Ferie annuali. 1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle quali almeno due consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato, vanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 2. Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo anno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio. 3. Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, l’epoca del godimento delle ferie sarà stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda. 4. Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana. 5. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere un’anzianità di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese di effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale. 6. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. 8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
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Ferie annuali. 1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle quali almeno due consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato, vanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
2. Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo anno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio.
3. Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, l’epoca del godimento delle ferie sarà stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda.sarà
4. Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana.
5. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere un’anzianità di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese di effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale.
6. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
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Ferie annuali. 1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle quali almeno due consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato, vanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
2. Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo anno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio.
3. Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo1, l’epoca del godimento delle ferie sarà stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda.
4. Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana.
5. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere un’anzianità di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese di effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale.
6. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
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Ferie annuali. 1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle quali almeno due due, consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato, vanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
2. Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno ulteriori due giorni lavorativi di ferie oltre il secondo primo anno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio.
3l’azienda. Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo1, l’epoca del godimento delle ferie sarà stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda.
4dell’Azienda. Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana.
5. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere un’anzianità di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese di effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale.
6. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’eventuale impossibilità di godimento anche parziale delle ferie annuali maturate prima del 29 aprile 2003 o relative alle ulteriori giornate eccedenti il periodo di 4 settimane ovvero nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, comporta la corresponsione al lavoratore di un indennizzo pari alla retribuzione ordinaria per i giorni di ferie non goduti.
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Ferie annuali. 1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle quali almeno due due, consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessatointeres- sato, vanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
2. Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno ulteriori due giorni lavorativi di ferie oltre il secondo primo anno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio.
3l’azienda. Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo1, l’epoca del godimento delle ferie sarà stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda.
4dell’Azienda. Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana.
5. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere un’anzianità di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese di effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale.
6. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L’eventuale impossibilità di godimento anche parziale delle ferie annuali maturate prima del 29 aprile 2003 o relative alle ulteriori giornate eccedenti il periodo di 4 settimane ovvero nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, comporta la corresponsione al lavoratore di un indennizzo pari alla retribuzione ordina- ria per i giorni di ferie non goduti.
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Ferie annuali. 1. Il lavoratore guardiano ha diritto diritto, per ogni anno di effettivo ininterrotto servizio presso l’azienda la stessa azienda, ad un periodo di ferie retribuite retribuito pari a quattro settimane, delle quali almeno due consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato, vanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
2169 ore lavorative (26 giorni lavorativi compresi 4 sabati). Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo anno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio.
3. Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, l’epoca del godimento Nel fissare l'epoca delle ferie annuali sarà stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del guardiano, anche per il frazionamento del congedo in più periodi, purché sia raggiunto il minimo di lavoro dell’azienda.
4ore come sopra stabilito. Ogni settimana è ragguagliata Salvo accordo tra le parti, le aziende comunicheranno preventivamente ai dipendenti il periodo di godimento delle ferie annuali. Se il guardiano viene richiamato in servizio durante il periodo feriale, l'azienda sarà tenuta a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana.
5. Al lavoratore che non abbia maturato rimborsare le spese sostenute per il ritorno in sede, salvo il diritto all’intero periodo di fruire, entro l'anno, dei giorni di ferie non goduti o della equivalente indennità sostitutiva. Le ferie devono essere regolate di anno in anno. In caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, ai guardiani di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per non avere un’anzianità quanti sono i mesi di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese di effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale.
6prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà viene considerata a questi effetti, come mese intero.
7. In Le ferie non possono essere disposte in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturaticondizioni metereologiche avverse che non consentano l’attività lavorativa.
8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro Per I Guardiani Agricoli