Common use of Esecuzione della fornitura Clause in Contracts

Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato; 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone/fardello; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnatocartoni/xxxxxxxx; • il numero totale dei pezzi del e/o dei chilidel prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni 12 mesi successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quali - quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 48 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi quali -quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: - il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartonevassoio; - il numero dei cartoni vassoi per ogni lotto di produzione consegnato; - il numero totale dei pezzi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • - il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; - la data di scadenza del prodotto consegnato; 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 450 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica L’Assuntore potrà sviluppare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e finanziaria termini tali da non arrecare alcun pregiudizio al Committente in relazione al tipo ed entità degli interventi. Nell’esecuzione della fornitura aggiudicata l’Assuntore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza del Committente – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Assuntore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione della fornitura ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui all’articolo 2tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere dell’Assuntore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. Il Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, compresa quella relativa ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla loro compatibilità esecuzione dei servizi. Art. 28 - Conduzione dei cantieri Nell’ambito dell’appalto l’esecuzione delle forniture programmate, la cui consistenza e delimitazione è preventivamente definita dai progetti esecutivi può dar luogo alla individuazione di veri e propri “cantieri” per la cui conduzione si fa riferimento alla legislazione sui Lavori Pubblici. Per ogni intervento che a insindacabile giudizio del Direttore per l’esecuzione del contratto assume il carattere di “cantiere” si dovranno pertanto predisporre e tenere i prescritti documenti contabili e di direzione (giornale dei lavori, libretto delle misure, liste in economia, registro di contabilità, verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione, etc.) nella forma e con gli schemi che saranno definiti tra l’Assuntore e il Committente. Tutta la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto documentazione dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per elaborata e redatta utilizzando il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato; 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedentesistema informatizzato dell’intero servizio. I tempi necessari di esecuzione saranno stabiliti dal Direttore per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti l’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Capo Commessa, o loro delegati, secondo l’impostazione dettata dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattualiDocumentazione tecnico amministrativa. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: Appalto Di Fornitura

Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartonevassoio; • il numero totale dei cartoni vassoi per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; consegnato • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni 48 mesi successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnatoconsegnati; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 120 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartonevassoio; • il numero dei cartoni vassoi per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 450 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi e/o dei chilogrammi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni 10 mesi successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 48 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: - il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; - il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; - il numero totale dei pezzi del prodotto consegnatoconsegnati; - il numero totale dei cartoni consegnati; - il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; - la data di scadenza del prodotto consegnato; 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 120 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: Contratto Di Appalto

Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria Le Ditte offerenti dovranno presentare, a pena di esclusione, dichiarazione prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegata al resto della fornitura aggiudicata documentazione richiesta per la partecipazione alla gara in oggetto, in cui affermino di cui all’articolo 2essere disponibili, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale.in caso di aggiudicazione, a garantire: 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnatoa. Consegna della merce entro 48 ore dalla ricezione dell’ordine, in caso di urgenza motivata per iscritto da parte del Servizio Farmaceutico richiedente, ovvero nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi termine di assegnazione, consultabili sul programma informatico 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovràricevimento dello stesso; b. Che i prodotti aggiudicati, al momento della consegna consegna, abbiano un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 dell’intera validità; c. Disponibilità del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche cambio della merce non utilizzata entro la data di ricezione validità prevista qualora, per urgenza nella fornitura, previi accordi con il Responsabile della Struttura Farmaceutica richiedente, dovesse essere accettata una consegna di prodotti con validità inferiore a quanto previsto al punto B; d. Segnalazione tempestiva per competenza alla Struttura Farmaceutica richiedente, di tutte le disposizioni ministeriali/AIFA o altre disposizioni relative ai prodotti offerti; e. Ritiro dei prodotti sottoposti a revoca o sequestro entro massimo 2 giorni dalla notifica, e il timbro dell’Organizzazione partnerrimborso degli stessi entro 90 giorni dal ritiro o sostituzione nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 7 giorni. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare f. Disponibilità all’accesso a tutti i dati pubblicati su banche dati relativi al prodotto in possesso della Ditta offerente, ponendoli a disposizione della Struttura Farmaceutica richiedente. Inoltre i prodotti richiesti dovranno essere trasportati nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato; 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel pieno rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionalenorme igieniche, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici essere consegnati in qualsiasi condizione di conformitàtempo e di viabilità e la relativa consegna avverrà a cura, rischio e spese del fornitore. Il Fornitore Ogni consegna dovrà consegnare essere seguita da regolare bolla di accompagnamento. La ditta concorrente è ben consapevole di stipulare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale contratto con Azienda Sanitaria Pubblica e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione onon potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per non ottemperare, in tutto o in parte, alla fornitura e/o prestazione inerente il presente Capitolato. Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche possibili violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di mancato pagamentocarattere penale, mediante escussione del titolo quale interruzione di garanzia fideiussoriapubblico servizio artt. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori 331 e seguenti c.p. I prezzi d’appalto devono intendersi praticati per merce resa franca di non conformità per i parametri qualitativi ricercatiogni e qualunque onere, su istanza di parte potranno scaricata a piano magazzino. Le consegne devono essere effettuate analisi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, presso le Farmacie dei Presidi Ospedalieri o altra sede di revisione presso un Istituto questa Azienda come verrà indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattualinell’ordine medesimo. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane costituenti il Lotto oggetto del presente contratto, vale a dire: 2, secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi e/o dei chili del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni 20 mesi successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.mediante

