Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20.7.1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29.11.1996, con decorrenza dall’1.1.2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo dell’accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo dell’accordo di rinnovo 29.11.199629 novembre 1996, con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, % a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rL’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, viene corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione non è utile ai fini del computo di fattoqualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di cui all’art. 195fine rapporto.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29.11.199629 novembre 1996, con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti au- menti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Sezione prima - Sistemi di relazioni sindacali Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10 % di paga base e contingenza. Dal 1° marzo 2011, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rl’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo dell’accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo dell’accordo di rinnovo 29.11.199620 gennaio 1997 , con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo contribu- to da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, % a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rL’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, viene corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione non è utile ai fini del computo di fattoqualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di cui all’art. 195fine rapporto.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo dell’accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo dell’accordo di rinnovo 29.11.199620 gennaio 1997 , con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, % a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rL’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, viene corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione non è utile ai fini del computo di fattoqualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di cui all’art. 195fine rapporto.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29.11.199620 gennaio 1997, con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo con- tributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10 % di paga base e contingenza. Dal 1° marzo 2011, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rl’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo dell’accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo dell’accordo di rinnovo 29.11.199629 novembre 1996, con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, % a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti au- menti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento versamen- to delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rL’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, viene corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione non è utile ai fini del computo di fattoqualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di cui all’art. 195fine rapporto.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo dell’accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo dell’accordo di rinnovo 29.11.199629 novembre 1996, con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale ter- ritoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, % a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento ver- samento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento ele- mento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rL’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, viene corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione non è utile ai fini del computo di fattoqualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compre- so il trattamento di cui all’art. 195fine rapporto.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’artdell'art. 1 dell’Accordo dell'Accordo sindacale 20.7.1989 e dell’artdell'art. 3, dell’Accordo dell'Accordo di rinnovo 29.11.1996, con decorrenza dall’1.1.2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente dell'Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10 % di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.r. l'E.D.R. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’artall'art. 195.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29.11.199629 novembre 1996, con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti au- menti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10 % di paga base e contingenza. Dal 1° marzo 2011, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rl’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29.11.199629 novembre 1996, con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10 % di paga base e contingenza. Dal 1° marzo 2011, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rl’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. internazionale Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20.7.1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29.11.1996, con decorrenza dall’1.1.2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di paga base e contingenza, per quattordici mensilità. .A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA Dall’1.3.2011, l’E.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
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Finanziamento Enti Bilaterali territoriali. Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo dell’accordo sindacale 20.7.1989 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’Accordo dell’accordo di rinnovo 29.11.199629 novembre 1996, con decorrenza dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, % a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità. Tali contribuzioni sono comprensive del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, come previste dall’art. 22, comma 5, del presente Contratto e come definito tra le Parti. Le Parti parti si danno atto che, a decorrere dall’1.1.2000dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%di 0,10 % di paga base e contingenza. Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, per quattordici mensilità. Dall’1.3.2011, l’E.d.rl’e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
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Samples: CCNL Terziario Accordo Di Rinnovo