Rischio di controparte Clausole campione

Rischio di controparte. Il Comparto non utilizza un metodo di replica sintetico dell'Indice di riferimento. Tuttavia, qualora i Comparti ricorrano a swap su valute, l'investitore potrebbe essere sottoposto al rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo swap è concluso. Le Azioni del Comparto possono essere acquistate da tutti gli Investitori Privati sul Mercato Secondario tramite gli Intermediari Abilitati. Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di rendicontazione delle operazioni eseguite di cui all’articolo 53 del Regolamento Intermediari.
Rischio di controparte. Il rischio di controparte è rappresentato dalla possibilità che una controparte di un’operazione, quali a titolo esemplificativo gli strumenti derivati OTC e in via più generale in qualsiasi negoziazione, risulti insolvente e non possa adempiere agli obblighi assunti, ovvero che subisca un decremento del proprio merito creditizio, ovvero che si verifichi la cancellazione di un contratto.
Rischio di controparte. Esprime la rischiosità insita nell’esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, gli emittenti degli strumenti finanziari nei quali il Fondo investe, dall’altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità; il fattore analizza anche le esposizioni nette rilevanti a variabili quali gli emittenti in portafoglio, le aree geografiche, i settori, le valute e le strategie di investimento.
Rischio di controparte. La custodia degli investimenti di un comparto del fondo a ombrello che investe in metalli preziosi fisici è affidata alla banca depositaria o a uno o più depositari terzi da essa designati. Su richiesta del relativo depositario terzo e con il consenso della banca depositaria e della direzione del fondo è possibile autorizzare il depositario terzo stesso a designare altri depositari terzi. La designazione di un depositario terzo avviene per mezzo di un contratto che prevede la rigorosa separazione dei valori patrimoniali depositati per il rispettivo comparto del fondo a ombrello dai valori patrimoniali dei depositari terzi. Tuttavia, l’eventuale bancarotta di uno o più depositari terzi, può determinare ritardi o altri tipi di problemi nell’identificazione e nella separazione dei valori patrimoniali dei singoli comparti del fondo a ombrello con conseguenti ritardi per gli investitori che non possono essere imputati alla banca depositaria e alla direzione del fondo.
Rischio di controparte. La più importante, e allo stesso tempo temuta, differenza tra le due tipologie di derivati riguarda sicuramente i rischi a cui le parti si espongono e le garanzie previste per arginare gli stessi. A tale riguardo viene in evidenza il c.d. rischio di controparte, intendendosi per esso il rischio che la controparte dell’operazione non adempia, entro i termini stabiliti, ai propri obblighi contrattuali64. Tale eventualità, in realtà, è presente in tutti i contratti ad effetti obbligatori, ma in caso di derivati assume un rilievo, per certi versi, maggiore a causa di due caratteristiche proprie di questi contratti. In primo luogo, essi sono contratti a termine, ossia fattispecie nelle quali l’esecuzione delle prestazioni ha luogo, necessariamente, in un momento successivo rispetto a quello del perfezionamento del contratto stesso. Il secondo, più importante, motivo di preoccupazione riguarda invece l’ammontare delle prestazioni, dal momento che nei derivati, a causa dell’aleatorietà insita nel meccanismo della loro determinazione, esse, oltre a potersi determinare con precisione solo nel giorno di scadenza del contratto, possono assumere dimensioni non previste o difficilmente prevedibili in base a stime effettuate al momento della stipulazione.
Rischio di controparte. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le unità informative digitali che sono o tendono a essere garantite, sostenute o ancorate da una valuta a corso legale o da qualsiasi altro asset di qualsiasi forma (ad esempio, gli stablecoin), poiché tutte le azioni relative a tali unità informative digitali sono sotto la responsabilità esclusiva del loro emittente (che non siamo noi) e non abbiamo alcuna discrezionalità su tali azioni. Anche se tali unità di informazione digitale sono garantite, appoggiate o ancorate a una valuta avente corso legale o a qualsiasi altro bene, potrebbe non essere possibile verificare se tali unità di informazione digitale siano effettivamente (validamente ed effettivamente) garantite, appoggiate o ancorate e se il titolare di tali unità di informazione digitale abbia un diritto o una pretesa diretta o indiretta, legale o di fatto, su tali beni garantiti, appoggiati o ancorati. Inoltre, alcune restrizioni o precondizioni legali possono essere dettate dall'emittente (come l'obbligo di accettare determinati termini e condizioni) o dalle leggi applicabili all'emittente e/o all'unità di informazione digitale. Non è chiaro se le Attività Garantite, appoggiate o ancorate siano separate dalle attività dell'emittente delle unità di informazione digitale e se siano protette in caso di insolvenza dell'emittente delle unità di informazione digitale. Non rilasciamo alcuna dichiarazione in merito allo status giuridico e alla credibilità dell'emittente di tali unità informative digitali né allo status giuridico, alla disposizione, all'applicazione, alla commerciabilità e all'esistenza di tali unità informative digitali o delle Attività Garantite, appoggiate o ancorate in relazione ad esse.
Rischio di controparte. Come descritto al capitolo 3, sezione I, paragrafo 6, punto a), il rischio di controparte in una transazione in strumenti derivati non può superare il 10% del patrimonio netto del comparto considerato quando la controparte è uno degli istituti di credito elencati al capitolo 3, paragrafo 1), punto f), ovvero il 5% del proprio patrimonio netto negli altri casi.
Rischio di controparte. Il Comparto sarà esposto al rischio di controparte riveniente dall’eventuale utilizzo di strumenti finanziari a termine. Il Comparto è dunque esposto al rischio che la relativa controparte possa non onorare i suoi impegni derivanti da tali strumenti.
Rischio di controparte. Il rischio di controparte è definito come il rischio di incorrere in perdite a causa dell’insolvibilità della controparte e dell’incapacità della stessa di onorare gli impegni prima del regolamento definitivo degli stessi. Per valutare il rischio di pre–settlement Unicasim considera: a) esposizione attuale: determinata dal rischio nominale (insolvenza della controparte rispetto al valore nominale del contratto) e dal rischio di sostituzione (dettato dalla necessità di dover sostituire l’operazione originaria con una analoga effettuata alle condizioni di mercato); b) esposizione futura: da calcolare con riferimento a posizioni su strumenti derivati, data dalla possibilità che in futuro il valore della posizione aumenti o diventi positivo. Il grado di esposizione a tale tipologia di rischio in relazione all’attività di esecuzione ordini per conto terzi e negoziazione in conto proprio su azionario è minimale. La SIM, infatti, opera quasi esclusivamente su strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati domestici che prevedono la presenza di un sistema di indennizzo e/o un sistema di controparte centrale. Quanto all’operatività di negoziazione in conto proprio su obbligazioni non quotate la SIM procede a valutare il grado di affidamento della controparte mediante l’apertura di un’apposita istruttoria nella quale, in particolare, si fa riferimento alla possibilità di operare con “controparti qualificate” e “clienti professionali”. L’istruttoria prevede il rilascio da parte di un primario Istituto di Credito di un’apposita “Clearing firm” come agente regolatore. La misurazione delle coperture patrimoniali avviene secondo la metodologia standard.
Rischio di controparte. In relazione all’eventuale uso di contratti di scambio a termine per replicare il valore dell’Indice, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui il contratto di scambio a termine è concluso. Qualora la controparte sia dichiarata fallita o non adempia le proprie obbligazioni, il Comparto potrebbe subire ritardi o perdite rilevanti.