VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO Clausole campione

VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO. L’Affidante ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l’Affidatario, misure per la verifica delle temperature erogate nei locali degli edifici, quelle delle caldaie, dei refrigeratori d’acqua, delle unità di trattamento aria, delle reti di distribuzione, dei terminali di erogazione e delle partenze degli impianti interni dopo eventuali scambiatori di calore. È compito dell’Affidatario mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura. Il controllo verrà effettuato in giorni ed ore concordate con l’Affidante.
VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO. La misura di temperatura dell'aria nei locali degli edifici deve essere effettuata secondo quanto indicato nelle norme UNI 5364. Le misure verranno effettuate secondo un programma concordato con la D.L., a rotazione in tutti gli edifici, nei locali campione che verranno di volta in volta indicati. E' onere dell'assuntore approvvigionare l’apparecchiatura necessaria per le misure. Nei giorni e nelle ore di servizio stabilite la temperatura rilevata negli ambienti deve essere pari a quella stabilita dall’ART.2.2 del presente capitolato, con una tolleranza +/- di 1 °C. Scopo della rilevazione della temperatura è accertare che la distribuzione termica nei vari ambienti sia omogenea. La campionatura dovrà essere effettuata nei punti estremi dell’edificio, diversi per orientamento e per superfici disperdenti (ultimo piano, piano intermedio, ecc.). Qualora da una prima campagna di misure effettuate in contraddittorio, risultassero valori medi di temperatura inferiori a quelli stabiliti dall’ART.2.2 del presente capitolato, l’assuntore dovrà proporre le dovute correzioni allo scopo di riportare la temperatura media dell’edificio a valori allineati con gli standard di benessere, con integrazioni di superfici radianti o di qualsiasi altra componentistica, il tutto a sua cura e spese. Una volta accertata e stabilita la situazione ottimale, la D.L. potrà rilevare, in qualunque momento, in contraddittorio con l’assuntore, i valori di temperatura. Se tali valori risultassero inferiori a quelli accertati in occasione della prima campagna di rilevazione, per almeno due volte, il Committente potrà applicare le penali, secondo quanto prescritto nell’articolo specifico.
VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO. Il Committente ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l'Assuntore, misure per la verifica delle temperature erogate nei xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx di distribuzione e delle partenze degli impianti interni dopo eventuali scambiatori di calore. E' compito dell'Assuntore mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura. Il controllo verrà effettuato in giorni ed ore concordate con il richiedente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).