ESCLUSIONI GARANZIA BAGAGLIO. La garanzia non è operante per: a) negligenza o incuria dell’Assicurato; b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agi- scono per lui; c) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto; e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide; f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incasto- natura; g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; h) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o mo- toveicoli. Sono inoltre esclusi dalla garanzia: i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente conte- xxxx: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.; j) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cata- loghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi; k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati; l) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vet- tore aereo; m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità com- petenti; n) i beni acquistati durante il viaggio; o) i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, pro- fumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.; p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato; q) il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti per- duti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al manca- to uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli.
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ESCLUSIONI GARANZIA BAGAGLIO. La garanzia non è operante per:
a) negligenza o incuria dell’Assicurato;
b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agi- scono per lui;
c) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incasto- natura;
g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
h) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o mo- toveicoli. Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente conte- xxxx: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.;
j) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cata- loghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
l) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vet- tore aereo;
m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità com- petenti;
n) i beni acquistati durante il viaggio;
o) i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, pro- fumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato;
q) il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. to uso o godimento dei medesimi. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti per- duti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al manca- to uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli.
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ESCLUSIONI GARANZIA BAGAGLIO. La garanzia non è operante per:
a) negligenza o incuria dell’Assicurato;
b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agi- scono per lui;
c) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incasto- natura;
g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
h) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o mo- toveicoli. Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente conte- xxxx: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.;
j) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cata- loghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
l) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vet- tore aereo;
m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità com- petenti;
n) i beni acquistati durante il viaggio;
o) i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, pro- fumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;; Ed. 06/2015 - Condizioni di Assicurazione Pagina 16 di 22
p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato;
q) il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. to uso o godimento dei medesimi. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti per- duti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al manca- to uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli.
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ESCLUSIONI GARANZIA BAGAGLIO. La garanzia non è operante per:
a) negligenza o incuria dell’Assicurato;
b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agi- scono agiscono per lui;
c) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incasto- naturaincastonatura;
g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
h) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o mo- toveicolimotoveicoli. Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente conte- xxxxcontenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.;
j) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cata- loghicataloghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
l) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vet- tore vettore aereo;
m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità com- petenticompetenti;
n) i beni acquistati durante il viaggio;
o) i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, pro- fumiprofumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato;
q) il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti per- duti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al manca- to mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli.
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Samples: Polizza Assicurativa
ESCLUSIONI GARANZIA BAGAGLIO. La garanzia non è operante per:
a) negligenza o incuria dell’Assicurato;
b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di scono per lui; suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agi- scono per lui;
c) toveicoli. i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o mo- i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; natura; i danni causati dalla caduta di perle o perduto un oggetto;
d) pietre preziose dalla loro incasto- i danni dovuti al contatto con sostanze liquide; mezzo di trasporto; i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
f) i danni causati dalla caduta di perle dall’aver dimenticato, smarrito o pietre preziose dalla loro incasto- natura;
g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzoperduto un oggetto;
h) i danni verificatisi quando beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, pro- i beni acquistati durante il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o mo- toveicoli. Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
i) la borsa da passeggio viaggio; petenti; i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità com- tore aereo; le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vet- in cui non siano indossati; gli oggetti personali in essa normalmente conte- xxxx: portafoglidi metallo prezioso, portachiaviorologi, portadocumentipietre preziose e pellicce, accessori ecc.;
j) nel caso da vista e da sole, lenti a contatto e caschi; loghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cata- il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documentixxxx: portafogli, titoli portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.; la borsa da passeggio e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cata- loghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso personali in cui non siano indossati;
l) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vet- tore aereo;
m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità com- petenti;
n) i beni acquistati durante il viaggio;
o) i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, pro- fumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato;
q) il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti per- duti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al manca- to uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli.essa normalmente conte- Sono inoltre esclusi dalla garanzia: i)
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