Common use of Fondo di previdenza complementare Clause in Contracts

Fondo di previdenza complementare. Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo. Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i quadri e gli impiegati cui si applica il presente CCNL. La contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “I”, Accordo del 25 gennaio 2010 su contribuzione Agrifondo). A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla scadenza del presente contratto (31 dicembre 2023), è istituito, in via sperimentale, un contri- buto aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10 euro mensili per ciascun quadro e impiegato, da versare ad Agrifondo. Per i quadri e gli impiegati iscritti ad Agrifondo al 1° gennaio 2022 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previ- sto a carico del datore di lavoro. Per i quadri ed impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Con separato accordo da stipularsi entro il 31 marzo 2022, previo confronto con le Autorità vigilanti, le Parti definiscono le modalità e i tempi di versamento del predetto contributo, che può essere effettuato esclusivamente in favore di Agrifondo8. Il contributo in questione è finalizzato a rilanciare il fondo di previ- denza complementare Agrifondo e la sua operatività è subordinata alla verifica del progetto da parte delle autorità vigilanti; in caso di mancata validazione del progetto, il relativo importo pari a 10 euro mensili sarà destinato ad incremento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Fondo di previdenza complementare. Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo. Possono iscriversi ad Agrifondo al Fondo Pensionistico Impiegati Agricoli (FIA), tutti i quadri e gli impiegati cui ai quali si applica il presente CCNLcontratto. Il Fondo ha la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative agli impiegati agricoli iscritti. La contribuzione ad Agrifondo al Fondo è fissata determinata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile paritetica di L. 420.000 annue a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento della retribuzione imponibile di L. 420.000 annue a carico del lavoratore (Allegato “I”, Accordo del 25 gennaio 2010 su contribuzione Agrifondo)cari- co dell’impiegato. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla scadenza del presente contratto (31 dicembre 2023), è istituitoIl datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribuzio- ne dovuta annualmente al Fondo, in via sperimentaledue rate di pari importo, un contri- buto aggiuntivo a carico dei datori di cui la pri- ma entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno. La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto dell’im- piegato sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che dovranno essere evidenziate nel prospetto paga. Le modalità dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle pre- stazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a 10 euro mensili cura del Fondo. In relazione al Protocollo d’intesa “Allegato A” del CCNL del 13 novem- bre 1996 è in via di definizione un accordo per ciascun quadro l’istituzione di un unico Fon- do di previdenza complementare per impiegati ed operai agricoli. All’atto della costituzione e impiegatopiena operatività del Fondo di previdenza complementare, da versare ad Agrifondo. Per i quadri e gli impiegati iscritti ad Agrifondo al 1° gennaio 2022 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previ- sto la contribuzione allo stesso sarà pari all’1,2% della retri- buzione imponibile, a carico del datore di lavoro. Per i quadri ed impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Con separato accordo da stipularsi entro il 31 marzo 2022, previo confronto con le Autorità vigilanti, le Parti definiscono le modalità lavoro e i tempi di versamento del predetto contributo, che può essere effettuato esclusivamente in favore di Agrifondo8. Il contributo in questione è finalizzato a rilanciare il fondo di previ- denza complementare Agrifondo e la sua operatività è subordinata alla verifica del progetto da parte delle autorità vigilanti; in caso di mancata validazione del progetto, il relativo importo pari a 10 euro mensili sarà destinato ad incremento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022.all’1,2% della retribu-

