CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL’AZIENDA AGRICOLA.
AGRISTART
Aziende Agricole
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL’AZIENDA AGRICOLA.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Mod. 250225C - Ed. 3/2015 - Agg. 6/2016
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
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NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL’AZIENDA AGRICOLA
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - xxx.xxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxx.xx - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
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Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio 2015, il patrimonio netto della Società ammonta a 445,3 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 272,7 milioni di Euro.
Alla stessa data l’indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,60.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.
La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Il contratto assicurativo offre tre settori di garanzia: Incendio, Furto e Responsabilità Civile.
Le garanzie del settore Incendio tutelano contro i danni materiali e diretti provocati da incendi, esplosioni, scoppi, ai beni dell’azienda agricola (fabbricati di proprietà o in locazione, impianti, macchinari, arredi, merci ecc.) e le altre perdite economiche che possono derivarne, quali ad esempio le spese per la ricostruzione di archivi, documenti e registri o le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro.
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Attraverso le garanzie facoltative possono essere coperti anche altri danni quali ad esempio i danni causati da eventi sociopolitici, da acqua condotta, da fenomeno elettrico, da eventi atmosferici, nonché le perdite di introiti derivanti da forzata inattività.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli da 11 a 20 delle Condizioni di Assicurazione.
Le garanzie del settore Furto prevedono l’indennizzo per la sottrazione o il danneggiamento delle cose assicurate in occasione di furto, di rapina o estorsione perpetrate all’interno dei locali. Sono coperti, inoltre, i danni da atti vandalici connessi ai reati garantiti, le spese necessarie alla riparazione dei guasti eventualmente cagionati dai ladri alle chiusure violate.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli da 24 a 27 delle Condizioni di Assicurazione.
Le garanzie del settore Responsabilità Civile tengono indenne il titolare dell’azienda agricola e i suoi collaboratori di quanto siano tenuti a pagare a terzi per danni corporali o materiali involontariamente cagionati o nello svolgimento dell’attività assicurata o in relazione alla proprietà ed alla conduzione del’attività.
La copertura può essere estesa, ove necessario, alla rivalsa esercitata dall'INAIL o dal dipendente in caso di infortunio sul lavoro.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 42 a 51 delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1, 2, 4, da 5 a 10, da 11 a 20, da 24 a 27, da 28 a 31, da 35 a 58.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali; si rinvia agli articoli da 11 a 20, da 24 a 27, da 42 a 51 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le Condizioni di Assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00.
Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno.
Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata:
danno = € 10.000,00;
percentuale di scoperto prevista nelle Condizioni di Assicurazione = 10%;
scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle Condizioni di Assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00;
danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno.
Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.
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Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle Condizioni di Assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00:
€ 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Per la disciplina dell’assicurazione parziale si rinvia all’articolo 38 delle condizioni di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all’articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione, a cui si rinvia.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da una variazione dell’attività svolta.
Qualora l’attività originariamente svolta e dichiarata vari, vi sarà una conseguente modificazione del rischio, che potrà produrre la perdita parziale o totale dell’indennizzo.
6. Premio
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’Impresa o all’Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.
Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali o quadrimestrali, con l’applicazione dell’aumento rispettivamente del 3% e del 4%.
Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell’impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base al numero delle garanzie acquistate e alla combinazione delle stesse, all’esistenza o alla mancanza di determinati presupposti, oggetto di dichiarazione da parte del contraente. Altri sconti potranno essere applicati da parte dell’intermediario anche in considerazione della situazione di fidelizzazione del contraente come cliente.
7. Rivalse
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte di essa.
Limitatamente al settore Incendio, la Società rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia all’articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
Il contraente e l’impresa hanno il diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia agli articoli 6 e 8 delle Condizioni di Assicurazione.
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In caso di sinistro, l’impresa ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di recedere senza oneri e con preavviso di 30 giorni, solo trascorso il quinquennio, così come previsto dall’articolo 1899 c.c.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria.
Sono motivi di decadenza dall’assicurazione le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, qualora siano effettuate non in buona fede. Per l’assicurazione RCO, è motivo di decadenza dai diritti nascenti dal contratto, il fatto che al momento del sinistro l’assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni.
I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi Incendio, Altri Danni ai Beni, Responsabilità Civile Diversi, Perdite Pecuniarie di vario genere, Corpi Veicoli Terrestri, sono soggetti ad aliquote pari a 22,25%, 21,25%, 13,50%, 12,50%, 2,50% applicate in funzione delle garanzie scelte.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro
5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli da 28 a 41, da 52 e 53 delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti un aspetto del contratto, l'attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei risarcimenti o l'ammontare dell'indennizzo, devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx fax 00.00000000.
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00000000 o 00.00000000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
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In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro al sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale
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GLOSSARIO
ACCESSORI
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
AGENTE
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.
AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO)
Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio.
L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore.
ARBITRATO
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
ASSICURATO
Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE (ATTIVITA’ ASSICURATIVA)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.).
ASSICURAZIONE A VALORE INTERO
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.
BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE
Intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.
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CARENZA (PERIODO DI)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.
CARICAMENTI (vedi ACCESSORI) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.
DANNO
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l’assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)
Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.
DISDETTA
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
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FASCICOLO INFORMATIVO
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.
FRANCHIGIA
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo.
FRANCHIGIA ASSOLUTA
Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno.
FRANCHIGIA RELATIVA
Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.
IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
INDENNIZZO
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di sinistro.
IVASS
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa.
MASSIMALE
La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile.
NOTA INFORMATIVA
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.
POLIZZA
È il documento che prova l’assicurazione.
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PREMIO
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
PRINCIPIO INDENNITARIO
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
PROVVIGIONE
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
QUESTIONARIO ANAMNESTICO
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
QUIETANZA
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
RISARCIMENTO
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
RISERVE TECNICHE
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.
RIVALSA
Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore.
SCOPERTO
Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
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SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
SOMMA ASSICURATA
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
VALORE A NUOVO
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.
VALORE ALLO STATO D’USO
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.
VALORE ASSICURATO
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione.
Dati aggiornati al 31/5/2016 Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 250225I
ed. 03/2015
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AGRISTART
Aziende Agricole
Condizioni di assicurazione
INDICE
AGRISTART
Premessa 3
Definizioni 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 12
Art. 2 Aggravamento del rischio 12
Art. 3 Diminuzione del rischio 12
Art. 4 Altre assicurazioni 12
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 12
Art. 6 Recesso in caso di sinistro 12
Art. 7 Modifiche dell’assicurazione 12
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione 13
Art. 9 Oneri fiscali 13
Art. 10 Rinvio alle norme di legge 13
SETTORE I - INCENDIO
Art. | 11 Oggetto dell’assicurazione | 14 |
Art. | 12 Esclusioni | 15 |
Art. | 13 Forma di assicurazione, limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie | 16 |
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. | 14 Rischio locativo | 17 |
Art. | 15 Ricorso terzi | 17 |
Art. | 16 Fenomeno elettrico | 18 |
Art. | 17 Acqua condotta e gas, spese di ricerca e riparazione del guasto | 18 |
Art. | 18 Eventi atmosferici | 19 |
Art. | 19 Eventi sociopolitici o atti vandalici | 20 |
Art. | 20 Indennità aggiuntiva a percentuale nella misura del 15% | 21 |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. | 21 Anticipo indennizzo | 22 |
Art. | 22 Rinuncia alla rivalsa | 22 |
Art. | 23 Deroga alla regola proporzionale | 22 |
SETTORE F - FURTO
Art. | 24 Oggetto dell’assicurazione | 23 | |
Art. | 25 Rischi esclusi | 24 | |
Art. | 26 Difese esterne | 24 | |
Art. | 27 Forma di assicurazione, limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie | 25 | |
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO – SETTORI I- INCENDIO, F –FURTO | |||
Art. | 28 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 26 | |
Art. | 29 Ispezione delle cose assicurate | 26 | |
Art. | 30 Obblighi in caso di sinistro | 26 | |
Art. | 31 Esagerazione dolosa del danno | 27 | |
Art. | 32 Procedura per la valutazione del danno | 27 | 1 di 48 |
AGRISTART INDICE
Art. | 33 Mandato dei periti | 27 |
Art. | 34 Operazioni peritali | 28 |
Art. | 35 Determinazione del danno | 28 |
Art. | 36 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto | 30 |
Art. | 37 Recupero delle cose rubate | 30 |
Art. | 38 Assicurazione parziale | 30 |
Art. | 39 Assicurazione presso diversi assicuratori | 30 |
Art. | 40 Limite d’indennizzo | 31 |
Art. | 41 Pagamento dell’indennizzo | 31 |
SETTORE R – RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. | 42 Oggetto dell’assicurazione | 32 |
Art. | 43 Qualifica di terzi | 36 |
Art. | 44 Esclusioni | 36 |
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. | 45 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro | 39 |
Art. | 46 Responsabilità civile del capo famiglia | 40 |
Art. | 47 Responsabilità civile lavorazioni occasionalmente svolte | |
per conto terzi con macchinari ed attrezzatura dell’azienda agricola | 40 | |
Art. | 48 Responsabilità civile dell’affittuario o consegnatario | |
di attrezzature e macchinari agricoli | 41 | |
Art. | 49 Responsabilità civile del depositario di attrezzature, | |
macchinari agricoli e depositario di bestiame | 42 | |
Art. | 50 Responsabilità civile dell’agriturismo | 43 |
Art. | 51 Massimali e limiti di risarcimento | 46 |
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO – SETTORE R - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. | 52 Obblighi in caso di sinistro | 47 |
Art. | 53 Gestione delle vertenze di danno – spese legali | 47 |
Art. | 54 Altre Assicurazioni | 47 |
Art. | 55 Dichiarazioni del Contraente | 48 |
Art. | 56 Pluralità di Assicurati | 48 |
Art. | 57 Inizio e termine delle garanzie | 48 |
Art. | 58 Estensione territoriale | 48 |
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INDICE
AGRISTART
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220251 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa riportante carattere grassetto.
