Common use of FATTI DI CAUSA Clause in Contracts

FATTI DI CAUSA. Con sentenza n. 1030/2019 del 19 marzo 2019 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado ed in conseguente accoglimento della domanda avanzata da B.T. contro S.E. – avendo rite- nuto cessato, alla prevista scadenza del 1 ottobre 2014, il contratto di comodato di immobile stipulato sei mesi prima tra B.T. ed il figlio X., coniuge della S. – ha con- dannato quest’ultima (che lo deteneva quale casa fami- liare assegnatale nel successivo giudizio di separazione e poi in quello di divorzio) al rilascio del bene in favore di B.T., oltre che al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 300 al mese dalla domanda al ri- lascio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. “Superati i primi due motivi di gravame, relativi al con- testato abuso del diritto, espressione utilizzata dal tri- bunale nei confronti della condotta di B.T.” (questo te- stualmente l’incipit della parte motiva della sentenza), la corte lagunare ha ritenuto costituire “ragione più li- quida” per l’accoglimento del gravame quella proposta con il terzo motivo con il quale il B. si doleva della vio- lazione dell’art. 1809 c.c. e della costante giurispruden- za di legittimità in materia di assegnazione della casa familiare di proprietà di terzi e vincolata da comodato a termine non correlato alle esigenze familiari. “Xxxx è, infatti, – si osserva in sentenza – che S.E. era assegnataria della ex casa coniugale di (Xxxxxxx), in quanto i figli minori, affidati congiuntamente ai genito- ri, avevano abitazione prevalente presso la madre, ma su detto immobile, ... incontestatamente di proprietà di B.T., gravava un comodato a titolo gratuito della durata di mesi 6, sottoscritto dal padre X. in favore del figlio G. – ex marito della S. davanti al notaio in data 1/4/2014”. “Il comodato, dunque, veniva a scadere il 1 ottobre ed era stato concesso a B.G. espressamente ‘affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione’: altrimenti det- to, il comodato, costituito prima della presentazione, da parte di G., della domanda di separazione giudizia- le in data (Omissis), non menzionava le esigenze fa- miliari, né le considerava in alcun modo, essendo esso finalizzato esclusivamente, come precisato nell’atto, alle necessità di B.G.”.

