ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI Clausole campione

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI. Per esercizio si intende la conduzione dell'impianto termico nei termini previsti dalle vigenti leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti e conformemente agli art.3 e 4 del DPR 412/1993 e s.m.i. La finalità dell'esercizio dell'impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d'uso. L'esercizio dell'impianto è svolto attraverso le seguenti attività: • avviamento dell'impianto; • conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti; • pronto intervento; • spegnimento/attenuazione; • azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge; • messa a riposo.
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI. 14.1. Per Esercizio si intende la conduzione dell'impianto termico nei termini previsti dalle vigenti leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti e conformemente al D.P.R. n. 74/2013 e 14.2. L'esercizio dell'impianto è svolto attraverso le seguenti attività: a) avviamento dell'impianto; b) conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti; c) pronto intervento; d) spegnimento/attenuazione; e) azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge; f) messa a riposo. 14.3. L’Affidatario, in quanto terzo responsabile, è tenuto, anche in considerazione delle zone climatiche di classificazione del Comune Affidante: a) con riferimento alla programmazione degli orari di accensione, ad assoggettarsi alle necessità dell’Affidante, che le decideranno in funzione delle condizioni atmosferiche e le comunicheranno preventivamente in forma scritta, per il periodo di riscaldamento e per la fornitura di acqua calda igienico e sanitaria, secondo le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.; b) ad esporre, presso ogni impianto termico e di riscaldamento, una tabella sulla quale dovrà essere indicato: - l'orario di attivazione giornaliera; - le generalità, il recapito e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico. - il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici. 14.4. Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve predisporre, compilare e conservare i libretti di climatizzazione ed effettuare le registrazioni prescritte secondo le disposizioni operative vigenti
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI. Per esercizio si intende la conduzione dell’impianto termico, conformemente al DPR 412/93, nei termini previsti dalle vigenti Leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti. La finalità dell’esercizio dell’impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d’uso. L’esercizio dell’impianto è svolto attraverso le seguenti attività: • Caricamento con acqua dell’impianto termico ed eventuale svuotamento per lavori (per un massimo di 5 interventi all'anno). • Avviamento dell’impianto. • Conduzione e controllo dell’impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti. • Fornitura in opera di minuterie con l’impiego di materiali di consumo e d’uso corrente, oppure La sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (per esempio cinghiette, Premistoppa, fusibili, cartucce filtri gasolio-gas, ugelli, ecc.) • Pronto intervento. • Spegnimento/attenuazione. • Azioni di controllo e di misura dell’esercizio previsti per legge. • Messa a riposo. • Pulizie delle parti dell’impianto (scambiatori, caldaia, disincrostazioni).
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI. (conduzione, controllo e manutenzione): A norma delle disposizioni della Legge n. 10/1991 e s.m.i., del D.P.R. n. 412/1993 e sm.i., del D.P.R. n. 551/1999 e s.m.i., del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del D.Lgs. n. 311/2006 e s.m.i. e del D.P.R.
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI. Per esercizio si intende la conduzione dell’impianto termico, conformemente al DPR 412/93, nei termini previsti dalle vigenti Leggi facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti. • La finalità dell’esercizio dell’impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d’uso. • L’esercizio dell’impianto è svolto attraverso le seguenti attività: o caricamento con acqua dell’impianto termico ed eventuale svuotamento per lavori (per un massimo di 5 interventi all'anno).

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  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.