Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale Clausole campione

Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale. In caso di estinzione anticipata parziale del Prestito personale, l’assicurazione resterà in vigore fino alla scaden- za definita all’atto della sottoscrizione del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originario.
Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale. In caso di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale, le Società restituiranno automaticamente, cia- scuna per la quota di competenza ed al netto delle imposte, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, commisurata alla quota di debito rimborsata anticipatamente. L’ammontare di Premio restituito all’Assicurato sarà determinato dalle Società applicando la seguente formula: Rimborso del Premio non goduto = [(PVita + PDanni * 0,975) * (N – K(t)) / (N – K(t-1))] * D Dove: • PVita = Premio versato per la copertura Morte • PDanni * 0,975 = Premio versato per le coperture danni al netto delle imposte (Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale qualora attivate) • N = durata totale del finanziamento • K(t) = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data di estinzione anticipata parziale • K(t-1) = durata trascorsa dalla Decorrenza di polizza alla data della precedente estinzione anticipata parziale (qualora avvenuta) • D = rapporto tra valore dell’importo estinto e valore del debito residuo prima dell’estinzione anticipata parziale. In caso di più estinzioni anticipate parziali avvenute nel xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Personale, (PVita + PDanni) sarà il premio che residua dopo il rimborso a seguito della precedente estinzione anticipata parziale. Esempio: con riferimento ad un Prestito Personale di durata 60 mesi e con un importo residuo del debito pari a Euro 3.500,00 dopo 30 mesi, in caso di prima estinzione anticipata parziale di Euro 1.500,00, l’importo rimbor- sato all’Assicurato sarà pari a Euro 43,48. Considerando infatti un Premio complessivo vita e danni imponibile pari a Euro 202,90, l’applicazione della se- guente formula determina l’importo rimborsato. [(Euro 202,90) * (30 mesi / 60 mesi)] * (Euro 1.500,00 / Euro 3.500,00) = Euro 43,48. L’importo, calcolato secondo le modalità sopra determinate, sarà accreditato dalle Società sul conto corrente BancoPosta dell’Assicurato.
Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale. Nel caso di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale, ferma restando la piena vigenza, l’operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate saranno corrispondentemente ridotte nella medesima proporzione. In tale caso le somme assicurate, rappresentate dal Capitale Assicurato per ciascun periodo mensile indicato dalla Tabella del piano di decrescenza del Capitale Assicurato e dalla Rata Assicurata Mensile riportate nel Modulo di Adesione, verranno ridotte proporzionalmente a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale. Le nuove somme assicurate saranno ottenute moltiplicando le precedenti somme assicurate per un rapporto avente: - Al numeratore, il capitale residuo oggetto del Prestito Personale risultante dall’estinzione anticipata parziale - Al denominatore, il capitale residuo oggetto del Prestito Personale prima dell’estinzione anticipata parziale L’importo che verrà restituito all’Aderente per la parte di Premio pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 6.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione delle somme assicurate. Nello specifico l’importo da restituire sarà determinato moltiplicando l’importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 6.1 per un rapporto avente: - Al numeratore, l’importo di capitale parzialmente estinto relativo al Prestito Personale - Al denominatore il capitale residuo oggetto del Prestito Personale prima dell’estinzione anticipata parziale Pacchetto: invalidità totale permanente, perdita posto di lavoro, Ricovero in Istituto di Cura - Decorrenza dell’assicurazione 18/11/2019 Scadenza dell’assicurazione 18/11/2024 Capitale Iniziale € 15.150,00 Capitale a Scadenza € 312,14 Capitale Residuo € 8.420,47 Capitale parzialmente estinto relativo al finanziamento (ipotesi) € 3.000,00 Capitale residuo del finanziamento prima dell’estinzione parziale (ipotesi) € 8.559,40 INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE PERDITA POSTO DI LAVORO e RICOVERO TOTALE Premio pagato € 139,76 € 549,72 € 689,48 Imposte (non rimborsabili) € 3,41 € 13,41 € 16,82 Costi € 75,00 € 294,97 € 369,97 Premio Puro € 61,35 € 241,34 € 302,69 Componente Costi da restituire € 62,78 Componente Premio Puro da restituire € 47,47
Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale. In caso di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute in caso di Sinistro (cioè gli Indennizzi di Capitale Residuo e di rata) nella misura corrispondente alla quota estinta di Prestito Personale, e pertanto: Condizioni di Assicurazione e Glossario CPI PRESTITI DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI - 40120 - V2 Ed. 12/2022 a) la Società rimborserà all’Assicurato, entro 30 giorni e per il tramite del Contraente, la parte di Pre- mio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale e la data di scadenza dell’Assicurazione, applicando la formula di cui all’Allegato 2. b) in caso di Sinistro, il Capitale Residuo o le rate mensili indennizzate saranno quelle risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avve- nuta estinzione parziale del Prestito Personale. L’Assicurato potrà, in alternativa alla riduzione proporzionale delle prestazioni, richiedere espressa- mente alla Società, per il tramite del Contraente, di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione alle medesime condizioni originarie, come se l’estinzione parziale del Prestito Personale non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Prestito Personale.
Estinzione anticipata parziale del Prestito Personale. In caso di anticipata estinzione parziale del Prestito Personale, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute in caso di Sinistro (cioè gli Indennizzi di Capitale Residuo e di rata) nella misura corrispondente alla quota estinta di Prestito Personale, e pertanto:

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  • Assunzione del personale I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico sono assunti per chiamata o per concorso. I dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario di irrigazione, idraulici, di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati sono assunti per chiamata.

