Fondi di Fondi Hedge Multistrategy Clausole campione

Fondi di Fondi Hedge Multistrategy. I fondi di fondi hedge sono portafogli di fondi hedge. Combinando strategie poco correlate tra di loro, i fondi di fondi hedge riescono ad ottenere elevati livelli di efficienza, misurati da un alto rapporto tra rendimento e volatilità dei rendimenti stessi. I fondi di fondi hedge sono uno strumento molto efficiente per ottenere espo- sizione al settore dei fondi hedge perché: - operano una essenziale funzione di selezione e due diligence dei gestori; - includono un numero sufficientemente alto di singoli fondi hedge, minimiz- zando così l’impatto sulla performance di componenti idiosincratiche negati- ve del singolo gestore; - sfruttano al meglio le possibilità di diversificazione dovute alla bassa correla- zione delle componenti specifiche dei singoli fondi in portafogli; - strutturano attivamente l’asset allocation strategica e tattica, svolgono un’im- portante gestione dinamica, finalizzata a cogliere le varie opportunità che si presentano nel tempo sui mercati finanziari. I fondi di fondi hedge sono un complemento di un portafoglio tradizionale (in- vestito in obbligazioni ed azioni) perché ne aumentano il rapporto rendimento/ rischio: - direttamente: i fondi di fondi hedge sono caratterizzati da un alto rapporto rendimento-rischio; - indirettamente: attraverso una correlazione che può essere molto bassa con le asset classes tradizionali (azioni ed obbligazioni), i fondi di fondi hedge migliorano il rapporto rendimento/rischio del portafoglio complessivo. Inoltre, vale l’ulteriore specifica del fatto che la composizione dei vari fondi sottostanti concerna fondi a bassa, media o ad alta volatilità (Low Volatility - Medium Volatility - High Volatility). I rischi tipicamente connessi agli strumenti finanziari di cui alla presente se- zione sono rappresentati dal rischio di mercato, tra cui il rischio di prezzo e il rischio cambio, dal rischio di controparte, rischio di credito, dal rischio connes- so all’utilizzo di strumenti derivati e dal rischio di liquidità.

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  • VISTO la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l’art. 11, recante la delega al Governo all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra i quali la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate e il ritiro del referto; - il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera f) che prevede l’ effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; - il Decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011 “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”; - il Decreto del Presidente del Consiglio 8 agosto 2013 “ Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»”; - il Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - l' Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; - il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 25 marzo 2020 "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica”; - l'art. 11 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio);

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;