Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Autobox
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Autobox
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec linear@pec. xxxxxx.xx. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18 - 6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura? |
Linear, principalmente per l’R.C. Auto, ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei seguenti casi: se il conducente non è abilitato alla guida se il veicolo è adibito a scuola guida e durante la guida non è presente un istruttore abilitato se il veicolo ha una targa prova e circola senza l’osservanza della normativa (DPR 24/11/01 n. 474) se il veicolo è dato a noleggio con conducente senza licenza o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente per i danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è non conforme alle leggi in vigore e al libretto di circolazione se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti se il veicolo non è in regola con la revisione periodica se il veicolo circola in aree aeroportuali o su piste e circuiti privati se i danni sono causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove in caso di dolo dell’assicurato se i danni sono causati a terzi dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo durante la circolazione se i danni sono causati dal rimorchio, nel caso in cui non sia agganciato al veicolo in caso di mancato pagamento della quota di premio richiesta per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle condizioni di attivazione del servizio Linear AutoBox con il limite massimo di 5.000€ Alle coperture assicurative – sia base che opzionali - possono essere applicati rivalse, scoperti (espressi in percentuale o cifra fissa) o franchigie (espresse in cifra fissa o in percentuale) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda contrattuale, che possono portare alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. |
Che cosa è assicurato? |
Linear risarcisce i danni fino all’importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale). Per la garanzia R.C. Auto la legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000€ per danni alle persone e 1.300.000€ per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, tuttavia è possibile scegliere massimali di importo superiore. Sono assicurati: i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo i danni causati ai trasportati i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private i danni involontariamente causati a terzi per le operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici A seguito dell’installazione di Linear Autobox, Linear fornisce le prestazioni della garanzia Assistenza stradale base (garanzia sempre inclusa). Garanzie Opzionali (dettagli riportati nel DIP Aggiuntivo): RC Trasportati e minori, Utilizzo del gancio traino, Bonus protetto, Rinuncia alla rivalsa, Condizione Sospendi quando vuoi, Estensioni aggiuntive all’Assistenza stradale base (garanzia sempre inclusa), Incendio e furto, Solo furto totale, Eventi socio-politici, Cristalli -rottura parabrezza, Eventi atmosferici, Collisione Animali Selvatici, Incidente con veicolo non assicurato, Minikasko, Xxxxxxx chiavi e protezione imprevisti, Infortuni del conducente, Protezione 24, 4 zampe a bordo e Tutela giudiziaria. |
Che cosa non è assicurato? |
Non sono assicurati: i danni fisici e i danni alle cose del conducente del veicolo se responsabile del sinistro i danni alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente, della persona unita civilmente, degli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente di un veicolo con finanziamento rateale, del locatario di veicolo in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con essi o il conducente se l’assicurato è una società, i danni a cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado relativamente all’operazione di carico e scarico, i danni fisici e alle cose subiti da coloro che prendono parte alle operazioni e i danni alle cose trasportate o in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi |
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (RC Auto) delle autovetture per danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione in aree pubbliche e private, del veicolo indicato in polizza sul quale deve essere installato il dispositivo satellitare denominato Linear Autobox.
Dove vale la copertura? |
✓ Sei assicurato per le garanzie R.C. Auto, Estensioni aggiuntive alla R.C. Auto, Incendio e furto, Solo furto totale, Eventi socio-politici, Cristalli - rottura parabrezza, Eventi atmosferici, Minikasko, Perdita chiavi e Protezione Imprevisti Infortuni del conducente, 4 zampe a bordo,Tutela giudiziaria nei seguenti paesi: Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati. ✓ Sei assicurato per la garanzia Assistenza stradale base: - per le prestazioni al veicolo: per “Riparazioni sul posto” l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino. Per “Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, “Anticipo Spese legali”, “Interprete a disposizione” l’assicurazione non vale in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx Xxx Xxxxxx, ma solo per gli altri Stati dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati. Per “Traino”, “Viaggio per il recupero del veicolo”, “Autista a disposizione”, “Invio pezzi di ricambio”, “Spese d’albergo” e “Anticipi di denaro” l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati - per le prestazioni agli assicurati: per “Invio di un medico generico in Italia” l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino. Per “Consulenza medica”, “Rientro sanitario”, “Rientro con un familiare”, “Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato” e “Viaggio di un familiare” l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, dello Stato di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati ✓ Sei assicurato per le “Estensioni aggiuntive all’Assistenza stradale base”, “Collisione Animali Selvatici” e “Incidente con veicolo non assicurato” nei seguenti paesi: Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxx Xxxxxx. ✓ Sei assicurato per la garanzia Protezione 24 nel mondo intero. |
Che obblighi ho? |
- Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Linear tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza). - Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di Linear, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati in relazione alla garanzia R.C. Auto, o perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni o all’indennizzo, in relazione alle altre garanzie |
Quando e come devo pagare? |
Il premio deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto; in caso di frazionamento, il premio delle rate successive alla prima, deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Salvo i casi espressamente esclusi, la sostituzione del veicolo assicurato e la riattivazione o la risoluzione per vendita e altri casi indicati, richiesti dopo la sospensione – tranne nel caso di polizza con richiamata la condizione “Sospendi quando vuoi” - comportano il pagamento anticipato dei costi di gestione per € 19,75 oltre l’imposta sulle assicurazioni e il contributo obbligatorio al SSN. Puoi pagare tramite carta di credito (non prepagata), direttamente sul sito xxx.xxxxxx.xx o contattando il Servizio Clienti. Nel caso di polizza con pagamento del premio semestrale il premio di rata è maggiorato del 3%. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Il contratto ha normalmente durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa è comunque attiva sino all’ora e alla data di validità del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla sua scadenza. Puoi sospendere temporaneamente il contratto, in caso di inutilizzo del veicolo, ma in tale periodo il veicolo è privo di copertura assicurativa. Con la riattivazione la copertura riprende effetto e la scadenza della polizza verrà posticipata per il periodo corrispondente a quello di sospensione. |
Come posso disdire la polizza? |
Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza. |
Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Autobox
Data: 07/2022 (Il presente DIP aggiuntivo R.C. Auto è l’ultimo disponibile pubblicato)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (XXX Xxxxx), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’albo delle società capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €132,9 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 100,9 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxx/Xxxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2021, è pari a 73,4 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 33,1 milioni di euro, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a 124,8 milioni di euro e a 120,4 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 1,70 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,67 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
Linear Assicurazioni risarcisce i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti dei massimali indicati in polizza e, se sono state inserite altre garanzie oltre alla Responsabilità civile Auto, indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
Massimali | II massimali minimi previsti dalla legge sono: - € 6.450.000 per danni a persone e € 1.300.000 per danni a cose Accettando di pagare un premio più alto si possono scegliere massimali più elevati: - Massimale unico € 7.750.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico € 12.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico € 24.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico € 25.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose (questo massimale è disponibile in base alle valutazioni di Linear) | |
Garanzie estese | Estensioni sempre comprese: - i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private - i danni involontariamente causati dal gancio traino - la responsabilità del contraente/proprietario e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati a terzi per le operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. | |
Tipo di guida | Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato alla guida |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Linear Autobox | Il contratto prevede l’applicazione di una riduzione del premio RC. Auto a seguito dell’impegno ad installare e attivare sul veicolo assicurato il dispositivo elettronico concesso in comodato e denominato Linear Autobox. Linear, in caso di violazione degli obblighi relativi all’installazione e all’attivazione del dispositivo, da parte del contraente, richiede per la garanzia R.C. Auto la differenza tra il premio versato e quello normalmente previsto senza Linear Autobox. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
RC Trasportati e minori | La garanzia assicura entro il limite massimo di € 200.000,00 per sinistro: - i trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente causati a terzi non trasportati durante la circolazione - la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni causati ai terzi dalla circolazione, a sua insaputa, del veicolo condotto da minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi - i danni materiali causati a terzi, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo che comporti la responsabilità dell’assicurato per fatto non inerente alla circolazione |
Utilizzo del gancio traino | La garanzia assicura, entro i limiti convenuti nel contratto, i danni causati a terzi dal rimorchio agganciato al veicolo assicurato durante la circolazione |
Bonus protetto | La garanzia permette di mantenere la classe interna Linear in caso di sinistro con responsabilità che provochi uno scatto di malus. |
Rinuncia alla rivalsa | La garanzia protegge integralmente l’assicurato dalla rivalsa di Linear quando: - il conducente coinvolto in un sinistro con responsabilità è stato trovato in stato di ebbrezza (la rivalsa viene comunque esercitata se il conducente è affetto da etilismo) - il sinistro è avvenuto durante la circolazione dell’auto non ancora in regola con la revisione, purché successivamente rinnovata regolarmente |
Condizione Sospendi quando vuoi | La garanzia permette di riattivare la polizza sullo stesso veicolo senza pagare il costo di riattivazione di 19,75€ previsto in assenza della garanzia. La sospensione del contratto può essere effettuata da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 18 mesi. È possibile sospendere il contratto per un massimo di due volte nella durata del contratto. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. Le garanzie sotto elencate possono essere soggette a limitazioni di vendita da parte di Linear. |
Assistenza stradale base (sempre inclusa) | |
