Fondi comuni d’investimento Clausole campione

Fondi comuni d’investimento. Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di Investitori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, la liquidazione della propria quota proporzio- nale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquiditá).
Fondi comuni d’investimento. (o fondi aperti mobiliari)

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  • Corrispettivo contrattuale Per l’esecuzione dell’appalto di cui al presente contratto, l’Impresa ha diritto al corrispettivo globale invariabile, nel quinquennio, salva la revisione di cui al successivo art. 8 di € ………… (euro: ……………./..), oltre IVA al 20%, che viene computato, liquidato e pagato in rate mensili posticipate di € ……………(euro: ………../..), oltre IVA al 20%, ciascuno, sulla scorta di presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del procedimento. In allegato, l’Impresa presenta con cadenza almeno trimestrale il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere in ogni momento la copia dei modelli DM10 o e-mense ovvero di ogni altra attestazione o autorizzazione di legge riguardo l’assolvimento degli oneri fiscali, contrattuali, assicurativi o previdenziali. Il corrispettivo è versato anche a titolo di liquidazione e pagamento delle prestazioni effettuate dall’impresa mandante. Gli oneri per la sicurezza, se non quantificabili nella misura dello 0,0%, ovvero pari ad € 0,00 (euro: zero/00) globali nel quinquennio, oltre IVA al 20%, sono parimenti fatturati con cadenza mensile e rientrano nel corrispettivo di cui al presente articolo. In caso di ritardo di pagamento oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, sono dovuti gli interessi di mora, conformemente al d.lgs. 231/2002. Per eventuali servizi aggiuntivi non previsti dal presente contratto e che dovessero rendersi necessari nel corso del contratto stesso al fine di ottimizzare le modalità di prestazione o il contenuto dei Servizi, le parti si incontreranno per trovare una soluzione tecnico economica di reciproco soddisfacimento. Le modifiche diverranno vincolanti per le Parti solo dopo che la Parte che ha ricevuto la proposta avrà espresso la propria accettazione scritta alla Parte proponente. Nelle more di tale accettazione, l’Impresa continuerà ad eseguire i Servizi secondo le modalità previste nel presente contratto. I prezzi delle modifiche in corso d’opera, una volta concordati, integreranno automaticamente il listino delle casistiche già contemplate nel presente contratto e nell’ ALLEGATO “B” - LISTINO BASE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI del capitolato tecnico. E’ facoltà delle Parti ricorrere al nominato soggetto terzo indipendente per la congruità dei prezzi dei servizi, e per il controllo delle modalità e dei tempi di lavorazione, incluso il relativo accertamento della qualità in conformità alla richiesta, regolandone le competenze, per detti servizi aggiuntivi, in base alla stessa percentuale e alle modalità individuate per i servizi a canone.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.