LA FORMA Clausole campione

LA FORMA. Altro requisito essenziale del contratto è la forma. Alcuni contratti devono farsi in forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.). Così per es.: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili o il diritto di superficie, i contratti di locazione di durata ultranovennale, i contratti di società con cui si conferisce il godimento di un bene immobile per un tempo eccedente i nove anni, le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici inerenti beni immobili. In linea generale le norme sulla forma sono inderogabili e comportano la nullità del contratto in ipotesi di mancato rispetto di tale requisito. La giurisprudenza distingue tuttavia tra elementi essenziali e non essenziali del contratto al fine di limitare ai primi l’onere della forma; così per esempio si ritiene che le clausole volte a determinare le modalità esecutive della prestazione siano valide anche se pattuite oralmente. Per alcuni negozi preparatori la legge dispone espressamente che debbano farsi nella medesima forma che è prescritta per il contratto principale. Così il contratto preliminare di acquisto di bene immobile (art. 1351 cc), la promessa unilaterale, il mandato immobiliare senza rappresentanza. Quanto all’opzione la giurisprudenza ritiene che sia il patto sia la dichiarazione di esercizio del diritto debbano essere rivestiti della forma prevista dalla legge per il negozio finale. Il vincolo di forma si trasmette anche al negozio risolutorio.
LA FORMA. La forma di un contratto è il modo con cui viene manifestata la volontà contrattuale. • In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma.
LA FORMA. E’ preferibile la forma scritta dell’incarico ai fini della prova, anche se non è prevista a pena di nullità.
LA FORMA. Il contratto preliminare deve avere la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo, pena la sua nullità. Pertanto il preliminare per la compraven- dita di immobili deve essere in forma scritta: atto pub- blico o scrittura privata. Ovviamente al fine di poter procedere alla trascrizione del preliminare, il contrat- to dovrà risultare necessariamente da atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero da scrittura privata con sottoscrizione autenticata giudizialmente (5).
LA FORMA. 126. La forma del contratto 273
LA FORMA. La forma deve essere sempre scritta. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, i contratti della P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam. Per un soggetto pubblico non è possibile una contrattazione La forma scritta deve, di norma, essere accompagnata dalla unicità del testo documentale, oppure il contratto con le imprese commerciali può essere concluso con atti distinti e successivi, cioè con lo scambio offerta + accettazione.
LA FORMA. 1. Il principio di libertà delle forme. .........................................
LA FORMA. La forma si configura quale mezzo di manifestazione della volontà. La manifestazione puo’ essere espressa: a mezzo parole, scritti etc., mezzi che rendano palese il pensiero - tacita: consistente in un comportamento che sarebbe incompatibile con una diversa volontà.
LA FORMA. L’accordo tra le parti L'accordo delle parti in un contratto ha luogo quando le volontà delle parti convergono in un unico oggetto. La manifestazione di volontà può essere espressa in vari modi, in base alle disposizioni previste dalla legge, purché sia riconoscibile da entrambe le parti. In particolar modo possiamo distinguere due diverse forme di manifestazione della volontà:
LA FORMA. In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma. – Dichiarazioni espresse: orali o scritte – Dichirazioni tacite: manifestate per comportamenti concludenti