LA CAUSA Clausole campione

LA CAUSA. È la funzione economico sociale del contratto: il risultato economico – giuridico alla cui realizzazione è diretto un determinato contratto. Es. la causa della compravendita è lo scambio della cosa con il prezzo • E’ NULLO il contratto SENZA causa o con una causa ILLECITA • La causa è prevista dalla legge (causa tipica) • Per accertare che esista una causa il giudice dovrà verificare che “siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”(causa atipica) • La causa deve essere lecita • E’ illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. • Ad differenza dell’oggetto illecito, qui il contratto è di per sé lecito, ma utilizzato per un risultato vietato. – Es. prendere soldi per compiere un atto d’ufficio/ prostituzione/ traffico di esseri umani • Di regola i motivi sono giuridicamente irrilevanti. • Il contratto è illecito quando è stato concluso esclusivamente per motivo illecito comune alle parti. – Es. compro un appartamento per farci una casa di prostituzione e, d’accordo con il venditore, lo pago il triplo del valore.
LA CAUSA. Il procedimento volto alla conclusione del contratto indica le varie sequenze e le regole di condotta che esistono in questa fase ove il termine accordo ha il significato di “mettersi d’accordo”. Ma l’art.1325 richiede la presenza di altri elementi di struttura necessari perché il contratto sia vincolante e abbia forza di legge. ( art. 1372). Primo fra tutti la xxxxx.Xx ruolo di questa figura è da sempre discusso tanto che nei progetti di uniformazione europea se ne propone l’abbandono e il Codice Olandese del 1994 non la disciplina proprio. L’idea che la causa esprima la funzione economica e sociale del contratto è contenuta non solo nei manuali, ma anche nelle relazioni governative e nei testi ufficiali. Vedremo subito i limiti di tale nozione. Si può solo premettere che tale elemento ha un preciso scopo. Serve a valutare l’atto di autonomia . E’ questa la sostanza della causa qualsiasi significato le si possa attribuire. Essa risponde sempre a una esigenza di controllo delle conseguenze che i contraenti intendono realizzare. La storia ci ricorda spesso che l’accordo non è sufficiente a rendere vincolante il contratto. Il nudo patto, la sola volontà delle parti non è sufficiente a creare un vincolo giuridico che abbia forza di legge e che l’ordinamento riconosca come atto idoneo a modificare la sfera giuridica altrui e il mondo circostante. La semplice volontà non basta: occorre qualcosa di più. Questo “qualcosa di più” da sempre, si individua nella causa, un elemento di giustificazione del sacrificio che subisce una parte per effetto del contratto o del sacrificio che entrambe subiscono per realizzare il programma negoziale. E questo vestimentum è diverso a seconda che ci sia un contratto gratuito o oneroso, o una promessa, o un atto unilaterale . Nei contratti corrispettivi dove ad una prestazione corrisponde un’altra prestazione, è chiaro che la giustificazione sta nello scambio, nell’esistenza di una controprestazione che giustifica la precedente. Nei contratti gratuiti non c’è una controprestazione, ma si richiede un elemento ulteriore rispetto all’accordo. Nel comodato, per esempio, è richiesta la consegna perché è un contratto essenzialmente gratuito e come tale produce effetto non soltanto per il consenso prestato dalle parti ma attraverso una formalità che richiama e fissa la giuridicità dell’atto. Nella donazione (atto di liberalità) il vincolo nasce dal consenso e da una formalità solenne, l’atto pubblico o la consegna ( per i beni mobili). In...
LA CAUSA. Secondo la moderna accezione di causa in concreto del contratto, può ritenersi che la causa del contratto di affitto non vada ravvisata tanto nella natura produttiva del bene oggetto di godimento, quanto invece nella intenzione delle parti di attribuire ad un soggetto non proprietario del terreno il potere di esercitare sul medesimo l’attività agricola.
LA CAUSA. La causa del contratto è lo scambio tra la prestazione professionale e il corrispettivo, elementi che devono essere indicati in contratto in modo determinato o determinabile a pena di nullità.
LA CAUSA. Le norme in esame contengono alcune previsioni che, seppure con qualche incertezza, possono essere ricondotte all’elemento causale del contratto di rete. Il primo paragrafo del comma 4-ter stabilisce che i soggetti stipulanti (8) Si veda X. XxxxXxX, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, p. 617.
LA CAUSA. Rappresenta la c.d. funzione economico-sociale del contratto, cioè l'interesse/il bisogno che il contratto è diretto a soddisfare. Nei nostri contratti di ricerca la causa deve essere coerente con gli scopi e obiettivi istituzionali dell'Ente, previsti dallo Statuto del CNR (artt. 2 e 3).
LA CAUSA. 1. Inquadramento storico e sistematico. ......................................
LA CAUSA. LA CAUSA E’ LA FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEL NEGOZIO.
LA CAUSA. È la funzione economico sociale del contra1o: il risultato economico – giuridico alla cui realizzazione è diretto un determinato contratto. Es. la causa della compravendita è lo scambio della cosa con il prezzo • E’ NULLO il contra1o SENZA causa o con una causa ILLECITA • La causa è prevista dalla legge (causa tipica) • Per accertare che esista una causa il giudice dovrà verificare che “siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”(causa atipica) • La causa deve essere lecita • E’ illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. • Ad differenza dell’oggetto illecito, qui il contratto è di per sé lecito, ma utilizzato per un risultato vietato. – Es. prendere soldi per compiere un atto d’ufficio/ prostituzione/ traffico di esseri umani • Di regola i motivi sono giuridicamente irrilevanti. • Il contratto è illecito quando è stato concluso esclusivamente per motivo illecito comune alle parti. – Es. compro un appartamento per farci una casa di prostituzione e, d’accordo con il venditore, lo pago il triplo del valore.
LA CAUSA. Al contratto di locazione finanziaria la giurisprudenza ha individuato, indipendentemente dal carattere traslativo o di godimento, una base comune rappresentata da “un’operazione di finanziamento, tendente a consentire al c.d. utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all’apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il quale, con la propria risorsa finanziaria, consente all’utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l’utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone in parte del costo del bene ed in parte degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale”29. In conformità alla causa del generale contratto di locazione finanziaria, il leasing abitativo evidenzia anch’esso la causa di finanziamento, in quanto il concedente assume l’obbligazione di sostenere, in luogo dell’utilizzatore privato, i costi per il godimento da parte del privato di un immobile abitativo che inizialmente è di proprietà di un terzo, è individuato «su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore» e vede come soggetto concedente “soltanto un intermediario finanziario, come tale estraneo al mondo dell’imprenditoria industriale «produttiva»”30.