Decreto, dal Contributo in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuareconto capitale viene trattenuto il 10% dell’importo totale, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;
viii. erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente puntoda conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.
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Samples: Avviso Per La Presentazione Delle Domande Di Accesso Ai Contratti Di Filiera E Di Distretto, Avviso Per La Presentazione Delle Domande Di Accesso Ai Contratti Di Filiera E Di Distretto
Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:
a) 1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestoredall'Agenzia secondo le modalità, definite sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiaridisposizioni contenute nel presente articolo, in non più indicate nella determinazione di 5 soluzionicui all'art. 9, più l'ultima a saldocomma 8, in relazione a stati e per l'eventuale finanziamento agevolato nel contratto di avanzamento del progettocui all'art. 9, comma 10.
b) Ai fini dell'erogazione 2. Il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 10, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 12.
3. Il finanziamento agevolato, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte contributo in conto impianti e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo il contributo alla spesa sono erogati sulla base di semestrestati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a partire dalla data fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20 per cento dell'investimento ammesso.
4. La prima erogazione del decreto di concessione ovverofinanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel caso limite del 30 per cento dell'agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in cui conto impianti e per il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessionecontributo alla spesa, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può deve essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di presentata un'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato 5. Ad eccezione di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa quanto previsto al comma 7 in relazione all'ultimo stato di avanzamento eavanzamento, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestorel'Agenzia, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
i. verificarefatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6, dall’esame accertata la completezza e la regolarità della documentazione tecnica prevista a corredo della domandapresentata, il corretto andamento delle attività;
ii. verificare verificate la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuare, con riferimento all’ultimo dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi 5 e 7, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 giorni.
7. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto, l'Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco volta ad accertare l’effettiva loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei relativi costi;quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo l'Agenzia la trasmette al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90 per cento dell'ammontare dell'agevolazione spettante del contributo in conto impianti o del contributo alla spesa. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, procede alla nomina di un'apposita commissione di accertamento per la verifica finale, i cui oneri sono posti a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari, fatta salva la loro diversa imputazione derivante dall'applicazione della disciplina comunitaria per i progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali.
viii8. erogare Il Ministero, entro 90 giorni dalla ricezione della relazione finale, trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla commissione di cui al comma 7 in esito alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, procede a liquidare all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato tenuto conto degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero a recuperare le quote agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
9. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il programma di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformità degli investimenti realizzati ai progetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, come determinate ai sensi del e ne trasmette copia al Ministero.
10. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente puntoarticolo per l'erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all'art. 13.
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Samples: Contratti Di Sviluppo
Erogazione delle agevolazioni. Le 6.1. L'erogazione delle agevolazioni concesse vengono erogate con da parte dell'Agenzia alle imprese dovra' avvenire sulla base di spese effettivamente sostenute come dimostrate da fatture e/o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati ovvero di anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti minimi di investimenti non inferiori al 20% delle spese ammissibili complessive. Il rapporto tra i contributi erogati ed il totale dei contributi previsti per il progetto non dovra' essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario a carico dei soggetti beneficiari a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso. Sulle singole erogazioni l'Agenzia operera' una ritenuta del 10% che dovra' essere versata alle imprese successivamente alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti di cui all'art. 10, comma 2 del decreto 24 settembre 2010. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le modalità e nei termini forniture devono risultare pagate per intero pena l'inammissibilita' dell'importo dell'intera fornitura.
6.2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative ai programmi di seguito riportatiinvestimento di cui al Titolo II ed al Titolo III del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa beneficiaria presenta all'Agenzia, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:
a) Le agevolazioni la documentazione della spesa consistente nella copia delle fatture di acquisto;
b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono erogate dal Soggetto gestorenuovi di fabbrica;
c) la copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in «conto fornitura»;
d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiariovvero le copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in non più ogni caso, la facolta' dell'Agenzia di 5 soluzioniottenere l'esibizione dei documenti originali;
e) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, più l'ultima n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, ove costituito, mediante la quale - con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub a) - sia attestato:
1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal progetto;
2. che i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
3. che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»;
4. che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto ne xxxx' riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
5. che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
6. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
7. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
8. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della societa' e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
9. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;
f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che contenga la «dicitura antimafia» e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, ne' ad amministrazione straordinaria;
g) l'originale del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
h) il certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non piu' valido il certificato eventualmente gia' presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico dell'impresa beneficiaria, ove previsto;
j) la copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) d), e), f), g) ed i). progetto. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda ...) erogazione».