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Samples: Contratto

FATTI DI CAUSA. Con Il caso trattato inizia nel 2007 quando, a seguito dell’autorizzazione della Banca d’Italia, “DeA Partecipazioni s.p.a.” (impresa finanziaria), “Sopaf s.p.a.” (impresa industriale) e il gruppo “Aviva Holding s.p.a.” intraprendono un’operazione di compravendita di partecipazioni per circa l’80% del capitale di “Bipielle Net s.p.a.”, con una divisione che prevede quote equivalenti per le prime due imprese. Simultaneamente, “DeA” e “Sopaf” stipulano un accordo di concessione, in capo a “Sopaf”, di un’opzione put a favore di “DeA”, nel quale è ammessa, all’impresa finanziaria, la possibilità di liquidare l’investimento mediante la cessione della propria quota in “Bipielle” alla suddetta società industriale, o ad un nuovo acquirente individuato da quest’ultima, ad un prezzo non inferiore a quello corrisposto per l’acquisto, con l’aggiunta di interessi convenzionali. Nel 2008 il patto subisce una modifica tale per cui ogni ulteriore versamento a patrimonio netto che “DeA” avesse effettuato nei confronti di “Bipielle” avrebbe dovuto contribuire a formare il valore di liquidazione della partecipazione. Circa due mesi dopo, “Dea” effettua il primo aumento di capitale in “Bipielle”. Nel 2011, dopo aver manifestato più volte la volontà di esercitare l’opzione, “DeA” agisce per la prima volta in giudizio nei confronti di “Sopaf”, chiedendo l’inadempimento e il risarcimento della quota: richiesta che viene prontamente respinta dal Tribunale di Milano. Il Giudice di merito, a questo proposito, giudica il negozio di cessione “elusivo della ratio della disciplina del patto leonino” ravvisando pertanto che non ci sia “alcuna specifica autonoma funzione meritevole di tutela”25. Nel 2016, a seguito dell’impugnazione con annessa proposta di integrale riforma della precedente sentenza n. 1030/2019 da parte di “DeA”, la Corte d’Appello di Milano, seppur dopo una più attenta analisi effettuata in tre ambiti, conferma quanto precedentemente decretato. In prima istanza viene considerata l’entità dell’esclusione, giudicata “assoluta” e “costante”. In questo frangente costituisce elemento essenziale la modifica apportata al patto nel 2008 la quale, secondo la Corte d’Appello, “venne effettuata al solo scopo di apportare un aumento di capitale: conseguentemente a tale data, infatti, “DeA” avrebbe potuto versare qualsiasi importo o votare in assemblea senza nessun rischio”26. Secondariamente, non viene ravvisato alcun interesse meritevole di tutela poiché mancante una condizione futura e incerta: “DeA”, infatti, avrebbe avuto la possibilità di esercitare, o meno, l’opzione a suo mero piacimento, in qualunque momento. Anche nella valutazione di un’autonoma funzione economica meritevole di tutela la modifica del 19 marzo 2019 2008 pare essenziale, in quanto l’interesse della finanziaria a mantenere alto il valore della partecipazione svanisce, in conseguenza della certezza che “Sopaf ” avrebbe liquidato il prezzo originario, tuttalpiù maggiorato di interessi convenzionali. La svolta rilevante nella disputa si raggiunge nel 2018 quando, dopo alcuni anni, la Corte di appello di Venezia, Cassazione torna a pronunciarsi sul tema in riforma della sentenza di primo grado ed questione. Come detto in conseguente accoglimento della domanda avanzata da B.T. contro S.E. – avendo rite- nuto cessato, alla prevista scadenza del 1 ottobre 2014, il contratto di comodato di immobile stipulato sei mesi prima tra B.T. ed il figlio X., coniuge della S. – ha con- dannato quest’ultima (che lo deteneva quale casa fami- liare assegnatale nel successivo giudizio di separazione e poi in quello di divorzio) al rilascio del bene in favore di B.T., oltre che al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 300 al mese dalla domanda al ri- lascio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. “Superati i primi due motivi di gravame, relativi al con- testato abuso del diritto, espressione utilizzata dal tri- bunale nei confronti della condotta di B.T.” (questo te- stualmente l’incipit della parte motiva della sentenza), la corte lagunare ha ritenuto costituire “ragione più li- quida” per l’accoglimento del gravame quella proposta con il terzo motivo con il quale il B. si doleva della vio- lazione dell’art. 1809 c.c. e della costante giurispruden- za di legittimità in materia di assegnazione della casa familiare di proprietà di terzi e vincolata da comodato a termine non correlato alle esigenze familiari. “Xxxx èprecedenza, infatti, – si osserva in sentenza – che S.E. era assegnataria della ex casa coniugale l’ultimo riferimento autorevole concerneva il caso “Laminatoio di (Xxxxxxx)Buttrio”27, pertanto aleggiava nel panorama giuridico italiano l’esigenza di un aggiornamento nella linea di pensiero. 25 Trib. Milano, 30 dicembre 2011, n. 15833, in quanto i figli minoriGiur. comm., affidati congiuntamente ai genito- ri2012. 26 App. Milano, avevano abitazione prevalente presso la madre19 febbraio 2016, ma su detto immobilen. 636, ... incontestatamente di proprietà di B.T.in Soc., gravava un comodato a titolo gratuito della durata di mesi 6, sottoscritto dal padre X. in favore del figlio G. – ex marito della S. davanti al notaio in data 1/4/2014”. “Il comodato, dunque, veniva a scadere il 1 ottobre ed era stato concesso a B.G. espressamente ‘affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione’: altrimenti det- to, il comodato, costituito prima della presentazione, da parte di G., della domanda di separazione giudizia- le in data (Omissis), non menzionava le esigenze fa- miliari, né le considerava in alcun modo, essendo esso finalizzato esclusivamente, come precisato nell’atto, alle necessità di B.G.”2016.