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AGRISTART
INDICE
DEFINIZIONI
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati ed evidenziati con carattere corsivo, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
Agriturismo
Attività di ricezione ed ospitalità effettuata in conformità alla Legge n° 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, esercitata dall’Azienda Agricola e per la quale la stessa è in possesso della relativa autorizzazione, comprese le azioni di ripopolamento, controllo e prelievo della fauna, nonché organizzazione della caccia.
Sono comprese le attività relative all’organizzazione e l’accompagnamento di attività fisiche, sportive e culturali, la messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, la didattica finalizzata all’iniziazione e alla scoperta delle attività dell’agricoltore e le visite ai luoghi culturali o parchi d’attrazione.
Allevamento zootecnico a carattere non industriale
Si considera non industriale l’allevamento effettuato con mangimi ottenuti almeno per un quarto dalla coltivazione dei poderi o appezzamenti dell’Azienda Agricola.
Animali domestici
Animali di compagnia o da guardia il cui possesso sia autorizzato dalla legislazione vigente e dai quali non si ottenga profitto. Gli equini in generale non vengono considerati animali domestici.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del Premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un Sinistro.
Azienda Agricola
Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
Bestiame
Avicoli, cunicoli, bovini, equini, ovini, caprini, suini; animali di allevamenti in batteria, purché di proprietà dell’Assicurato ed allevati per uso personale o per scopi commerciali entro i confini dell’Azienda Agricola assicurata, a condizione che ricorrano le circostanze per considerare l’Allevamento Zootecnico a carattere non industriale.
Non sono compresi:
1. gli animali da cortile;
2. gli animali domestici, i cani da caccia;
3. gli animali da pelliccia;
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PREMESSA
AGRISTART
4. gli animali la cui detenzione non sia consentita dalla normativa vigente in materia;
5. gli equini da corsa e/o da competizioni sportive.
Cumuli
L’insieme dei prodotti, come descritti nella definizione di Foraggio, posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti, oppure all’aperto nelle aree cortilive, separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri.
Contenuto
L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione – contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’Azienda Agricola assicurata; l’Assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato. L’insieme dei beni comprende:
– Mobilio ed arredamento domestico:
- mobili, arredamento, utensili domestici, attrezzi, vestiario, elettrodomestici, viveri e quant’altro di uso comune per la vita domestica e per l’attività di Agriturismo;
- gli Oggetti Pregiati, denaro in contanti, carte valori, titoli di credito, i Preziosi.
– Giacenze:
- prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale provenienti dall’Azienda Agricola
assicurata in qualunque fase di lavorazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita;
- le materie prime, le sementi, concimi, fertilizzanti, antiparassitari;
- carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto;
- gli alimenti destinati agli animali, imballaggi e scorte.
Non sono compresi:
1. i raccolti (se non dopo che gli stessi siano stati accumulati in luoghi appropriati);
2. tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole) a cielo aperto e non, i frutti pendenti, gli alberi, i boschi;
3. il Foraggio;
4. il tabacco;
5. i fertilizzanti e carburanti contenuti nei serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri;
6. l’uva, i vini, i prodotti alcolici, le olive e l’olio, non per uso personale o domestico.
– Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale:
- i macchinari utilizzati per l’attività agricola compresi gli impianti produttivi automatizzati;
- gli attrezzi ed utensili agricoli, silos in metallo o vetroresina, impianti fissi o mobili di mungitura o alimentazione bestiame;
- le apparecchiature, le macchine e i motori elettrici ad uso professionale, i frigo/congelatori professionali, i contenitori refrigerati di conservazione del latte, compresi i loro accessori e componenti;
- il mobilio ed altri arnesi utilizzati per le necessità dell’Azienda Agricola.
Non sono compresi:
1. quanto definito alla voce Macchine agricole;
2. i serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri;
3. gli impianti ed apparecchiature per l’irrigazione, fissi e mobili, quando non sono in deposito all’interno dei Fabbricati assicurati, gli impianti e le reti antigrandine esclusivamente quando sono installate a copertura delle colture;
4. i contenitori del vino, dei prodotti alcolici e dell’olio;
5. gli impianti eolici, gli impianti fotovoltaici utilizzati in “conto energia”;
6. gli impianti di biogas ed energia rinnovabile.
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AGRISTART
DEFINIZIONI
– Apparecchiature informatiche di gestione:
- le apparecchiature (personal computer, video, stampante, modem, scanner, telefax, fotocopiatrici ecc.) utilizzate per l’informatizzazione della gestione amministrativa dell’Azienda Agricola, nonché per uso privato;
- i supporti informatici destinati a dette attrezzature (nastri, dischi, dischetti, cd-rom).
Non sono comprese le apparecchiature informatiche destinate alla:
1. gestione dei processi produttivi;
2. misurazione ed al controllo;
3. regolazione ed alla protezione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione e paga il Premio.
Cose
Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Danno materiale
Deterioramento o distruzione totale o parziale di un animale, oggetto o cosa.
Danno immateriale
Ogni pregiudizio economico dovuto alla privazione di godimento di un diritto, alla interruzione di un servizio reso da una cosa o da un bene, alla perdita di un beneficio.
Dimora abituale permanente
Abitazione di proprietà dell’Assicurato o presa da questi in affitto, nella quale l’Assicurato stesso, un suo familiare o un suo dipendente dimorino in maniera continuativa e che non rimane disabitata per più di 45 giorni consecutivi. Nel caso in cui non si compia qualcuna di queste condizioni, l’abitazione non è da considerarsi permanente agli effetti di questa Polizza.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Estorsione
Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall’art. 629 del Codice Penale.
Fabbricati
Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato costituito da: Fabbricati principali e/o accessori pertinenti l’Azienda Agricola, comprese le opere di fondazione od interrate, adibiti ad uso civile e/o rurale, costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori, in materiali combustibili per una superficie complessiva non superiore al 10% dell’area complessiva coperta dei Fabbricati assicurati.
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DEFINIZIONI
AGRISTART
Sono compresi nella voce Fabbricati pertinenti l’Azienda Agricola:
- gli edifici principali e/o accessori (rimesse per attrezzi, silos in muratura, stalle, sale mungitura, fienili, depositi di paglia e simili), costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l’esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell’area complessiva dei Fabbricati assicurati e non;
- Porticato/Tettoia, Fabbricati aperti da uno o più lati;
- impianti fissi per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, refrigerazione e altri impianti propri dell’edificio in quanto tale; antenne, pannelli solari, impianti fotovoltaici installati e ancorati sopra i tetti dei Fabbricati assicurati di potenza fino a 15 kWp non utilizzati in “conto energia”, insegne pubblicitarie fissate agli edifici;
- pavimentazioni all’aperto, rivestimenti murali, moquettes e simili purché fissate al pavimento;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico;
- opere ed impianti che possano essere considerati immobili per natura e destinazione, molini, essiccatoi, frantoi, cabine elettriche;
- imposte, persiane, finestre, vetri, Lastre, vetrine, porte e loro sistemi di chiusura;
- recinzioni e mura di cinta.
Ai fini della classificazione del rischio, i Fabbricati sono ascrivibili alla tipologia di seguito indicata ed in funzione dell’uso cui sono destinati.
