FIDEJUSSIONI Clausole campione
FIDEJUSSIONI. Rilascio di fidejussioni da parte dell’Azienda
FIDEJUSSIONI. 10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzioné del deposito cauzionale, il Contraente deve prestare una fidejussione assicurativa o bancaria di primario istituto di credito con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.l63/2006
FIDEJUSSIONI. In caso di acquisizioni di valore superiore ai 20.000,- euro al netto di I.V.A., la stipula contrattuale è condizionata al rilascio di una fidejussione (bancaria o assicurativa) per un valore pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. E’ facoltà dell’ACT prevedere cauzioni provvisorie per la partecipazione alle procedure.
FIDEJUSSIONI. 10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato la fidejussione bancaria n con le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
10.2 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
10.3 Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l’esplicita rinuncia del fideiussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell’articolo 1957 del Codice Civile, nonché l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell’articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte del CNR.
10.4 Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l’autentica di firma dell’ente fidejubente.
FIDEJUSSIONI. La responsabilità della gestione di tutto il ciclo di vita di una o più Fidejussioni legate ad un singolo Piano ed in relazione alla Gestione degli Anticipi è in capo all’Ufficio Amministrazione.
FIDEJUSSIONI. Il Fornitore, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Verrà applicata alla fidejussione la commissione definita nell’offerta economica.
FIDEJUSSIONI. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Proprietà si impegna a prestare, contestualmente alla stipula della presente convenzione, le seguenti garanzie mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa: - € 96.000,00 a garanzia dell’esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria - € 10.000,00 a garanzia della presentazione del progetto esecutivo delle opere previste in convenzione; L’importo delle garanzie relative alle opere è pari all’importo stimato delle stesse maggiorato del 20%; Tali Garanzie verranno consegnate al Comune di Brescia prima del rilascio del Permesso di Costruire e contestualmente al presente atto stipulato presso un notaio nominato ed a spese del richiedente; Tali garanzie saranno restituite dal Comune rispettivamente: la prima all’approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere, la seconda dopo la presentazione del progetto esecutivo (salvo le eventuali penali che dovessero essere applicate). Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Proprietà autorizza il Comune a disporre delle fidejussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale. Le fideiussioni sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento
FIDEJUSSIONI. 7.1 In considerazione delle note difficoltà del mercato immobiliare, delle congiunture economiche dei mercati finanziari, delle modalità di sviluppo degli interventi previsti dal P. di R. e dalle preventivate Varianti, il Comune acconsente che le garanzie di primario istituto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione residuali rispetto alle previste monetizzazioni, possano essere prestate dalla Società al momento dell’effettivo inizio dei lavori. Resta inteso che le opere di urbanizzazione potranno essere eseguite anche per stralci funzionali, secondo la prevista rideterminazione delle diverse UMI in cui è articolato il P. di R..
FIDEJUSSIONI. Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente, a richiesta, rilascia garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori, fino ad un importo di € 100.000,00 annui. Il servizio viene effettuato alle condizioni di cui all’offerta. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 14. In caso di cessazione del servizio, il Comune si obbliga a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette fideiussioni ed a fargli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni correlati.
FIDEJUSSIONI. 10.1 A garanzia dell’esecuzione del contratto il Contraente deve prestare deposito cauzionale dal 5% al 10% dell’importo contrattuale (più IVA se dovuta) secondo la tipologia e complessità della fornitura.
10.2 L’ASI può consentire che, a garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente presti una fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo dal 5% al 10% (più IVA, se dovuta) dell’importo contrattuale di cui all’art. 5.1.
10.3 Per i contratti suddivisi in fasi, la fidejussione è dovuta sull’importo contrattuale relativo al periodo di esecuzione autorizzato. Successivamente all’autorizzazione dell’ASI all’esecuzione delle attività relative ai successivi periodi contrattuali, il Contraente dovrà incrementare l’importo di detta fidejussione delle ulteriori somme necessarie per costituire una garanzia dal 5% al 10% del prezzo contrattuale nonche’ estendere la fidejussione in corso per i periodi successivi .
10.4 Per ottenere lo svincolo delle fidejussioni il Contraente dovrà presentare all'ASI richiesta scritta di ▇▇▇▇▇▇▇▇. Lo svincolo delle fidejussioni sarà disposto con comunicazione inviata all’Ente fidejubente e trasmessa per conoscenza al Contraente, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'ASI, sempre che non esistano ragioni ostative allo svincolo stesso.
10.5 Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l’autentica di firma dell’ente fidejubente.
10.6 Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonchè l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.
10.7 Il disposto degli artt. 10.4, 10.5 e 10.6 si applica anche alle fidejussioni di cui all’art. 6.4.1.
10.8 Il contratto fisserà la percentuale applicabile a quanto disciplinato agli artt. 10.1, 10.2, 10.3.