Garanzie di base | Qualora l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, la garanzia prevede la messa a disposizione di un immediato aiuto attraverso le seguenti prestazioni erogate entro i limiti convenuti (tutte le prestazioni operano per i sinistri riferiti direttamente all’utilizzo del veicolo indicato sulla scheda contrattuale): - Prestazioni di assistenza al veicolo: traino; riparazioni sul posto (prestazione erogata solo in Italia); viaggio per il recupero del veicolo; autista a disposizione; invio pezzi di ricambio; spese d’albergo; anticipi di denaro; rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (operante all’estero); anticipo spese legali (operante all’estero); interprete a disposizione (operante all’estero) - Prestazioni di assistenza sanitaria: rientro sanitario, rientro con un familiare, trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, consulenza medica, invio di un medico generico in Italia, viaggio di un familiare |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | - Auto sostitutiva: per un numero di giorni pari a quelli necessari alla riparazione (sino a un massimo di 4 consecutivi) in caso di furto o rapina del veicolo o immobilizzo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto parziale, furto o rapina, se la riparazione richiede oltre 8 ore di manodopera; inoltre comprende il Rientro alla residenza/prosecuzione del viaggio: organizza il viaggio fino alla destinazione oppure al luogo di residenza, di in caso di furto o rapina del veicolo o immobilizzo per almeno 3 giorni in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto parziale, furto o rapina |
- Foratura gomme: estende, per un solo evento per annualità, il traino anche al caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale e rapina tentata - Esaurimento carburante: fornitura di carburante, per un solo evento per annualità, in caso di immobilizzo del veicolo per esaurimento dello stesso - Montaggio catene: viene messo a disposizione un servizio, per un solo evento per annualità, di montaggio delle catene da neve sul posto, già in dotazione del veicolo | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non sono previsti scoperti e franchigie. Delimitazioni: - se l’assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Linear non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione - i veicoli superiori a 2.80 m di altezza potrebbero creare dificoltà per l’esecuzione della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata - in caso di furto o rapina del veicolo, la garanzia non opera più dal giorno successivo a quello della denuncia Principali esclusioni: L’assicurato non ha diritto alla prestazione dell’Assistenza stradale base nei seguenti casi: - se i sinistri sono avvenuti durante o in conseguenza alla partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra dichiarata o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell’assicurato - le prestazioni non vengono erogate in caso di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (come ad esempio: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire - se il trasporto non viene effettuato come da indicazioni presenti sul libretto di circolazione e/o per mancanza di conformità alle leggi vigenti - in caso di errato rifornimento - in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, se non è presente la garanzia Foratura gomme - in caso di mancanza di carburante, se non è presente la garanzia Esaurimento carburante - in caso di assenza delle dotazioni invernali obbligatorie per la circolazione - la prestazione di assistenza non prevede il montaggio delle catene, se non è presente la garanzia Montaggio catene Rivalse: - Linear esercita il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate se l’assicurato ha agito con dolo Limitazioni, esclusioni e rivalse relative alle garanzie con premio aggiuntivo: - Auto sostitutiva: sono esclusi i periodi di fermo del veicolo per l’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, e le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. La prestazione è valida solo in Italia e oltre i 50 km dalla residenza dell’assicurato - Per le prestazioni Foratura gomme, Esaurimento carburante e Montaggio catene, è previsto un solo intervento nell’anno di validità della polizza, con esclusione dei costi di acquisto dei pneumatici, dei materiali d’impiego per la riparazione, del montaggio e della relativa manodopera, del costo del carburante e della fornitura delle catene da neve. Le prestazioni sono valide solo in Italia |
Incendio e furto (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di incendio, furto o rapina (consumati o tentati) e i danni da circolazione conseguenti a questi ultimi eventi, e dall’azione del fulmine. Inoltre sono compresi i danni agli accessori di serie e aggiuntivi – optional, questi ultimi solo se dichiarati nella scheda contrattuale con un valore addizionale specifico. In caso di distruzione o perdita del veicolo assicurato, è previsto il rimborso delle spese per l’immatricolazione o per il passaggio di proprietà di un nuovo veicolo (sino al massimo di € 260) e della tassa automobilistica per i giorni compresi tra la data dell’evento e la scadenza della tassa. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previsti scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e relativi minimi non indennizzabili che vengono indicati nella scheda contrattuale e rimangono a carico dell’assicurato. L’assicurato non ha diritto alla prestazione nei seguenti casi: - danni provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell’assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge - danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività - danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove - danni causati da appropriazione indebita - danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma Eventuali accessori aggiuntivi - optional non presenti nel modello di serie vengono rimborsati soltanto se dichiarati in polizza come valore addizionale. |
Solo furto totale (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo esclusivamente in seguito alla sua sottrazione per furto o rapina consumati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e minimi non indennizzabili che vengono indicati nella scheda contrattuale e rimangono a carico dell’assicurato. L’assicurato non ha diritto alla prestazione nei seguenti casi: - danni provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell’assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge - danni causati da atti vandalici - danni causati da appropriazione indebita - avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari Eventuali accessori aggiuntivi - optional non presenti nel modello di serie vengono rimborsati soltanto se dichiarati in polizza come valore addizionale. |
Eventi socio politici (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza i danni causati al veicolo da atti vandalici e i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono assicurati anche i danni subiti ai cristalli rotti per causa accidentale o per fatto di terzi. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previsti scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e minimi non indennizzabili, franchigie (espresse in cifra fissa) che vengono indicati nella scheda contrattuale e/o nelle condizioni di assicurazione e che rimangono a carico dell’assicurato. Sono esclusi i danni da circolazione. Eventuali accessori aggiuntivi - optional non presenti nel modello di serie vengono rimborsati soltanto se dichiarati in polizza come valore addizionale. |
Cristalli – rottura parabrezza (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza le spese di riparazione o di sostituzione del solo parabrezza del veicolo nel caso di scheggiatura, rottura accidentale o danni involontari causati da terzi, entro il limite massimo di € 520 per evento. Se la riparazione o la sostituzione viene effettuata presso i centri UnipolGlass non verranno applicate franchigie ed è prevista un’estensione del massimale a € 620. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | E’ prevista la franchigia (espressa in cifra fissa) indicata nella scheda contrattuale e/o nelle condizioni di assicurazione che rimane a carico dell’assicurato. È possibile usufruire della garanzia per massimo 2 volte nell’anno di validità della polizza, una volta per la riparazione e una per la sostituzione. Sono esclusi i danni al parabrezza provocati da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere, da atti vandalici ed eventi sociopolitici, a seguito di tentato furto e i danni ad altre parti del veicolo a seguito di rottura del parabrezza. |
Eventi atmosferici (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, eruzione vulcanica, terremoto, maremoto, fino al massimale indicato nella scheda contrattuale e/o nelle condizioni di assicurazione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | È prevista la franchigia (espressa in cifra fissa) indicata nella scheda contrattuale e/o nelle condizioni di assicurazione e rimane a carico dell’assicurato. L’indennizzo non potrà mai essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Non sono coperti i danni da allagamento provocati solo da precipitazione atmosferica. |
Collisione animali selvatici (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi i danni agli accessori di serie stabilmente fissati, causati da collisione con animali selvatici, nel limite del massimale indicato sulla scheda contrattuale. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previsti scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e relativi minimi non indennizzabili che vengono indicati nella scheda contrattuale e rimangono a carico dell’assicurato. L’assicurazione non comprende i danni: - avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività - conseguenti a circolazione avvenuta su strada non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (mulattiere, sentieri di montagna ecc.) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale - verificatisi quando il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto è stato sanzionato dalla legge - avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e allenamenti - conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo |
- provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell’assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato) - se il veicolo non è in regola con la revisione periodica - conseguenti a collisione con cani randagi La garanzia non opera: - nel caso in cui il conducente viene sanzionato per aver omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervenute di soccorso agli animali che hanno subito il danno - se il sinistro si è verificato in autostrada L’indennizzo non potrà mai essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia copre un solo sinistro per annualità assicurativa. |
Incidente con veicolo non assicurato (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione causati da collisione con altro veicolo identificato ma non assicurato. L’indennizzo viene corrisposto fino al valore del veicolo rilevato dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro. Linear riconosce l’indennizzo per le sole spese di riparazione del veicolo sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale. In caso di riparazione antieconomica o di vendita del veicolo senza aver effettuato la riparazione, l’indennizzo viene erogato in funzione del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | E’ prevista la franchigia (espressa in cifra fissa) indicata nella scheda contrattuale e/o nelle condizioni di assicurazione e rimane a carico dell’assicurato. L’assicurazione non comprende i danni: - avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività - causati da dolo del proprietario, del conducente o dell’assicurato - avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e allenamenti - verificatisi quando il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto è stato sanzionato dalla legge - avvenuti in occasione di attività illecita del contraente e/o dell’assicurato - conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo - se il veicolo non è in regola con la revisione periodica La garanzia non è operante qualora il Fondo di Garanzia Vittime della Strada abbia già provveduto a risarcire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo. |
