FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO. L’impresa socia può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del mutuo, corrispondendo a Neafidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto a Neafidi un compenso pari al % del capitale residuo, come specificato nel documento di sintesi. Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del T.U.B.
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