6.3. Per ciascun progetto, la data di ultimazione e' rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile (per i beni in leasing, la data dell'ultima consegna dei beni, ovvero, per i programmi misti, l'ultima di tali date). L'impresa beneficiaria comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa, e' tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.
6.4. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, l'impresa beneficiaria presenta all'Agenzia, in relazione a stati ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:
a) un analitico riepilogo delle spese rendicontate, articolato in riferimento alla attivita' di avanzamento del progetto.ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed alle categorie individuate al precedente punto 2.9 con allegate le copie dei relativi giustificativi di spesa;
b) Ai fini dell'erogazione per stati gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori attestanti che gli strumenti e le attrezzature sono di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.nuova acquisizione;
c) Limitatamente gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai progetti proposti dalle piccole e medie impresepagamenti ricevuti, ovvero copia della prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva in ogni caso la prima erogazione può essere disposta a titolo facolta' dell'Agenzia di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.ottenere l'esibizione dei documenti originali;
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento en. 445, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, ove necessariocostituito, da quella precedentemediante la quale, viene erogato con riferimento ad un allegato ed analitico elenco delle spese rendicontate, sia attestato:
1. che gli importi di spesa indicati nell'allegato elenco sono conformi alle risultanze contabili aziendali e che sono stati effettivamente sostenuti per l'esecuzione del progetto;
2. che il costo del personale non dipendente con contratto a saldoprogetto riguarda attivita' svolte presso le strutture della societa';
3. che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati o, una volta effettuati gli accertamenti previsti limitatamente agli oneri differiti, accantonati per ciascun dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;
4. che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge, in particolare quelle in materia fiscale, ambientale e pari opportunita' tra uomini e donne;
5. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
6. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo di impiego delle strumentazioni e delle attrezzature elencate corrispondono alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
7. che le fatture rendicontate sono state pagate a saldo e che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto ne sara' riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
8. che non sono intervenute variazioni sostanziali al programma approvato;
9. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della societa' e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal successivo punto decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
10. che tutte le strumentazioni e le attrezzature oggetto di rendicontazione sono di nuova acquisizione;
11. che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
12.. di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
13. di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;
e) Ai fini dell'ultima erogazione l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che contenga la «dicitura antimafia» e dal quale risulti che l'impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a saldoprocedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, ne' ad amministrazione straordinaria;
f) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarita' Contributiva (DURC) dell'impresa beneficiaria;
g) il soggetto beneficiario trasmette certificato antimafia rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non piu' valido il certificato eventualmente gia' presentato nelle precedenti fasi del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere attestata da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
h) rapporto tecnico sullo stato d'avanzamento dei lavori, sulla base dello schema opportunamente predisposto ed allegato al Soggetto gestorecontratto di sviluppo;
i) copia della documentazione di cui ai precedenti punti a), entro 3 mesi dalla b), c), d), e), f) ed h). Copia della documentazione di cui ai precedenti a), b), c), d), e), f), g) ed h) deve essere fornita anche per via elettronica. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni dell'Agenzia e del MiSE per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa . In relazione alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
h) Gli schemi per le richieste si riferisce la richiesta di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione di per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Contratto di Sviluppo - DM 24 settembre 2010 - Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda ...) erogazione».
i. verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
ii6.5. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo e sperimentale, la pertinenza e congruità dei relativi costi;
viiidata di avvio a realizzazione e' rappresentata dalla data del primo titolo di spesa, se il programma e' stato avviato con attivita' svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma e' avviato con attivita' svolte direttamente. erogare le quote La data di agevolazioniultimazione del programma e' rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa, come determinate ai sensi del presente puntose il programma e' stato ultimato con attivita' svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dall'impresa beneficiaria se il programma e' ultimato con attivita' svolte direttamente. L'impresa beneficiaria comunica la data di ultimazione entro 30 giorni dalla medesima e, entro 90 giorni dalla stessa, e' tenuta a trasmettere l'ultimo SAL.
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Samples: Contratti Di Sviluppo
Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:
a) Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
i. verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
ii. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;
viii. erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente punto.
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Erogazione delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:
a) 1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestoredall’Agenzia secondo le modalità, definite sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiaridisposizioni contenute nel presente articolo, indicate nella determinazione di cui all’art. 9, commi 9 e 10, e per l’eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all’art. 9, comma 12.
