Estensioni dl garanzia Clausole campione

Estensioni dl garanzia. Fermo quanto previsto dalla GARANZIA BASE alla lettera A - Art. 4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE e nell’ambito dei massimali convenuti di cui all’art. 18 – LIMITI DI INDENNIZZO, l’Assicurazione si intenderà operante anche per la seguente estensione di garanzia, se espressamente richiamata nel MODULO di adesione e riportata nell’appendice nominativa. E’ condizione essenziale che siano rispettati i requisiti richiesti dalle disposizioni di leggi e/o norme nazionali, comunitarie ed internazionali attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

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  • Estensioni di garanzia La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato, derivante: 1) dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali, indicati in polizza, compreso l’eventuale deposito di riser- va, nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; la garanzia com- prende inoltre i danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua, il risar- cimento viene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro; 2) dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove viene svolta l’attività effettuati in economia e/o affidati a terzi; 3) da lavori di straordinaria manutenzione inclusi tra questi l’ampliamento, il ripristino di locali, capannoni ed edifici vari in cui si svolge l’attività indicata in polizza. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96. 4) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stands; 5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; 6) dall’uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività; 7) dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano sia all’interno delle aree occupate dall’Assicurato che all’esterno; 8) dal possesso di cani anche da guardia (compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani); 9) dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardia anche se armata; 10) dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui dete- nute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale sta- bilito in polizza per ogni anno assicurativo; l’assicurazione di cui al presente settore si intende inoltre estesa ai danni: 11) diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzi- dette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato; 12) diretti e materiali ai veicoli di terzi e dei dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è pre- stata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni veicolo; 13) conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci; 14) cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del pro- dotto. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo; 15) derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro; 16) cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 C.C. 17) derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei pro- pri dipendenti anche all’esterno delle aree ove viene svolta l’attività; 18) da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di ser- vizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 500,00, con limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 60.000,00 per anno assi- curativo; 19) da sottrazione, distruzione e deterioramento, a parziale deroga dell’art. 5.6 lettera d), di cose dei clienti da essi portate, a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio indicato in polizza - consegnate e non - con un limite di risarci- mento di € 1.200,00 per ogni cliente danneggiato con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo. 20) da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nel- l’ambito dell’azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a ter- mini di legge.

  • Estensioni L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati: SMALL MEDIUM LARGE AUTOPIU'SICURA NON OPERATIVA ⚫ 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio ⚫ 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse ⚫ 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina toale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente ⚫ 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT SMALL MEDIUM LARGE FORMULA AUTO NON OPERATIVA In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento. La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente al ritrovamento del veicolo in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Operazioni di gara 1. La prima seduta pubblica ha luogo presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio Centrale unica di committenza, sede di Udine, xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxx, il giorno 17/02/2016, ore 10.00, alla presenza del Seggio di gara. 2. Possono partecipare attivamente i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 3. Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo sono comunicate via pec, fino al giorno antecedente la suddetta data. 4. Le successive sedute pubbliche, che possono essere calendarizzate per singolo lotto, hanno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato agli operatori economici a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata. 5. I lotti sono valutati e aggiudicati anche separatamente. 6. Nel corso della prima seduta il Seggio di gara procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità, della tempestività dell’arrivo degli stessi e procede alla loro numerazione progressiva in base all’ordine di arrivo in protocollo; il Seggio di gara procede, quindi, all’apertura dei plichi e alla verifica, per ciascun plico, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, nonché alla verifica della presenza delle buste B e C. 7. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella busta “A - Documentazione amministrativa” e constatata la regolarità degli stessi e la corrispondenza con quanto richiesto all’articolo 00 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx procede all’esclusione degli operatori economici che risultino privi di uno o più dei requisiti richiesti, ovvero in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a disporre il soccorso istruttorio, sospendendo a tal fine la seduta. 8. Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, il Seggio di gara procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice dei contratti a sorteggiare un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 9. Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge 180/2011, la verifica del possesso dei requisiti speciali non viene effettuata nei confronti degli operatori economici sorteggiati qualificabili “micro, piccole e medie imprese” secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Pertanto, se il concorrente sorteggiato è qualificabile quale “micro, piccola o media impresa” (PMI), il Seggio di gara non procederà nei suoi confronti alla verifica dei requisiti di ordine speciale richiesti. In tal caso, non viene effettuato alcun ulteriore sorteggio e la Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati dal concorrente sorteggiato solo qualora questo risulti poi aggiudicatario. 10. Nel caso di partecipazione di concorrenti costituiti da più operatori economici, essi sono esonerati dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti solo qualora tutti i loro componenti siano qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”. Nel caso in cui essi siano costituiti solo in parte da componenti qualificabili quali “micro, piccole o medie imprese”, esclusivamente quest’ultime sono esonerate dalla verifica ex art. 48, comma 1 del Codice dei contratti. 11. Al fine di comprovare il requisito di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g) del presente disciplinare, i concorrenti sorteggiati devono produrre nel sistema AVCPASS copia dell’avvenuto pagamento del bollo e dell’assicurazione di responsabilità civile relativi alla targa prova posseduta. 12. All’esito di tali verifiche, il Presidente del Seggio di gara, in seduta pubblica, provvede ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali dichiarati e a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla Stazione appaltante perché provveda ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti. 13. La CUC, nel procedimento di verifica dei requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa, assicura la massima valorizzazione del principio del contraddittorio ma nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall’articolo 48 del Codice dei contratti. Pertanto qualora la CUC richieda chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e il concorrente non sia in grado di fornirli entro il termine perentorio assegnatole, il differimento del termine di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti può avvenire solo in virtù di una specifica richiesta del concorrente in cui devono venire esplicitate le ragioni oggettive che non consentono il rispetto del suddetto termine. 14. Il Seggio di gara procede, quindi, nella medesima seduta pubblica, all’apertura della busta “B - offerta tecnica” al solo fine di verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 15. Il Seggio di gara procede quindi, in seduta riservata, per ciascun lotto, all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta B di ciascun offerente e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte all’articolo 23. 16. Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse. 17. In seduta pubblica, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste “C - offerte economiche”, dando lettura delle offerte economiche ivi contenute. 18. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara procede all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara, ottenuta sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica, e ne dà lettura. 19. Qualora i punti relativi all’offerta economica e la somma dei punti relativi all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2 del Codice dei contratti, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell’articolo 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1 del Codice. La CUC esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 20. Ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, il Seggio di gara prende in considerazione il punteggio attribuito alle offerte tecniche dei concorrenti prima della riparametrazione e non il punteggio finale riparametrato. 21. All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara espone, se del caso, gli esiti delle operazioni di verifica dell’anomalia dichiarando l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate nel loro complesso inaffidabili o, nel caso in cui sia stata accertata la congruità delle offerte medesime, le dichiara non anomale, redige la graduatoria definitiva e dispone l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo più alto.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.