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Samples: Parasocial Agreement

FATTI DI CAUSA. Con La Corte d’appello di Firenze con sentenza 25.11.203 n. 1030/2019 del 19 marzo 2019 la Corte di appello di Venezia, 1834 in riforma della sentenza decisione di primo grado prime cura ha accolto l’appello proposto da [Società] (poi trasformatasi in [omissis]) ed ha condannato [Banca] per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale per lesione al diritto alla immagine subito dalla società in conseguente accoglimento conseguenza della domanda avanzata erronea segnalazione effettuata da B.T. contro S.E. – avendo rite- nuto cessato, alla prevista scadenza del 1 ottobre 2014, il contratto [Banca] di comodato di immobile stipulato sei mesi prima tra B.T. ed il figlio X., coniuge della S. – ha con- dannato quest’ultima (che lo deteneva quale casa fami- liare assegnatale nel successivo giudizio di separazione e poi in quello di divorzio) al rilascio del bene in favore di B.T., oltre che al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 300 al mese dalla domanda al ri- lascio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. “Superati i primi due motivi di gravameinsoluti, relativi al con- testato abuso del dirittopagamento di canoni di contratto di leasing, espressione utilizzata dal tri- bunale con conseguente iscrizione della società commerciale tra i debitori inadempienti nel registro della banca dati privata SIC- ASSILEA. Rilevato che la lesione dei diritti della personalità, riconosciuti dalla Carta costituzionale, ove non dipendente dalla natura fisica della persona umana, era configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica, se pur dotati di minore autonomia patrimoniale, e ritenuto che il danno - conseguenza dovesse essere ravvisato nella concreta percepibilità della condotta informazione negativa - suscettibili di B.T.” (questo te- stualmente l’incipit della parte motiva della sentenza), la corte lagunare ha ritenuto costituire “ragione più li- quida” per l’accoglimento del gravame quella proposta con il terzo motivo con il quale il B. si doleva della vio- lazione dell’art. 1809 c.c. e della costante giurispruden- za di legittimità in materia di assegnazione della casa familiare di proprietà di terzi e vincolata da comodato a termine non correlato alle esigenze familiari. “Xxxx è, infatti, – si osserva in sentenza – che S.E. era assegnataria della ex casa coniugale di (Xxxxxxx), in quanto i figli minori, affidati congiuntamente ai genito- ri, avevano abitazione prevalente presso la madre, ma su detto immobile, ... incontestatamente di proprietà di B.T., gravava un comodato a titolo gratuito della durata di mesi 6, sottoscritto dal padre X. in favore del figlio G. – ex marito della S. davanti pregiudicare l’accesso al notaio in data 1/4/2014”. “Il comodato, dunque, veniva a scadere il 1 ottobre ed era stato concesso a B.G. espressamente ‘affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione’: altrimenti det- to, il comodato, costituito prima della presentazione, credito - da parte dei terzi - operatori finanziari che si avvalevano del servizio della banca - dati privata, ha liquidato in via equitativa pure la somma attualizzata di G.Euro 15.000,00 a ristoro del danno. La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione da [Banca] con un unico motivo, della domanda illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso [Società]. Il Collegio ha raccomandato la redazione di separazione giudizia- le in data (Omissis), non menzionava le esigenze fa- miliari, né le considerava in alcun modo, essendo esso finalizzato esclusivamente, come precisato nell’atto, alle necessità di B.G.”motivazione semplificata.

