Common use of Fallimento, successione, liquidazione del fornitore Clause in Contracts

Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l’A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

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Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’A.O. le AA.OO. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. le AA. OO. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l’A.O.le AA.OO., a suo loro insindacabile giudizio, avrà avranno il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

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Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornituradel servizio, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’A.O. l’AO di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. l’AO la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l’A.O.l’AO, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante. Resta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

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