Forma dell’assicurazione. L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art. 20.3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia “Eventi atmosferici” e “Collisione Animali Selvatici”” e comunque applicando questi criteri: - in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% - in caso di danno totale, il danno è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
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Samples: Informativa Precontrattuale, Informativa Precontrattuale, Informativa Precontrattuale
Forma dell’assicurazione. L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art. 20.3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia “Eventi atmosferici” e “Collisione Animali Selvatici”” e comunque applicando questi criteri: - in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% - in caso di danno totale, il danno è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
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Forma dell’assicurazione. L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art. 20.3.5 nell’art.20.3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia “Eventi atmosferici” e “Collisione Animali Selvatici”” e comunque applicando questi criteri: - in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% - in caso di danno totale, il danno è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
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