Garanzia, responsabilità per difetti Clausole campione

Garanzia, responsabilità per difetti. 10.1 Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Esso ha inizio con l'avvenuta spe- dizione dallo stabilimento del fornitore. Se la spedizione subisce dei ri- tardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade non oltre i 18 mesi dall'avviso di merce pronta alla spedizione. Per parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha nuovamente inizio e scade a 6 mesi dalla sostituzione x xxxx- razione ultimata, ma non oltre un periodo di doppia durata di quanto stabilito nel capoverso pre- cedente. La garanzia scade anticipatamente se l'acquirente o terzi eseguiscono modifiche o riparazioni inappropriate, oppure se in caso di difetto l'ac- quirente non prende immediatamente tutte le misure adatte per ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto. 10.2 Il fornitore si impegna, su richiesta scritta dell'acquirente, a ripa- rare o sostituire a sua scelta nel più breve termine possibile tutte le parti da lui fornite che siano provatamente difettose o inservibili durante il periodo di garanzia a causa di materiale scadente o di difetti di costru- zione o d'esecuzione. Le parti sostituite diventano proprietà del forni- tore, se egli non vi rinuncia esplicitamente. 10.3 Sono considerate garantite soltanto quelle qualità indicate come tali nelle specificazioni. Tale garanzia sarà valida non oltre la scadenza del periodo di garanzia. Se le qualità garantite risultassero non o solo in parte adempite, l'ac- quirente ha diritto in primo luogo a provvedimenti immediati secondo capoverso 10.2. Egli concederà al fornitore tempo e possibilità ne- cessari. Qualora l'esito di tali provvedimenti dovesse essere parzial- mente o intera- mente negativo, l'acquirente ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragione- vole e se le forniture o prestazioni risultassero inutilizzabili allo scopo previsto o utilizzabili solo in misura forte- mente ridotta, l'acquirente ha il diritto di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche una accettazione parziale dovesse risul- tare inaccettabile per lui, di recedere dal contratto. Il fornitore po- trà essere obbligato solo al rimborso delle somme che gli furono pagate per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto. 10.4 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del for- nitore tutti i da...
Garanzia, responsabilità per difetti. 10.1 Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Il periodo di garanzia ha inizio con l’avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore oppure a montaggio ultimato se quest’ultimo è eseguito dal fornitore. Se spedizione o montaggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornito- re, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di pronta spedizione. Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha inizio nuovamente e scade 6 mesi dopo la sostituzione o la riparazione, tuttavia dura al massimo fino al periodo corrispondente al doppio del periodo di garanzia di cui al capoverso precedente. La garanzia scade anticipatamente se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, o se in caso di difetto il committente non intraprende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto. 10.2 Su richiesta scritta del committente il fornitore s‘impegna al più presto a riparare o sostituire a sua scelta tutte le parti da lui fornite rivelatesi difettose o inutilizzabili duran- te il periodo di garanzia a causa di materiale scadente, difetti di costruzione o di esecuzione. Le parti sostitui- te diventano di proprietà del fornitore se questi non vi rinuncia esplicitamente. Il fornitore si assume i costi del provvedimento nei limiti proporzionali a patto che non superino i costi usuali per trasporti, personale, viaggio e soggiorno nonché quelli di smontaggio e rimontaggio delle parti in questione. 10.3 Sono considerate garantite esclusivamente le caratte- ristiche esplicitamente indicate come tali nella conferma d’ordine o nelle specifiche. Tale garanzia rimane in vigore al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia. Se le caratteristiche garantite risultano non soddisfatte o soddisfatte solo in parte, il committente ha in primis la facoltà di chiedere provvedimenti immediati da parte del fornitore. Il committente è tenuto a concedere al fornitore la possibilità di provvedervi e il tempo necessario a tal fine. Qualora l’esito di tali provvedimenti dovesse essere parzi- almente o integralmente negativo, il committente ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o le prestazioni risultassero inutilizzabili per lo scopo previsto o utilizza- bili solo in misura forteme...
Garanzia, responsabilità per difetti. 13.1 Il Cliente dichiara di aver liberamente scelto i beni tra la vasta gamma di prodotti del FORNITORE secondo proprio libero ed insidacabile giudizio. Il FORNITORE non conosce e non risponde dell'utilizzo pratico e dell'impiego concreto che il CLIENTE imporrà ai beni. 13.2 Salvo diversamente concordato per iscritto il FORNITORE garantisce i suoi prodotti contro difetti di lavorazione e materiale impiegato per un periodo di 12 mesi dalla data di fornitura 13.3 Entro tale periodo l FORNITORE si impegna a sua insidacabile scelta a sostituire e/o riparare e/o rimborare il valore fatturato a patto che: a) il CLIENTE abbia prontamente comunicato per iscritto l'esistenza di tale difetto; b) il FORNITORE abbia, a sua scelta, avuto l'opportunità di ispezionare il prodotto presso la propria sede; c) dall'ispezione risulti che tali difetti non siano causati da montaggio e/o utilizzazione e/o manutenzione non corretta; d) il prodotto non sia stato manomesso; Il materiale difettoso dovrà essere messo a disposizione del FORNITORE da parte del CLIENTE presso lo stabilimento del FORNITORE. 13.4 Il FORNITORE non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante al CLIENTE o a terzi da difetti del prodotto, incluso perdite di produzione, danni a cose o persone o altro.
Garanzia, responsabilità per difetti. 56 Per la garanzia sugli elementi per facciate fotovoltaiche e sugli accessori ha valore il Codice delle Obbligazioni art. 210, tranne nel caso del regime speciale di cui ai paragrafi I e J. Per la garanzia sugli elementi per facciate in vetro e relativi accessori ha valore il Codice delle Obbliga- zioni art. 210, tranne nel caso del regime speciale di cui al paragrafo L. § 57 In deroga alla normale garanzia, la ditta Sto SA si assume la se- guente responsabilità per la perdita di prestazione (degrado) dei moduli fotovoltaici da essa forniti, per cui sono determinanti le prestazioni dei singoli moduli e non quelle dell'intero sistema, e se la prova delle presta- zioni è stata eseguita da un istituto di prova riconosciuto da Sto: moduli fotovoltaici utilizzati è pari allo 0 % della potenza nominale specificata nell'ordine, in condizioni di prova standard 100 mW/cm2, AM 1,5, Tu=25°C temperatura delle celle meno la tolleranza di misura del modulo. dei moduli fotovoltaici utilizzati ammonta ad un massimo del 10 % della potenza nominale specificata nell'ordine, in condizioni di prova standard 100 mW/cm2, AM 1,5, Tu=25 °C temperatura delle celle meno la tolleranza di misura del modulo. dei moduli fotovoltaici utilizzati ammonta ad un massimo del 20 % della potenza nominale specificata nell'ordine, in condizioni di prova standard 100 mW/cm2, AM 1,5, Tu=25 °C temperatura delle celle meno la tolleranza di misura del modulo. § 58 La normale usura, tipica dell'utilizzo, non costituisce un difetto. L'affermazione di diritti di garanzia presuppone che i moduli fotovoltaici e gli elementi per facciate in vetro siano stati utilizzati correttamente, che non presentino segni di usura o deterioramento oltre quelli previsti dal normale utilizzo e che non vi siano danni al numero di serie e all'eti- chetta del prodotto. La garanzia si estingue nei seguenti casi: ∙ lavori di installazione o riparazione da parte di una ditta non autorizzata dal cliente Sto ∙ installazione del sistema, configurazione del sistema, componenti del sistema o tipo montaggio difettosi o non autorizzati ∙ progettazione errata di cablaggi, inverter, protezione da sovratensioni, altre installazioni o manipolazioni, in contrasto con le istruzioni di applicazione, installazione e funzionamento del tecnico EL, con i requisiti NIN e NIV o con lo stato dell'arte scostamento dalle specifiche del prodotto, dalle istruzioni operative o dalle specifiche riportate sulla targhetta ∙ altre influenze, come sporcizia ...
Garanzia, responsabilità per difetti. 8.1 La società garantisce che la fornitura e i servizi saranno conformi alle specifiche concordate. 8.2 Salvo sia diversamente previsto, il periodo di garanzia è di 24 mesi decorrenti dalla data in cui il Cliente riceve la fornitura. Per la sostituzione o la riparazione di parti delle fornitura, il periodo di garanzia comincia a decorrere nuovamente dopo la sostituzione o la riparazione. 8.3 Se le forniture non corrispondono a quanto concordato nelle specifiche, il Cliente avrà diritto di procedere con le contestazioni di legge.
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  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

