Common use of FATTO Clause in Contracts

FATTO. Gli onorevoli ….. e ….., il Senatore ….. e i Consiglieri Comunali ….. e ….., in data 25 ottobre 2016, presentavano alla Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova, un’ istanza di accesso volta all’ostensione di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al tratto. Motivavano l’istanza con espresso richiamo alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettorale, nonchè a quanto previsto dal D.Lgs. n. 96/16. L’amministrazione adita, con provvedimento del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “per mole e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”. Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito la Commissione, con ricorso dell’11 gennaio 2017, affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente.

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FATTO. Gli onorevoli Il Sig. ….. e …..ha presentato all’Amministrazione una richiesta di accesso (in data 17/11/2015) ad una serie di atti riguardanti la propria posizione in carriera (schede di valutazione individuale, il Senatore ….. e i Consiglieri Comunali ….. e …..quaderni di scrutinio, i verbali redatti in seno ai Consigli di Amministrazione, atti riguardanti alcune sedute del Consiglio relativi agli scrutini per la promozione a dirigente). L’istante deduce che, in data 25 ottobre 201619/11/2015, presentavano alla Società Autostrada Brescial’Ufficio II della DCRU, Verona, Vicenza, Padova, un’ istanza ha in parte negato l’accesso agli atti per una serie di accesso motivazioni dallo stesso contestate alle quali è seguita la conferma del diniego ed un ricorso gerarchico (nel dicembre 2015) a sua volta all’ostensione di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al trattorespinto con nota del gennaio 2016 da parte degli Uffici centrali dell’Amministrazione. Motivavano l’istanza con espresso richiamo alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettorale, nonchè a quanto previsto dal D.Lgs. n. 96/16. L’amministrazione aditaL’istante, con provvedimento PEC del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “per mole e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”. Avverso tale provvedimento gli istanti hanno 27/01/2017 ha adito la Commissione, con ricorso dell’11 gennaio 2017, Commissione affinché valutasse la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse legittimità del comportamento dell’Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistenteHa, poi, fatto pervenire una nota integrativa per meglio specificare l’interesse a sostegno dell’istanza di accesso a suo tempo presentata. L’Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver già in parte consentito l’accesso agli atti e di aver messo a disposizione dell’istante il proprio fascicolo personale, ribadendo per il resto ilo contenuto delle precedenti note del 2015 e del 2016.

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FATTO. Gli onorevoli Il legale della Sig.ra ….. e si è rivolto alla Commissione deducendo che in data 28/11/2013, la sua assistita presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano presso la Prefettura di ….. che comunicava l'avvio del procedimento con n° protocollo …../…../…..; che in seguito, essendosi l'istante trasferita nel ….. al seguito del suo consorte, il Senatore cittadino italiano ….. e i Consiglieri Comunali la pratica veniva trasferita per competenza, dalla Prefettura di ….. e al Consolato Generale d'Italia a ….., ; che in data 25 ottobre 201630/11/2016, presentavano alla Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova, un’ nell’interesse della sua cliente aveva inviato a mezzo PEC richiesta di accesso agli atti per via telematica presso l'Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale d'Italia a …... Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso volta all’ostensione di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al tratto. Motivavano l’istanza con espresso richiamo alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettorale, nonchè a quanto previsto dal D.Lgs. n. 96/16. L’amministrazione adita, con provvedimento del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “per mole e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”. Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito adiva la Commissione, con ricorso dell’11 gennaio 2017affinché riesaminasse il caso e, affinché valutata la stessa esaminasse il casolegittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ex artai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge 241/’90n. 241/1990, e adottasse assumesse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente.

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FATTO. Gli onorevoli Il ….. le Organizzazioni Sindacali ….. e ….., il Senatore ….. e i Consiglieri Comunali ….. e di ….., in data 25 ottobre 2016a mezzo dei rappresentanti sindacali, presentavano alla Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova, un’ istanza formale richiesta di accesso volta all’ostensione alla Dirigente Scolastica dell’Istituto resistente alla seguente documentazione «copia informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno». A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all’organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse. L’Amministrazione non dava riscontro nei termini di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al trattolegge. Motivavano l’istanza con espresso richiamo Le ricorrenti impugnavano il silenzio rigetto avanti alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettorale, nonchè a quanto previsto dal D.LgsCommissione. n. 96/16. L’amministrazione aditaPerveniva in prossimità della seduta della Commissione memoria di replica dell’Istituto Comprensivo, con provvedimento cui è stato eccepito che l’istanza mira ad un controllo generalizzato della p.a. ed è stato allegato un parere del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “Garante per mole e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”. Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito la Commissione, con ricorso dell’11 gennaio 2017, affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistenteprotezione dei dati personali del 28.12.2020.

