Esclusioni generali Clausole campione
Esclusioni generali. Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalla Garanzia Base, le prestazioni non coprono sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa;
c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
d) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
f) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
g) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
h) a compravendite di quote societarie;
i) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
j) a fatti dolosi delle persone assicurate;
k) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
l) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA;
m) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; o ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
n) all’esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all’attività di lavoro autonomo o di impresa;
o) a reati di diffamazione anche a mezzo stampa;
p) alla compravendita o alla permuta di immobili, ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazio...
Esclusioni generali. L’Assicurazione non è operante nei casi di:
a) eventi derivanti dalla pratica di sport aerei e motonautici;
b) eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell’Assicurato;
c) eventi derivanti da situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;
d) cure dovute per malattie mentali, disturbi psichici in genere e nervosi;
e) aborto volontario;
f) eventi conseguenti ad abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni assunti volontariamente;
g) eventi derivanti da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti e allucinogeni;
h) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti vandalici, terremoti, influenze atmosferiche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità;
i) conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j) cure o eliminazione di difetti fisici o di malformazioni congenite, applicazioni di apparecchi protesici, cure infermieristiche, termali e dimagranti;
k) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio avvenuto a seguito di incidente stradale verificatosi nel corso della garanzia;
l) le cure dentarie e paradontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del contratto e, in ogni caso, le protesi dentarie;
m) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l’intervento;
n) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
o) il suicidio o il tentato suicidio.
Esclusioni generali. L’Assicurazione non comprende i danni: ! derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; ! cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, l’assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore; ! i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. ! derivanti da responsabilità professionali e mediche; ! già oggetto di indenizzo nell’ambito della sezione VIII – Assicurazione Kasko Lenti e Montature a scuola ed effetti personali a scuola Sezione III – Infortuni Garanzia “rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche” Nel caso in cui, per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi entro tre anni dalla data dell’infortunio, l’Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un Massimo di euro 1.500,00 per sinistro.
Esclusioni generali. L’Assicurazione non comprende i danni: ! derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; ! cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, l’assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore; ! i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. ! derivanti da responsabilità professionali e mediche; ! già oggetto di indennizzo nell’ambito della sezione VIII – Assicurazione Kasko Lenti e Montature a Scuola ed effetti personali a scuola.
Esclusioni generali. Restano esclusi dalla garanzia di polizza i seguenti casi:
a) trattamenti e prestazioni odontoiatriche non effettuate da medici odontoiatri professionisti regolarmente iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
b) trattamenti conseguenti a malattie, stati patologici, difetti fisici e anomalie congenite o comunque preesistenti, nonché tutti i trattamenti e le prestazioni iniziati o resisi necessari prima della sottoscrizione dell’Assicurazione o successivamente alla data di scadenza;
c) le conseguenze di Infortuni occorsi precedentemente e successivamente alla data di sottoscrizione dell’Assicurazione nonché durante l’efficacia del contratto;
d) cura o trattamento medico odontoiatrico che non corrisponde alla definizione di emergenza o prevenzione odontoiatrica, nonché tutti i trattamenti e le prestazioni odontoiatriche non compresi nell’Elenco Prestazioni di cui al precedente Art. 3 e successivi Artt. 3.1 e 3.2;
e) prestazioni eseguite esclusivamente a scopo estetico;
f) estrazioni di denti decidui (da latte);
g) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso;
h) le conseguenze di atti violenti o aggressioni in cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
i) stati patologici correlati direttamente o indirettamente all’H.I.V. e a qualsiasi malattia che abbia relazione con l’H.I.V.;
j) qualsiasi prestazione medica relativa a denti mancanti alla Data di Decorrenza della polizza;
k) interventi che richiedano anestesia generale o sedazione totale.