  • Formazione del personale Al fine di semplificare e di rendere più rapido l’apprendimento del funzionamento della dotazione strumentale, l’Impresa aggiudicataria dovrà organizzare entro trenta giorni dall’installazione un corso di formazione e comunque istruire, nella sede operativa il personale che avrà la supervisione del sistema. La formazione sarà volta a chiarire i seguenti argomenti : • uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione; • comprensione ed illustrazione delle potenzialità dell’apparecchiatura; • procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti; • gestione operativa quotidiana; • modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono ) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel prezzo. L’Impresa aggiudicataria, a propria cura, onere e spese, dovrà predisporre ed erogare tutte le attività necessarie alla formazione, all’addestramento, alla consulenza ed al supporto per il corretto utilizzo dell’Apparecchiatura e del software applicativo, in condizioni normali e di emergenza. L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire, qualora necessario, un Piano di affiancamento organizzato per figura professionale, ed adeguarsi alle condizioni lavorative del personale (turni di lavoro, periodi di ferie, ecc.). Tutte le spese relative alla “formazione” sono a completo carico dell’Impresa aggiudicataria, ivi compresi trasferimenti, vitto ed alloggio del personale dell’Azienda Ospedaliera, qualora eventuali aggiornamenti formativi debbano tenersi in località diversa rispetto alla sede dell’Azienda Ospedaliera. L’Impresa aggiudicataria dovrà anche prevedere ed organizzare apposite sessioni di affiancamento agli operatori sanitari ogni qualvolta venga effettuata un’attività di aggiornamento tecnologico, e comunque ogni qualvolta l’Azienda Ospedaliera ne ravveda, a suo insindacabile giudizio la necessità.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 356 del 25-07-2023 Oggetto INT. e10/2023 SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIPARAZIONE DI TENDOSTRUTTURE GIA’ INSTALLATE PRESSO AREA VACCINI E AREA PIASTRA; AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR. IMPORTO SPESA EURO 5.500,00 IVA ESCLUSA. CIG 9962339E34 AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 357 del 25-07-2023 Oggetto ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN FORNO MICROONDE CANDY CMG2071DS E DI UN FRIGORIFERO MELCHIONI ARTIC47LT (VALORE TOTALE EURO 228,00) DA PARTE DI LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA TOSCANA ODV - DON. 25-2023 AFFARI GENERALI PROVVEDIMENTO n° 358 del 25-07-2023 Oggetto Accettazione in comodato d’uso di apparecchiature da utilizzare nell’ambito di uno studio clinico e approvazione del relativo schema di contratto - Rif. 67/23 CONTROLLI INTERNI INTEGRATI E GESTIONE SINISTRI E RAPPORTI ASSICURATIVI PROVVEDIMENTO n° 359 del 27-07-2023 Oggetto Presa d’atto delle valutazioni dei C.T. nei confronti del personale ospedaliero con anzianità di servizio >5 e >15 anni e conseguente riconoscimento economico AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 360 del 27-07-2023 Oggetto RENDICONTAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI SOTTOSOGLIA 40.000 EURO - GIUGNO 2023 PATRIMONIO E GARE A GESTIONE AZIENDALE PROVVEDIMENTO n° 361 del 31-07-2023 Oggetto DGRT N. 1291 DEL 6 DICEMBRE 2021 ASSEGNAZIONE RI-SORSE PER L’ANNO 2022 ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DOCUMENTO TECNICO PLURIEN-NALE DI ATTIVITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE TOSCANA TRAPIANTI PER IL BIENNIO 2021-2022 - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEL PROGETTO “RICERCA PARAMETRI PATOLOGICI PREDITTIVI NEL TRAPIANTO RENALE” (COD PROG. 22A151) GESTIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE E AREA A PAGAMENTO PROVVEDIMENTO n° 362 del 31-07-2023 Oggetto Approvazione dello schema di Consortium Agreement per la partecipazione al Progetto “RELIABLE” - Programma HORIZON 2020 – ERA-Net Cofund in Personalised Medicine ERA PerMed (Grant Agreement n.779282) GESTIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE E AREA A PAGAMENTO PROVVEDIMENTO n° 363 del 03-08-2023 Oggetto APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE CON BLUE ASSISTANCE ASSICURAZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICOVERO PER PAZIENTI ASSICURATI GESTIONE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE E AREA A PAGAMENTO PROVVEDIMENTO n° 364 del 03-08-2023 Oggetto APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE CON INSALUTE SERVIZI ASSICURAZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICOVERO PER PAZIENTI ASSICURATI PROVVEDIMENTO n° 365 del 04-08-2023 Oggetto RENDICONTAZIONE CASSA ECONOMALE MESE MAGGIO 2023 PATRIMONIO E GARE A GESTIONE AZIENDALE PROVVEDIMENTO n° 366 del 04-08-2023 Oggetto PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DI ALCUNI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELL’ AOU CAREGGI NEL MESE DI GIUGNO 2023.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.