Minikasko (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione e causati da collisione con altro veicolo identificato, se è accertata la totale o parziale responsabilità dell’assicurato nel causare il sinistro. L'indennizzo viene corrisposto fino al massimale indicato sulla scheda contrattuale, corrispondente al valore del veicolo rilevato dalla rivista Quattroruote, e in proporzione alla quota di responsabilità accertata. Linear riconosce l’indennizzo per le sole spese di riparazione del veicolo sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale. In caso di riparazione antieconomica o di vendita del veicolo senza aver effettuato la riparazione, l’indennizzo viene corrisposto fino al limite massimo del valore commerciale del veicolo |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | E’ prevista la franchigia (espressa in cifra fissa) indicata nella scheda contrattuale e/o nelle condizioni di assicurazione e rimane a carico dell’assicurato. Non sono assicurati i danni causati da: - atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività - dolo del proprietario o dell’assicurato - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove - conducente non abilitato alla guida o in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - attività illecita del contraente e/o dell’assicurato - vizi di costruzione - furto o rapina consumati o tentati del veicolo - Incendio, esplosione o scoppio |
Xxxxxxx xxxxxx e Protezione imprevisti (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear rimborsa le spese sostenute e documentate in caso di: - Perdita chiavi per: - la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo - la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto - l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell’impianto antifurto. In caso di smarrimento o di furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto dell’auto indicata in polizza. - Ripristino box in caso di incendio per: il ripristino del locale danneggiato a seguito dell’incendio dell’auto indicata in polizza, ricoverata all’interno del box di proprietà dell’assicurato o del contraente . - Lavaggio e disinfezione per: il lavaggio e la disinfezione del mezzo, In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo indicato in polizza e del successivo ritrovamento dello stesso. Linear rimborsa forfettariamente 25 € in caso di: - Duplicato patente: a copertura delle spese di duplicazione sostenute a seguito di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida dell’assicurato o del contraente |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia copre un solo sinitro, per annualità assicurativa, per ogni evento coperto. Linear rimborsa entro i massimali stabiliti per singolo evento. |
Infortuni del conducente (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza i danni da invalidità permanente o da morte conseguenti ad infortunio subito da qualsiasi conducente alla guida del veicolo purché abilitato e purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’indennizzo sarà effettuato solo se l’invalidità permanente supera la soglia del 3% indicata in polizza. L’indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente tale soglia. Se la percentuale di invalidità permanente è pari o superiore al 25% non viene applicata la franchigia. Non sono assicurati gli infortuni derivanti da: - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove - delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa - movimenti tellurici - guerra o insurrezione - trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti - stato di ebrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene - conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da |
infortuni - infarti Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute. Se il conducente, al momento del sinistro, non utilizza i dispositivi di sicurezza obbligatori (come ad esempio l’utilizzo delle cinture di sicurezza), sull’indennizzo verrà applicato uno scoperto del 30%. |
Protezione 24 (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza per i danni da invalidità permanente o da morte conseguenti ad infortunio subito dal conducente abituale indicato in polizza durante ogni attività diversa dalla guida del veicolo assicurato. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’indennizzo sarà effettuato solo se l’invalidità permanente supera la soglia del 3% indicata in polizza. L’indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente tale soglia. Se la percentuale di invalidità permanente è pari o superiore al 25% non viene applicata la franchigia. Non sono assicurati gli infortuni derivanti da: - guida di veicoli o natanti se il conducente non è abilitato alla guida - operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio - delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa - atti di terrorismo, sabotaggio e sequestro di persona - stato di ebrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene - intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi - conseguenze dovute allo sviluppo di energia nucleare o radioattività - terremoti o eruzioni vulcaniche - conseguenze derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non sono utilizzate per fini pacifici - attività lavorativa in qualità di appartenente all’arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria e Guardie Giurate Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute. |
4 zampe a bordo (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear indennizza, nei limiti della garanzia e della somma indicata nella scheda contrattuale, le spese mediche derivanti da lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con veicolo identificato, se è accertata la totale responsabilità dell’assicurato nel causare il sinistro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Ai fini della presente garanzia per animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti. La garanzia opera a condizione che: - il trasporto dell’animale sia effettuato in conformità al Codice della Strada - le lesioni siano compatibili con la dinamica dell’incidente - l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato - l’animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge n. 281 del 1991 (in caso di mancata iscrizione presso l’anagrafe canina dovrà essere fornita prova della proprietà dell’animale con idonea documentazione: ad es. libretto delle vaccinazioni, fattura d’acquisto, documentazione di adozione ecc.) Il massimale indicato si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia copre un solo sinistro per annualità assicurativa |
Tutela giudiziaria (opzionale) | |
Garanzie di base | Linear rimborsa, previa autorizzazione e sino a un massimo di € 6.000, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato alla guida in relazione ai seguenti casi assicurati: - controversie per danni subiti per fatti illeciti causati da terzi o per danni causati a terzi in occasione della circolazione del veicolo - istanza di dissequestro del veicolo posto sotto sequestro a seguito di incidente stradale - ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Non sono assicurate le seguenti spese: - le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere - le spese di giustizia penale - gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.) - le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private L’assicurato non ha diritto alla prestazione nei seguenti casi: - se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della R.C. Auto - nel caso di controversia promossa contro l’assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore - se il conducente è contravvenzionato o indagato per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per non aver osservato l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione o assoluzione, con esclusione del patteggiamento - se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità - in relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti - per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C. Auto del veicolo indicato in polizza - per le controversie che hanno ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private - per la difesa dell’assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Linear. |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Rischi esclusi | Per la garanzia R.C. Auto non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni. Per le garanzie diverse dall’R.C. Auto non si ha diritto all’indennizzo o alla prestazione in caso di dolo dell’assicurato, salvo, per la garanzia Infortuni del conducente e Protezione 24, in caso di atti di solidarietà umana o legittima difesa. Per la garanzia Assistenza stradale base, non si ha diritto alla prestazione se il veicolo non è immatricolato in Italia e non è regolarmente assicurato con polizza R.C. Auto. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni. Per le garanzie diverse dalla X.X.Xxxx si rimanda a “Limitazioni, esclusioni e rivalse” di ogni singola garanzia. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Denuncia di sinistro: | ||
In caso di sinistro, l’assicurato deve denunciare l’accaduto tempestivamente o al massimo entro 3 giorni contattando il Servizio Sinistri di Linear per aprire il sinistro e ricevere assistenza: | ||
Cosa fare in caso di Sinistro? | - la denuncia relativa alla garanzia R.C. Auto deve essere effettuata telefonicamente al numero 051 71 93 456 e inviando il modulo di “Constatazione amichevole di incidente” via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xx. Si può denunciare un sinistro anche tramite il sito xxx.xxxxxx.xx (sezione Guasti e Sinistri - Denuncia un sinistro) o, in alternativa, per posta a Linear Assicurazioni, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Il modulo deve essere compilato in ogni punto e descrivere la dinamica del sinistro. In caso di furto o rapina dovrà essere tempestivamente inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente - la richiesta di Assistenza stradale può essere effettuata tramite l’app Linear Assistenza stradale (su Google Play e App Store), oppure telefonicamente al n. verde dedicato 800 - 47.59.99 (Centrale operativa di UnipolAssistance S.c.r.l.) nel momento in cui si verifica il sinistro - la denuncia di sinistro relativa alle garanzie Incendio e furto, Solo furto totale, Eventi sociopolitici, Cristalli -rottura parabrezza, Eventi atmosferici, Collisione Animali Selvatici, Incidente con veicolo non assicurato, Minikasko, Xxxxxxx chiavi e protezione imprevisti, deve essere effettuata telefonicamente al n. 051 7193456, oppure via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xx o via posta a Linear Assicurazioni, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - la denuncia di sinistro relativa alle garanzie Infortuni del conducente e Protezione 24, 4 zampe a bordo, deve essere effettuata per iscritto, via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xx oppure via posta a Linear Assicurazioni, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il contraente, l’assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve essere corredata di certificato medico e presentare le indicazioni del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato - la denuncia di sinistro Tutela giudiziaria, deve essere effettuata telefonicamente al n. 051 7193456, oppure via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xx o via posta a Linear Assicurazioni, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx | |
La mancata denuncia avrà come conseguenza la perdita totale o parziale del rimborso. Qualora il sinistro R.C.A. venga denunciato da un terzo, la compagnia invierà una comunicazione per invitare l’assicurato a presentare denuncia entro 5 giorni. | ||
Procedure di risarcimento del danno da circolazione (Garanzia R.C. Auto) | ||
Risarcimento diretto | ||
L’assicurato, nei casi in cui ritiene che la responsabilità del sinistro sia in tutto o in parte dell’altro conducente coinvolto, deve inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a Linear con raccomandata A/R o PEC; può anticipare la richiesta anche telefonicamente. | ||
Il risarcimento diretto si applica se sono presenti le seguenti condizioni: | ||
- incidente fra due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia (o Repubblica di San Marino o Stato del Vaticano) - danni a cose e/o lesioni di lieve entità ai conducenti (postumi non superiori al 9%) - entrambe le compagnie assicurative devono aderire alla convenzione CARD | ||
Richiesta di risarcimento danni alla compagnia di controparte | ||
In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l’assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni all’impresa di assicurazioni che assicura il responsabile del sinistro. | ||
Risarcimento danni ai terzi trasportati | ||
Se il trasportato sul veicolo assicurato subisce danni, salva l’ipotesi di sinistro causato da caso fortuito e a prescindere dall’accertamento della responsabilità, la richiesta di risarcimento va inoltrata direttamente a Linear con le modalità sopra indicate. | ||
Cosa fare in caso di Sinistro? | Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: | |
- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero |
Richiesta di risarcimento danni a CONSAP In caso di sinistri R.C. Auto con veicoli non assicurati o non identificati, è necessario presentare denuncia al Fondo di Garanzia Vittime della strada istituito presso la CONSAP Spa, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx. Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxxx.xx. | |
Assistenza diretta/in convenzione: È possibile far riparare il veicolo presso le strutture convenzionate del circuito UnipolService (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) e provvedere alla riparazione o sostituzione del parabrezza o alla sostituzione dei cristalli rotti ove previsto dalla garanzia, presso un centro UnipolGlass (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: L’assicurato può scegliere di rimborsare i sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione del contratto, evitando così lo scatto del malus e gli aumenti del premio. Nell’ attestato di rischio non saranno quindi riportati i sinistri rimborsati. Per rimborsare il sinistro è necessario rivolgersi a Consap (Via Yser 14, 00198 Roma) per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento diretto”, o a Linear per gli altri sinistri. Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a Linear. | |
Gestione da parte di altre imprese: I sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale e le estensioni aggiuntive vengono gestite dalla società UnipolAssistance S.c.r.l., società non assicurativa (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello derivante dal mancato pagamento del premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di esso l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica il termine più lungo previsto per il reato). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | Sinistro R.C. Auto Linear, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, dovrà formulare un’offerta al danneggiato o negare il risarcimento motivandolo entro i seguenti termini: 1. Se il sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”: - 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento – inviata a Linear tramite lettera raccomandata A/R o PEC- per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9% Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione o della non accettazione del danneggiato o in caso di sua mancata risposta. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui la procedura non sia applicabile, Linear provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’assicurato e ad inoltrare la richiesta alla Compagnia del responsabile del sinistro. 2. Se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: • Per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, inoltrata con raccomandata A/R o PEC - 30 giorni se alla richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata A/R o PEC viene allegato il modulo di Constatazione amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti • Per i danni alla persona (lesioni o decesso): - 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A/R o PEC, il dan- neggiato o gli aventi diritto, allegano i documenti necessari per la valutazione del danno e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal modulo di Constatazione amichevole di incidente |
Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall’accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Sinistri garanzie diverse da R.C. Auto Nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, Linear ha l’obbligo: - di indennizzare l’assicurato stesso entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l’ammontare del danno - previo accordo tra Linear e l’assicurato/suoi eredi o in seguito all’esito della procedura di perizia contrattuale/arbitrato irrituale - se il sinistro è relativo alle garanzie Incendio e furto, Solo furto totale, Eventi sociopolitici, Cristalli -Rottura parabrezza, Eventi atmosferici, Collisione Animali selvatici, Incidente con veicolo non assicurato, Minikasko, Perdita chiavi e protezione imprevisti, Infortuni del Conducente, Protezione 24, 4 zampe a bordo. - di rimborsare le spese legali sostenute dall’assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento – previa valutazione della congruità - o dal lodo arbitrale se il sinistro è relativo alla garanzia Tutela giudiziaria - di rimborsare le spese sostenute dall’assicurato, nei casi in cui è stato autorizzato, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione in caso di sinistro relativo all’Assistenza stradale base |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando e come devo pagare?”. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. | |
Xxxxxxxx | Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto - al netto delle imposte e del contributo al SSN– nei seguenti casi: - demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo con risoluzione del contratto - trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto - risoluzione del contratto in seguito a furto totale o rapina del veicolo - risoluzione consensuale del contratto |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | I contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Le garanzie sono valide fino alle ore 24 del giorno di scadenza e non si applica il periodo di 15 giorni di ulteriore copertura previsto nel caso in cui la polizza ha la durata di 1 anno. | |
Sospensione | E’ possibile sospendere il contratto pagando alla riattivazione 19,75€ a titolo di costi di gestione. La sospensione può essere effettuata da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 18 mesi. E’ possibile sospendere per un massimo di due volte nella durata del contratto. Non è possibile sospendere i contratti che durano meno di un anno e quelli che sono vincolati da leasing o finanziamento, a meno che il contraente non fornisca l’autorizzazione della società vincolataria. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Clausola di tacito rinnovo | Non è previsto il tacito rinnovo e la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto. | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contraente può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dalla stipula. La comunicazione di recesso può essere inviata a Linear per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa la comunicazione di recesso può essere inviata a Linear scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza”. A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato al netto dell’imposta e del contributo SSN. |
Risoluzione | Il cliente ha diritto a richiedere la risoluzione consensuale del contratto se: - non si sono verificati sinistri - ha inviato tutti i documenti richiesti per la polizza Inoltre il contraente ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - demolizione o esportazione deinitiva all’estero del veicolo - trasferimento della proprietà del veicolo - furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto ai proprietari e utilizzatori (persone fisiche e giuridiche) di un’autovettura su cui viene installato il dispositivo satellitare denominato Linear Autobox, che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo e usufruire delle prestazioni di assistenza in virtù dell’installazione del predetto dispositivo. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione Linear distribuisce la polizza attraverso procedure di collocamento a distanza anche avvalendosi di intermediari. In tal caso, la quota parte percepita in media dagli intermediari è il 9,4% del premio netto. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri o il comportamento della Società devono essere inoltrati per iscritto a: Linear Assicurazioni - Funzione Reclami, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - tramite email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx - tramite fax al numero 000 0000000 Oppure utilizzando l’apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.Xxxxxx.xx I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.Xxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni), è condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria. |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Perizia contrattuale e Xxxxxxxxx (garanzie diverse da “R.C. Auto”) L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra Linear e l’assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie Incendio e furto, Solo furto totale, Eventi socio-politici, Cristalli-Rottura parabrezza, Eventi atmosferici, Collisione Animali selvatici, Incidente con veicolo non assicurato, Minikasko, Infortuni del conducente, Protezione 24, 4 zampe a bordo e Tutela giudiziaria, che Linear e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici o ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di Linear e dell’assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Liti transfrontaliere Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx- finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin- net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure per affrontare in modo corretto l’incidente.
Segnala subito l’incidente posizionando il triangolo e nel farlo indossa il giubbotto di segnalazione;
Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie che possano aiutareacomprendereladinamicadell’incidente;
Recupera il Certificato di assicurazione tuo e della controparte per non sbagliare la compilazione del modulo. È importante che questi dati vengano inseriti correttamente;
Compila il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) in tutte le sue parti, seguendo la pratica guida allegata;
Firma il modulo CAI e fai firmare anche l’altro conducente (se possibile);
Scatta una foto con il tuo smartphone al modulo di constatazione amichevole compilato e firmato. Controlla che tutti i dati siano a fuoco e ben visibili, firme comprese. Perché la copia sia valida il modulo deve rientrare in un’unica immagine;
Verifica la presenza di testimoni, chiedi le loro generalità e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;
In presenza di feriti, anche non gravi, puoi chiamare le autorità;
Ricordati di denunciare subito l’incidente inviando la foto a xxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Servizio Sinistri Linear
(un operatore specializzato ti fornirà l’assistenza di cui hai bisogno e ti dirà come comportarti)
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Numero per chiamate dall’estero/Servizio attivo dal lunedì/venerdì 8.30/20.00 sabato 8.30/14.00
Assistenza Linear (Carro Attrezzi) 800 47 59 99 / x00 000 00 00 000
Numero per chiamate dall’estero/Servizio offerto in collaborazione con UnipolAssistance attivo 24 ore su 24
Linear in qualità di distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione e di pubblicarlo sul sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto Linear consegna o trasmette le informazioni di cui all’allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx)
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet xxx.xxxxxx.xx recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email xxxxxxx@xxxxxx.xx, pec xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.
Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente secondo le modalità e i recapiti presenti nel DIP aggiuntivo.
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
b. il contraente ha facolta di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.
Linear in qualità di distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122 Sezione I - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni
b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono o email il cliente potrà ricevere informazioni personalizzate utili a valutare la coerenza della proposta assicurativa nonché a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni, pur non rientrando tale attività nella definizione di consulenza di cui all’art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni.
Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni
I dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.
Linear in qualità di distributore svolgendo la fase precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza, consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.
Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122.
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo.
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;
b) su supporto durevole non cartaceo;
c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.
Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo a richiesta del contraente.
Per “supporto durevole” deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate. Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.
In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center.
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti - Edizione 05/2019
Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,
contrattuali, assicurativi (di regola,10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).
Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A.. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
Condizioni di Assicurazione – Copertina Pagina 2 di 72
Indice dei contenuti
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 1
2. RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (R.C. AUTO) 5
3. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALLA R.C. AUTO 13
GARANZIA ASSISTENZA STRADALE BASE 16
4. ASSISTENZA STRADALE BASE 16
5. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL’ASSISTENZA STRADALE BASE (Opzionali) 22
9. CRISTALLI - ROTTURA PARABREZZA 30
11. COLLISIONE ANIMALI SELVATICI 32
12. INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO 33
14. XXXXXXX XXXXXX E PROTEZIONE IMPREVISTI 37
15. INFORTUNI DEL CONDUCENTE 38
21. ESEMPI DI APPLICAZIONE DI MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI NON INDENNIZZABILI 62
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear e il contraente attribuiscono il seguente significato:
A
Accessori di serie | Equipaggiamenti montati stabilmente sul veicolo dalla casa costruttrice costituenti la normale dotazione e compresi nel prezzo base del listino. |
Accessori aggiuntivi - optional | Equipaggiamenti non di serie montati stabilmente dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, con supplemento sul prezzo di listino, e dichiarati all’atto della stipula del contratto sulla base della fattura d’acquisto. |
Alienante | La persona fisica o giuridica che trasferisce il diritto di proprietà del veicolo. |
Animali da compagnia | Per animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti. |
Animali selvatici | Animali che fanno parte della fauna che vive in libertà sul territorio nazionale (ad esempio caprioli, cinghiali, cervi), sono esclusi i cani randagi. |
Assicurato | Per la garanzia R.C. Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità civile è coperta dal contratto; per le altre garanzie è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurato (per la garanzia Assistenza stradale) | Il conducente del veicolo, purché autorizzato all’uso e le persone trasportate a bordo del veicolo. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione1 e/o la garanzia prestata con il contratto. |
Attestato di rischio | Documento elettronico in cui, nell’ambito delle assicurazioni R.C. Auto, sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato; esso contiene la storia dei sinistri del veicolo assicurato nel corso degli anni indipendentemente dal suo conducente, nonché l'indicazione della classe di merito interna della Compagnia (CI) e della classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione. |
Atto Vandalico | Atto di violenza effettuato per danneggiare. |
C
Carta verde | Documento internazionale di assicurazione che estende la copertura assicurativa della R. C. Auto alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-bureaux). Tale documento: - attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione R.C. Auto nei Paesi di origine - adegua automaticamente l’assicurazione R.C. Auto stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati. |
Centrale operativa UnipolAssistance (per la garanzia Assistenza stradale) | Parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in base a specifica convenzione con Linear, è deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare le prestazioni previste in polizza ed erogarne direttamente alcune. |
Classe di merito interna (CI) | Classe di merito assegnata da Linear, presa in considerazione per calcolare il premio R.C. Auto. |
Classe di merito di conversione universale (CU) | Classe universale valida per tutte le Compagnie. Va da 1 (migliore) a 18 (peggiore). |
Codice delle Assicurazioni private | Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche. |
Conducente abituale | La persona fisica indicata dal contraente in polizza e che abitualmente guida il veicolo assicurato. |
Contraente | La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si assume i relativi obblighi tra cui è preminente quello di pagare il premio. |
D
Difetto fisico | Perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale). |
De cuius | Persona defunta dalla quale proviene un'eredità. |
E
Ebbrezza alcolica | Condizione di alterazione a causa dell’uso di bevande alcoliche2. |
Evento fortuito (per la garanzia Assistenza stradale) | Evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà dell’assicurato. |
Evento Socio Politico | Evento accaduto in conseguenza a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggi. |
F
Familiare (per la garanzia Assistenza stradale) | Parente e affine fino al terzo grado, anche non convivente con l’assicurato, e il convivente di fatto. |
Fattori di rischio | Gli elementi presi in considerazione per calcolare il premio. |
Franchigia (o Minimo non indennizzabile) Franchigia (per le garanzie Infortuni del conducente e Protezione 24) | Importo fisso che rimane a carico dell’assicurato in caso di sinistro, indicato sulla scheda contrattuale. La parte di danno che è esclusa dall’Indennizzo, espressa in percentuale di Invalidità Permanente. |
Furto | Sottrazione del veicolo o di sue parti a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. |
G
Guasto (per la garanzia Assistenza stradale) | Danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’assicurato l’utilizzo in condizioni normali. Non sono considerati guasti la foratura, lo scoppio di uno o più pneumatici e l’esaurimento del carburante. |
Guida Libera | Formula tariffaria che, rispetto alle caratteristiche del conducente, non prevede limitazioni per la guida del veicolo assicurato. |
I
Incendio | La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine. |
Incidente (per la garanzia Assistenza stradale) | Evento connesso alla circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. |
2 Art. 186 del Nuovo codice della strada.
Indennizzo | La somma dovuta all’assicurato in caso di sinistro. |
Infortunio | L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. |
Intestazione temporanea del veicolo3 | È l’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione delle generalità dei soggetti, diversi dall’intestatario, che hanno la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. |
Invalidità permanente | Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. |
L
Linear | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., sede legale xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, che presta l’assicurazione. |
Linear Autobox | Dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati descritti nel “Contratto di abbonamento ai servizi” stipulato dal contraente. |
Luogo dell’assistenza (per la garanzia Assistenza stradale) | Località presso la quale Linear è chiamata a erogare le prestazioni di assistenza previste dal contratto. |
Massimale | Somma sino alla concorrenza della quale Linear presta l’assicurazione. |
Offerta Linear Autobox | Soluzione assicurativa indicata in polizza che comprende la garanzia R.C. Auto con l’opzione “Guida libera” e la garanzia “Assistenza stradale base” e prevede l’installazione di Linear Autobox in comodato e la sottoscrizione del “Contratto di abbonamento ai servizi” di UnipolTech. |
M O
P
Periodo di osservazione | È il periodo di tempo nel quale vengono registrati gli eventuali sinistri causati dall’assicurato, ai fini dell’evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull’attestato di rischio. |
Persone unite civilmente o conviventi di fatto | Persone che, indipendentemente dal genere, sono unite con la certificazione prevista dalla legge4. La stessa legge prevede che sono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, e che hanno la stessa residenza (risultano nello stesso nucleo familiare). |
Polizza | Documento che prova il contratto di assicurazione5. |
P.R.A. | Pubblico Registro Automobilistico. |
Premio | Somma che il contraente deve a Linear come corrispettivo per le garanzie assicurative prestate con il contratto. Il premio netto si ottiene sottraendo al premio complessivo l’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia R.C. Auto, anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). |
3 Art. 247bis comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni.
4 Legge n. 76 del 20 maggio 2016.
5 Art. 1888 del Codice Civile.
Prestazione (per la garanzia Assistenza stradale) | L’aiuto immediato che Linear mette a disposizione tramite la Centrale operativa UnipolAssistance all’assicurato che si trova in difficoltà a causa di un sinistro Assistenza. |
Q
Quattroruote | Listino mensile, redatto da Editoriale Domus, utilizzato per determinare il valore dei veicoli nuovi o usati, in base al “Codice Infocar” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico. |
R
Rapina | Sottrazione del veicolo o di sue parti a chi lo detiene compiuta con violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. |
Residenza (per la garanzia Assistenza stradale) | Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, formalmente indicata nei registri anagrafici comunali. |
Rischio | Probabilità che si verifichi un sinistro. |
Risarcimento | Somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro R.C. Auto. |
Risarcimento diretto | Procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa6. |
Xxxxxxx | Diritto di Linear a recuperare dal contraente o dagli assicurati le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni che derivano dal contratto o di clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. |
S
Segmento (per la garanzia Assistenza stradale) | Categoria di assegnazione dei veicoli a noleggio. |
Scoperto | Percentuale calcolata sull’entità del danno, che resta a carico dell’assicurato in caso di sinistro. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Sinistro (per la garanzia Assistenza stradale) | Guasto, incidente, incendio, furto (tentato, parziale, realizzato), rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo o l’assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite. |
Società vincolataria | E' la società con la quale il cliente ha attivato un finanziamento o un leasing per l'acquisto del veicolo. |
Sottoassicurazione | Caso in cui il valore indicato in polizza copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro. |
Stipula | Conclusione formale del contratto. |
Struttura Organizzativa (per la garanzia Assistenza stradale) | Complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza. |
U | |
UnipolGlass | È una società del Gruppo Unipol che offre il servizio di riparazione e sostituzione del parabrezza, mettendo a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale. |
6 Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private e DPR 18 luglio 2006, n. 254.
UnipolService | È una società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, che mediante un network di centri di riparazione selezionati fornisce ai clienti del Gruppo riparazioni certificate. |
UnipolTech | UnipolTech S.p.A., la Società che eroga e gestisce i servizi infotelematici connessi all’installazione di Linear Autobox. |
V
Veicoli eccezionali (per la garanzia Assistenza stradale) | Veicoli che nella configurazione di marcia superano, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Nuovo codice della strada. |
NORME COMUNI
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando comincia la copertura e quando finisce
Durata del contratto e periodo di copertura
Il contratto dura un anno, ha validità dalle 24 del giorno di decorrenza, e si risolve automaticamente alla sua scadenza. In ogni caso, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con un’altra compagnia, le garanzie restano attive fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le 24 del 15° giorno dopo la scadenza di questo contratto.
Non occorre comunicare la disdetta a Linear alla scadenza del contratto, perché si risolve automaticamente.
Le garanzie restano comunque valide fino alle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, anche se la polizza non viene rinnovata.
Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il contraente può recedere dal contratto e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato al netto dell’imposta e del contributo al SSN che per legge restano a suo carico. Il contraente deve comunicare per iscritto a Linear la sua decisione di recedere dal contratto, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza”.
Risoluzione consensuale del contratto
Il contraente può chiedere a Linear di interrompere il contratto in anticipo rispetto alla data di scadenza se:
- non si sono verificati sinistri
- ha inviato tutti i documenti eventualmente richiesti da Linear
- ha pagato i premi dovuti
Per ottenere la risoluzione, il contraente deve inviare a Linear la richiesta unitamente a una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto tramite email o posta.
La risoluzione consensuale non è consentita per i contratti:
- di durata inferiore a 1 anno
- sospesi
- vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della Società vincolataria La risoluzione richiesta dopo otto mesi dalla data effetto della polizza non determina alcun rimborso.