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Samples: Observatory of Jurisprudence on Factoring

FATTI DI CAUSA. Con sentenza n. 1030/2019 3018/2018, del 19 marzo 2019 10 dicembre 2018, il Tribunale di Taranto ha accolto il gravame promosso da V.M. contro la Corte decisione del Giudice di appello Pace di Veneziaquella stessa città, resa il 18 maggio 2016, reiettiva della domanda risarcitoria proposta dal primo, nei confronti di Alitalia s.p.a., in riforma relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione del volo di linea ***** del *****. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale: i) ha ritenuto applicabile ratione materiae la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e non contestata la mancata consegna del bagaglio all’arrivo all’aeroporto di *****; ii) ha escluso che il V. fosse incorso in qualsivoglia decadenza, avendo egli inviato il reclamo all’Alitalia s.p.a. nel termine di 21 giorni, giusta la menzionata Convenzione, art. 31, comma 2; iii) ha considerato corretta la quantificazione della sentenza pretesa risarcitoria dell’appellante “per gli esborsi effettuati per procacciarsi articoli di primo grado abbigliamento e medicinali per far fronte ai bisogni ordinari connessi con il soggiorno negli U.S.A.” ed in conseguente accoglimento della domanda avanzata da B.T. contro S.E. – avendo rite- nuto cessato, alla prevista scadenza del 1 ottobre 2014, il contratto di comodato di immobile stipulato sei mesi prima tra B.T. ed il figlio X., coniuge della S. – ha con- dannato quest’ultima (che lo deteneva quale casa fami- liare assegnatale nel successivo giudizio di separazione e poi in quello di divorzio) al rilascio del bene in favore di B.T., oltre che condannato l’Alitalia s.p.a. al pagamento, in favore dello stessodel primo, della somma di Euro 300 al mese dalla domanda al ri- lascio2.275,00; iv) ha respinto, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. “Superati i primi due motivi di gravame, relativi al con- testato abuso del diritto, espressione utilizzata dal tri- bunale nei confronti della condotta di B.T.” (questo te- stualmente l’incipit della parte motiva della sentenza)infine, la corte lagunare ha ritenuto costituire “ragione più li- quida” per l’accoglimento del gravame quella proposta con il terzo motivo con il quale il B. si doleva della vio- lazione dell’art. 1809 c.c. e della costante giurispruden- za di legittimità in materia di assegnazione della casa familiare di proprietà di terzi e vincolata da comodato a termine non correlato alle esigenze familiari. “Xxxx è, infatti, – si osserva in sentenza – che S.E. era assegnataria della ex casa coniugale di (Xxxxxxx), in quanto i figli minori, affidati congiuntamente ai genito- ri, avevano abitazione prevalente presso la madre, ma su detto immobile, ... incontestatamente di proprietà di B.T., gravava un comodato a titolo gratuito della durata di mesi 6, sottoscritto dal padre X. in favore del figlio G. – ex marito della S. davanti al notaio in data 1/4/2014”. “Il comodato, dunque, veniva a scadere il 1 ottobre ed era stato concesso a B.G. espressamente ‘affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione’: altrimenti det- to, il comodato, costituito prima della presentazione, da parte di G., della domanda di separazione giudizia- le manleva ivi riproposta dall’appellata contro American Airlines ritenendo “mancata la prova dell’ascrivibilità del ritardo della compagnia evocata in data (Omissis), non menzionava le esigenze fa- miliari, né le considerava in alcun modo, essendo esso finalizzato esclusivamente, come precisato nell’atto, alle necessità di B.G.giudizio”.