2. Il finanziamento agevolato, il contributo in non più conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progettodella realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20 per cento dell’investimento ammesso.
b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione3. La prima erogazione del finanziamento agevolato, relativa alle attività svolte del contributo in conto impianti e alle spese effettivamente sostenute del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell’impresa beneficiaria, anche in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovveroanticipazione, nel caso limite del 40 per cento dell’agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in cui conto impianti e per il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessionecontributo alla spesa, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può deve essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di presentata un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato . Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenuteda allegare alla stessa sono definiti dall’Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Soggetto attuatore.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello 4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 6 in relazione all’ultimo stato di avanzamento e della relativa documentazioneavanzamento, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta l’Agenzia, entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
i. verificarefatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5, dall’esame accertata la completezza e la regolarità della documentazione tecnica prevista a corredo della domandapresentata, il corretto andamento delle attività;
ii. verificare verificate la pertinenza e la congruità della documentazione dei singoli beni costituenti lo stato di spesa presentata;avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all’erogazione delle agevolazioni.
iii5. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso Qualora nel corso di svolgimento delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo attività di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982ai commi 4 e 6, n. 46;risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l’Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 giorni.
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi6. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuare, con Con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una che deve essere trasmesso dall’impresa beneficiaria entro 60 giorni dall’ultimazione del progetto, l’Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco volta ad accertare l’effettiva loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall’impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5, un’apposita relazione sull’avvenuta realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei relativi costi;
viiiquali sussiste l’obbligo di non distrazione. erogare La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le quote variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l’eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Soggetto attuatore. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l’Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni, come determinate dandone comunicazione al Soggetto attuatore. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo l’Agenzia procede all’erogazione dell’ultima quota fino al 90 per cento dell’ammontare dell’agevolazione spettante del contributo in conto impianti o del contributo alla spesa.
7. Successivamente all’erogazione delle agevolazioni di cui al comma 6, l’Agenzia trasmette al Soggetto attuatore una relazione sull’avvenuto completamento del progetto. Decorsi 30 giorni dalla suddetta trasmissione e in assenza di diverse indicazioni da parte del medesimo Soggetto attuatore, l’Agenzia procede all’erogazione del saldo del contributo spettante.
8. Successivamente all’ultimazione di tutti i progetti componenti il programma di sviluppo, l’Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformità degli investimenti realizzati ai sensi del presente puntoprogetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette copia al Soggetto attuatore.
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Samples: Contratto Di Sviluppo
Erogazione delle agevolazioni. 1. L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento, ove previsto, di cui all’articolo 13, comma 4. Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità quote del Contributo in conto capitale e nei termini di seguito riportati:
a) Le agevolazioni del Finanziamento sono erogate dal Soggetto gestoreper stato di avanzamento, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiarisubordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo Contributo in non più di 5 soluzioniconto capitale, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesseanticipazione, previa presentazione di fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativairrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato 2. Ai fini di avanzamento lavori non può superare il 90% ciascuna erogazione, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni concessetrasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero o alla Banca autorizzata, ove previsto, la documentazione di cui all’articolo 17 per l’accertamento della corrispondenza degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto e alle erogazioni richieste.
3. Il residuo 10%Ministero per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle richieste di erogazione può avvalersi del Soggetto gestore.
4. La Banca autorizzata, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di avanzamento cui al comma 2, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia le risultanze dell’istruttoria al Ministero, relativamente al Contributo in conto capitale e, entro il medesimo termine, alla Banca finanziatrice, ove necessarionon coincidente con la Banca autorizzata, relativamente al Finanziamento agevolato.
5. Il Ministero, ricevuta, ove previsto, la relazione della Banca autorizzata attestante la conformità della realizzazione del Programma con le specifiche e le prescrizioni contenute nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto, concluse le attività istruttorie di competenza ne dà comunicazione alla Banca autorizzata, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento regionale nella forma di Contributo in
6. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata ai Soggetti beneficiari unitamente alla corrispondente quota del Finanziamento bancario.
7. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici.
8. Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all’articolo 18, comma 2, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell’importo totale, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. Per il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione computo del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni termine di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisognoarticolo non si considera il mese di agosto.
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
i. verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
ii. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;
viii. erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente punto.
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