  • Limitazione di responsabilità 8.1 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal CLIENTE, che fossero, all’insaputa della stessa RAWFISH, coperti da diritto d’autore o altre normative che disciplinano il trattamento di dati sensibili ed il CLIENTE si impegna a tenere indenne RAWFISH rispetto a qualsiasi pretesa anche risarcitoria dovesse derivare da soggetti terzi per l’uso dei suddetti dati. 8.2 Il CLIENTE utilizza i Servizi ed il Software oggetto del Contratto ed eventualmente cede a terzi l'applicazione sviluppata dal RAWFISH e/o la facoltà di utilizzo della stessa a proprio esclusivo rischio. RAWFISH non è responsabile nei confronti del CLIENTE, né dei terzi ai quali il CLIENTE ha eventualmente ceduto l'applicazione sviluppata e/o la facoltà di utilizzo della stessa, per danni diretti, indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o da eventuali vizi o difetti del Software e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui RAWFISH sia stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal Contratto non abbia posto rimedio, salvo che ciò dipenda da dolo o colpa grave di RAWFISH. 8.3 È espressamente inteso che RAWFISH non ha alcun controllo su - e quindi non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per - qualsiasi utilizzo del Software da parte del CLIENTE o dai suoi dipendenti. Pertanto il CLIENTE è l'unico responsabile per l'uso, la gestione operativa e per i contenuti e per le informazioni caricate sul Software. 8.4 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi. 8.5 Non sono attribuibili a RAWFISH malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 8.6 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il CLIENTE o terze parti sono dotati. 8.7 RAWFISH non garantisce in alcun modo al CLIENTE introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei Servizi erogati dal Fornitore o dall’utilizzo del Software. 8.8 Nel caso in cui il CLIENTE operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai Servizi offerti e/o al Software (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche ai codici, alla disposizione di cartelle e/o file, ai loro nomi, ecc.), RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il CLIENTE richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Fornitore nel periodo in corso. 8.9 Le Parti espressamente concordano che qualsiasi responsabilità di RAWFISH per l’adempimento al Contratto sarà limitata all’ammontare del prezzo per il Servizi o per il Software oggetto del Contratto cui tali responsabilità si riferiscono.

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  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.