Common use of FATTI DI CAUSA Clause in Contracts

FATTI DI CAUSA. La Corte d’appello di Firenze con sentenza 25.11.203 n. 1834 in riforma della decisione di prime cura ha accolto l’appello proposto da [Società] (poi trasformatasi in [omissis]) ed ha condannato [Banca] per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale per lesione al diritto alla immagine subito dalla società in conseguenza della erronea segnalazione effettuata da [Banca] di insoluti, relativi al pagamento di canoni di contratto di leasing, con conseguente iscrizione della società commerciale tra i debitori inadempienti nel registro della banca dati privata SIC- ASSILEA. Rilevato che la lesione dei diritti della personalità, riconosciuti dalla Carta costituzionale, ove non dipendente dalla natura fisica della persona umana, era configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica, se pur dotati di minore autonomia patrimoniale, e ritenuto che il danno - conseguenza dovesse essere ravvisato nella concreta percepibilità della informazione negativa - suscettibili di pregiudicare l’accesso al credito - da parte dei terzi - operatori finanziari che si avvalevano del servizio della banca - dati privata, ha liquidato in via equitativa pure la somma attualizzata di Euro 15.000,00 a ristoro del danno. La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione da [Banca] con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso [Società]. Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

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FATTI DI CAUSA. La Corte d’appello 1. Con sentenza n. 3018/2018, del 10 dicembre 2018, il Tribunale di Firenze con sentenza 25.11.203 n. 1834 in riforma della decisione di prime cura Taranto ha accolto l’appello proposto il gravame promosso da [Società] (poi trasformatasi V.M. contro la decisione del Giudice di Pace di quella stessa città, resa il 18 maggio 2016, reiettiva della domanda risarcitoria proposta dal primo, nei confronti di Alitalia s.p.a., in [omissis]relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione del volo di linea ***** del *****. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale: i) ha ritenuto applicabile ratione materiae la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e non contestata la mancata consegna del bagaglio all’arrivo all’aeroporto di *****; ii) ha escluso che il V. fosse incorso in qualsivoglia decadenza, avendo egli inviato il reclamo all’Alitalia s.p.a. nel termine di 21 giorni, giusta la menzionata Convenzione, art. 31, comma 2; iii) ha considerato corretta la quantificazione della pretesa risarcitoria dell’appellante “per gli esborsi effettuati per procacciarsi articoli di abbigliamento e medicinali per far fronte ai bisogni ordinari connessi con il soggiorno negli U.S.A.” ed ha condannato [Banca] per i servizi finanziari alle imprese l’Alitalia s.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale per lesione al diritto alla immagine subito dalla società pagamento, in conseguenza favore del primo, della erronea segnalazione effettuata da [Banca] somma di insoluti2.275,00; iv) ha respinto, relativi al pagamento infine, la domanda di canoni di contratto di leasing, con conseguente iscrizione manleva ivi riproposta dall’appellata contro American Airlines ritenendo “mancata la prova dell’ascrivibilità del ritardo della società commerciale tra i debitori inadempienti nel registro della banca dati privata SIC- ASSILEA. Rilevato che la lesione dei diritti della personalità, riconosciuti dalla Carta costituzionale, ove non dipendente dalla natura fisica della persona umana, era configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica, se pur dotati di minore autonomia patrimoniale, e ritenuto che il danno - conseguenza dovesse essere ravvisato nella concreta percepibilità della informazione negativa - suscettibili di pregiudicare l’accesso al credito - da parte dei terzi - operatori finanziari che si avvalevano del servizio della banca - dati privata, ha liquidato compagnia evocata in via equitativa pure la somma attualizzata di Euro 15.000,00 a ristoro del danno. La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione da [Banca] con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso [Società]. Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificatagiudizio”.