Il contratto si risolve e la copertura cessa dalla data di effetto dell’appendice di risoluzione. Dalla stessa data Linear rimborsa il premio pagato e non goduto al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN. Per il calcolo dell’importo di rimborso, sul periodo di assicurazione goduto è applicata una maggiorazione del 30% del premio annuo.
Contratti di durata inferiore a 1 anno
Se il contratto, diversamente da quanto previsto dal precedente art. 1.1 “Durata del contratto e periodo di copertura”, viene stipulato non per 1 anno, ma per una durata inferiore, le garanzie sono valide fino alle 24 del giorno di scadenza indicato in polizza: non si applica quindi il periodo di 15 giorni di ulteriore copertura previsto nel caso di polizza della durata di 1 anno.
Per questi contratti si applica la maggiorazione di premio indicata nella sezione “Dichiarazioni e informazioni contrattuali” della scheda contrattuale.
Quando e come devo pagare
Stipula del contratto e pagamento del premio
Per stipulare il contratto è necessario inviare a Linear i documenti richiesti, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione “Acquistare la polizza”, e pagare il premio previsto tramite carta di credito (non prepagata).
Avvenuto il pagamento, Linear invia al contraente la polizza, il certificato di assicurazione e la carta verde.
Pagamento rateale
Se Linear prevede il pagamento del premio a rate, ogni rata deve essere pagata entro la scadenza stabilita con la modalità indicata nel precedente articolo.
Nel caso di polizza con premio a rate, per stipulare il contratto e perché quest’ultimo produca i suoi effetti, il contraente deve aver pagato la prima rata. Se il contraente non paga le rate intermedie, cioè quelle successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento. Rimangono invariate le successive scadenze. I sinistri che si verificano durante il periodo di sospensione non sono coperti.
Che obblighi ho
Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
Linear presta l’assicurazione sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni non sono corrette, cioè contengono informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte.
In questo caso, se il contraente rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l’annullamento del contratto7. Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Xxxxxx può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto8.
Inoltre, il contraente deve comunicare immediatamente a Linear eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi, rifiutare il pagamento del sinistro o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto9.
Tutte le variazioni delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto (ad esempio, la residenza, presenza di neopatentati nel nucleo familiare) devono essere tempestivamente comunicate a Linear per poter adeguare il premio al nuovo rischio.
In mancanza della comunicazione, Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi.
Variazioni contrattuali
Se il contratto è sostituito, si procede all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto. In occasione della sostituzione, Linear può richiedere al contraente la relativa documentazione. Salvo quando diversamente specificato, ogni sostituzione di polizza richiesta dal contraente per cambio veicolo comporta, oltre all'eventuale conguaglio, il pagamento di 19,75€ a titolo di costi di gestione oltre l’imposta delle assicurazioni e del contributo obbligatorio al SSN.
7 Art. 1892 del Codice Civile.
8 Art. 1893 del Codice Civile.
9 Art. 1898 del Codice Civile.
Trasferimento della proprietà del veicolo
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, il contraente deve rivolgersi a Linear e, sulla base della scelta dell’alienante (cioè dell’ex proprietario che ha venduto il veicolo), si determina10 uno di questi effetti:
a) risoluzione del contratto dalla data di trasferimento di proprietà che risulta dalla documentazione di vendita. In questo caso Linear risolve il contratto e restituisce la parte del premio relativa al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN
b) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente. In questo caso, l’alienante informa Xxxxxx e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione
c) sostituzione del contratto per l’assicurazione di un altro veicolo di proprietà dello stesso alienante, dopo aver pagato l’eventuale conguaglio del premio comprensivo anche del pagamento di 19,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all’imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN. In questo caso le garanzie prestate con il contratto precedente restano valide per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato di assicurazione
Se il contraente non comunica la vendita del veicolo, deve comunque pagare il premio dovuto.
Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, prima di procedere il contraente deve fornire l’autorizzazione da parte della società vincolataria.
Conto vendita
Quando il veicolo viene consegnato in conto vendita il contraente può chiedere:
a. che il contratto sia reso valido per un altro veicolo intestato allo stesso proprietario
b. la risoluzione del contratto presentando la documentazione dell’avvenuta vendita. Linear rimborsa il premio netto pagato e non goduto dalla data di consegna del veicolo in conto vendita
Se il contraente ha chiesto che il contratto sia reso valido per un altro veicolo, come indicato al punto a, e il conto vendita non è andato a buon fine, potrà riassicurare il veicolo rientrato dal conto vendita utilizzando, in relazione alla garanzia di Responsabilità civile, la classe CU precedente al conto vendita.
Cessazione di rischio per demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato
Se il rischio cessa per demolizione del veicolo, il contraente deve comunicarlo tempestivamente a Linear fornendo copia del certificato che attesta che il veicolo è stato consegnato per la demolizione. Questo certificato deve essere rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o succursale di casa costruttrice.
Se il rischio cessa per distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo tempestivamente a Linear fornendo la documentazione del P.R.A. che attesta che sono stati restituiti il certificato di proprietà, la carta di circolazione e la targa di immatricolazione, oppure fornendo l’attestazione di radiazione dal P.R.A.
In caso di ritiro definitivo ed esclusivo del veicolo su area privata11, il contraente deve comunicare tempestivamente il ritiro a Linear e fornire la documentazione del P.R.A.
Alla ricezione della documentazione richiesta, Linear rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN, dalla data di cessazione del rischio. Nel caso di distruzione conseguente ad incendio totale non è prevista la restituzione della parte di premio relativa alla garanzia Incendio.
Se il contraente non comunica la cessazione del rischio, deve comunque pagare il premio dovuto.
10 Art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private.
11 Art. 103 del Nuovo codice della strada, come modificato dal D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22.
Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta:
- procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear
- comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza”
La sospensione decorre dalla data di effetto dell’appendice di sospensione.
La sospensione può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza.
Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto:
- la riattivazione della polizza
- la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita
È possibile chiedere la sospensione:
- se sono stati pagati gli importi dovuti
- in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta
- per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione:
- se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto è inferiore a 30 giorni
- in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.12 “Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”.
La riattivazione del contratto può avvenire sullo stesso veicolo assicurato al momento della sospensione oppure su un altro veicolo dello stesso proprietario. In questi casi viene:
- emesso un nuovo contratto che sostituisce quello sospeso
- mantenuta la stessa formula tariffaria e la stessa classe di merito
- prorogata la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione sia durata meno di 30 giorni
Successivamente alla sospensione, la riattivazione di polizza richiesta dal contraente sullo stesso veicolo o la richiesta di risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita comportano il pagamento di 19,75€ a titolo di costi di gestione, oltre all’imposta sulle assicurazioni e al contributo obbligatorio al SSN.
È possibile chiedere la sospensione del contratto per un massimo di due volte nella durata del contratto.
Non è possibile sospendere i contratti che durano meno di un anno e quelli che sono vincolati da leasing o finanziamento, a meno che il contraente non fornisca l’autorizzazione della società vincolataria.
Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita, l’assicurazione cessa dal giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità12. Il contraente deve comunicarlo a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia presentata all’autorità competente. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada13. Il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN, relativo al residuo periodo di assicurazione.
12 Art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.
13 Art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il contraente può assicurare un altro veicolo e beneficiare della classe di merito maturata sul veicolo rubato, oggetto di rapina o appropriazione indebita. Se il veicolo viene successivamente ritrovato e il contraente vuole assicurarlo, ha diritto alla classe CU precedente alla perdita di possesso.
Il contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo rubato, oggetto di rapina o appropriazione indebita anche assicurandosi presso altra impresa di assicurazione.
Altre norme
Duplicato del certificato di assicurazione e/o della carta verde
Per ottenere un duplicato del certificato di assicurazione e/o della carta verde per furto o smarrimento, il contraente deve fornire a Linear la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle autorità competenti o, su richiesta di Linear, una dichiarazione firmata sull’evento accaduto.
Imposte e tasse
Imposte, tasse e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Foro competente, legge applicata al contratto e rinvio alle norme di legge
In caso di controversie, è competente il Foro di residenza o domicilio del contraente o dell’assicurato. Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
GARANZIA R.C. AUTO
2. RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (R.C. AUTO)
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear assicura, in conformità alle norme della legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l’assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a pagare, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
Sono compresi i danni causati ai trasportati, qualunque sia il motivo del trasporto.
Estensioni gratuite della copertura
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:
a) per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private
b) per i danni involontariamente causati dal gancio traino
c) del contraente/proprietario e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati a terzi per le operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici
Attestato di rischio
Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, se è concluso il periodo di osservazione, Linear consegna per via telematica al contraente e, se diverso, all’avente diritto l’attestato di rischio mettendolo a disposizione nell’area riservata del sito web.
Linear consegna l’attestato di rischio anche nel caso di rinnovo del contratto.
L’attestato di rischio relativo agli ultimi 5 anni può essere richiesto in qualunque momento dagli aventi diritto e cioè:
a) il proprietario
b) l’usufruttuario, nel caso di usufrutto
c) l’acquirente, nel caso di finanziamento rateale
d) il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing)
In questo caso, entro 15 giorni da quando è pervenuta la richiesta, Xxxxxx consegna per via telematica l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si è concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto, in quanto le imprese di assicurazioni li acquisiscono direttamente dalla banca dati ANIA.