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Samples: Contratto Di Appalto

Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane _, secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero totale dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; consegnato • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 120 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartonefardello; • il numero dei cartoni totale di fardelli per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei di pezzi del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni 12 mesi successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 48 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartonevassoio; • il numero totale dei cartoni vassoi per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del di prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; consegnato • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni 15 mesi successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnatopezzi; • il numero totale dei cartoni consegnaticartoni; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 900 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone/vassoio; • il numero dei cartoni cartoni/vassoi per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnatocartoni/vassoi consegnati; • il numero totale dei cartoni pezzi consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni 10 mesi successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; • il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi e/o dei litri del prodotto consegnato; • il numero totale dei cartoni consegnati; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 105 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: - il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone; - il numero totale dei pezzi del prodotto consegnato; - il numero dei cartoni per ogni lotto di produzione consegnato; - il numero totale dei pezzi del prodotto consegnatocartoni; • il numero totale dei cartoni consegnati; • - il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; - la data di scadenza del prodotto consegnato; 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale. 4.2 Il prodotto dovrà essere consegnato, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, ai responsabili delle Organizzazioni partner situati nelle Regioni italiane , secondo la ripartizione indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale il Fornitore ha l’abilitazione. L’addetto al trasporto dovrà, al momento della consegna del prodotto, far sottoscrivere i documenti di trasporto (D.d.T.) al responsabile dell’Organizzazione partner, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro dell’Organizzazione partner. 4.3 Il Fornitore dovrà indicare nel D.d.T.: • il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone/fardello; • il numero dei cartoni cartoni/fardelli per ogni lotto di produzione consegnato; • il numero totale dei pezzi del prodotto consegnatocartoni /fardelli consegnati; • il numero totale dei cartoni consegnatipezzi e/o dei litri del prodotto consegnato; • il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato; consegnato • la data di scadenza del prodotto consegnato;. 4.4 Il Fornitore dovrà consegnare il prodotto nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, solo dopo aver acquisito – tramite il controllore – i relativi esiti analitici di conformità. Il Fornitore dovrà consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei 300 giorni 16 mesi successivi alla data di consegna. 4.5 I controlli, di cui al capitolo 6. “Controlli quali-quantitativi e verifica di conformità” del Capitolato tecnico prestazionale, saranno effettuati, a carattere inopinato, sui “lotti di produzione” durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I “lotti di produzione” soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione dall’Organo di controllo. Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all’attività del fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un’inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria. Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall’AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l’espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccepiti dalla ditta al fine di revisione delle condizioni contrattuali. 4.6 La comunicazione relativa all’inizio delle operazioni di lavorazione e confezionamento del prodotto dovrà avvenire almeno 72 48 ore prima dell’inizio delle operazioni stesse. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’Organo di controllo incaricato dei controlli quali-quantitativi sull’intera fornitura. 4.7 Eventuali quantitativi che risultassero già prodotti o confezionati prima della firma del presente contratto non potranno far parte del quantitativo di prodotto che il Fornitore dovrà consegnare. 4.8 Il Fornitore è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

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