Common use of Flessibilità tempestiva Clause in Contracts

Flessibilità tempestiva. Per far fronte ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e al fine di ridurre l’utilizzo di altri strumenti più costosi per i lavoratori e per le aziende, la direzione aziendale, previa comunicazione alla RSU, può disporre per l’intera azienda per reparti o per unità produttive la variazione del normale orario di lavoro nel periodo interessato entro i limiti massimi di 10 ore giornaliere e di 48 ore settimanali con un preavviso minimo di due giorni. La variazione di orario per le motivazioni previste dal presente paragrafo può essere attivata direttamente dalla azienda per un numero complessivo di 64 ore annue pro capite e le modalità di utilizzo possono prevedere contestualmente il ricorso alla flessibilità positiva e alla flessibilità negativa. Il riequilibrio tra flessibilità “alta” e “bassa”, salvo diversi accordi con la RSU, deve essere realizzato non oltre 3 mesi da ciascun utilizzo dell’istituto. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, mentre per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non è prevista l’attività lavorativa viene corrisposta una maggiorazione del 40%. In caso di mancato recupero le ore effettuate come flessibilità positiva saranno retribuite come ore straordinarie con una maggiorazione superiore del 5% a quella dello straordinario spettante e con assorbimento della maggiorazione corrisposta a titolo di flessibilità. Dette ore concorreranno al raggiungimento del plafond dello straordinario obbligatorio.

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Samples: CCNL Grafici Editori, CCNL Grafici Editori

Flessibilità tempestiva. Per far fronte ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi Nelle ipotesi di lavoro che determinano la necessità variazione della collocazione della prestazione lavorativa di tempestivo adeguamento della attività produttiva e cui all’art. 26, comma 2, del vigente CCNL TLC, al fine di ridurre l’utilizzo garantire il rispetto dell’intervallo temporale di altri strumenti più costosi cui all’art. 7 D.Lgs n. 66/2003, sono stabilite le seguenti modalità: - il turno ordinario antecedente è ridotto rispetto alla durata normale per i lavoratori un massimo di 3 ore e/o anticipato valutando eventuali necessità del lavoratore e per comunque compatibilmente con le aziendeesigenze tecnico organizzative del servizio, rispetto alla sua collocazione; - la direzione aziendaleprestazione lavorativa non effettuata a causa di tale meccanismo, previa comunicazione è recuperata, di norma, nell’arco dei 30 giorni immediatamente successivi alla RSUvariazione della prestazione di cui sopra con la protrazione, può disporre per l’intera azienda per reparti o per unità produttive la variazione del normale orario dell’orario giornaliero di lavoro nel periodo interessato entro i limiti massimi e con la possibilità di 10 frazionare il recupero delle ore giornaliere non lavorate in più giornate, contemperando le disponibilità indicate dal lavoratore con le esigenze di servizio e comunque per periodi minimi di 48 ore settimanali con un preavviso minimo 30 minuti. A richiesta di due giorni. La variazione di orario per le motivazioni previste dal presente paragrafo può una delle Parti potranno essere attivata direttamente dalla azienda per un numero complessivo di 64 ore annue pro capite e le concordate, a livello territoriale, diverse modalità di utilizzo possono prevedere contestualmente il ricorso alla flessibilità positiva e alla flessibilità negativarecupero. Il riequilibrio tra flessibilità “alta” e “bassa”, salvo diversi accordi con la RSU, deve essere realizzato non oltre 3 mesi da ciascun utilizzo dell’istituto. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, mentre per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non è prevista l’attività lavorativa viene corrisposta una maggiorazione del 40%. In caso di mancato recupero le ore Le prestazioni effettuate come flessibilità positiva saranno retribuite come ore straordinarie con una maggiorazione superiore del 5% a quella dello straordinario spettante e con assorbimento della maggiorazione corrisposta a titolo di flessibilitàrecupero ai sensi del comma precedente, sono compensate con il trattamento retributivo previsto dall’art. Dette 26, comma 2, del vigente CCNL TLC, la cui percentuale di maggiorazione è pari al 25%. Al fine di agevolare i lavoratori ai quali è richiesto il cambio turno in relazione alle esigenze di cui all’art. 26, comma 2, del CCNL TLC, con collocazione in orario notturno del turno modificato, sono di norma apprestate le disponibilità logistiche previste per gli interventi in reperibilità, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzo dell’automezzo sociale. Le esigenze tecnico-produttive nonché le modalità applicative (tempo, luogo, tipologia d’intervento, professionalità interessate) sono oggetto di comunicazione preventiva alle RSU almeno 48 ore concorreranno al raggiungimento prima dall’effettuazione del plafond dello straordinario obbligatoriocambio turno. Fermo restando il rispetto dell’esame a consuntivo di cui all’art. 26, comma 2, ultimo periodo del vigente CCNL TLC, l’Azienda fornisce con apposita informativa alle RSU, con cadenza di norma bimestrale, il quadro delle esigenze/attività di livello territoriale che possono richiedere l’applicazione dell’istituto nell’arco del bimestre successivo, fatte salve diverse modalità già in atto.

