Common use of Fallimento, successione, liquidazione del fornitore Clause in Contracts

Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento dell’appaltatore, le Amministrazioni committenti si avvalgono, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’at. 110 del D. Lgs. 50/2016. Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto Decreto. In caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ciascun Ente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, ciascuna Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

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Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento dell’appaltatore, le Amministrazioni committenti l’Amministrazione committente si avvalgonoavvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’at. 110 del D. Lgs. 50/2016. Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto Decreto. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’ ente sanitario committente di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ciascun Ente l’ ente sanitario committente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, ciascuna Amministrazione appaltantefornitore l’ ente sanitario committente, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

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Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel In caso di fallimento dell’appaltatore, le Amministrazioni committenti l’Azienda committente si avvalgonoavvale, senza pregiudizio per ogni altro latro diritto ed e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’atdall’art. 110 del D. Lgs. D.Lgs n. 50/2016. Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto Decreto. In caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ciascun Ente l’ASST la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, ciascuna Amministrazione appaltantefornitore l’ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

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Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento dell’appaltatore, le Amministrazioni committenti l’ASST committente si avvalgonoavvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’atdall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto DecretoDecreto Legislativo. In Per le imprese a gestione famigliare, in caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ciascun Ente l’Ente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, ciascuna Amministrazione l’ASST appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

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Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento dell’appaltatore, le Amministrazioni committenti l’Amministrazione committente si avvalgonoavvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’at. 110 del D. Lgs. 50/2016. Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto Decreto. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’ASST di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ciascun Ente l’ASST la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, ciascuna Amministrazione appaltantefornitore l’ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

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