Fase di Disallestimento Clausole campione

Fase di Disallestimento. Lo sgombero dei posteggi deve avvenire improrogabilmente –salvo diversa prescrizione- entro le ore 20.30 del 28 maggio 2017. In difetto, gli Organiz- zatori si riservano il diritto di procedere allo smontaggio delle strutture e all’imma- gazzinamento delle stesse senza alcuna responsabilità e a spese, rischio e pericolo dell’inadempiente. Le aree sono messe a disposizione per le operazioni di disallestimento dal 26 maggio 2017 dalle ore 8.00 alle ore 20:30; dal 27 al 28 maggio dalle 7.00 alle 20.30 e il giorno 29 maggio dalle ore 7:00 alle 19.30.
Fase di Disallestimento. A seguito della pandemia verificatasi nell’anno 2019 dal virus COVID-19, Veronafiere ha dovuto adottare delle nuove procedure comportamentali che le varie ditte allestitrici ed espositrici devono rispettare durante le fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento. Di seguito il calendario operativo disallestimento: - Dal 10 al 12 settembre dalle 7:00 alle 20:30 con possibilità di proroghe d’orario. - indossare sempre la mascherina anche all’aperto - mantenere la distanza di 1 metro tra le persone. Per ogni giorno di permanenza di beni, merci e strutture presso il quartiere fieristico oltre il termine indicato per lo sgombero dei posteggi, l’Espositore è tenuto a pagare un importo di €1.000,00 + IVA a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. In relazione alle esigenze organizzative e comunque trascorsi 30 giorni dalla data ultima per il disallestimento delle aree espositive, Veronafiere trasferisce i beni e/o strutture non reclamate o comunque rimaste nel quartiere fieristico ai magazzini generali presso cui le merci resteranno a disposizione dei legittimi titolari; ogni rischio e spesa per il trasferimento e deposito è regolato dagli Artt. 1787 e ss. del Codice Civile- saranno ad esclusivocarico dell’Espositore. Entro il termine fissato per il disallestimento, è fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare l’area espositiva nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione. In caso di abbandono di materiali di risulta, Veronafiere provvede alla pulizia dell’area e smaltimento dei rifiuti con conseguente addebito all’espositore dei costi sostenuti per detti servizi sulla base delle attuali tariffe praticate dalle discariche autorizzate per ciascuna tipologia di rifiuto. Per la mancata rimozione dell’adesivo utilizzato per il fissaggio al suolo della pavimentazione dello stand, Veronafiere addebita all’Espositore € 30,00 + IVA per ogni metro lineare lasciato in giacenza nell’area espositiva a parziale copertura dei costi sostenuti per la pulizia, rimozione e smaltimento dello stesso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).