LA CAUSA. È la funzione economico sociale del contratto: il risultato economico – giuridico alla cui realizzazione è diretto un determinato contratto. Es. la causa della compravendita è lo scambio della cosa con il prezzo • E’ NULLO il contratto SENZA causa o con una causa ILLECITA • La causa è prevista dalla legge (causa tipica) • Per accertare che esista una causa il giudice dovrà verificare che “siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”(causa atipica) • La causa deve essere lecita • E’ illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. • Ad differenza dell’oggetto illecito, qui il contratto è di per sé lecito, ma utilizzato per un risultato vietato. – Es. prendere soldi per compiere un atto d’ufficio/ prostituzione/ traffico di esseri umani • Di regola i motivi sono giuridicamente irrilevanti. • Il contratto è illecito quando è stato concluso esclusivamente per motivo illecito comune alle parti. – Es. compro un appartamento per farci una casa di prostituzione e, d’accordo con il venditore, lo pago il triplo del valore.
LA CAUSA. La causa del contratto è lo scambio tra la prestazione professionale e il corrispettivo, elementi che devono essere indicati in contratto in modo determinato o determinabile a pena di nullità.
LA CAUSA. Secondo la moderna accezione di causa in concreto del contratto, può ritenersi che la causa del contratto di affitto non vada ravvisata tanto nella natura produttiva del bene oggetto di godimento, quanto invece nella intenzione delle parti di attribuire ad un soggetto non proprietario del terreno il potere di esercitare sul medesimo l’attività agricola.
LA CAUSA. Il disposto dell’art. 1325 c.c., indica come secondo elemento essenziale del contratto, la causa. Si tratta di un termine, però, che viene adoperato con più significati, e ciò accresce le difficoltà di un concetto tutt’altro che semplice, soprattutto per l’eterogeneità dei tipi contrattuali. Le varie critiche e le numerose ed autorevoli dottrine che si sono espresse sull’argomento richiederebbero un’analisi molto più approfondita che esulerebbe dal tema della trattazione, dunque, ciò che qui interessa, è valutare quale sia la causa del contratto calcistico professionistico. Per fare ciò, occorre preliminarmente fare riferimento ad una delle più apprezzate dottrine secondo la quale la causa non sarebbe altro che lo schema dell’operazione 135 M.T. SPADAFORA, op. cit., p. 129 136 X. XXXXXXXXXX, Diritto sportivo, Giappichelli editore, Torino 2009, p. 168 economico-giuridica che il negozio realizza immediatamente, rappresentando così la ragione giustificatrice del negozio, sia dal punto di vista dei soggetti che lo pongono in essere, sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico.137 Al fine di individuare la causa del contratto calcistico professionistico però, essendo esso caratterizzato da un rapporto di corrispettività, sembrerebbe trovare spazio l’affermazione di un’altra autorevole dottrina. Precisamente, quella del giurista Xxxxxxx Xxxxx, secondo il quale la causa sarebbe l’interesse del promittente e varierebbe a seconda del contratto considerato. Dunque, data la natura sinallagmatica del contratto de quo, la causa altro non sarebbe che il reciproco sacrificio, ossia la controprestazione. Nello specifico, assumeranno rilevanza le obbligazioni della parti, dunque, società e calciatore, riguardanti il trattamento retributivo, assicurativo e sanitario, da un lato, a fronte della prestazione agonistica e altri obblighi, dall’altro.