A tale effetto i Fabbricati si considerano distinti tra:
- Tipo “A”:
Fabbricati adibiti ad uso abitazione civile e/o Agriturismo, uffici e cantine, separati dai
Fabbricati di tipo “B” e “C” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri;
- Tipo “B”:
Fabbricati adibiti ad uso agricolo senza esistenza di locali adibiti a deposito di Foraggio (è tollerata la presenza di cumuli di Foraggio per il solo fabbisogno giornaliero), separati dai Fabbricati di tipo “C” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri;
Fabbricati di tipo “A” non separati da un fabbricato di tipo “B” da Muro Pieno o da Spazio Vuoto superiore a 5 metri”;
- Tipo “C”:
Fabbricati adibiti ad uso agricolo con rimessaggio di Foraggio, fienili, molini, frantoi, essiccatoi, cabine elettriche;
Fabbricati di tipo “A” e “B” non separati da un fabbricato di tipo “C” da Muro Pieno o da
Spazio Vuoto superiore a 5 metri.
Non sono compresi:
1. le serre di qualsiasi tipo ed i tunnels a copertura plastica;
2. i capannoni pressostatici e le tenso-strutture;
3. i Fabbricati in stato di abbandono o comunque non utilizzati nell’esercizio dell’attività agricola.
Foraggio
Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, di proprietà dell’Assicurato quando si trovano nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata e destinati all’alimentazione del Bestiame o ad altri usi accessori (lettiere ecc.).
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AGRISTART DEFINIZIONI
Franchigia
L’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’Indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato; se in Polizza sono previsti Limiti d’Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti Limiti d’Xxxxxxxxxx.
Furto
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.
Furto con introduzione clandestina
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
Implosione
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Lastre
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o all’esterno dei locali assicurati, purché nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata, nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’Azienda Agricola e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’Azienda Agricola ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’Azienda Agricola.
Limite d’indennizzo
L’importo massimo che viene liquidato in caso di Sinistro.
Macchine Agricole
L’insieme delle Macchine Agricole “semoventi e non” di proprietà dell’Assicurato, locate e/o noleggiate, con contratto di durata pluriennale, quali:
- trattrici agricole a ruote o a cingoli,
- macchine raccoglitrici semoventi,
- moto-falciatrici, moto-coltivatori, moto-zappe,
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DEFINIZIONI
AGRISTART
- macchine operatrici industriali semoventi utilizzate esclusivamente per lavori agricoli pertinenti l’Azienda Agricola,
- carrelli elevatori o caricatori,
- ogni altra macchina operatrice agricola semovente,
- presse/raccoglitrici,
- roto-presse,
- macchine per la lavorazione del terreno,
- seminatrici,
- macchine irroratrici,
- macchine per la distribuzione di fertilizzanti,
- rimorchi e attrezzature agricole,
- ogni altra macchina operatrice agricola destinata ad essere trainata o portata,
compresi i loro accessori di serie e quelli opzionabili forniti dal costruttore purché la loro installazione sia comprovata.
Per Macchine Agricole “semoventi” si intende un macchinario omologato azionato da un motore proprio.
Non sono compresi:
1. le Macchine Agricole non omologate;
2. gli accessori non previsti dal costruttore;
3. le Macchine Agricole in leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione.
Massimale
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di Sinistro.
Muro pieno
Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito con materiali incombustibili di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammesse le aperture in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
Oggetti pregiati
Pellicce e pelletteria pregiata, quadri, sculture, oggetti d’arte o di valore storico non costituenti mobilio, oggetti e servizi di argenteria, tappeti antichi, arazzi e simili; collezioni filateliche o numismatiche o di altro tipo, così come altri simili oggetti di lusso. Collezioni, servizi ed insiemi, verranno considerati come un solo oggetto.
Periodo di assicurazione
Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Polizza
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’Assicurazione.
Porticato/Tettoia
Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati.
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AGRISTART DEFINIZIONI
Premio
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
Preziosi
Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure naturali, artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
Recesso
Scioglimento del vincolo contrattuale.
Scippo
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
Scoperto
La quota percentuale del danno liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad
Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spazio vuoto
Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si considera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
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DEFINIZIONI
AGRISTART
Strutture portanti verticali
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
Tetto
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
Tubo interrato
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.
Valore a nuovo
a) per i Fabbricati la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area;
b) per tutti gli altri beni: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Valore commerciale
Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, allevati o trasformati dall’Azienda Agricola assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti, se non superiori ai valori di mercato, per le fasi del ciclo produttivo già realizzate.
Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità delle Cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di Sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Valore di recupero
Valore al giorno del Sinistro dei residui o dei pezzi del bene danneggiato ancora utilizzabili in qualche maniera o come rottami.
Valore nominale
La somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.
Vetro antisfondamento
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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AGRISTART NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall’Assicurazione per iscritto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE AGRISTART
ART. 8 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del
Contraente.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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AGRISTART SETTORE I - INCENDIO
SETTORE I - INCENDIO GARANZIE, LIMITI E VALIDITÀ
ART. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, i Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati, Contenuto, Bestiame, Macchine Agricole e Foraggio in conseguenza di:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio, causati ai Fabbricati e Contenuto.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
l) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
m) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal Sinistro con il limite del 3% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di Euro 1.500,00 per Sinistro;
n) rottura di Lastre, questa garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 150,00 con il limite massimo di Euro 1.500.00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
o) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica autorizzata, i residui del Sinistro; questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il limite massimo di Euro 10.000,00 per Sinistro, fermo quanto previsto dall’art. 40 – Limite d’indennizzo. Nell’ambito dei limiti indicati e limitatamente le spese sostenute per trattare e smaltire rifiuti tossici, speciali e/o contenenti amianto, la garanzia è prestata con il limite massimo di Indennizzo di Euro 2.000,00;
p) i danni causati alle merci in refrigerazione subiti dai prodotti, trasformati o non, destinati alla vendita o al consumo personale, fabbricati, prodotti o raccolti nell’Azienda Agricola assicurata, contenuti nei frigo congelatori professionali o nei contenitori refrigerati di conservazione del latte in conseguenza del deterioramento causato da:
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuto ad avaria delle macchine che assicurano il funzionamento dell’installazione;
- fughe accidentali di gas o liquidi frigorigeni;
- mancata fornitura di energia elettrica dovuta a cause accidentali registrata già ai morsetti terminali di allaccio alla linea principale dell’Ente fornitore di energia elettrica.
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SETTORE I - INCENDIO
AGRISTART
La garanzia è operante a condizione che la mancata o anormale produzione di distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa maggiore di 6 ore. Questa garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 200,00 con il limite massimo di Euro 1.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione.
q) i guasti causati alle Cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio.
La garanzia è estesa, qualora assicurato, anche al Contenuto limitatamente all’Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale situato all’aperto purchè nelle aree cortilive dell’Azienda Agricola in un raggio massimo di 200 metri dall’edificio principale.
ART. 12 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da riscaldamento spontaneo o autocombustione;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) di smarrimento, di Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
h) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione, salvo quanto previsto all’art. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE lettera p);
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
k) ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo;
l) al Foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale;
m) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing;
n) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
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AGRISTART
SETTORE I - INCENDIO
o) da eventi occorsi fuori del luogo descritto nella Polizza, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato previamente accettato per iscritto dalla Società;
p) ai beni assicurati che si trovino fuori dei confini dell’Azienda Agricola assicurata;
q) da contatto, diretto o indiretto, con fonti di calore o da caduta in un focolare di beni assicurati;
r) da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata;
s) da fuoriuscita di vino, prodotti alcolici ed olio;
t) agli impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 15 kWp.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 13 - FORMA DI ASSICURAZIONE, LIMITI D’INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE
Per il Settore I - Incendio la garanzia è prestata nella forma a Valore Intero, salvo quanto diversamente specificato.
Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza si terrà conto dei seguenti Limiti d’Indennizzo
e scoperti:
- per i Preziosi ed Oggetti Pregiati il limite massimo di Indennizzo è pari a Euro 15.000,00 con il limite per il singolo oggetto di Euro 5.000,00;
- per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito in genere, il limite massimo di
Indennizzo sarà pari a Euro 1.000,00;
- per il Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico, il limite massimo di Indennizzo
per singolo oggetto è di Euro 10.000,00;
- per il Contenuto - Carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto, il limite massimo di Indennizzo sarà pari a Euro 3.000,00;
- per il Foraggio riposto in Cumuli sotto tetto, la garanzia è prestata con uno
Scoperto del 10%;
- per il Foraggio riposto in Cumuli all’aperto, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 30%;
- per ogni singola Macchina Agricola la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%;
- per il Bestiame, la garanzia è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto con uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00 per i Bovini ed Equini e di Euro 150,00 per tutte le altre specie con il limite massimo d’Indennizzo per singolo capo pari a Euro 1.500,00. Limitatamente ai casi di asfissia o intossicazione direttamente derivanti da fumo, gas e vapori di cui all’art. 11 punti g) e l), la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00 per i Bovini ed Equini e di Euro 150,00 per tutte le altre specie ed il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e Periodo di assicurazione non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.
L’Indennizzo verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all’Assicurato da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.
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GARANZIE FACOLTATIVE AGRISTART
GARANZIE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza, unitamente alla somma assicurata.
