LA FORMA. Altro requisito essenziale del contratto è la forma. Alcuni contratti devono farsi in forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.). Così per es.: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili o il diritto di superficie, i contratti di locazione di durata ultranovennale, i contratti di società con cui si conferisce il godimento di un bene immobile per un tempo eccedente i nove anni, le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici inerenti beni immobili. In linea generale le norme sulla forma sono inderogabili e comportano la nullità del contratto in ipotesi di mancato rispetto di tale requisito. La giurisprudenza distingue tuttavia tra elementi essenziali e non essenziali del contratto al fine di limitare ai primi l’onere della forma; così per esempio si ritiene che le clausole volte a determinare le modalità esecutive della prestazione siano valide anche se pattuite oralmente. Per alcuni negozi preparatori la legge dispone espressamente che debbano farsi nella medesima forma che è prescritta per il contratto principale. Così il contratto preliminare di acquisto di bene immobile (art. 1351 cc), la promessa unilaterale, il mandato immobiliare senza rappresentanza. Quanto all’opzione la giurisprudenza ritiene che sia il patto sia la dichiarazione di esercizio del diritto debbano essere rivestiti della forma prevista dalla legge per il negozio finale. Il vincolo di forma si trasmette anche al negozio risolutorio.
LA FORMA. E’ preferibile la forma scritta dell’incarico ai fini della prova, anche se non è prevista a pena di nullità.
LA FORMA. La forma di un contratto è il modo con cui viene manifestata la volontà contrattuale. • In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma.
LA FORMA. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e cittadino, purchè si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea» (art. 3, primo comma, d. lgs. 427/98). Si noti che presupposto per ottenere la traduzione non e solamente la con- dizione di straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana, come per l'art.. 54, legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), bensì la semplice condizione di straniero, che pub anche conoscere alla perfezione l'italiano, oppure di cittadino italiano residente all'estero. Oltretutto, come si dirà, si tratta di diritti irrinunciabili sotto pena di nullità (art. 9, d. lgs. 427/98). Si pub allora forse sostenere che, se la ratio della traduzione nella legge notarile 6 di ovviare alla posizione di inferiorità in cui si trova colui che non comprende la lingua italiana (16), la nuova normativa ha un obiettivo più alto, quale consentire all' acquirente una perfetta comprensione delle clausole contrattuali. Resta da verificare il rapporto con gli artt. 54 e 55 1. not., ove il contratto abbia la forma dell'atto pubblico. Naturalmente problemi di coordinamento non si pongono per i casi di italiano residente all'estero o di straniero che dichiari di conoscere la lingua italiana, in cui manca il presupposto per l'applicazione dell'art. 54 1. not., ma per la sola ipotesi in cui il presupposto della traduzione coincidente: straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana. La 1. not. prevede, in primo luogo, la possibilità di ricevere l'atto in lingua straniera, con la traduzione di fronte o in calce all'originale, sempre che questa sia conosciuta dalle parti, dai testimoni e dal notaio (art. 54). Questa possibilità non sembra attuabile per il contratto di compravendita di multiproprietà soggetto al d. lgs. 427/98, vista la prescrizione dell'art. 3 d. lgs. 427/98 41 contratto... e redatto nella lingua italiana». Si ricorda, in proposito, che l'art. 60 1. not., norma di chiusura del Capo I del Titolo III che regola la forma degli atti notarili, prevede l'applicazione delle disposizioni di quel capo «in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile o in qualunque altra legge della Repubblica, ma le completino». Pertanto, nell' ipotesi di...
LA FORMA. (art. 62, co. 1, d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett. c), n. 1, l. n. 30/2003; Circolari Ministeriali n. 1/2004 e n. 4/2008) La forma è scritta e richiesta unicamente, a norma di legge, ai fini della prova.
LA FORMA. 1. I rapporti contrattuali del Comune, compresi gli eventuali rinnovi, se ed in quanto consentiti dalla normativa vigente, o le proroghe di contratti già stipulati, sono tutti regolati da contratti che debbono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, in una delle seguenti forme:
a) pubblica notarile;
b) pubblica amministrativa;
c) scrittura privata;
d) firma di obbligazione in calce al capitolato;
e) atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente;
f) scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale quando i contratti siano conclusi con ditte commerciali;
g) stipulazione digitale quando si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I contratti aggiudicati con le procedure aperte o ristrette di cui al Titolo II, art. 4, comma 1, lettere a) e b), sono stipulati mediante atto pubblico amministrativo.
3. I contratti relativi alla fornitura di lavori, beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 331, comma 2 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti è stipulato in una delle forme di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del precedente comma 1. In caso di appalti di fornitura di beni e servizi il cui corrispettivo è costituito in misura prevalente da imposte (a titolo esemplificativo: fornitura di carburante) il valore da considerare ai soli fini della forma contrattuale applicabile deve essere decurtato dell’ammontare delle imposte gravanti sul corrispettivo.
4. I rinnovi contrattuali, se ed in quanto consentiti dalla normativa vigente, e le proroghe seguono la forma adottata in sede di stipula del contratto originario.
5. I contratti d’opera professionale sono stipulati con la forma della scrittura privata.
LA FORMA. 1. Il principio di libertà delle forme. .........................................
2. Modalità espressive ammesse: forma “espressa” e “letterale”.
3. Funzioni del formalismo. .......................................................
4. Sanatorie e temperamenti al formalismo. ................................
5. La “forma-funzionale”: il problema della validità dei con- tratti-quadro di investimento finanziario mono-firma (Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2018, n. 898)................................................
5.1. Una lettura alternativa: l’art. 23 t.u.f. prevede, più che una forma mono-firma, un obbligo comportamentale di docu- mentazione e consegna sanzionato con una nullità testuale.
6. Il contenuto minimo della formalizzazione. ........................
6.1. La relatio nei negozi formali. ..........................................
7. La forma dei negozi preparatori o strumentali. .......................
7.1. La forma del mandato immobiliare senza rappresen- tanza ad acquistare immobili. ................................................
7.2. La forma dei negozi revocatori. ......................................
8. Il c.d. neoformalismo negoziale. ...........................................
9. Il patto sulla forma. ................................................................
9.1. Formalismo convenzionale e formalismo legale. .............
9.2. Natura ed effetti del patto sulla forma. ..........................
LA FORMA. FORMA SCRITTA – art. 1978 c.c. forma: la cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità (c.c.1350, 2649, 2687). Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (c.c.2725). La forma scritta è richiesta ad substantiam.
LA FORMA. Il contratto deve inoltre contenere i seguenti elementi: - indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; - indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; - indicazione del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione, nonché dei tempi e delle modalità di pagamento e della disciplina dei rimborsi spese; - indicazione delle forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione; - indicazione delle eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).
LA FORMA. Il contratto di lavoro è un contratto a forma libera. Al principio della libertà della forma, tuttavia, si deroga in tutte le ipotesi in cui particolari patti, ovvero gli elementi accidentali del contratto, costituiscano clausole negoziali sfavorevoli al prestatore.