Common use of Estinzione anticipata del mutuo Clause in Contracts

Estinzione anticipata del mutuo. Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all’estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L’estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa: a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto; b) versi unicamente un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a €. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: €. 1.000 + €. 1.000 x 3 : 100 = €. 1.030 da rimborsare complessivamente; c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell’estinzione e di ogni altra somma di cui l’ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell’estinzione medesima. La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell’estinzione , previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell’estinzione stessa. L’estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l’applicazione dell’art. 39, 5° comma del D.Leg.vo n. 385/93 ed avrà l’effetto di diminuire l’importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito

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Estinzione anticipata del mutuo. Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all’estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L’estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa: a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto; b) versi unicamente un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a €. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: €. 1.000 + €. 1.000 x 3 : 100 = €. 1.030 da rimborsare complessivamente; c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell’estinzione e di ogni altra somma di cui l’ISTITUTO l’ ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell’estinzione medesima. La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell’estinzione , previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell’estinzione stessa. L’estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l’applicazione dell’art. 39, 5° comma del D.Leg.vo n. 385/93 ed avrà l’effetto di diminuire l’importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito

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Estinzione anticipata del mutuo. Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all’estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L’estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa: a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto; b) versi unicamente un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a €. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: €. 1.000 + €. 1.000 x 3 : 100 = €. 1.030 da rimborsare complessivamente; c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell’estinzione e di ogni altra somma di cui l’ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell’estinzione medesima. La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell’estinzione , previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell’estinzione stessa. L’estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l’applicazione dell’art. 39, 5° comma del D.Leg.vo n. 385/93 ed avrà l’effetto di diminuire l’importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito

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Estinzione anticipata del mutuo. Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59 Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all’estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L’estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa: a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto; b) versi unicamente un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a €. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: €. 1.000 + €. 1.000 x 3 : 100 = €. 1.030 da rimborsare complessivamente; c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell’estinzione e di ogni altra somma di cui l’ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell’estinzione medesima. La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell’estinzione dell’estinzione, previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell’estinzione stessa. L’estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l’applicazione dell’art. 39, 5° comma del D.Leg.vo n. 385/93 ed avrà l’effetto di diminuire l’importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito. Comune di Chianciano Terme - Protocollo n. 0020467/2021 del 30/12/2021 10.51.59

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