L’ACCORDO. 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il contratto è concluso al momento dell'accettazione dell'offerta da parte del consumatore e del rispetto delle condizioni ivi stabilite.
L’ACCORDO. Il primo requisito indicato dall’articolo 1325 c.c., è l’accordo delle parti. I modi nei quali si può formare questo accordo sono molteplici, ma in sostanza riconducibili ad una proposta proveniente da una parte e diretta ad un’altra, seguita poi da un’accettazione da parte del destinatario della proposta e diretta al proponente. Data l’origine contrattuale del rapporto di lavoro, a fondamento della sua conclusione vi è il consenso delle parti. Illustrando, nel paragrafo precedente, le modalità costitutive del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, dal testo dell’art. 4 della legge n. 91/1981 emerge, tra le altre cose, la necessità di uniformare il contratto individuale all’accordo collettivo. Si vedrà, più avanti nella trattazione e in maniera più specifica, l’importanza e soprattutto il fondamentale ruolo svolto dall’accordo collettivo nel settore del calcio professionistico in merito a questo bisogno di conformità. Ciò che preliminarmente occorre dire è che questo bisogno risiede nel fatto che il contratto di lavoro subordinato è un negozio tipicamente non paritario, il cui contenuto potrebbe risultare più facilmente espressione di volontà della parte contrattuale più forte e non, invece, di una volontà comune, emersa nell’ambito di una trattativa portata avanti tra pari. L’esigenza di tutela della parte più debole fa sì, pertanto, che nel rapporto di lavoro subordinato il consenso delle parti finisca per avere ad oggetto non il contenuto del contratto, ma la stipulazione dello stesso, alle condizioni determinate a livello collettivo, rispetto alle quali potrebbero essere previste soltanto clausole di trattamento di miglior favore per il lavoratore.135 Il richiamo al contratto tipo è espressione della libertà contrattuale che il legislatore ha lasciato alle parti. Esso costituisce il modello cui le parti devono attenersi nella stipulazione del contratto individuale ed è uno schema essenziale in cui le parti si obbligano ad osservare l’accordo collettivo e sono lasciate libere di contrattare gli altri aspetti del contratto.136 Mediante la predisposizione di un modello il legislatore ha voluto facilitare la stesura del contratto individuale, ma è bene precisare che l’indispensabile conformità del contenuto del contratto individuale al contratto tipo oltre, come si vedrà, alla previsione di clausole vietate o necessarie, lascia comunque un certo margine di autonomia contrattale alle parti, le quali possono comunque regolamentare molteplici aspe...
L’ACCORDO. L’accordo è l’incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti.
L’ACCORDO. LA RESPONSABILITAv PRECONTRATTUALE
L’ACCORDO. (23) Il 20 settembre 2001 le parti hanno concluso l’accordo notificato, un accordo quadro che definisce le condizioni generali della loro cooperazione nel campo dell’infrastrut- tura 3G in Germania. L’accordo è stato oggetto di modifi- che da parte delle parti, in particolare per quanto riguarda il roaming. L’accordo ha ripercussioni dirette sulla posi- zione delle parti nel mercato tedesco per i) i siti e le infrastrutture dei siti per i servizi di comunicazioni mobili digitali e ii) l’accesso all’ingrosso al roaming per i servizi di comunicazioni 3G. L’accordo ha potenziali effetti di ricaduta su mercati collegati.
L’ACCORDO. 3.1. Il concedente rilascia al concessionario una licenza non esclusiva e non trasferibile valida per tutti gli usi consentiti del materiale licenziato, così come definiti dalla clausola 4, per la durata e nei limiti delle finalità del pre- sente accordo, previo un compenso pari a [INSERIRE CIFRA], da corrispondere entro [INSERI- RE SPECIFICA TEMPORALE], purché il concessiona- rio adempia agli obblighi di cui all’articolo 6 (Procedura) e 7 (Obblighi ulteriori) e rispetti le limitazioni di cui alla clausola 5.
L’ACCORDO. Per la durata e contenuti della formazione, è indicato che: Altri aspetti interessanti dell’Accordo concernono le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ed il libretto formativo.
L’ACCORDO. L’accordo è l’incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti. • DI REGOLA il CONTRATTO È CONCLUSO con l’ACCORDO: PRINCIPIO CONSENSUALISTICO (art. 1326)
L’ACCORDO. 10. La precedente comunicazione riguardava unicamente i contratti di locazione ventennale con obblighi inte- grali di riparazione e assicurazione; la presente co- municazione riguarda anche altri tipi standard di lo- cazione, in particolare l’accordo a scadenza fissa, che ha durata triennale, l’accordo connesso al fattu- rato, per un periodo di 10 anni, e locazioni a lungo termine con obblighi integrali di riparazione e assi- curazione, per periodi che si situano tra 10 e 30 anni.
L’ACCORDO. La persona porta un problema e, fin dai primi colloqui, mentre sta costruendo l’alleanza, il counselor formula una prima analisi e un’ ipotesi diagnostica. Nella seconda fase si deve far sì che questi due aspetti siano ulteriormente chiarificati. Queste chiarificazioni permettono di fare il contratto appropriato La terna della seconda fase è dunque: ipotesi del problema, ipotesi diagnostica, contratto.