Common use of Estensione di garanzia – Obbligazione temporale degli ASSICURATORI “Claims Made” Clause in Contracts

Estensione di garanzia – Obbligazione temporale degli ASSICURATORI “Claims Made”. Xxxxx restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla POLIZZA, essa s’intenderà estesa alle PERDITE che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, in conseguenza di un ATTO ILLECITO commesso nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o entro il Periodo di RETROATTIVITA’, nell’espletamento dell’incarico / attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sendi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. La garanzia di cui al presente Articolo 1 è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO pari a € 500.000,00 e una FRANCHIGIA fissa di € 1.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia sarà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO previsto dalla POLIZZA.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Copertura Della Responsabilità Civile Professionale Degli Ingegneri, www.ordineingsa.it

Estensione di garanzia – Obbligazione temporale degli ASSICURATORI “Claims Made”. Xxxxx restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla POLIZZA, essa s’intenderà estesa alle PERDITE che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, in conseguenza di un ATTO ILLECITO commesso nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o entro il Periodo di RETROATTIVITA’ (se concesso), nell’espletamento dell’incarico / attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sendi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. La garanzia di cui al presente Articolo 1 è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO pari a € 500.000,00 e una FRANCHIGIA fissa di € 1.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia sarà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO previsto dalla POLIZZA.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Estensione di garanzia – Obbligazione temporale degli ASSICURATORI “Claims Made”. Xxxxx Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla POLIZZA, essa s’intenderà estesa alle PERDITE che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, in conseguenza di un ATTO ILLECITO commesso nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o entro il Periodo di RETROATTIVITA’ (se concesso), nell’espletamento dell’incarico / attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sendi sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni. La garanzia di cui al presente Articolo 1 è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO pari a € 500.000,00 e una FRANCHIGIA fissa di € 1.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia sarà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO previsto dalla POLIZZA.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Copertura Della Responsabilità Civile Professionale Di Commercialisti, Avvocati