Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela. 1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. 4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. 5. Quando il contratto è stipulato mediante offerta fuori sede, nei documenti e nei formulari consegnati al Cliente è espressamente indicato che l’efficacia del contratto stesso è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla Banca.
Appears in 1 contract
Samples: Conto Corrente E Amministrazione Di Strumenti Finanziari
Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela. 1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva specifica e preventiva comunicazione al Cliente, anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale comunicazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., . è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione dell'esecuzione medesima. La revoca dell'incarico non inficia il vincolo contrattuale tra la Banca ed il Cliente.
5. Quando il contratto è stipulato mediante offerta fuori sede, nei documenti e nei formulari consegnati al Cliente è espressamente indicato che l’efficacia del contratto stesso è sospesa per la durata Rimangono comunque salve le specifiche disposizioni contenute nella Sezione relativa ai Servizi di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla BancaPagamento.
Appears in 1 contract
Samples: General Conditions for Opening Relationships With Webank
Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela. 1. La 0.Xx Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusinel presente Contratto; la Banca, tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva specifica e preventiva comunicazione al Cliente, anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale comunicazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., . è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ.. e nel rispetto delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente. Agli incarichi conferiti alla Banca si applica l’art. 1715 cod. civ. (Responsabilità per le obbligazioni dei terzi).
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione dell'esecuzione medesima.
5. Quando il contratto è stipulato mediante offerta fuori sede, nei documenti e nei formulari consegnati al Cliente è espressamente indicato che l’efficacia del contratto stesso è sospesa per la durata Rimangono comunque salve le specifiche disposizioni contenute nella Sezione relativa ai Servizi di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla BancaPagamento.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela. 1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti Contratti dallo stesso conclusi; la Banca, tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva specifica e preventiva comunicazione al Cliente, anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale comunicazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., . è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ferma restando la responsabilità della Banca e non comportando tale sostituzione diminuzione alcuna né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente. Agli incarichi conferiti alla Banca si applica l’art. 1715 c.c. (Responsabilità per le obbligazioni dei terzi).
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione dell'esecuzione medesima.
5. Quando il contratto è stipulato mediante offerta fuori sede, nei documenti e nei formulari consegnati al Cliente è espressamente indicato che l’efficacia del contratto stesso è sospesa per la durata Rimangono comunque salve le specifiche disposizioni contenute nella Sezione relativa ai Servizi di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla BancaPagamento.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto