L’oggetto. Indica il contenuto concreto del contratto – sia le prestazioni – sia i diritti reali o di credito che il contratto trasferisce • L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile • Può trattarsi si possibilità materiale • Può trattarsi di possibilità giuridica es. è oggetto impossibile la vendita di un rene • L’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume – es. l’oggetto è illecito nel caso di vendita di sostanze stupefacenti o materiale pedopornografico – es. la prestazione è illecita nel il contratto con il killer • L’oggetto deve essere determinato cioè identificato al momento della conclusione • Determinabile in base a criteri di individuazione certi. – es il prezzo di vendita in base a listini o quotazioni ufficiali
L’oggetto. Si è già detto delle numerose controversie giudiziarie che furono instaurate dagli autori di opere musicali nei confronti dei rispettivi editori, ai quali erano stati ceduti i diritti di utilizzazione economica. Nei diversi giudizi, la tesi degli autori era pressoché comune: si sosteneva infatti che i contratti di trasferimento dei diritti sull’opera musicale erano da ricondursi allo schema del contratto di edizione per le stampe, disciplinato dall’art.118 della legge sul diritto d’autore, con la conseguente applicazione del termine ventennale stabilito dall’art. 122 della stessa legge. La tesi degli editori, risultata poi vittoriosa, era contrapposta e rimarcava la assoluta differenza tra queste due tipologie negoziali con la logica conseguenza della impossibilità di applicazione degli artt. 118 e 122 ai contratti di edizione musicale. Con questa forma di contratto, gli autori di una composizione musicale, con o senza parole, affidano la commercializzazione della proprio opera ad una casa di edizione, affinché essa si adoperi per la produzione del disco fonografico, per la collocazione del brano nel mercato, per effettuarne il lancio promozionale e tutto ciò che concerne la campagna pubblicitaria, per la diffusione tra il pubblico e, marginalmente, per la stampa degli spartiti. Analizzando più da vicino questa forma contrattuale atipica, dopo aver preso in esame le ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali in materia, si può provare a dettarne un contenuto definito e piuttosto preciso. Secondo una prassi contrattuale alquanto consolidata120, l’autore, in primo luogo, garantisce per sé (e per l’autore della parte letteraria del brano musicale, ove presente) che l’opera musicale sia stata creata in forma originale; in secondo luogo, garantisce di avere, in applicazione dell’art. 34 l.d.a., la facoltà di esercitare i diritti di utilizzazione economica e, infine, garantisce di non aver effettuato atti che possano limitare la titolarità originaria dei diritti di utilizzazione. Egli inoltre nel contratto deve indicare il titolo dell’opera (anche provvisorio) e successivamente deve acconsentire alla cessione in nome proprio (e per conto degli altri coautori dell’opera, ove presenti, si pensi al caso già ricordato della presenza di un testo scritto da un altro autore) all’editore, senza restrizioni geografiche e per tutto il periodo di protezione garantito, del complesso dei diritti esclusivi riconosciuti dalla legge italiana e dalle leggi di ciascuno dei Paes...
L’oggetto. L’oggetto è il terzo dei requisiti essenziali del contratto citato nell’articolo 1325 del Codice civile. L’oggetto del contratto calcistico professionistico consiste nella prestazione del calciatore, a fronte del corrispettivo da parte della società. Per quanto riguarda la prestazione del calciatore, l’articolo 10 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., I.N.P e A.I.C. afferma che “il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici” e “il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società”. Questa norma è dettata nel rispetto e in linea con la legge n. 91/1981 ove con riferimento allo sportivo professionista in generale, è previsto tale obbligo e, in più, fa riferimento anche all’obbligo di fedeltà dell’articolo 2105 del Codice civile che è una legge posta a carico del lavoratore in materia di lavoro subordinato. L’articolo 4 della legge sul professionismo sportivo prevede alcune clausole che non possono essere pattuite tra le parti, ed altre che potrebbero essere inserite nel contratto. Può essere pattuita la clausola compromissoria, previsto dal comma 5 dell’articolo appena citato, mediante la quale tutti gli eventuali disaccordi che dovessero nascere tra le parti vengono delegate al giudizio di un collegio arbitrale. Tale discrezionalità non si riscontra nel contratto calcistico professionistico, perché l’Accordo Collettivo prevede sempre tale clausola, diventando quindi un obbligo per le parti. Le clausole che non possono essere inserite nel contratto, né durante lo svolgimento del rapporto, né al momento della stipulazione, sono quelle di non concorrenza o che limitano la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione per qualsiasi causa del contratto. La motivazione di questa disposizione è quella di garantire particolarmente la possibilità d’impiego del lavoratore al termine dell’ingaggio, in considerazione del fatto che la vita lavorativa dello sportivo, si esaurisce in un ridotto periodo di tempo e, d’altra parte, periodo di inattività lavorativa si traducono in una diminuzione del valore economico dell’atleta, poiché incidono sul piano dell’efficienza fisica e dell’interesse da parte delle società sportive e degli sponsor.
L’oggetto. Gli enti firmatari del presente Accordo, attraverso l’integrazione delle rispettive competenze, si propongono di perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona 2021/2023, che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
L’oggetto. La Procedura Unificata Matrici Aziendali (PUMA) è un’iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazione di Centrale dei rischi, tavole del bilancio bancario e della nota integrativa, ecc.). Il conseguimento di tale obiettivo garantisce una maggiore uniformità delle segnalazioni da parte degli intermediari e una migliore qualità dei dati che vengono segnalati alle Autorità nazionali ed europee, in termini di rispondenza alla normativa segnaletica, accuratezza, coerenza e rispetto delle scadenze. I principali prodotti della PUMA sono:
a) il dizionario dei dati;
b) il database nel quale i dati sono archiviati;
c) il Manuale tecnico-funzionale e le relative note tecniche di aggiornamento.