Se la garanzia è sospesa in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Se il veicolo ha più cointestatari, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, è rispettato consegnandolo al proprietario indicato sulla scheda contrattuale, che corrisponde al primo nominativo che risulta sulla carta di circolazione.
Se il periodo di osservazione si è concluso, Linear consegna l’attestato di rischio relativo alla successiva scadenza del contratto anche se in corso di contratto si sia verificato uno dei seguenti casi: furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, vendita del veicolo se l’alienante ha richiesto la risoluzione del contratto.
Linear non consegna l’attestato di rischio in caso di:
- sospensione del contratto, se il periodo di osservazione non si è concluso
- contratti di durata inferiore a 1 anno
- contratti che hanno avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio
- contratti annullati o risolti prima della conclusione del periodo di osservazione
- contratti che riguardano veicoli con targa prova se la durata dell’autorizzazione alla circolazione di prova è inferiore all’anno
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato se effettuata prima della conclusione del periodo di osservazione
Cosa NON assicura
Soggetti e danni esclusi dall'assicurazione
Non sono assicurati:
- i danni fisici e i danni alle cose del conducente del veicolo se responsabile del sinistro
- i danni alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente, o della persona unita civilmente, degli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente di un veicolo con finanziamento rateale, del locatario di veicolo in leasing, e dei parenti e affini fino al terzo grado, conviventi con essi o con il conducente
- se l’assicurato è una società, i danni a cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado
- relativamente alle operazioni di carico e scarico, i danni fisici e alle cose subiti da coloro che prendono parte alle operazioni e i danni alle cose trasportate o in consegna
L’assicurazione non opera:
a. se il conducente non è abilitato alla guida secondo le leggi in vigore; tuttavia l’assicurazione è valida in caso di patente scaduta a condizione che venga successivamente rinnovata (rinnovo entro 60 giorni dalla data del sinistro)
b. se il veicolo adibito a scuola guida viene guidato dall’allievo senza la presenza di una persona abilitata a svolgere
le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente
c. se il veicolo con targa prova circola senza osservare le disposizioni di legge14 che ne disciplinano l’utilizzo
d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la licenza di noleggio o il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente
e. per i danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto non è conforme alle leggi vigenti e alla carta di circolazione
f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e il fatto è stato sanzionato15
g. se il veicolo non è in regola con la revisione periodica
h. nelle aree aeroportuali e nelle piste/circuiti privati
i. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara
j. in caso di dolo dell'assicurato
In questi casi e in tutti gli altri previsti dalla legge, Linear esercita diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a terzi ai quali non possono essere opposte eccezioni16.
Come assicura
Massimali
Se in polizza è stato indicato un massimale unico, qualora i massimali minimi di legge per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata da Linear per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale unico, che costituisce il massimo esborso a carico di Linear.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
La R.C. Auto opera, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza, secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali.
La carta verde è valida fino alla scadenza indicata nello stesso documento.
Tipo di guida
“Guida libera”: il contratto non prevede limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente per la guida del veicolo, purché abilitato.
Formula tariffaria Bonus-Malus
2.9.1 Premessa
Il contratto è stipulato nella formula tariffaria “Bonus-Malus” che prevede riduzioni (Bonus) o maggiorazioni (Malus) di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o
14 D.P.R. 24/11/2001 n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”.
15 Articoli 186 o 187 del Nuovo codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche.
16 Art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.
superiore al 51% nei “periodi di osservazione”. La formula tariffaria “Bonus-Malus” si articola in 18 classi di merito interne CI corrispondenti ciascuna a livelli di premio della tariffa. Il premio infatti è determinato con la classe interna CI.
Il contratto è sempre assegnato, inoltre, alla classe di merito di conversione universale CU, che prevede regole di determinazione, assegnazione ed evoluzione stabilite dalla legge17 e comuni per tutte le imprese di assicurazioni per la storia del rischio del veicolo assicurato; la classe CU consente il confronto tra le diverse imprese.
2.9.2 Periodo di osservazione
Per periodo di osservazione si intende il periodo temporale all’interno del quale si conteggiano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato e pagati, per la loro annotazione sull’attestato di rischio e l’evoluzione della classe di merito.
Per applicare le regole evolutive della formula tariffaria Bonus-Malus vanno considerati questi periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: il periodo di osservazione inizia dalla data effetto della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione
- periodi successivi: per le annualità successive, il periodo di osservazione ha durata di 12 mesi, decorre dalla scadenza del periodo precedente e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità
La sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso.
La sospensione del contratto sospende anche il periodo di osservazione; esso riprende a decorrere da quando viene riattivato il contratto.
2.9.3 Determinazione della classe di merito di assegnazione
A) Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura In caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo:
- la prima immatricolazione
- una voltura al P.R.A. (cioè quando, per esempio, si acquista un veicolo usato) il contratto è assegnato alla classe di merito 14 sia CU sia CI.
Lo stesso criterio si applica, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, al nuovo contratto stipulato dal cessionario (cioè colui a cui è stato ceduto il contratto di assicurazione)
B) Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private
Linear, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito di assegnazione sia interna CI che CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
C) Veicolo precedentemente assicurato
Fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera B) Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, in caso di veicolo precedentemente già assicurato, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU di assegnazione riportata sull’ultimo attestato valido. Se nell’attestato non è indicata la classe di merito CU, Linear la determina:
- applicando la tabella di conversione prevista dalla legge se il precedente contratto era stato stipulato con una tariffa “a franchigia”
- assegnando la classe 14 se il precedente contratto era stato stipulato con una tariffa “fissa” Per attribuire la classe di merito interna CI Linear utilizza:
- la stessa classe di merito interna CI di assegnazione riportata sull’attestato, se il precedente assicuratore è la stessa Linear
17 Regolamento IVASS n. 9/2015 e Provvedimento IVASS n. 72/2018.
- la classe di assegnazione CU risultante dall’attestato di rischio, se il precedente assicuratore è diverso da Linear In caso di precedente assicuratore diverso da Linear, quest’ultima acquisisce direttamente l’attestato di rischio accedendo alla banca dati ANIA.
Se, per qualsiasi motivo, l’attestato non è presente nella banca dati, Linear acquisisce per via telematica l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione18 che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito.
Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, se il contraente non è in grado di fornire informazioni sul proprio grado di responsabilità e Linear non è in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto è emesso sulla base della classe di merito che risulta dall’ultimo attestato presente nella banca dati.
Se non è in alcun modo presente un attestato utile in banca dati ed è impossibile acquisire l’attestato per via telematica, Linear richiede al contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente.
Come previsto dalla normativa,19 Linear potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione Linear attribuisce la classe di merito CU e interna CI di massima penalizzazione (classe 18).
L’assegnazione alle classi di merito CU e interna CI in base a quanto risulta dall’ultimo attestato avviene anche nel caso di contratto scaduto da oltre 15 giorni e da meno di 5 anni. In questo caso il contraente o il proprietario devono sottoscrivere una dichiarazione che attesti la mancata circolazione oppure la stipula di una polizza di durata temporanea riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
Se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto è automaticamente assegnato alla classe di merito 18 e il contraente deve pagare il conguaglio del premio corrispondente.
Se il contraente non paga il conguaglio, in caso di sinistro Linear esercita il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.
L’assegnazione alla classe 18 può essere rivista se nei 12 mesi successivi il contraente presenta i documenti richiesti. Linear rimborsa l’eventuale differenza di premio pagata dal contraente al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN.
C.1) Veicolo precedentemente assicurato con polizza temporanea
In caso di veicolo precedentemente assicurato con una polizza temporanea, per cui non si dispone di un attestato, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU riportata nel precedente contratto temporaneo. Se in quest’ultimo non è indicata la classe di merito CU, Linear la determina con gli stessi criteri indicati al precedente articolo.
Per attribuire la classe di merito interna CI Linear utilizza:
- la stessa classe di merito interna CI della polizza temporanea, se il contratto è della stessa Linear
- la classe di merito CU della polizza temporanea, se il contratto è di un altro assicuratore
C.2) Veicolo precedentemente assicurato con un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa
Se il veicolo era precedentemente assicurato con un’impresa alla quale è stato vietato assumere nuovi affari o è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non è presente nella banca dati, in fase di stipula del contratto Linear attribuisce la classe di merito CU di pertinenza in base alla dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. La dichiarazione deve contenere gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestato o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnato.
In mancanza di questa dichiarazione sostitutiva, Linear richiede al contraente una dichiarazione per l’intero quinquennio precedente, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU.
Linear utilizza la classe di merito CU così determinata anche come classe di merito interna di assegnazione CI.
18 Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
19 Art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.
C.3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
In caso di veicolo precedentemente assicurato in uno Stato estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 sia CU che interna CI, a meno che il contraente non presenti la dichiarazione dell’assicuratore estero che, secondo i criteri stabiliti dalla legge20, consenta di individuare una classe CU diversa sulla base della sinistrosità pregressa, considerando la 14ª quale classe d’ingresso.
Linear utilizza la classe di merito CU così determinata anche come classe di merito CI.