Esclusioni generali. Non sono assicurati
Esclusioni generali. La presente Garanzia non si applica a difetti o malfunzionamenti dei Prodotti che comprendono o derivano da uno dei seguenti elementi: • Quando i Prodotti non sono installati come specificato nel manuale di installazione fornito da LG Energy Solution. • Quando i Prodotti sono installati da una persona priva della qualifica tecnica e della licenza/certificato per l'installazione della batteria richiesti dalla legge applicabile, comprese le giurisdizioni nazionali e statali. • Quando i Prodotti non sono acquistati attraverso il canale di vendita autorizzato designato da LG Energy Solution. • Quando i Prodotti non sono installati e/o revisionati dall’Installatore Certificato di LG Energy Solution. • Quando i Prodotti non sono fabbricati da LG Energy Solution. • Quando i Prodotti sono trasportati, immagazzinati, installati, assemblati, legati o cablati in modo non conforme al Manuale di installazione ufficiale e alla scheda tecnica dei Prodotti. • Quando i Prodotti vengono alterati, disassemblati o smontati senza il previo consenso di LG Energy Solution. • Quando i Prodotti sono danneggiati da sollecitazioni fisiche o elettriche, inclusi, a titolo esemplificativo, corto circuito, fulmini, inondazioni, maremoti, incendi o danni accidentali. • Quando il difetto o il malfunzionamento si verifica e la portata del difetto o malfunzionamento si estende a causa di una riparazione impropria dei Prodotti effettuata da tecnici non approvati da LG Energy Solution e/o istruiti dall'Acquirente senza il consenso di LG Energy Solution. • Quando il difetto o malfunzionamento si verifica nei Prodotti a causa di dolo o negligenza dell'Acquirente o del Rivenditore. • Quando il difetto o il malfunzionamento si verificano a causa dell'uso improprio, difettoso o negligente dei Prodotti, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le violazioni degli obblighi dell'Acquirente specificati nell'Articolo 2. • Quando i Prodotti vengono utilizzati in condizioni diverse da quelle indicate nell'Allegato 1. • Quando un reclamo viene sollevato per i Prodotti dopo che il periodo di garanzia specificato all'Articolo 3 e all'Articolo 4 è scaduto. • Quando l'ambito del difetto o il malfunzionamento si è ampliato perché LG Energy Solution o il Rivenditore non sono stati informati del difetto o malfunzionamento nel periodo specificato nell'Articolo 5. • Quando il difetto e/o qualsiasi estensione del difetto sono causati da eventi di forza maggiore, come guerre, sommosse, guerre civili, disastri natural...
Esclusioni generali. Le prestazioni non coprono sinistri relativi:
a) alla materia fiscale e/o amministrativa, salvo quanto previsto all’Art. B.1.2.2;
b) a responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’Ente;
c) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;
d) ad attività di partito e/o sindacali;
e) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate;
f) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato nonché detenzione od impiego di sostanze radioattive;
g) a terremoto e/o fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
h) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
i) a compravendite di quote societarie e/o garanzie di rendimento relative ad investimenti finanziari;
j) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
k) a fatti dolosi delle persone assicurate;
l) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
m) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA;
n) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; o ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
o) all’esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria...
Esclusioni generali. Sono esclusi dalla presente assicurazione gli Infortuni:
a. derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall’Articolo 13 – Infortuni coperti dalla Polizza;
b. subiti durante il periodo di arruolamento volontario in qualsiasi parte del mondo, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
c. derivanti da utilizzo di arma da fuoco e/o da sparo nonché quelli occorsi nella fase immediatamente precedente l’utilizzo delle medesime;
d. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e. derivanti da autolesionismo; suicidio tentato o consumato; delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; atti temerari, restando comunque coperti in garanzia gli Infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
f. derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita;
g. derivanti da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
h. derivanti da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
i. derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (ad esempio, ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadutismo);
j. derivanti dalla pratica delle seguenti attività: speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o scalata di roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, sci estremo, sci d’alpinismo, sci acrobatico, free climbing, bob, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), parkour, rally, bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci ed idrosci, hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, canoa fluviale, rafting e canyoning (torrentismo), utilizzo di mountain bike per partecipazione a gare o competizioni nonché durante la fruizione di aree specificatamente dedicate alle attività in mountain bike quali, a titolo esemplificativo, i bike park;
k. derivanti da sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore;
l. derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comporti remunerazione su base contrattuale sia diretta sia indiretta;
m. derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare (e relative prove e allenamenti) inerent...
Esclusioni generali. APPLICABILI A TUTTI GLI AMBITI DI COPERTURA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, A MENO CHE NON VENGA ESPRESSAMENTE INDICATO IL CONTRARIO.
