Proprietà dei materiali. 1. Conformemente a quanto previsto nell’art. 21 del capitolato prestazionale i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.
Proprietà dei materiali. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’appaltatore.
Proprietà dei materiali. ART. 35 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Proprietà dei materiali. Si definiscono valori caratteristici di resistenza di un tipo di legno i valori del frattile 5% della distribuzione delle resistenze, otte- xxxx sulla base dei risultati di prove sperimentali effettuate con una durata di 300 secondi su provini all’umidità di equilibrio del legno corrispondente alla temperatura di 20 ±2 °C ed umidità relativa dell’aria del 65 ± 5%. Per il modulo elastico, si fa riferimento sia ai valori caratteristici di modulo elastico corrispondenti al frattile 5% sia ai valori medi, ottenuti nelle stesse condizioni di prova sopra specificate. Si definisce massa volumica caratteristica il valore del frattile 5% della relativa distribuzione con massa e volume misurati in condizioni di umidità di equilibrio del legno alla temperatura di 20 ± 2 °C ed umidità relativa dell’aria del 65 ± 5%. Per il progetto e la verifica di strutture realizzate con legno massiccio, lamellare o con prodotti per uso strutturale derivati dal le- gno, si utilizzano i valori di resistenza, modulo elastico e di massa volumica costituenti il profilo resistente, che deve comprende- re almeno quanto riportato nella seguente Tab. 11.7.I.
Proprietà dei materiali. Il Cliente si assume ogni responsabilità in ordine al contenuto e alla gestione dei materiali da lui forniti (come “materiali” s’intendono a titolo esemplificativo ma non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), sollevando il Fornitore da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo, compresa l'informativa Privacy e Cookies, che dovrà essere redatta dal Cliente.
Proprietà dei materiali. 6.1. Tutti i materiali esibiti, consegnati e trasmessi a da una PARTE e contenenti INFORMAZIONI RISERVATE rimangono di proprietà di questa, ossia di PARTE DIVULGANTE e senza ritardo, così come le INFORMAZIONI RISERVATE stesse, dovranno essere dall’altra PARTE, ossia PARTE RICEVENTE restituiti a PARTE DIVULGANTE, distrutti o cancellati dalle memorie dei computer e da qualsiasi altro supporto di memoria, sia locale che remoto, a semplice richiesta di PARTE DIVULGANTE o , al più tardi, al momento dell’interruzione dei rapporti tra PARTE DIVULGANTE e PARTE RICEVENTE a scadenza del presente accordo o in ogni caso di sua risoluzione per qualsiasi motivo.
Proprietà dei materiali. 1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà della Stazione appaltante, la quale – oltre a poter introdurre tutte le modifiche che riterrà opportune – potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati, senza che l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun diritto ad eseguire direttamente le relative modifiche. L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione della Stazione appaltante, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, l’Appaltatore medesimo fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diri...
Proprietà dei materiali. 11.1. I materiali di FINCANTIERI eventualmente consegnati all’impresa appaltatrice in conto lavorazione, ovvero per l’esecuzione dei Lavori, rimarranno di esclusiva proprietà di FINCANTIERI, anche se trasformati e/o elaborati dall’impresa appaltatrice.
Proprietà dei materiali. 11.1. I materiali di Xxxxxxxxxxx eventualmente consegnati in conto lavorazione al Fornitore rimarranno di esclusiva proprietà di Xxxxxxxxxxx stessa, anche se trasformati e/o elaborati dal Fornitore.
Proprietà dei materiali. I materiali provenienti da scavi, sfalci, decespugliamenti e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/2000, dall’Amministrazione all’Appaltatore. Rientra tra gli oneri dell’Appaltatore lo smaltimento dei materiali rinvenenti dalle attività, nonché lo smaltimento – previa caratterizzazione – dei rifiuti che dovessero essere rinvenuti nel corso delle attività di pulizia degli appartamenti e dell’area.