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Samples: Verbale Di Accordo

Flessibilità tempestiva. Per far fronte ad improvvisi In considerazione delle variazioni imprevedibili ed imprevedibili mutamenti dei flussi urgenti della domanda le aziende che manifesteranno, in qualsiasi momento dell’anno, l’intenzione di lavoro che determinano la avvalersi della regolamentazione di cui al presente articolo per rispondere alla necessità di tempestivo adeguamento assecondare variazioni di intensità dell’attività dell’azienda, di parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in determinati periodi dell’anno, il normale orario contrattuale settimanale. Al verificarsi della attività produttiva e al fine di ridurre l’utilizzo di altri strumenti più costosi per i lavoratori e per le aziendenecessità, la direzione aziendale, previa comunicazione Direzione aziendale comunicherà alla RSU, può disporre illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l’indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede di esame tra Direzione e RSU. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda anche attraverso l’esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. Allo scadere del quinto giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità diventa operativa. Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per l’intera azienda individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali. La flessibilità è impegnativa per reparti o per unità produttive la variazione tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei periodi di lavoro nel periodo interessato entro i limiti massimi minore intensità lavorativa, una pari entità di 10 ore giornaliere e di 48 riduzione. La compensazione tra ore settimanali in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell’arco di dodici mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un preavviso minimo periodo di due giornisupero o con un periodo di riduzione. La variazione di orario per le motivazioni previste dal presente paragrafo può essere attivata direttamente dalla azienda per un numero complessivo di 64 ore annue pro capite e le modalità di utilizzo possono prevedere contestualmente il ricorso I lavoratori interessati alla flessibilità positiva e alla flessibilità negativa. Il riequilibrio tra flessibilità “alta” e “bassa”, salvo diversi accordi con percepiranno la RSU, deve essere realizzato non oltre 3 mesi da ciascun utilizzo dell’istitutoretribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario. Per le ore prestate oltre l’orario il normale orario contrattuale in orari o turni diurni viene settimanale verrà corrisposta una la maggiorazione del 30% 22%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di superamento. La presente normativa sulla retribuzione orariaflessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo accordi tra le Parti. Ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, mentre per nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. Nel caso di utilizzo di ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non è prevista l’attività lavorativa viene corrisposta una maggiorazione del 40%di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 96 di flessibilità di cui all’art. 33. In caso di mancato mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell’azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero le della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore effettuate come di riduzione dell’orario di lavoro, ore di ferie, ecc. Le aziende che non manifestino l’intenzione di avvalersi della regolamentazione relativa alla flessibilità positiva saranno retribuite come ore straordinarie con una maggiorazione superiore del 5% tempestiva potranno non applicare la procedura avendo già concordato a quella dello straordinario spettante e con assorbimento della maggiorazione corrisposta a titolo di flessibilità. Dette ore concorreranno al raggiungimento del plafond dello straordinario obbligatoriolivello aziendale tale materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro