LA FORMA Clausole campione
LA FORMA. E’ preferibile la forma scritta dell’incarico ai fini della prova, anche se non è prevista a pena di nullità.
LA FORMA. La forma di un contratto è il modo con cui viene manifestata la volontà contrattuale. • In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma.
LA FORMA. Altro requisito essenziale del contratto è la forma. Alcuni contratti devono farsi in forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.). Così per es.: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili o il diritto di superficie, i contratti di locazione di durata ultranovennale, i contratti di società con cui si conferisce il godimento di un bene immobile per un tempo eccedente i nove anni, le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici inerenti beni immobili. In linea generale le norme sulla forma sono inderogabili e comportano la nullità del contratto in ipotesi di mancato rispetto di tale requisito. La giurisprudenza distingue tuttavia tra elementi essenziali e non essenziali del contratto al fine di limitare ai primi l’onere della forma; così per esempio si ritiene che le clausole volte a determinare le modalità esecutive della prestazione siano valide anche se pattuite oralmente. Per alcuni negozi preparatori la legge dispone espressamente che debbano farsi nella medesima forma che è prescritta per il contratto principale. Così il contratto preliminare di acquisto di bene immobile (art. 1351 cc), la promessa unilaterale, il mandato immobiliare senza rappresentanza. Quanto all’opzione la giurisprudenza ritiene che sia il patto sia la dichiarazione di esercizio del diritto debbano essere rivestiti della forma prevista dalla legge per il negozio finale. Il vincolo di forma si trasmette anche al negozio risolutorio.
LA FORMA. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e cittadino, purchè si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea» (art. 3, primo comma, d. lgs. 427/98). Si noti che presupposto per ottenere la traduzione non e solamente la con- dizione di straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana, come per l'art.. 54, legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), bensì la semplice condizione di straniero, che pub anche conoscere alla perfezione l'italiano, oppure di cittadino italiano residente all'estero. Oltretutto, come si dirà, si tratta di diritti irrinunciabili sotto pena di nullità (art. 9, d. lgs. 427/98). Si pub allora forse sostenere che, se la ratio della traduzione nella legge notarile 6 di ovviare alla posizione di inferiorità in cui si trova colui che non comprende la lingua italiana (16), la nuova normativa ha un obiettivo più alto, quale consentire all' acquirente una perfetta comprensione delle clausole contrattuali. Resta da verificare il rapporto con gli artt. 54 e 55 1. not., ove il contratto abbia la forma dell'atto pubblico. Naturalmente problemi di coordinamento non si pongono per i casi di italiano residente all'estero o di straniero che dichiari di conoscere la lingua italiana, in cui manca il presupposto per l'applicazione dell'art. 54 1. not., ma per la sola ipotesi in cui il presupposto della traduzione coincidente: straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana. La 1. not. prevede, in primo luogo, la possibilità di ricevere l'atto in lingua straniera, con la traduzione di fronte o in calce all'originale, sempre che questa sia conosciuta dalle parti, dai testimoni e dal notaio (art. 54). Questa possibilità non sembra attuabile per il contratto di compravendita di multiproprietà soggetto al d. lgs. 427/98, vista la prescrizione dell'art. 3 d. lgs. 427/98 41 contratto... e redatto nella lingua italiana». Si ricorda, in proposito, che l'art. 60 1. not., norma di chiusura del Capo I del Titolo III che regola la forma degli atti notarili, prevede l'applicazione delle disposizioni di quel capo «in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile o in qualunque altra legge della Repubblica, ma le completino». Pertanto, nell' ipotesi di...
LA FORMA. Manifestazione del consenso e sua «forma». In part. la manifestazione della volontà attraverso strumenti infor- matici. » 189
LA FORMA. La forma del contratto 273
LA FORMA. In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma. – Dichiarazioni espresse: orali o scritte – Dichirazioni tacite: manifestate per comportamenti concludenti
LA FORMA. Il contratto è stipulato in forma scritta. È una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam. Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi: - indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; - indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; - il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; - le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; - le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del d. lgs. n. 276/03). E' opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
LA FORMA. La forma si configura quale mezzo di manifestazione della volontà. La manifestazione puo’ essere espressa: a mezzo parole, scritti etc., mezzi che rendano palese il pensiero - tacita: consistente in un comportamento che sarebbe incompatibile con una diversa volontà.
LA FORMA. Il contratto di locazione come regola generale non è soggetto ad onere di forma, ad eccezione delle locazioni ultranovennali per le quali è prevista la forma scritta ad substantiam e le locazioni ad uso abitativo, per le quali, come avremo modo di vedere successivamente, a norma dell’art 1, co. 4 L 9.12.’98, n. 43152, è prescritta la forma scritta anche per un periodo non superiore a nove anni. E’ peraltro utile ricordare che in materia di contratti stipulati dalla P.A. deve ritenersi comunque necessario l’atto scritto ad substantiam53.