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FATTO. Gli onorevoli ….. Con sentenza del 2/5/2011 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dai sigg. Z.L. e …..P.V. in relazione alla pronunzia Trib. Monza 15/10/2007, il Senatore ….. di rigetto della domanda dai medesimi proposta - in proprio e i Consiglieri Comunali ….. quali legali rappresentanti del figlio minore Xx. - nei confronti della sig. M.A. e …..della società Centro Politerapico s.r.l. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della mancata rilevazione da parte della prima, in data 25 ottobre 2016sede di ecografia morfologica eseguita presso quest’ultima il (OMISSIS) nel corso della 21^ settimana di gravidanza della Z., presentavano della malformazione del nascituro, venuto alla Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova, un’ istanza di accesso volta all’ostensione di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al tratto. Motivavano l’istanza con espresso richiamo alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettorale, nonchè a quanto previsto dal D.Lgs. n. 96/16. L’amministrazione adita, con provvedimento del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “per mole e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”luce il (OMISSIS) "completamente privo della mano sinistra". Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito la Commissionesuindicata pronunzia della corte di merito i sigg. Z. e P., in proprio e nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con ricorso dell’11 gennaio 2017controricorso la M., affinché la stessa esaminasse il caso, ex artche ha presentato anche memoria. 25 legge 241/’90, e adottasse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistenteL’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

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FATTO. Gli onorevoli ….. e …..Con deliberazione 13/5/2004 n°37, il Senatore ….. e i Consiglieri Comunali ….. e …..Consiglio Comunale di Arzachena ha deciso la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata “XX.XX.XX.”, a capitale interamente del Comune di Arzachena quantomeno all’atto della costituzione, cui affidare in data 25 ottobre 2016, presentavano alla Società Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova, un’ istanza via diretta la gestione di accesso volta all’ostensione di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al trattonumerosi servizi pubblici locali. Motivavano l’istanza con espresso richiamo alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettorale, nonchè a quanto previsto dal D.Lgs. n. 96/16. L’amministrazione aditaSuccessivamente il comune ha adottato la deliberazione consiliare n°103 del 3/12/2004, con provvedimento cui ha affidato senza gara alla detta società i servizi concernenti la gestione della comunità alloggio per minori, del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “centro educativo diurno per mole minori e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”. Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito della mensa sociale e la Commissionedeliberazione n°104 in pari data, con ricorso dell’11 gennaio 2017cui ha affidato in via diretta alla medesima i servizi di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, affinché di consegna di pasti caldi a domicilio, di lavanderia e stireria e la stessa esaminasse il casogestione del centro di aggregazione per anziani. Ritenendo tutti i citati provvedimenti e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, ex artla Oltrans Service soc. 25 legge 241/’90coop. a r.l., impresa operante nel settore dei servizi sociali che già gestiva nel comune di Arzachena i servizi oggetto delle citate deliberazioni nn°103 e adottasse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente104, li ha impugnati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.

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FATTO. Gli onorevoli ….. e La Sig.ra ….., il Senatore ….. e i Consiglieri Comunali ….. e rivolgeva al Comune di ….., un’istanza di accesso diretta a conoscere una serie di documenti relativi al verbale del sopralluogo dalla stessa sollecitato su un’immobile di cui è comproprietaria ed, in data 25 ottobre 2016particolare, presentavano alla Società Autostrada Bresciaalle violazioni ed alle sanzioni eventualmente irrogate a carico del comproprietario dell’immobile, VeronaSig. …... Il Comune, Vicenzadopo aver interpellato il controinteressato, Padovache si opponeva all’accesso, un’ a seguito di una successiva richiesta provvedeva ad ostendere la documentazione con una serie di “omissis” per tutelare in parte la posizione giuridica del controinteressato ed, avverso tale provvedimento, qualificato come rigetto parziale sulla sua istanza di accesso volta all’ostensione di diversi atti attinenti agli interventi infrastrutturali relativi al tratto. Motivavano l’istanza con espresso richiamo alla propria appartenenza agli organi elettivi degli enti citati e alle finalità inerenti l'esercizio delle prerogative connesse al mandato elettoraleaccesso, nonchè a quanto previsto dal D.Lgs. n. 96/16. L’amministrazione adita, con provvedimento del 24 novembre 2016, rigettava l’istanza deducendo che “per mole e dettagli richiesti, comporta un ingiustificato ed insostenibile appesantimento delle strutture aziendali che non vi possono far fronte senza pregiudizio dell’attività istituzionale”. Avverso tale provvedimento gli istanti hanno adito la Sig.ra ….. adiva la Commissione, con ricorso dell’11 gennaio 2017affinché riesaminasse il caso e, affinché valutata la stessa esaminasse il casolegittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ex artai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge 241/’90n. 241/1990, e adottasse assumesse le conseguenti determinazioni. E’ pervenuta Il Comune ha presentato memoria dell’amministrazione resistentein cui ricostruisce dettagliatamente la vicenda.

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