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FATTI DI CAUSA. La 1. Con sentenza n. 1030/2019 del 19 marzo 2019 la Corte d’appello di Firenze con sentenza 25.11.203 n. 1834 appello di Venezia, in riforma della decisione sentenza di prime cura primo grado ed in conseguente accoglimento della domanda avanzata da B.T. contro S.E. – avendo rite- nuto cessato, alla prevista scadenza del 1 ottobre 2014, il contratto di comodato di immobile stipulato sei mesi prima tra B.T. ed il figlio X., coniuge della S. – ha accolto l’appello proposto da [Società] con- dannato quest’ultima (che lo deteneva quale casa fami- liare assegnatale nel successivo giudizio di separazione e poi trasformatasi in [omissis]quello di divorzio) ed ha condannato [Banca] per al rilascio del bene in favore di B.T., oltre che al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 300 al mese dalla domanda al ri- lascio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. “Superati i servizi finanziari alle imprese s.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale per lesione al diritto alla immagine subito dalla società in conseguenza della erronea segnalazione effettuata da [Banca] primi due motivi di insolutigravame, relativi al pagamento di canoni di contratto di leasingcon- testato abuso del diritto, con conseguente iscrizione della società commerciale tra i debitori inadempienti nel registro della banca dati privata SIC- ASSILEA. Rilevato che la lesione dei diritti della personalità, riconosciuti dalla Carta costituzionale, ove non dipendente dalla natura fisica della persona umana, era configurabile anche espressione utilizzata dal tri- bunale nei confronti delle persone giuridiche della condotta di B.T.” (questo te- stualmente l’incipit della parte motiva della sentenza), la corte lagunare ha ritenuto costituire “ragione più li- quida” per l’accoglimento del gravame quella proposta con il terzo motivo con il quale il B. si doleva della vio- lazione dell’art. 1809 c.c. e degli enti collettivi privi della costante giurispruden- za di personalità giuridicalegittimità in materia di assegnazione della casa familiare di proprietà di terzi e vincolata da comodato a termine non correlato alle esigenze familiari. “Xxxx è, se pur dotati infatti, – si osserva in sentenza – che S.E. era assegnataria della ex casa coniugale di minore autonomia patrimoniale(Xxxxxxx), in quanto i figli minori, affidati congiuntamente ai genito- ri, avevano abitazione prevalente presso la madre, ma su detto immobile, ... incontestatamente di proprietà di B.T., gravava un comodato a titolo gratuito della durata di mesi 6, sottoscritto dal padre X. in favore del figlio G. – ex marito della S. davanti al notaio in data 1/4/2014”. “Il comodato, dunque, veniva a scadere il 1 ottobre ed era stato concesso a B.G. espressamente ‘affinché il comodatario possa servirsi del bene ed utilizzarlo a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e ritenuto che la sua naturale destinazione’: altrimenti det- to, il danno - conseguenza dovesse essere ravvisato nella concreta percepibilità comodato, costituito prima della informazione negativa - suscettibili di pregiudicare l’accesso al credito - presentazione, da parte dei terzi - operatori finanziari che si avvalevano del servizio di G., della banca - dati privatadomanda di separazione giudizia- le in data (Omissis), ha liquidato non menzionava le esigenze fa- miliari, né le considerava in via equitativa pure la somma attualizzata alcun modo, essendo esso finalizzato esclusivamente, come precisato nell’atto, alle necessità di Euro 15.000,00 a ristoro del danno. La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione da [Banca] con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso [Società]. Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificataB.G.”.

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Samples: Contratto E Persona