ART. 14 - RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in Polizza, i Danni materiali e diretti causati agli eventi in garanzia ai sensi dell’art. 11 - Oggetto dell’Assicurazione anche se con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato. Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione il disposto dell’art. 38 – Assicurazione parziale.
ART. 15 - RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini dell’Art. 11 lettera a) usque j). L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.
L’Assicurazione non comprende i danni:
1. a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 terzo comma del Codice Civile. Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 100.000,00 per Sinistro e per Periodo di assicurazione.
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AGRISTART GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 16 - FENOMENO ELETTRICO
La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata, indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti di fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati agli impianti pertinenti i Fabbricati, e Contenuto limitatamente al Mobilio ed arredamento domestico.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore o il locatore;
d) aventi per origine l’utilizzazione di pezzi o di accessori non autorizzati dal costruttore o non compatibili con il materiale assicurato;
e) a linee ad alta tensione.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 200,00.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
ART. 17 - ACQUA CONDOTTA E GAS, SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati e Contenuto da:
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione, esistenti nel fabbricato contenente le Cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione installati nel fabbricato contenente le Cose medesime;
3. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
4. dispersione di gas relativa agli impianti posti a servizio dei Fabbricati.
La Società indennizza altresì, le spese purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. usque 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da umidità e stillicidio;
b) relativamente ai punti 3. e 4. sopra indicati, sono altresì esclusi i danni:
- da spargimento di acqua e dispersione di gas causati da tubazioni interrate;
- allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il Sinistro;
c) alle acque di ruscellamento di viali, giardini, vie pubbliche o private;
d) da gelo ad impianti fissi installati nel fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre quarantotto ore consecutive precedenti il Sinistro e le spese necessarie alla riparazione dei tetti, terrazze, finestre, tetti di vetro, canalizzazioni, apparecchi ed installazioni (questa esclusione non riguarda i danni causati dal gelo a installazioni idrauliche interne);
e) di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti o inondazioni provenienti da estensioni d’acqua, corsi d’acqua, sorgenti, fognature e altre canalizzazioni sotterranee;
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GARANZIE FACOLTATIVE AGRISTART
f) di svuotamento di serbatoi, vasche, cisterne, apparecchi di vaporizzazione installati dentro i locali assicurati;
g) di mancata chiusura dell’afflusso di acqua in un edificio inoccupato per più di 30 giorni, salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 200,00.
Limitatamente alle spese di ricerca e/o riparazione del guasto, il Limite d’indennizzo sarà pari ad Euro 2.000,00 per singolo Sinistro e Periodo di assicurazione.
ART. 18 - EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i Danni materiali e diretti ai Fabbricati e Contenuto causati da:
1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni
a) causati da:
1. intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
2. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
3. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
5. xxxx, neve;
6. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
7. cedimento, franamento o smottamento del terreno ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
b) subiti da:
1. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
2. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, agli impianti fotovoltaici non installati e non ancorati sopra i tetti, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
3. enti all’aperto, cose e beni mobili, come Mobilio ed arredamento domestico, Attrezzatura impianti e mobilio ad uso professionale, Apparecchiature informatiche di gestione, Bestiame, Macchine Agricole e Giacenze, che non si trovassero al momento dell’evento atmosferico sotto tetto dei Fabbricati assicurati, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
4. Fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
5. le seguenti strutture e loro contenuti:
a) Porticati/Tettoie comunque costruiti, Fabbricati aperti da uno o più lati;
b) fabbricati aperti e non aperti ai lati aventi strutture portanti verticali e orizzontali in tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di vibro-cemento;
c) capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
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GARANZIE FACOLTATIVE
6. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
7. Lastre in fibro-cemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
8. danni da bagnamento alle giacenze verificatisi all’interno dei Fabbricati la cui base di appoggio sia ad un’altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati o semi-interrati;
9. Foraggio.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 ed il Limite d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.
A parziale deroga del precedente punto b) comma 5a), e 5b) la garanzia viene estesa ai Porticati/Tettoie, ai Fabbricati aperti da uno o più lati, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00 e con il limite massimo di Euro 15.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione.
ART. 19 - EVENTI SOCIOPOLITICI O ATTI VANDALICI
A parziale deroga dell’art. 12 lettera a) la Società indennizza i Danni materiali e diretti ai
Fabbricati, Contenuto, Foraggio e Macchine Agricole, causati da:
1. tumulti popolari, scioperi e sommosse, anche a mezzo di ordigni esplosivi;
2. atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare, dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata.
Ferme restando l’esclusioni di cui all’art. 12 la Società non indennizza i danni causati da:
a) inondazioni, alluvioni, allagamento o frana;
b) Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o da anormale produzione o distribuzione di energia elettrica;
d) alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
e) alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) inquinamento, avvelenamento, alterazione dei prodotti, trasformati e non, o manomissione delle loro confezioni;
g) imbrattamento, pittura o danneggiamenti di carattere estetico;
h) apertura o manomissione di chiusure di serbatoi, silos e contenitori di prodotti liquidi o granulari;
i) avvelenamento di Foraggio e scorte in genere, ad avvelenamento del Bestiame;
j) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
k) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Relativamente al Foraggio la garanzia è prestata esclusivamente quando lo stesso è posto sotto tetto ai Fabbricati assicurati. Sono pertanto esclusi i Cumuli posti all’aperto.
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GARANZIE FACOLTATIVE AGRISTART
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 ed il Limite d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.
Relativamente alle Macchine Agricole e solo per l’Azienda Xxxxxxxx non adibita a Dimora Abituale Permanente, la garanzia è prestata applicando, su ogni singola macchina, uno Scoperto del 20% con il minimo indennizzabile di Euro 300,00 ed il Limite d’indennizzo non potrà essere superiore al 70% del valore assicurato.
ART. 20 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE NELLA MISURA DEL 15%
La Società riconosce, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata, un’indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per il proseguimento dell’attività. Si conviene che tale somma assicurata è pari al 15 per cento del valore assicurato riferito ai Fabbricati e/o Contenuto se sottoscritti e garantiti in Polizza.
L’Indennizzo è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.
L’Indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal Sinistro.
Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro.
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AGRISTART
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI ART. 21- ANTICIPO INDENNIZZO
Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di Euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società:
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 30 – Obblighi in caso di sinistro.
L’acconto non potrà comunque superare l’importo di Euro 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro.
Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettera e).
ART. 22 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
ART. 23 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Si conviene che non sarà applicata la regola proporzionale per le Cose assicurate la cui somma assicurata maggiorata del 20% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del Sinistro. Qualora inferiore, il disposto dell’Art. 38 – Assicurazione Parziale, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
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SETTORE F - FURTO
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SETTORE F – FURTO GARANZIE, LIMITI E VALIDITA’
ART. 24 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Entro i limiti stabiliti in Polizza e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a Dimora Abituale Permanente, la Società indennizzerà i Danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento di Contenuto, Bestiame limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Macchine Agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi Fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a:
a) Furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei Fabbricati situati nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
2. uso di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili;
3. uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,
- in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
b) Furto commesso:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) di cui sopra;
c) Rapina od Estorsione avvenuta all’interno dell’Azienda Agricola, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’Azienda Agricola stessa;
d) Xxxxx, Xxxxxx, Estorsione e Xxxxxx ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, Preziosi e valori, portati indosso dagli stessi.
La garanzia è inoltre estesa:
e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il Furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) e le rispettive porte;
f) atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati.
La garanzia è estesa al Furto di: Macchine Agricole, Bestiame limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Contenuto limitatamente all’Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all’aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in un raggio di massimo 200 metri dall’edificio adibito a Dimora Abituale Permanente, a condizione che l’Azienda Agricola assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l’intrusione nell’area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura.
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AGRISTART
SETTORE F - FURTO
ART. 25 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
e) commessi o agevolati con xxxx:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Relativamente a gioielli, Preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
h) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del
Sinistro;
i) da Furto di valori, merci e raccolti durante il loro trasporto;
j) commessi dopo l’evacuazione dei locali ordinata da un’Autorità competente;
k) in edifici in corso di costruzione;
l) ai raccolti, alle piantagioni, ai prodotti radicati, ai frutti pendenti, alle colture ed agli impianti ad essi connessi, come reti antigrandine e/o ombreggiatura, di sostegno, di irrigazione ed altro, quando sono installate ed al servizio delle stesse sul campo.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 26 - DIFESE ESTERNE
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le Cose assicurate siano posti nei Fabbricati conformi a quanto previsto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale
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SETTORE F - FURTO
AGRISTART
a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di Furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2., il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20%.
