Esecuzione delle indagini ed elaborazione dati Clausole campione

Esecuzione delle indagini ed elaborazione dati. In base alle specifiche definite nel punto precedente, sono a carico dell’Affidatario le esecuzione delle indagini conoscitive e delle prove da eseguirsi sui materiali, incluso le opere murarie e loro ripristino, lo smaltimento del materiale di risulta, l’invio ed il pagamento delle prove dei materiali da eseguirsi nei laboratori. In maniera non indicativa e non esaustiva: • Indagini strumentali sui terreni per la valutazione della risposta sismica locale, per la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni racchiusi all’interno del volume significativo e per l’individuazione della presenza di eventuali materiali inquinanti; • Indagini strumentali sull'edificio finalizzate: all’acquisizione del “Livello di Conoscenza” LC, del “Fattore di Confidenza”, delle proprietà dei materiali (privilegiando, per quanto possibile, le prove non distruttive); all’indagine e qualificazione energetica del fabbricato; all’individuazione della presenza di manufatti d’amianto e/o elementi contenenti amianto; • Indagini Stratigrafiche sulle superfici interne ed esterne dell’edificio storico per la ricerca e caratterizzazione degli apparati decorativi eventualmente presenti; • Elaborazione dei dati acquisiti, mediante la restituzione dei dati metrici (quote , superfici, rapporti aero-illuminanti, quote altitudinali parziali e assolute), e dichiarazione del Fattore di Confidenza Fc acquisito attraverso le indagini. E’ escluso il ripristino dello stato dei luoghi, inteso come ricostruzione delle finiture nelle zone dove si interviene per l’esecuzione delle indagini e dei rilievi. E’ compreso, invece, l’approntamento di tutte le protezioni e opere provvisionali atte a salvaguardare finiture, decorazioni e/o arredi nelle zone adiacenti ai punti di indagine e/o che potrebbero subire danneggiamenti in relazione allo svolgimento del servizio richiesto. È inoltre compresa l’esecuzione di tutte le opere di ripristino necessarie ai fini della sicurezza statica dell’edificio e della sicurezza e incolumità da parte dei fruitori dell’immobile Al termine di questa sottofase, il tecnico dovrà produrre la documentazione di cui all’art. 9 del presente Capitolato.

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  • VISTO l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, ove si prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse; • l'art. 18 della L.R. n. 20/2000, che disciplina il procedimento di definizione di accordi tra il Comune ed i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi; • l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che "in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; • la delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2017, che ha avviato il procedimento di Variante specifica agli strumenti urbanistici; • la lettera del 19 gennaio 2017 (prot. 443) del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxxx Xxx Tidone inviata al soggetto attuatore, avente ad oggetto l’incarico per la redazione della Variante specifica agli strumenti urbanistici e gli oneri a carico delle parti; • l'art. 34 della LR. 20/2000 e xx.xx. che disciplina la procedura di approvazione e variante al POC; • l'art. 1322 del Codice Civile, che disciplina il contratto atipico, in virtù del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; • la delibera G.C. n. 50 del 07/04/2018 che ha approvato lo schema del presente accordo;

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;