Fabbricati Clausole campione

Fabbricati. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà uso/custodia, possesso a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni, pertinenze, dipendenze, ecc., da lui utilizzate o meno, purchè sussista un interesse assicurativo, per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili ecc. L’assicurazione comprende inoltre:
Fabbricati. Fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività agricola assicurata e/o dell’agriturismo, nonché impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. Si intende compreso quanto rientra nella definizione di impianti tecnici ed esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere, le serre e i tunnel.
Fabbricati. Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato costituito da: Fabbricati principali e/o accessori pertinenti l’Azienda Agricola, comprese le opere di fon- dazione od interrate, adibiti ad uso civile e/o rurale, costruiti con strutture portanti vertica- li, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori, in materiali combustibili per una superficie complessiva non superiore al 10% dell’area com- plessiva coperta dei Fabbricati assicurati. Sono compresi nella voce Fabbricati pertinenti l’Azienda Agricola: - gli edifici principali e/o accessori (rimesse per attrezzi, silos in muratura, stalle, sale mungitura, fienili, depositi di paglia e simili), costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell’area complessiva dei Fabbricati assicurati e non; - Porticato/Tettoia, Fabbricati aperti da uno o più lati; - impianti fissi per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, refrigerazione e altri impianti propri dell’edificio in quanto tale; antenne, pannelli solari, impianti fotovoltaici installati e ancorati sopra i tetti dei Fabbricati assicurati di potenza fino a 15 kWp non utilizzati in “conto energia”, insegne pubblicitarie fissate agli edifici; - pavimentazioni all’aperto, rivestimenti murali, moquettes e simili purché fissate al pavimento; - affreschi e statue che non abbiano valore artistico; - opere ed impianti che possano essere considerati immobili per natura e destinazione, molini, essiccatoi, frantoi, cabine elettriche; - imposte, persiane, finestre, vetri, Lastre, vetrine, porte e loro sistemi di chiusura; - recinzioni e mura di cinta. Ai fini della classificazione del rischio, i Fabbricati sono ascrivibili alla tipologia di seguito indicata ed in funzione dell’uso cui sono destinati. A tale effetto i Fabbricati si considerano distinti tra: Fabbricati adibiti ad uso abitazione civile e/o Agriturismo, uffici e cantine, separati dai Fabbricati di tipo “B” e “C” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri; Fabbricati adibiti ad uso agricolo senza esistenza di locali adibiti a deposito di Foraggio (è tollerata la presenza...
Fabbricati. Il complesso delle costruzioni edili pertinenti all’azienda agricola. Le relative strutture portanti verticali, le pareti esterne, il manto del tetto e le eventuali coibentazioni debbono essere costruite in materiali incombustibili, mentre le strutture portanti del tetto, i solai, i soppalchi, i rivestimenti e le soffittature possono essere costruiti anche con materiali combustibili. Si considera incombustibile anche il “legno lamellare” ed i “pannelli sandwiches“ composti con superficie esterna in lamiera ed isolamento interno in materie plastiche espanse utilizzati nell’edilizia. Limitatamente alle pareti esterne ed al manto del tetto di copertura di ciascun fabbricato sono tollerati materiali combustibili per non oltre 1/10 (1/3 se trattasi di materie plastiche) delle loro singole superfici totali. I fabbricati non aventi le caratteristiche costruttive sopradette sono tollerati purché insistenti su un’area inferiore ad 1/10 dell’area complessiva coperta da tutti i fabbricati. Sono compresi fissi, infissi e serramenti, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti solari, impianti elettrici, telefonici o videocitofonici, impianti di riscaldamento o di condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, statue e affreschi non aventi valore artistico, opere di fondazione o interrate, soppalchi, recinzioni, cancelli e relativi sistemi di chiusura, antenne centralizzate, installazioni ed impianti sportivi o da gioco (piscine, bocciodromi, campi da tennis, ecc.) ed in genere tutte le strutture, pavimentazioni od i rivestimenti di pertinenza dei fabbricati, fissi ed inamovibili comprese tappezzerie e tinteggiature, centrale termica e cabina elettrica. Sono comprese le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Fabbricati. Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato costituito da: Fabbricati principali e/o accessori pertinenti l’Azienda Agricola, comprese le opere di fondazione od interrate, adibiti ad uso civile e/o rurale, costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori, in materiali combustibili per una superficie complessiva non superiore al 10% dell’area complessiva coperta dei Fabbricati assicurati.
Fabbricati. Fabbricati adibiti all’esercizio dell’attività dichiarata compresa, se prevista nella scheda di polizza, eventuale porzione a uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati che devono avere pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno. Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di Impianti tecnici.
Fabbricati l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dalla Banca erogatrice a favore dell’Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
Fabbricati. Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e dalle norme vigenti, escludendo il valore dell'area.
Fabbricati. Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati si intende il loro valore, determinato in base alle stime previste dal presente Art. INC.11 "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo", punto A) I, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno per i fabbricati è determinato prima con il criterio dello "stato d'uso" come sopra descritto; si calcola quindi la differenza tra la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte, compresi gli oneri di urbanizzazione e per riparare quelle soltanto danneggiate al netto del valore dei residui, escludendo il valore dell'area, e quella determinata "allo stato d'uso". Il "supplemento di indennità" da aggiungere all'ammontare del danno "allo stato d'uso" è pari alla suddetta differenza.
Fabbricati le spese relative all'acquisto e costruzione ammissibile anche se gli stessi insistono su terreno sul quale il richiedente abbia un diritto reale di godimento diverso dalla proprietà, purché di durata di almeno 1 anno superiore al periodo di ammortamento del mutuo richiesto; • la spesa per l'acquisto della proprietà di beni anche se il richiedente ne ha già il godimento a titolo diverso, quale ad es. locazione o comodato; • le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione relative ai fabbricati già esistenti di proprietà, purché abbiano carattere significativo, sui quali il richiedente abbia un titolo di godimento anche diverso da un diritto reale (per esempio, come conduttore), purché la durata del titolo di godimento superi di almeno 1 anno la durata del mutuo e previa formale autorizzazione del proprietario del fabbricato. Qualora l’acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione. • la spesa per sistemazioni ed opere esterne compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi a condizione che risultino funzionali allo svolgimento dell'attività in atto o prevista. I costi per la progettazione e la direzione dei lavori sono ammissibili entro il limite del 10% (dieci) del totale della spesa ammessa cui tali costi si riferiscono. Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a lavori da eseguire da parte della stessa impresa richiedente purché diano luogo ad appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili. Nel caso di programmi di investimento prevedenti lavori necessitanti di autorizzazioni (concessioni, ecc.), di massima il loro ottenimento dovrà intervenire avanti la stipula; potranno essere motivatamente proposte diverse regolamentazioni della fattispecie (es. proponendo di subordinare all’ottenimento le erogazioni, ovvero la sola parte di erogazioni relative a spese che abbiano tale vincolo, ma allora solo se le altre costituirebbero in sé – in caso di modifica del programma in seguito al mancato ottenimento dei permessi – un programma sufficientemente definito e con caratteristiche di finanziabilità), che saranno comunque possibili solo in caso di accoglimento da parte del Comitato in sede deliberativa, e con previsione di inserimento a cura della Banca Convenzionata di clausola “di salvaguardia” ad hoc nel contratto prevedente la risoluzione del contratto nel caso di mancata presentazione della documentazione autorizzativa entro una c...