L’oggetto. L’oggetto del contratto è l’insieme delle prestazioni che le parti si obbligano reciprocamente a fornire. Nel caso quindi del contratto di lavoro sportivo esso consiste nella prestazione dell’atleta a fronte del corrispettivo da parte della società. L’art 4, comma 4, della legge 23 marzo 1981, n.91, dispone a riguardo che nel contratto individuale di lavoro, è necessario che venga menzionato l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Questa disposizione, come altre presenti nello stesso art.4, vanno ad evidenziare ed attestare il vincolo di subordinazione che esiste tra lo sportivo e la società di appartenenza, elemento caratterizzante del contratto di lavoro sportivo subordinato rispetto a quello autonomo.
L’oggetto. Anche la nozione di oggetto del contratto è regolata da poche norme che elencano una serie di requisiti in ordine alla sua determinazione e determinabilità. Secondo l’art. 1346 del codice civile, l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile. Si dice che la prestazione di cosa futura può essere dedotta in contratto che una cosa non esistente può essere oggetto di una determinazione contrattuale e nell’art. 1349 c.c. si descrive la determinazione dell’oggetto che può essere deferita ad un terzo, con particolarità circa le modalità con cui avviene e della sorte del contratto in presenza di una determinazione da parte del terzo che non risponde a certe caratteristiche fissate dalla legge. L’oggetto è un elemento di struttura , senza il quale il contratto non esiste. In presenza di un oggetto che non abbia i requisiti indicati, il contratto può essere dichiarato illecito, impossibile o indeterminato. In tutti questi casi il contratto è nullo. Non facile è la identificazione di questo requisito. Il codice indica una serie di elementi diversi. (1346) L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato, determinabile e ciò fa riferimento ad una prestazione, perchè non avrebbe senso definire una res lecita o illecita, possibile o impossibile. Anche l’art. 1349 fa riferimento alla prestazione, perchè occorre che sia determinata o determinabile la prestazione. Altre volte, il codice fa riferimento ad un bene, ad una cosa materiale anche futura. ( 1348 ). Molte altre volte si fa riferimento non ad un bene ma un fatto. Per oggetto il codice civile intende, dunque, la prestazione ,un bene materiale, un fatto. Elementi questi molto diversi tra loro. Le opinioni prevalenti in dottrina . Secondo taluno l’oggetto deve identificarsi con le prestazioni dedotte in contratto ma il riferimento alla prestazione non copre tutta l’area dei contratti, lascia fuori i contratti ad effetti reali, in cui la proprietà si trasferisce per effetto del consenso legittimamente manifestato . (art. 1376) In tal caso l’oggetto del contratto richiama un trasferimento ideale della proprietà che avviene nel momento del consenso espresso nelle forme legittime. Quindi, il riferimento alla prestazione lascerebbe fuori i contratti che trasferiscono o costituiscono i diritti sulle cose. Secondo altri l’oggetto del contratto deve essere individuato nel bene, ma anche questa nozione non è conciliabile con quella di una valutazione che va al di là della materialità di una res sicch...
L’oggetto. L'oggetto è la cosa o, più in generale, il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra, è la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. L'oggetto realizza l'interesse espresso nella causa. Di norma nella formulazione dei contratti di ricerca l'oggetto è descritto dal Ricercatore, che deve tener conto del fatto che il testo contrattuale deve essere il più possibile ordinato e comprensibile, cioè deve essere idoneo ad evitare dubbi interpretativi circa il contenuto.
L’oggetto. La prestazione finale che l’appaltatore deve fornire, la sua obbligazione, consiste nell'esecuzione dell'opera che è l’oggetto dell’appalto; generalmente si tratta di un’opera nuova, ma può anche consistere in una serie di lavori sia su opere o manufatti già esistenti (manutenzioni, ristrutturazioni ecc.), sia ex novo (es. demolizioni, scavi). Nel contratto è contenuta la definizione del suo oggetto, che è precisata meglio nel progetto esecutivo ed in tutti gli allegati del contratto (capitolati tecnici e prescrizioni esecutive, ecc.). Può anche formare oggetto dell'appalto l'attività di progettazione esecutiva, sia partendo dal definitivo, che dal preliminare, avendo l'appaltatore presentato il definitivo in offerta (art. 53.2 C): si parla allora di appalto integrato, previsto dagli artt. 168 e 169 del regolamento. In tali casi l'esecuzione dei lavori può iniziare solamente dopo la approvazione del progetto esecutivo (art. 53, comma 5 codice contratti). La rilevanza dell’oggetto dell’appalto consiste nel delimitare il campo delle prestazioni dovute al committente, consentendo di individuare quelle lavorazioni che, non rientrandovi, sono prestazioni in variante o extracontrattuali, per le quali l’appaltatore può avanzare pretese di maggiori compensi. Il committente è tenuto, per parte sua, ad eseguire la obbligazione principale che consiste nel pagamento del prezzo pattuito.
L’oggetto. Il contratto di leasing abitativo, sulla base della normativa introdotta, ha ad oggetto un «immobile da adibire ad abitazione principale».