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Fondo di previdenza complementare. Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo. Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i quadri e gli impiegati cui si applica il presente CCNL. La contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “I”, Accordo del 25 gennaio 2010 su contribuzione Agrifondo). A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla scadenza del presente contratto (31 dicembre 2023), è istituito, in via sperimentale, un contri- buto aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10 euro mensili per ciascun quadro e impiegato, da versare ad Agrifondolavoratore. Per i quadri e gli impiegati già iscritti ad Agrifondo al 1° gennaio 2022 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previ- sto Fondo Pensione Impiegati Agricoli (FIA Pensionistico), la contribuzione resta fissata nella misura paritetica di euro 216,91 annui a carico del datore di lavorolavoro e di euro 216,91 annui a carico dell'impiegato. Per i quadri ed impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo alla data sopra indicata, Il datore di lavoro dovrà effettuare il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi versamento dell’intera contribuzione di cui al comma precedente dovuta annualmente al Fondo medesimo. Con separato accordo da stipularsi Pensione Impiegati Agricoli (FIA Pensionistico), in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 marzo 2022, previo confronto con le Autorità vigilanti, le Parti definiscono le modalità 10 gennaio e i tempi la seconda entro il 30 giugno di versamento del predetto contributociascun anno. La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto dell’impiegato sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che può dovranno essere effettuato esclusivamente in favore evidenziate nel prospetto paga. Le modalità di Agrifondo8erogazione delle prestazioni sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del FIA Pensionistico. Il contributo in questione è finalizzato Le parti ribadiscono la comune volontà di addivenire a rilanciare il fondo un unico Fondo di previ- denza previdenza complementare Agrifondo per gli impiegati e la sua operatività è subordinata alla verifica del progetto da parte delle autorità vigilanti; in caso di mancata validazione del progetto, il relativo importo pari a 10 euro mensili sarà destinato ad incremento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022gli operai agricoli e florovivaisti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo di previdenza complementare. Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo. Possono iscriversi ad Agrifondo al Fondo Pensionistico Impiegati Agricoli (FIA), tutti i quadri e gli impiegati cui ai quali si applica il presente CCNLcontratto. Il Fondo ha la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative agli impiegati agricoli iscritti. La contribuzione ad Agrifondo al Fondo è fissata determinata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile paritetica di euro 216,91 annui a carico del datore di lavoro e di euro 216,91 annui a carico dell'impiegato. Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell'intera contribuzione dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno. La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto dell'impiegato sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che dovranno essere evidenziate nel prospetto paga. Le modalità dell'iscrizione e quelle relative alla erogazione delle prestazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del 1,2 Fondo. In relazione al Protocollo d'intesa "Allegato A" del presente contratto è in via di definizione un accordo per cento l'istituzione di un unico Fondo di previdenza complementare per impiegati ed operai agricoli. All'atto della costituzione e piena operatività del Fondo di previdenza complementare, la contribuzione allo stesso sarà pari all'1,2% della retribuzione imponibile, a carico del datore di lavoro e all'1,2% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “I”, Accordo del 25 gennaio 2010 su contribuzione Agrifondo). A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla scadenza del presente contratto (31 dicembre 2023), è istituito, in via sperimentale, un contri- buto aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10 euro mensili per ciascun quadro e impiegato, da versare ad Agrifondo. Per i quadri e gli impiegati iscritti ad Agrifondo al 1° gennaio 2022 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previ- sto a carico del datore di lavoro. Per i quadri ed impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Con separato accordo da stipularsi entro il 31 marzo 2022, previo confronto con le Autorità vigilanti, le Parti definiscono le modalità e i tempi di versamento del predetto contributo, che può essere effettuato esclusivamente in favore di Agrifondo8. Il contributo in questione è finalizzato a rilanciare il fondo di previ- denza complementare Agrifondo e la sua operatività è subordinata alla verifica del progetto da parte delle autorità vigilanti; in caso di mancata validazione del progetto, il relativo importo pari a 10 euro mensili sarà destinato ad incremento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022lavoratore.

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Fondo di previdenza complementare. Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo. Possono iscriversi ad Agrifondo al Fondo Pensionistico Impiegati Agricoli (FIA), tutti i quadri e gli impiegati cui ai quali si applica il presente CCNLcontratto. Il Fondo ha la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative agli impiegati agricoli iscritti. La contribuzione ad Agrifondo al Fondo è fissata determinata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile paritetica di euro 216,91 annui a carico del datore di lavoro e di euro 216,91 annui a carico dell’impiegato. Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribuzione dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno. La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto dell’impie- gato sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che do- vranno essere evidenziate nel prospetto paga. Le modalità dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle presta- zioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del 1,2 Fondo. In relazione al Protocollo d’intesa “Allegato A” del presente contratto è in via di definizione un accordo per cento l’istituzione di un unico Fondo di previ- denza complementare per impiegati ed operai agricoli. All’atto della costituzione e piena operatività del Fondo di previdenza com- plementare, la contribuzione allo stesso sarà pari all’1,2% della retribu- zione imponibile, a carico del datore di lavoro e all’1,2% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “I”, Accordo del 25 gennaio 2010 su contribuzione Agrifondo). A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla scadenza del presente contratto (31 dicembre 2023), è istituito, in via sperimentale, un contri- buto aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10 euro mensili per ciascun quadro e impiegato, da versare ad Agrifondo. Per i quadri e gli impiegati iscritti ad Agrifondo al 1° gennaio 2022 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previ- sto a carico del datore di lavoro. Per i quadri ed impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Con separato accordo da stipularsi entro il 31 marzo 2022, previo confronto con le Autorità vigilanti, le Parti definiscono le modalità e i tempi di versamento del predetto contributo, che può essere effettuato esclusivamente in favore di Agrifondo8. Il contributo in questione è finalizzato a rilanciare il fondo di previ- denza complementare Agrifondo e la sua operatività è subordinata alla verifica del progetto da parte delle autorità vigilanti; in caso di mancata validazione del progetto, il relativo importo pari a 10 euro mensili sarà destinato ad incremento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022lavoratore.

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Samples: Confederation Agreement