ART. 27 - FORMA DI ASSICURAZIONE, LIMITI D’INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE
Per il Settore F – FURTO la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza si terrà conto dei seguenti Limiti d’indennizzo
e scoperti:
- per il Contenuto e le Macchine Agricole la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00;
- per il Bestiame, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 per la specie Suini ed Equini e di Euro 1.500,00 per la specie Bovini con il limite massimo d’Indennizzo per singolo capo pari a Euro 1.500,00;
- per il Furto di beni posti all’aperto la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di Euro 1.500,00;
- per i Preziosi ed Oggetti Pregiati, il 4% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di Indennizzo di euro 15.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione con il limite massimo per singolo oggetto di Euro 3.000,00;
- per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito il limite massimo di Indennizzo non potrà essere superiore a Euro 1.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
- per il Contenuto - Mobilio ed arredamento domestico - il 40% della somma assicurata per il Contenuto con il limite per singolo oggetto di Euro 10.000,00;
- per i guasti cagionati dai ladri l’Indennizzo non potrà superare il limite del 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
- per i danni da atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione, l’Indennizzo non potrà superare il limite del 10% del valore assicurato per il Contenuto e Macchine Agricole, con il massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione.
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AGRISTART
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO SETTORI: I – INCENDIO, F – FURTO
ART. 28 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 29 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 30 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al settore F – FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
c) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e) conservare e custodire tanto le Cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato, da fornire alla Società entro 10 giorni dall’accadimento del Sinistro, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO AGRISTART
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 31 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette Cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
ART. 32 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta delle parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà,restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.
ART. 33 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 30;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 35;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 32 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 34 - OPERAZIONI PERITALI
In caso di Sinistro che colpisca uno o più aree pertinenti l’Azienda Agricola, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
ART. 35 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’attribuzione del valore che le Cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:
FABBRICATI
1. Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Resta convenuto che il pagamento dell’intero Indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.
La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’Indennizzo al valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro determinato applicando alle stime di cui al punto 1. il deprezzamento stabilito:
2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
RISCHIO LOCATIVO
Il valore del fabbricato al momento del Sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata per i Fabbricati come indicato al punto 1., il deprezzamento di cui al punto 2.
L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
CONTENUTO:
MOBILIO ED ARREDAMENTO DOMESTICO
Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità e stato di conservazione deducendo da detti valori il Valore di Recupero.
Per quanto riguarda carte valori, titoli di credito in genere e denaro, in base al loro Valore Nominale.
ATTREZZATURA, IMPIANTI E MOBILIO AD USO PROFESSIONALE
In caso di Sinistro totale si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.
In caso di Sinistro parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO AGRISTART
smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d’uso. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI GESTIONE
Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.
GIACENZE
Si stima il valore dei beni in comune commercio in base alla natura e qualità inclusi gli oneri fiscali. Per i prodotti coltivati, allevati o trasformati dall’Azienda Agricola assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti per le fasi del ciclo produttivo già realizzate.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle Cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
BESTIAME
Si stima il valore degli animali in base alla specie, razza, fascia d’età e destinazione d’uso. L’ammontare del danno si determina in base al Valore Commerciale dell’animale al giorno del Sinistro deducendo da detto valore il costo di recupero della carcassa.
MACCHINE AGRICOLE
In caso di Sinistro totale si stima il valore delle Macchine Agricole “semoventi e non” :
- nuove o con meno di un anno di età in base al relativo Valore a Nuovo;
- con più di un anno di età in base al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento della macchina, calcolato applicando al Valore a Nuovo un degrado per vetustà nella misura del 10% per Macchine Agricole semoventi, nella misura del 15% per Macchine Agricole non semoventi, per ogni anno di età superiore al primo e con il massimo dell’80%.
Da detti valori verrà dedotto il Valore di Recupero del relitto.
In caso di Sinistro parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del valore allo stato d’uso. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
Relativamente ai rimorchi ed attrezzatura si stima il valore in base al costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, caratteristiche costruttive, natura, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, alla vetustà e ad ogni circostanza concomitante.
In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
FORAGGIO
Si stima il valore dei beni in comune commercio in base alla natura e qualità.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, maggiorato delle eventuali spese di trasporto.
ART. 36 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO
Relativamente al Settore F - FURTO, in caso di Sinistro le somme assicurate ed i relativi Limiti d’Indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
ART. 37 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’Indennizzo per le Cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’Indennizzo dovuto.
ART. 38 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte a norma dell’ Art. 35 – Determinazione del danno, risulta che al momento del Sinistro il valore dei beni assicurati (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del Sinistro.
Questa norma non si applica alle garanzie prestate a Primo Rischio Assoluto.
ART. 39 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche Art. 4)
Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO AGRISTART
insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 40 - LIMITE D’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 41 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 12 lettera e), 25 lettera d).
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SETTORE R - RESPONSABILITÀ CIVILE
SETTORE R – RESPONSABILITÀ CIVILE GARANZIE, LIMITI E VALIDITÀ
ART. 42 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali (morte e lesioni personali), Xxxxx materiali (danni a Cose o animali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività dell’Azienda Agricola in qualità di proprietario, conduttore o affittuario.
ART. 42.1 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI BENI IMMOBILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà, conduzione o uso dei beni immobili di proprietà dell’Assicurato pertinenti l’Azienda Agricola, quali: edifici, terreni, strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua destinata esclusivamente all’irrigazione (limitatamente ai bacini la cui superficie non sia superiore ad un ettaro).
ART. 42.2 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i lavori eseguiti in economia, nonché la responsabilità di committenza dell’Assicurato quando affida i lavori e/o progettazioni ad imprese e professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e professionale specifica.
ART. 42.3 - TRATTAMENTI CHIMICI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici, con prodotti fitosanitari che hanno ricevuto l’omologazione dagli Organi competenti, effettuati nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola.
Sono garantiti anche i Xxxxx materiali causati alle colture o agli animali di proprietà di terzi. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di Euro 100.000,00 per Sinistro e Periodo d’Assicurazione.
Per ogni Sinistro con soli Xxxxx materiali verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00.
ART. 42.4 - PROPRIETÀ DI ANIMALI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi dagli animali dei quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile.
Per ogni Sinistro che riguardi danni a colture e terreni di terzi provocati da animali verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00.
ART. 42.5 - PROPRIETÀ ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO NON A MOTORE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, usati per ragioni e scopi relativi all’Azienda Agricola.
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SETTORE R - RESPONSABILITÀ CIVILE AGRISTART
ART. 42.6 - LAVORAZIONI AGRICOLE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in occasione di:
- lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche con uso di macchine a motore,
- impiego di attrezzature, Macchine Agricole semoventi e relativi motori,
- lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguite nell’ambito delle attività dell’Azienda Agricola.
Sono compresi inoltre i danni:
- ai veicoli in sosta nelle aree cortilive, oppure sotto carico o scarico;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- a Cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00 con i seguenti limiti di risarcimento:
- danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione;
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, “artigianali”, agricole o di servizi un massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione.
ART. 42.7 - PROPRIETÀ, USO E MANUTENZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E SIMILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.
ART. 42.8 - ESISTENZA DI OFFICINE MECCANICHE
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla esistenza di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le necessità dell’Azienda Agricola.
ART. 42.9 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti qualora sia stata sottoscritta anche la garanzia facoltativa Art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:
- per i danni a terzi: nei limiti del Massimale;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale: nei limiti del Massimale della garanzia Art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO.
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SETTORE R - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 42.10 - COMMITTENZA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l’Azienda Agricola assicurata, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 44, comma 7;
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata;
- servizio di vigilanza nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata;
- distributori automatici e servizio di catering presso terzi. La garanzia opera a condizione che:
a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato X.Xxx.;
b) dall’evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
ART. 42.11 - SMERCIO DI GENERI DI PRODUZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per danni causati a terzi in relazione alla vendita al dettaglio ed all’assaggio di generi di produzione dell’Azienda Agricola, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell’ambito dell’Azienda Agricola stessa.
ART. 42.12 - ALLEVAMENTO ZOOTECNICO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione all’Allevamento non Industriale di Bestiame esercitato nell’ambito dell’Azienda Agricola, compresa la monta esercitata per conto dell’Assicurato o di terzi, nonché durante la permanenza ed il trasferimento del Bestiame nei pascoli.
Per ogni Sinistro che riguardi danni ad animali sottoposti a monta verrà applicato uno
Scoperto del 10% del danno risarcibile.
ART. 42.13 - SCAMBIO DI PRESTAZIONI D’OPERA O DI MEZZI (ART. 2139 C.C.)
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni a lui imputabili in qualità di:
- beneficiario dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera,
- prestatore dello scambio quando questo consiste in una prestazione di mezzi e più precisamente in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola proprietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo.
ART. 42.14 - LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURE DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni corporali causati a terzi a seguito di lavori agricoli o rurali occasionalmente eseguiti per conto di terzi con l’utilizzo di macchine, macchinari ed attrezzature utilizzati prevalentemente per le attività dell’Azienda Agricola.
Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione dell’Azienda Agricola.
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SETTORE R - RESPONSABILITÀ CIVILE AGRISTART
ART. 42.15 - VEICOLI UTILIZZATI PER L’AZIENDA
A) CONDOTTI ALL’INSAPUTA DELL’ASSICURATO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da un minore o da ogni altra persona, di cui egli deve rispondere, che conduca a sua insaputa, o eventualmente senza il suo permesso, un veicolo a motore terrestre di cui l’Assicurato non sia proprietario o locatario.
Questa garanzia si applica solo in mancanza di intervento di un contratto di ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che assicura
il veicolo.
B) VEICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI (COMMITTENZA EX ART. 2049 C.C.) L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi provocati da suoi dipendenti quando questi usano loro veicoli personali per necessità dell’Azienda Agricola.
Questa garanzia si applica solo quando non interviene il contratto ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che garantisce il veicolo.
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione alla guida.
ART. 42.16 - PRODUZIONE E CESSIONE DI BIO-ENERGIA E BIO-COMBUSTIBILI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi in relazione alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida, gassosa) e bio- combustibili tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali condotti o di proprietà dell’Azienda Agricola.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di Euro 100.000,00 per
Sinistro e Periodo d’Assicurazione.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00.
ART. 42.17 - INCENDIO A COSE DI TERZI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i Danni materiali da Incendio derivanti da incendio di Macchine Agricole di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell’importo di Euro 25.000,00 per Sinistro e Periodo d’Assicurazione, per ogni Sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 1.000,00.
Questa specifica estensione di garanzia è operante solo ed esclusivamente se non è stata sottoscritta la garanzia facoltativa del Settore I – Incendio Art. 15 - Ricorso Terzi.
ART. 42.18 - PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI O MERCATI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato per i danni causati a terzi verificatesi sia all’interno dell’Azienda Agricola che durante la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati, incluse le operazioni di allestimento e montaggio degli stands. Questa garanzia per i soli Danni materiali è prestata fino a concorrenza dell’importo di Euro 10.000,00 per Sinistro e Periodo d’Assicurazione; per ogni Sinistro verrà applicata una Franchigia di Euro 500,00.
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AGRISTART
SETTORE R - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 43 - QUALIFICA DI TERZI
Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx sia richiamato l’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale previsto per l’Art.45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie professionali.
ART. 44 - ESCLUSIONI
L’Assicurazione del settore R – RESPONSABILITA’ CIVILE non comprende i danni:
1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; in ogni caso restano esclusi i rischi per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi del
D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI R.C. AUTO: TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) e successive modificazioni o integrazioni; questa esclusione non si applica alla responsabilità per veicoli “Condotti all’insaputa dell’Assicurato” e Veicolo personale dei dipendenti prevista all’ Art. 42.15;
2) causati da oggetti o sostanze trasportate da veicoli di cui al comma precedente;
3) a persone trasportate sulle Macchine Agricole e relativi rimorchi se il trasporto non avviene nel rispetto delle norme in vigore e dei limiti previsti dalla carta di circolazione;
4) ai beni trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati, scaricati;
5) ai beni sui quali si eseguono lavori;
6) ai terreni e coltivazioni sui quali si eseguono lavorazioni, trattamenti, irrorazioni e irrigazioni;
7) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
8) da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da
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stillicidio, umidità ed in genere insalubrità dei locali;
9) da attività esercitate nei Fabbricati all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione;
10) da attività di apicoltura se l’Assicurato ha più di venti alveari;
11) causati dall’esistenza in azienda di piantagioni boschive con una superficie maggiore a dieci ettari;
12) conseguenti a violazioni intenzionali da parte dell’Assicurato di leggi e regolamenti in vigore nell’ambito della sua professione;
13) conseguenti ad ogni evento che implichi una responsabilità civile contrattuale;
14) Xxxxx immateriali che non siano diretta conseguenza di un qualsiasi danno corporale e materiale; Danni immateriali che siano conseguenti ad un danno corporale o materiale non garantito dal contratto;
15) dovuti alla partecipazione dell’Assicurato a risse, salvo il caso di legittima difesa; dovuti alla partecipazione dell’Assicurato ad eventi socio-politici; dovuti all’impiego ed alla detenzione di esplosivi;
16) Xxxxx materiali e Danni immateriali causati: dalla trasmissione di una malattia contagiosa degli animali non prevista dalle norme di polizia veterinaria vigenti, dal mancato rispetto del regolamento di polizia sanitaria relativo alle malattie contagiose degli animali, dalla trasmissione della febbre aftosa e dell’influenza aviaria;
17) Xxxxx materiali e Danni immateriali causati da: contaminazione di un Organismo Nocivo per i vegetali non previsto dalle norme vigenti in materia, mancato rispetto delle norme relative alla protezione dei vegetali, utilizzo o dalla disseminazione di un Organismo Geneticamente Modificato (O.G.M);
18) subiti dagli animali affidati all’Assicurato, presi in prestito dall’Assicurato o ceduti in noleggio all’Assicurato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, produzione, ingrasso o riproduzione;
19) Xxxxx materiali subiti da tutte le persone che mantengano rapporti di dipendenza, contrattuale o meno, con il Contraente o l’Assicurato, mentre agiscano nell’ambito di detta dipendenza;
20) Xxxxx materiali e Danni immateriali causati da: spandimento di fanghi o liquami agricoli non regolamentari o non conformi alle norme vigenti in tema di composizione e tenore di composti organici, fanghi o liquami agricoli senza il rispetto delle precauzioni per l’uso previste dalle norme in tema di:
capacità d’assorbimento del suolo, periodo di spandimento, stoccaggio, distanza d’isolamento e periodo minimo, quantità espansa;
21) da Furto, da Incendio Esplosione e scoppio verificatisi nei Fabbricati o serre di cui l’Assicurato debba rispondere, in qualità di proprietario conduttore, affittuario e proprietario non conduttore;
22) derivanti dalla proprietà di beni immobili (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività agricola;
23) alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
24) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall’art.
42.15 - Veicoli utilizzati per l’azienda;
25) a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
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AGRISTART
SETTORE R - RESPONSABILITÀ CIVILE
26) cagionati a opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori;
27) di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto medesimo;
28) accidentali all’ambiente: sono esclusi i danni causati dalla rottura improvvisa ed imprevedibile di impianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura;
29) verificatisi dopo la vendita e consegna a terzi di merci e prodotti; per le spese che l’Assicurato deve sostenere per il ritiro dei prodotti venduti e consegnati;
30) agli animali presi in consegna e custodia: sono esclusi i danni subiti dagli animali presi in consegna e custodia dall’Assicurato a qualunque titolo (deposito, noleggio, prestito, messa a disposizione);
31) causati a terzi in occasione di azioni di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni o mercati, conseguenti: al mancato rispetto delle norme in vigore che regolano le attività di promozione e di vendita; all’esercizio di un’installazione permanente che abbia le caratteristiche di un negozio; alla trasmissione di una malattia contagiosa ed al mancato rispetto delle norme di polizia sanitaria vigenti in tema di malattie contagiose;
32) di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio dell’attività di noleggio di cavalli, ponies, cavalli da traino o l’esercizio di un maneggio di cavalli o ponies;
33) di cui l’Assicurato è responsabile in relazione all’esercizio di uno specchio d’acqua per attività nautiche o di divertimento;
34) da trattamenti effettuati senza rispettare la specifica regolamentazione in vigore al momento del Sinistro; e da ogni trattamento chimico effettuato da persona sprovvista del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del Sinistro; da trattamenti effettuati con l’impiego di apparecchi di navigazione aerea, alle colture sulle quali si eseguono i trattamenti; da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del Sinistro;
35) subiti da chi presta lo scambio e da chiunque altro partecipi all’esecuzione dei lavori; ai beneficiari dello scambio quando questo consiste in una prestazione d’opera, al prestatore dello scambio quando questo consiste in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari effettuata a beneficio dell’Assicurato;
36) dall’impiego di Macchine Agricole immatricolate per l’uso conto terzi; dall’utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
37) dall’utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate; dall’impiego di esplosivi;
38) le responsabilità civili personali dei dipendenti; danni subiti dal veicolo personale dei dipendenti;
39) conseguenti al trasferimento del bestiame ai pascoli durante la transumanza.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
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GARANZIE FACOLTATIVE AGRISTART
GARANZIE FACOLTATIVE
Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza, unitamente al Massimale assicurato.
ART. 45 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro:
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124.
L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222.
L’Assicurazione è operante a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro.
Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie professionali ed i danni derivanti da :
a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
c) detenzione o impiego di esplosivi;
d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;
4. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
Il Massimale per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
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GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 46 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali (morte e lesioni personali), Xxxxx materiali (danneggiamenti a Cose o animali) involontariamente cagionati a terzi, di cui debba rispondere:
- in qualità di membro o capo famiglia del nucleo familiare che risulta dal suo stato di famiglia;
- in qualità di conduttore dell’immobile abitato;
- per la pratica di sport a livello amatoriale;
- in qualità di proprietario di animali domestici;
- per l’uso di veicoli senza motori, come biciclette, pattini e qualsiasi veicolo con caratteristiche simili;
- per l’uso di imbarcazioni azionate tramite pedali o remi.
La garanzia non vale per fatti:
1. connessi alla pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei,
2. connessi alla pratica di caccia, così come il trasporto o utilizzo di armi;
3. connessi con l’esercizio di attività professionali ed attività comunque retribuite svolte dall’Assicurato o dal proprio nucleo familiare;
4. coperti dalla garanzia RCT/RCO.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
ART. 47 - RESPONSABILITÀ CIVILE LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURA DELL’AZIENDA AGRICOLA
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro il limite del massimo risarcimento indicato in Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i Danni materiali, e per i Danni immateriali ad essi conseguenti, arrecati nel corso di lavori agricoli o rurali per conto di terzi.
Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l’attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all’attività di conduzione della propria Azienda Agricola.
La garanzia non vale per:
1. i danni causati:
a) dall’impiego di Macchine Agricole immatricolate per l’uso conto terzi;
b) da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del Sinistro;
c) dall’utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
d) dall’utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate;
e) dall’inefficacia dei prodotti utilizzati o mancato risultato dei lavori realizzati dall’Assicurato;
f) dalla non esecuzione totale o parziale dei lavori qualunque ne sia il motivo;
g) dall’impiego di esplosivi;
h) dal mancato rispetto da parte dell’Assicurato dei preventivi per i quali si è impegnato o per i ritardi di esecuzione dei lavori;
i) dall’obbligo per l’Assicurato:
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GARANZIE FACOLTATIVE AGRISTART
- di rimpiazzare o di rimborsare i lavori mal eseguiti;
- di ridurre il prezzo per lavori mal eseguiti;
j) da un’attività di riproduzione, con eccezione della stazione di monta naturale;
2. le richieste di risarcimento avanzate dai beneficiari dei lavori quando sono fondate sul fatto che quei lavori:
a) non possedevano le qualità annunciate;
b) non sono conformi alla commessa, alle specifiche del capitolato o del mercato;
3. i danni dovuti ad un fatto o ad un avvenimento del quale l’Assicurato era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;
4. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
5. i danni conseguenti a diagnosi, trattamenti, interventi di medicina veterinaria;
6. i danni subiti dagli animali affidati in deposito all’Assicurato a gruppi o a lotti per l’allevamento, l’ingrasso o la riproduzione;
7. i danni conseguenti ad ogni trattamento chimico quando l’Assicurato non è titolare del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del Sinistro;
8. i danni causati dal mancato rispetto della normativa vigente in tema di spandimento di letame o di concimi agricoli.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00.
ART. 48 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AFFITTUARIO O CONSEGNATARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato entro il limite del massimo risarcimento indicato in Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i Danni materiali, e per i Danni immateriali in qualità di affittuario o di consegnatario di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale, per i Danni materiali, e per i Danni immateriali ad essi conseguenti, ai beni presi in consegna dovuti ad un incidente o ad ogni evento, errore, negligenza nell’utilizzo di detti beni.
La garanzia non vale per i danni:
1) subiti da veicoli terrestri a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria;
2) subiti da Xxxxx o tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità dell’Assicurato;
3) dovuti a vizio proprio della cosa;
4) verificatisi per atti di vandalismo o di sabotaggio;
5) conseguenti a guasti di carattere meccanico e/o elettromeccanico;
6) dovuti ad usura, deterioramento progressivo, ruggine, corrosione, umidità, condensa o ossidazione;
7) subiti dalle parti che necessitano di una sostituzione periodica, salvo il caso in cui questi danni sono la conseguenza di un Sinistro che ha colpito l’attrezzatura nel suo insieme;
8) dovuti al mantenimento o alla rimessa in funzionamento di attrezzature danneggiate prima della riparazione definitiva.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00.
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GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 49 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI ATTREZZATURE, MACCHI- NARI AGRICOLI E DEPOSITARIO DI BESTIAME
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato entro il limite del massimo risarcimento indicato in Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i Danni materiali, e per i Danni immateriali in qualità di depositario, remunerato o non, di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale; al Bestiame che gli è stato affidato in deposito, dovuti ad un incidente o alla trasmissione di una malattia ritenuta contagiosa dalla vigente normativa di polizia veterinaria; ai prodotti agricoli vegetali o animali presi in deposito dall’Assicurato.
La garanzia non vale per i danni:
1) dovuti a qualsiasi impegno contrattuale aggravante la responsabilità dell’Assicurato;
2) agli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, roulottes, caravans ed imbarcazioni;
3) da Furto o tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità dell’Assicurato;
4) dovuti a vizio proprio del materiale;
5) concernenti animali o raccolti;
6) subiti dalle attrezzature nel corso del loro trasporto e prima o dopo che sia stata trasferita la custodia;
a) da trasmissione di una malattia contagiosa non prevista dalla vigente normativa di polizia veterinaria;
b) da mancato rispetto del regolamento di polizia veterinaria relativo alle malattie ritenute contagiose;
c) da trasmissione della febbre aftosa;
7) subiti dagli animali:
a) affidati all’Assicurato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, ingrasso e riproduzione;
b) per i danni da produzione dei quali è destinata in tutto o in parte all’Assicurato;
c) a seguito di maltrattamento fisico degli animali;
d) a seguito di fenomeni atmosferici o di caduta del fulmine;
e) prima o dopo che sia stata trasferita la custodia;
8) le conseguenze del Furto, del tentativo di Furto o della scomparsa degli animali affidati;
9) dovuti all’esercizio di un’attività di noleggio di cavalli, di ponies, di traino o all’esercizio di un maneggio di cavalli o di ponies;
10) subiti dai cavalli affidati al fine di allevamento, dressage, divertimento e competizione;
11) causati ai prodotti conferiti durante il loro trasporto, comprese le fasi di carico e scarico;
12) da Furto o tentativo di Furto dei prodotti conferiti;
13) dovuti a vizi propri della cosa, a imballaggi o confezioni difettosi;
14) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
15) dovuti ad atti di vandalismo o di sabotaggio commessi da o con la complicità dell’Assicurato o di ogni altra persona convivente con l’Assicurato.
Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00.
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GARANZIE FACOLTATIVE AGRISTART
ART. 50 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AGRITURISMO
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano. La Società entro i limiti del Massimale stabilito in Polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
1) in qualità di esercente l’attività agrituristica nell’Azienda Agricola assicurata;
2) in qualità di datore di lavoro dei dipendenti che svolgono la loro attività in relazione alla suddetta attività agrituristica e soggetti all’obbligo dell’assicurazione infortuni sul lavoro:
- ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti per le quali è prestata l’assicurazione,
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124,
la garanzia è operante a condizione che al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro e che sia stata sottoscritta la garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO di cui al Settore R)
1. nell’ambito dell’attività di affitta camere, ristorazione o di gestione di alloggi ammobiliati, in qualità di depositario in base agli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 del codice civile per i danni da Furto o danneggiamento di:
- vestiti, bagagli ed oggetti diversi appartenenti ai clienti o che si trovano nel complesso agrituristico,
- veicoli appartenenti ai clienti e loro contenuto, a condizione che i veicoli siano in sosta in un garage o parcheggio ad uso esclusivo del complesso agrituristico,
2. a seguito dei danni da intossicazione ed avvelenamento causati alla clientela e provocati dall’assunzione di bevande o prodotti alimentari serviti dall’Assicurato durante i pasti, forniti da distributori automatici installati nei locali dell’azienda agrituristica o somministrati nel corso di degustazioni in azienda,
3. in conseguenza della vendita effettuata nell’ambito dell’attività agrituristica di prodotti, alimentari e non, e per i quali l’Assicurato riveste, secondo la legge vigente, la qualifica di “produttore”, per vizio o difettosità di prodotti venduti dovuti ad una omissione, errore o negligenza durante tutte le operazioni relative alla loro progettazione, esecuzione, fabbricazione, confezione, immagazzinamento, distribuzione ed alle istruzioni d’impiego e precauzionali,
4. in conseguenza dello svolgimento di attività sportive e ricreative, effettuato nell’ambito delle attività agrituristiche,
5. in qualità di depositario, remunerato o non, di roulotte, autocaravan o imbarcazioni, soggetti o meno all’assicurazione obbligatoria, presi in deposito dall’Assicurato ai sensi dell’art. 1766 codice civile per i:
- Danni Corporali (morte e lesioni personali),
- Danni materiali (danneggiamenti a Cose o animali), involontariamente arrecati a terzi compresi i clienti e causati:
a) da un suo atto personale o di persone di cui l’Assicurato è civilmente responsabile,
b) da beni mobili o beni immobili di cui l’Assicurato ha la proprietà o la custodia ed utilizzati per i bisogni dell’attività agrituristica,
c) da animali di cui l’Assicurato ha la proprietà o la custodia.