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Samples: Responsabilità Del Vettore Aereo Internazionale

FATTI DI CAUSA. Con sentenza n. 1030/2019 atto di citazione notificato il 15 gennaio 2009, la H. S.r.l. in liquidazione conveniva, davanti al Tri- bunale di Arezzo, A.A., al fine di sentire dichiarare la nullità/invalidità del 19 marzo 2019 contratto di cessione onerosa di partecipazioni sociali concluso tra le parti il (Omis- sis), per illiceità della causa, e – per l’effetto – di sen- tire pronunciare la Corte condanna della convenuta cedente alla restituzione del corrispettivo versato dalla società cessionaria attrice nella misura di appello Euro 950.228,00. In proposito, la società attrice esponeva che la ces- sione era in realtà diretta a definire anticipatamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi separandi B.D., quale amministratore unico e successivamente liqui- datore di VeneziaH., e la A., e non già a definire i rapporti economici societari. Si costituiva in giudizio A.A., la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie, in riforma della sentenza quanto l’atto di primo grado ed cessione era perfetto e valido, e – in conseguente accoglimento della domanda avanzata da B.T. contro S.E. via ri- convenzionale avendo rite- nuto cessatochiedeva che la H. fosse condannata ad adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte, mediante il versamento alla prevista scadenza del 1 ottobre 2014, il contratto di comodato di immobile stipulato sei mesi prima tra B.T. ed il figlio X., coniuge della S. – ha con- dannato quest’ultima (che lo deteneva quale casa fami- liare assegnatale nel successivo giudizio di separazione e poi in quello di divorzio) al rilascio del bene in favore di B.T., oltre che al pagamento, in favore dello stesso, cedente della somma di pari ad Euro 300 al mese dalla domanda al ri- lascio2.250.000,00, quale residuo del prezzo non ancora corrisposto, oltre interessi legali dalla di mora al tas- so convenzionalmente pattuito del 5% annuo, o – in via subordinata –, qualora la domanda principale di accertamento dell’invalidità della cessione fosse stata accolta, che la cessionaria fosse condannata alla re- stituzione delle quote e azioni trasferite, se del caso anche mediante versamento del loro corrispondente valore, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche a titolo di responsabilità precontrattuale. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecni- ca d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza al saldo. “Superati i primi due motivi n. 690/2011, depositata il 30 giugno 2011, in parziale accoglimen- to delle domande principali proposte, dichiarava la nullità del contratto di gravame, relativi al con- testato abuso del diritto, espressione utilizzata dal tri- bunale nei confronti della condotta cessione di B.T.” (questo te- stualmente l’incipit della parte motiva della sentenza), la corte lagunare ha ritenuto costituire “ragione più li- quida” per l’accoglimento del gravame quella proposta con il terzo motivo con il quale il B. si doleva della vio- lazione dell’art. 1809 c.cquote di s.r.l. e della costante giurispruden- za di legittimità in materia azioni, di assegnazione della casa familiare di proprietà di terzi e vincolata da comodato a termine non correlato alle esigenze familiari. “Xxxx è, infatti, – si osserva in sentenza – che S.E. era assegnataria della ex casa coniugale di (Xxxxxxx), in quanto i figli minori, affidati congiuntamente ai genito- ri, avevano abitazione prevalente presso la madre, ma su detto immobile, ... incontestatamente di proprietà di B.T., gravava un comodato a titolo gratuito della durata di mesi 6, sottoscritto dal padre X. in favore cui all’atto pubblico del figlio G. – ex marito della S. davanti al notaio in data 1/4/2014”. “Il comodato, dunque, veniva a scadere il 1 ottobre ed era stato concesso a B.G. espressamente ‘affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione’: altrimenti det- to, il comodato, costituito prima della presentazione, da parte di G., della domanda di separazione giudizia- le in data (Omissis), non menzionava le esigenze fa- miliaririgettava la domanda di condanna della cedente alla restituzio- ne della somma versata a titolo di corrispettivo, né le considerava riget- tava la domanda riconvenzionale di condanna della cessionaria al pagamento del prezzo residuo stabilito e al risarcimento dei danni e condannava la H. alla restituzione, in alcun modofavore di A.A., essendo esso finalizzato esclusivamente, come precisato nell’atto, alle necessità di B.G.”delle azioni cedute.

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Samples: Contratto in Generale