Common use of Fallimento, successione, liquidazione del fornitore Clause in Contracts

Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per le AA.OO. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque le AA.OO. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore le AA.OO., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.

Appears in 2 contracts

Samples: www.asst-nordmilano.it, www.asst-nordmilano.it

Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornituradel’appaltatore, il contratto si riterrà rescisso di a pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per le AA.OO. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del contraente dell’appaltatore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque le AA.OO. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore dell’appaltatore, le AA.OO., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-brianza.it

Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per le AA.OO. l’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque le AA.OO. l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore le AA.OO.l’A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-nordmilano.it

Fallimento, successione, liquidazione del fornitore. Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per le AA.OO. l‘A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque le AA.OO. l‘A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso. In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore le AA.OO.l‘A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.

Appears in 1 contract

Samples: www.asst-nordmilano.it