FATTI DI CAUSA. La Corte d’appello Il caso trattato inizia nel 2007 quando, a seguito dell’autorizzazione della Banca d’Italia, “DeA Partecipazioni s.p.a.” (impresa finanziaria), “Sopaf s.p.a.” (impresa industriale) e il gruppo “Aviva Holding s.p.a.” intraprendono un’operazione di Firenze compravendita di partecipazioni per circa l’80% del capitale di “Bipielle Net s.p.a.”, con sentenza 25.11.203 n. 1834 una divisione che prevede quote equivalenti per le prime due imprese. Simultaneamente, “DeA” e “Sopaf” stipulano un accordo di concessione, in capo a “Sopaf”, di un’opzione put a favore di “DeA”, nel quale è ammessa, all’impresa finanziaria, la possibilità di liquidare l’investimento mediante la cessione della propria quota in “Bipielle” alla suddetta società industriale, o ad un nuovo acquirente individuato da quest’ultima, ad un prezzo non inferiore a quello corrisposto per l’acquisto, con l’aggiunta di interessi convenzionali. Nel 2008 il patto subisce una modifica tale per cui ogni ulteriore versamento a patrimonio netto che “DeA” avesse effettuato nei confronti di “Bipielle” avrebbe dovuto contribuire a formare il valore di liquidazione della partecipazione. Circa due mesi dopo, “Dea” effettua il primo aumento di capitale in “Bipielle”. Nel 2011, dopo aver manifestato più volte la volontà di esercitare l’opzione, “DeA” agisce per la prima volta in giudizio nei confronti di “Sopaf”, chiedendo l’inadempimento e il risarcimento della quota: richiesta che viene prontamente respinta dal Tribunale di Milano. Il Giudice di merito, a questo proposito, giudica il negozio di cessione “elusivo della ratio della disciplina del patto leonino” ravvisando pertanto che non ci sia “alcuna specifica autonoma funzione meritevole di tutela”25. Nel 2016, a seguito dell’impugnazione con annessa proposta di integrale riforma della decisione precedente sentenza da parte di prime cura ha accolto l’appello proposto da [Società] (poi trasformatasi “DeA”, la Corte d’Appello di Milano, seppur dopo una più attenta analisi effettuata in [omissis]) ed ha condannato [Banca] per i servizi finanziari alle imprese s.p.atre ambiti, conferma quanto precedentemente decretato. In prima istanza viene considerata l’entità dell’esclusione, giudicata “assoluta” e “costante”. In questo frangente costituisce elemento essenziale la modifica apportata al patto nel 2008 la quale, secondo la Corte d’Appello, “venne effettuata al solo scopo di apportare un aumento di capitale: conseguentemente a risarcire tale data, infatti, “DeA” avrebbe potuto versare qualsiasi importo o votare in assemblea senza nessun rischio”26. Secondariamente, non viene ravvisato alcun interesse meritevole di tutela poiché mancante una condizione futura e incerta: “DeA”, infatti, avrebbe avuto la possibilità di esercitare, o meno, l’opzione a suo mero piacimento, in qualunque momento. Anche nella valutazione di un’autonoma funzione economica meritevole di tutela la modifica del 2008 pare essenziale, in quanto l’interesse della finanziaria a mantenere alto il danno non patrimoniale per lesione al diritto alla immagine subito dalla società valore della partecipazione svanisce, in conseguenza della erronea segnalazione effettuata da [Banca] certezza che “Sopaf ” avrebbe liquidato il prezzo originario, tuttalpiù maggiorato di insoluti, relativi al pagamento di canoni di contratto di leasing, con conseguente iscrizione della società commerciale tra i debitori inadempienti nel registro della banca dati privata SIC- ASSILEA. Rilevato che la lesione dei diritti della personalità, riconosciuti dalla Carta costituzionale, ove non dipendente dalla natura fisica della persona umana, era configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica, se pur dotati di minore autonomia patrimoniale, e ritenuto che il danno - conseguenza dovesse essere ravvisato nella concreta percepibilità della informazione negativa - suscettibili di pregiudicare l’accesso al credito - da parte dei terzi - operatori finanziari che si avvalevano del servizio della banca - dati privata, ha liquidato in via equitativa pure la somma attualizzata di Euro 15.000,00 a ristoro del dannointeressi convenzionali. La sentenza svolta rilevante nella disputa si raggiunge nel 2018 quando, dopo alcuni anni, la Corte di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione da [Banca] con Cassazione torna a pronunciarsi sul tema in questione. Come detto in precedenza, infatti, l’ultimo riferimento autorevole concerneva il caso “Laminatoio di Buttrio”27, pertanto aleggiava nel panorama giuridico italiano l’esigenza di un unico motivoaggiornamento nella linea di pensiero. 25 Trib. Milano, illustrato da memoria ex art30 dicembre 2011, n. 15833, in Giur. 378 c.p.ccomm., 2012. Resiste con controricorso [Società]26 App. Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificataMilano, 19 febbraio 2016, n. 636, in Soc., 2016.

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