Esclusività dei diritti di garanzia. Fatti salvi i diritti esplicitamente elencati alle cifre 13.1-13.5, il committente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione, nonché per la mancanza di caratteristiche garantite. Se il committente contesta un difetto ma il fornitore non riscontra un difetto per cui è tenuto a rispondere, il committente deve pagare al fornitore il lavoro svolto e rimborsare le altre spese o i costi sostenuti da quest’ultimo.
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