LA CAUSA. Gli studi in tema di causa del rapporto negoziale soffrono della generale disattenzione ai requisiti del contratto a formazione progressiva fondato su progetto economico, caratterizzato dalla complessità dell’attività di impresa e dalla compresenza di variabili di stima non immediata. Un breve excursus sulla causa quale requisito del contratto formalizzato nella previsione specifica del codice civile sia quanto alle ragioni della sussistenza, sia quanto agli esiti della insussistenza, consente il migliore apprezzamento delle considerazioni svolte nella presente riflessione. La causa, requisito del contratto a norma di legge, è definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che ha assolto un eccellente impegno di vaglio, di selezione e di definizione casistica. Gli operatori economici, di contro, si dimostrano spesso disattenti al tema fondamentale della causa, omettendo di definire, nell’ambito della complessità del rapporto, gli elementi costitutivi del contratto. Ne risulta confusione tra difetto originario della causa, eventualmente dissimulato tra la varietà delle obbligazioni, e difetto sopraggiunto imputabile alle parti originarie o concorrenti. Il tema della causa è particolarmente rilevante in materia di contratto a formazione progressiva perché le prestazioni corrispettive si integrano in obbedienza alle esigenze primarie del rapporto, rispetto al quale le obbligazioni intermedie delle parti possono differire (e spesso differiscono) anche sostanzialmente. L’insussistenza originaria o successiva della causa vanifica il rapporto negoziale con varie implicazioni e conseguenze sul piano privatistico in relazione alla fase di attuazione del progetto. La Costituzione riflette e sostiene la previsione privatistica, stabilendo all’articolo 41 che l’iniziativa economica sia libera e tuttavia non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, ed assegna alla legge il compito di indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata a fini sociali, con ciò introducendo nei principi dell’ordinamento giuridico che l’attività di impresa debba essere utile e sia meritevole di essere salvaguardata in conseguenza di tale utilità. Costituisce corollario di tale previsione la esigenza fondativa, costituzionale, ordinamentale della cessazione volontaria o forzata delle attività disutili.
LA CAUSA. 1. Inquadramento storico e sistematico. ......................................
2. Il principio causalistico. .........................................................
3. La teoria bettiana della causa: la causa come funzione eco- nomico-sociale del contratto. ......................................................
4. Il superamento della teoria bettiana della causa e il progres- sivo recepimento della teoria della causa in concreto. .................
4.1. L’iniziale dissociazione giurisprudenziale che evoca la causa in concreto, ma continua a parlare di causa in astratto.
4.2. I primi riferimenti espliciti alla causa come funzione economico-individuale del singolo contratto. .........................
4.3. Il mutuo di scopo. .............................................................
4.4. La prima sentenza che utilizza espressamente la formula “causa in concreto”: Cass. n. 10490/2006. ...........................
4.5. La causa in concreto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6538 del 2010 per qualificare in termini onerosi o gratuiti il pagamento di debito altrui effettuato dal terzo poi dichia- rato fallito. ...............................................................................
4.6. Rapporti tra causa concreta e presupposizione. ..............
4.7. La “causa turistica” e le sopravvenienze che incidono sulla sua realizzazione. ............................................................
4.8. La causa concreta nel diritto tributario come strumento antielusivo. ...............................................................................
4.9. La causa in concreto nella sentenza sull’ammissibilità del c.d. pre-preliminare. ...........................................................
5. Il definitivo accoglimento della teoria della causa in concreto.
6. La nuova linea di confine tra causa e motivi. La marginale utilità dell’istituto della presupposizione. ................................
6.1. La presupposizione a fronte della teoria della causa in concreto. ...............................................................................
7. Ripercussioni pratiche della teoria della causa in concreto: una risposta nuova a questioni antiche. .......................................
8. Contratto tipico senza causa o con causa illecita. ...................
9. Causa del contratto e collegamento negoziale. ....................
10. L’infruibilità della prestazione determinata da fattori so- pravvenuti non imputabili. ..............................................
LA CAUSA. 4.1. Significato della causa: evoluzione storica
4.2. La causa in concreto
4.3. Qualche riflessione sulla causa nel diritto privato europeo
LA CAUSA. LA CAUSA E’ LA FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEL NEGOZIO.
LA CAUSA. La causa del contratto di lavoro deve essere individuata nello scambio tra lavoro e retribuzione, scambio vincolato alla reciprocità per cui l'obbligazione e la prestazione di una parte (lavoratore) sono in funzione dell'obbligazione e della prestazione dell'altra (datore di lavoro). Dalla causa vanno tenuti distinti i motivi, che sono i particolari interessi o bisogni che rappresentano lo scopo concreto che, tramite gli effetti del negozio, le parti intendono raggiungere. Essi sono, di regola, giuridicamente irrilevanti, a meno che le parti si siano determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, nel qual caso il contratto è illecito (art. 1345, c.c.). Secondo la dottrina dominante, l'oggetto del contratto di lavoro è rappresentato sia dalla prestazione lavorativa sia dalla retribuzione. I requisiti che esso deve possedere sono quelli richiesti dall'art. 1346, c.c., per il contratto in generale, ossia:
LA CAUSA. La causa del contratto. Profili fondamentali 215