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GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 50.1 - INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI
La Società, se è stata sottoscritta la garanzia facoltativa art. 45 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali (morte e lesioni personali) subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall’Agriturismo.
ART. 50.2 - ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/03, sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all’esercizio dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto Decreto.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 10.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione e previa applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00.
ART. 50.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi per quanto riguarda la responsabilità legata all’attività agrituristica in genere:
1. i Xxxxx materiali dovuti ad Incendio, Esplosione, azione dell’acqua quando questi eventi hanno origine nell’edificio di cui l’Assicurato è proprietario, locatario od occupante a qualsiasi titolo;
2. i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia o la disponibilità d’uso;
3. le malattie professionali e quelle insorte a seguito di violazioni deliberate da parte dell’Assicurato delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
4. la responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato;
5. i danni causati da ogni veicolo terrestre a motore soggetto all’assicurazione obbligatoria;
6. i danni dovuti a violazione deliberata di norme particolari riguardanti la sicurezza e l’igiene:
a) quando ciò costituisce un fatto grave derivante da un’azione o omissione volontaria, malgrado fosse noto all’ autore il pericolo, senza che sussista alcuna causa giustificativa,
b) quando tale violazione era nota o non poteva essere ignorata dal rappresentante legale dell’azienda.
Per quanto riguarda la responsabilità legata ai danni all’ambiente:
7. i danni relativi a pregiudizi di ordine estetico o di immagine ancorché connessi all’inquinamento di elementi naturali quali l’aria, l’acqua, il suolo, la fauna, la flora, la cui disponibilità è pubblica;
8. i pagamenti imposti all’Assicurato in applicazione di leggi e regolamenti in vigore al momento del Sinistro, anche se questi pagamenti sono destinati a sanare una situazione conseguente a danni rientranti in garanzia, così come ogni ammenda ivi comprese quelle equiparate al risarcimento civile;
9. i danni imputabili alla responsabilità personale dei sub-appaltatori o co-appaltatori dell’Assicurato;
10. i danni che sono diretta conseguenza di un Incendio o Esplosione insorti all’interno dei beni dell’Assicurato;
11. i Xxxxx materiali causati o aggravati dal cattivo stato, dalla insufficiente o errata
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manutenzione delle installazioni nel caso in cui questa insufficienza, questo cattivo stato, questa errata manutenzione erano conosciuti o non potevano essere ignorati dall’Assicurato o, se l’Assicurato non è una persona fisica, dalla direzione dell’azienda;
12. i danni legati ad operazione di deamiantificazione, di trattamento e neutralizzazione degli effetti nocivi dell’amianto;
13. i danni la cui eventualità non poteva essere prevista allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in vigore al momento del Sinistro.
Per quanto riguarda l’attività di affitta camere, ristorazione, campeggio:
14. i danni da Furto o danneggiamento di oggetti di valore, denaro contante, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, titoli di credito, portati dai clienti quando non sono stati depositati in cassaforte;
15. i danni da Furto o smarrimento di Animali domestici o d’attrazione che accompagnano i clienti;
16. i danni da Furto o danneggiamento di veicoli, caravan, tende, bagagli, vestiario ed oggetti vari appartenenti ai clienti alloggiati su un terreno adibito a campeggio o sosta di caravan;
17. i danni dovuti al mancato rispetto delle norme in vigore al momento del Sinistro in tema di localizzazione, densità ed attrezzature previste per l’esercizio di terreni adibiti a campeggio ed a sosta di caravan.
Per quanto riguarda la responsabilità legata alla vendita di prodotti:
18. i danni subiti dai prodotti stessi;
19. i danni manifestatisi prima della vendita del prodotto;
20. i danni dovuti ad un fatto o ad un evento di cui l’Assicurato era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;
21. i danni manifestatisi dopo la vendita di animali vivi;
22. i danni relativi all’obbligo per l’Assicurato:
a) di sostituire o rimborsare i prodotti venduti,
b) di ridurre il prezzo,
c) di sostenere spese per il ritiro e la distruzione,
d) di sostenere spese di riparazione, rettifica ed adattamento;
23. i danni causati dall’Assicurato con l’accettazione di una valida clausola di esonero di responsabilità o nel caso di rinuncia, anche se parziale, di rivalsa nei confronti dei fornitori;
24. i danni dovuti al mancato rispetto da parte dell’Assicurato di preventivi per i quali si era impegnato o di termini di consegna in materia di vendita dei prodotti.
Per quanto riguarda la responsabilità legata alle attività sportive e ricreative:
25. la pratica di ogni sport a titolo non amatoriale e delle relative prove;
26. la pratica di uno sport quando la responsabilità dell’Assicurato è garantita da un contratto d’assicurazione legato ad una licenza rilasciata da una Federazione Sportiva Ufficiale;
27. la pratica della caccia, immersioni subacquee, speleologia, sport aerei e di combattimento;
28. i danni causati dall’inosservanza di leggi, regolamenti ed usi ai quali l’Assicurato si deve attenere nell’esercizio della sua attività per rispondere all’obbligo di sicurezza dei beni e delle persone come ad esempio:
a) fare ricorso a persone qualificate o diplomate in virtù di norme in vigore,
b) sorvegliare sulla qualità degli arnesi forniti, rispettare le norme di utilizzazione degli attrezzi e degli impianti,
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c) sorvegliare sul rispetto delle condizioni organizzative e pratiche delle attività proposte,
d) imporre l’impiego dei sistemi di protezione obbligatori;
29. i danni dovuti alla partecipazione in qualità di concorrente o di organizzatore a competizioni sportive che comportano l’impiego di veicoli a motore di ogni genere;
30. i danni dovuti a mancanza di manutenzione, a mancati interventi di riparazione indispensabili, a vetustà o ad usura del materiale o delle installazioni alle quali l’Assicurato non ha posto rimedio;
31. i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia e la disponibilità d’uso.
Per quanto riguarda la responsabilità in qualità di depositario:
32. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatagli dalla legge;
33. le conseguenze del Furto o del tentativo di Xxxxx commesso da o con la complicità di persone assicurate;
34. i danni dovuti a vizio proprio del bene e del loro confezionamento;
35. i danni subiti dagli animali o dai raccolti;
36. i danni subiti dai beni durante il loro trasporto e prima o dopo che sia stata effettuata la consegna o la restituzione.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 51 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO
L’Assicurazione si intende prestata sino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza, che rappresentano l’obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese rispettivamente:
- per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato danni,
- per ogni persona che abbia subito danni corporali (morte o lesioni personali),
- per Danni materiali (danni a Cose o animali) ed immateriali anche se subiti da più persone. Eventuali limiti massimi di risarcimento previsti per determinate garanzie non si intendono in aggiunta ai suddetti Massimali ma rappresentano l’obbligazione massima della Società per la singola garanzia interessata e, quando previsto, per ogni Periodo di assicurazione.
Quando la garanzia è operante per una pluralità di assicurati, il Massimale indicato in Polizza
resta unico per ogni Sinistro, anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati.
In ogni caso, il risarcimento avverrà tenendo conto degli scoperti, delle franchigie e dei limiti indicati in Polizza.
Limitatamente all’Art. 50 - Responsabilità Civile dell’Agriturismo per i danni subiti da beni portati dai clienti e consegnati all’Assicurato, il limite massimo di risarcimento per Sinistro e per cliente è pari al 10% del Massimale previsto per Danni materiali. Relativamente ai danni subiti da Oggetti Pregiati e Preziosi portati dai clienti, e non consegnati all’Assicurato, il risarcimento non potrà superare il limite di Euro 3.000,00 per ogni cliente danneggiato.
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO AGRISTART
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO SETTORE: R – RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 52 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
a) Agli effetti dell’Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l’Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il Sinistro è mortale di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
b) Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali) l’Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il Sinistro è mortale di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell’Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro;
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall’INAIL o dall’INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l’Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
ART. 53 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 54 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente Assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto a tali somme.
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 55 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Nel caso in cui le dichiarazioni relative ai parametri di rischio per la garanzia di Responsabilità Civile dovessero variare nel corso del contratto, la Società non applicherà quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile a condizione che detta variazione non discosti della percentuale del 10%.
ART. 56 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
In caso di Xxxxxxxx che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i Massimali previsti in Polizza
rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
ART. 57 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
ART. 58 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei, salvo quanto diversamente specificato.
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Mod. 250225 - Ed. 03-2015 - Agg. 5/2015
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