C.4) Altri casi di mantenimento della classe di merito CU per veicoli della stessa classe d'uso e settore tariffario
a) in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo assicurato da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, la classe di merito CU maturata è attribuita sia all’attuale/i proprietario/i sullo stesso veicolo sia agli altri soggetti già cointestatari che possono utilizzarla per assicurare un altro veicolo di proprietà o acquistato successivamente
b) in caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, la classe di merito CU maturata è attribuita sia al nuovo proprietario, per quel veicolo, sia al proprietario precedente che può utilizzarla per assicurare un altro veicolo di sua proprietà o acquistato successivamente
c) nel caso in cui il proprietario di un veicolo venduto, rubato, demolito o esportato definitivamente all’estero o consegnato in conto vendita, sia in possesso di un valido attestato di rischio maturato prima dell’alienazione/furto/demolizione/esportazione/conto vendita del mezzo, può utilizzare la classe di merito CU maturata per un nuovo veicolo a lui intestato o già di sua proprietà. La classe di merito CU è ugualmente riconosciuta, in tal caso al locatario, se il nuovo veicolo sia acquisito in leasing o a noleggio a lungo termine (non inferiore ai 12 mesi). In quest’ultimo caso il locatario deve risultare registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi
d) nel caso in cui un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine (non inferiore ai 12 mesi) sia acquistato dal suo utilizzatore, quest’ultimo mantiene la classe di merito CU maturata, se risulta registrato come intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi. Se al termine del leasing o del noleggio non lo dovesse acquistare, egli potrà utilizzare la classe di merito CU maturata per assicurare un altro veicolo dallo stesso acquistato (quest’ultima possibilità è riconosciuta solo in relazione ai leasing o ai noleggi a lungo termine stipulati dopo l’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018)
e) nel caso in cui il conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo stesso da almeno 12 mesi, può utilizzare la classe di merito CU maturata su un nuovo veicolo acquistato a suo nome
f) nel caso in cui la proprietà del veicolo assicurato viene trasferita per successione, la classe di merito CU maturata è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che hanno acquisito la proprietà a titolo ereditario. Se tale erede, o un suo familiare convivente, è proprietario di un altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può usufruire della stessa classe di merito CU del veicolo di preesistente proprietà
g) nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di un ramo d’azienda di una società di persona o di capitali, proprietaria del veicolo assicurato, la persona giuridica che acquisisce civilisticamente la proprietà del veicolo mantiene la classe di merito CU maturata
h) nel caso in cui venga modificata la classe del veicolo assicurato (ad esempio da autovettura ad autocarro o viceversa), viene mantenuta la classe di merito CU maturata
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe CU per il periodo di validità dell'attestato
j) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe CU
20 Provvedimento IVASS n. 72/2018, art. 7.
C.5) Assegnazione della classe di merito 18
Xxxxxx assegna il contratto alla classe di merito 18 sia CU sia interna CI:
a) se non risulta dalla banca dati un valido attestato. Se invece l’attestato, purché valido, risulta sulla banca dati in un momento successivo a quello della stipula del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi, il contraente ha diritto ad ottenere l’assegnazione alla classe di merito CU prevista dall’attestato medesimo, e quindi alla conseguente classe di merito interna CI. Linear può verificare i dati riportati nell’attestato presso il precedente assicuratore e rimborsa l’eventuale differenza di premio, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN, entro la data di scadenza del contratto stesso
b) se il contraente non presenta la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. oppure l’appendice di cessione del contratto
c) se l’attestato si riferisce a contratto scaduto da oltre quindici giorni e non oltre cinque anni e il contraente non rilascia la dichiarazione di mancata circolazione
d) se il contraente non presenta copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus
2.9.4 Regole evolutive
A) Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive alla stipula del contratto
Per le annualità successive a quella in cui il contratto è stato stipulato Linear assegna la classe di merito CI in base alla successiva Tabella 1, a seconda che non abbia o abbia effettuato nei periodi di osservazione precedenti pagamenti a seguito di sinistri.
In assenza di sinistri: se nei periodi di osservazione non sono effettuati pagamenti, neanche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto è assegnato alla classe di merito CI immediatamente inferiore come previsto dalla successiva Tabella 1.
In presenza di sinistri: se nei periodi di osservazione sono effettuati pagamenti, anche parziali, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modifica secondo le regole evolutive previste nella successiva Tabella 1.
Per i sinistri per i quali la responsabilità è attribuita in pari misura (responsabilità paritaria) ai conducenti dei veicoli coinvolti:
- non si applica il malus
- il grado di responsabilità è annotato nell’attestato di rischio affinché si applichi il malus in caso di successivi sinistri con responsabilità paritaria del conducente
Il grado di responsabilità “cumulata” (ovvero la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri avvenuti nello stesso quinquennio di osservazione) che può portare all’applicazione del malus deve essere almeno del 51%.
Per applicare le regole evolutive sono considerati anche i sinistri liquidati durante il periodo di sospensione del contratto e quelli per i quali Linear ha effettuato il pagamento, anche parziale, nel periodo di osservazione anche se il sinistro è accaduto prima.
Xxxxxxx 1 - Evoluzione delle classi interne CI
CLASSI INTERNE CI | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI (1) | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(1) Sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale
Per l’evoluzione della classe di merito CU si applicano i criteri previsti dalla legge21.
Nell’attestato di rischio è riportata la classe di provenienza e di assegnazione all’annualità successiva sia della classe interna CI che della classe di conversione universale CU.
Per i veicoli assicurati in base a quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis del Codice della assicurazioni private, l’evoluzione della classe di merito sia CU che interna CI è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo di riferimento.
B) Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle polizze di durata temporanea
Se l’assicurato proviene da altra impresa, per l’evoluzione della classe di merito sia CU sia interna CI relativa alle successive annualità, Linear tiene conto:
- dei sinistri non ancora indicati nell’attestato di rischio (sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione dell’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto
- dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore a un anno (durata temporanea)
C) Facoltà di rimborsare i sinistri per evitare il malus
Il contraente può evitare maggiorazioni di premio dovute allo scatto di malus rimborsando, alla scadenza annuale, le somme liquidate per uno o più sinistri nel periodo di osservazione:
- per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi a CONSAP (via Yser 14, 00198 Roma) per conoscere gli importi liquidati dall’impresa del danneggiato
- per i sinistri gestiti in regime ordinario, il contraente deve rivolgersi a Linear
Se il contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto:
- vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri
- viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati
Tabella riassuntiva dei massimali
R.C. AUTO | |
Garanzia | Massimali per sinistro disponibili |
Responsabilità civile obbligatoria (R.C. Auto) | - Massimali minimi di legge: € 6.450.000/sinistro per danni a persone e € 1.300.000/sinistro per danni a cose - Massimale unico* € 7.750.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 12.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 24.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose - Massimale unico* € 25.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose (questo massimale è disponibile in base alle valutazioni di Linear) * N.B.: resta fermo che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 6.450.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e per danni a cose (compresi animali) un importo non inferiore a € 1.300.000/sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati. |
21 Provvedimento IVASS n. 72/2018.
Come personalizzare
3. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALLA R.C. AUTO
Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che saranno operanti solo se indicate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
La vendita delle garanzie aggiuntive può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
RC trasportati e minori
i. Responsabilità civile trasportati
Xxxxxx assicura la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione.
La garanzia opera entro il limite massimo di 200.000€ per sinistro.
ii. Responsabilità civile per fatto di minori
Linear assicura la responsabilità civile che deriva all’assicurato22 per danni causati a terzi, trasportati e non, dalla circolazione del veicolo assicurato avvenuta a sua insaputa o contro la sua volontà, se il veicolo è condotto:
- da minori non emancipati
- da persone soggette a tutela e con lui conviventi
La garanzia opera entro il limite massimo di 200.000€ per sinistro.
iii. Ricorso terzi da incendio
Xxxxxx risponde dei danni materiali e diretti causati a terzi in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza quando lo stesso non si trovi in circolazione.
La garanzia opera entro il limite massimo di 200.000€ per sinistro. Non sono considerati terzi:
a. contraente, proprietario, conducente, assicurato
b. coniuge, convivente, persona unita civilmente, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste o sono a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
c. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b)
Il contraente o l’assicurato devono immediatamente informare Linear delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessaria.
In deroga all’art. 2.5 “Esclusioni e rivalsa” k) delle Condizioni di Assicurazioni, se installato e omologato il gancio traino, Linear assicura, entro i limiti convenuti nel contratto per l’operatività della garanzia di R.C. Auto , i danni causati a terzi dall’eventuale rimorchio trainato dal veicolo assicurato durante la circolazione, solo ed esclusivamente se indicato in polizza.
Per i danni a terzi provocati dal rimorchio staccato dalla motrice (rischio statico) è invece necessario stipulare un ulteriore contratto R.C. Auto.
Bonus protetto
Se nel periodo di osservazione Linear, in relazione ad un sinistro, ha effettuato un pagamento che comporta alla scadenza del contratto la maggiorazione della classe di merito CU per addebito del malus, restano valide tutte le
22 Art. 2048 comma 1 del Codice Civile.
condizioni evolutive previste dall’art. 2.9 “Formula tariffaria Bonus-Malus” mentre le regole evolutive della classe di merito interna (CI) sono modificate secondo la seguente tabella:
EVOLUZIONE CLASSI INTERNE (CI) CON BONUS PROTETTO | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI* | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2 sinistri | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
*Sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, per i quali è stato effettuato un pagamento anche parziale
Se nello stesso periodo di osservazione coperto dalla garanzia si verificano più eventi che alla scadenza del contratto comportano la maggiorazione della classe di merito CU per addebito del malus, la garanzia protegge, sempre con riferimento all'evoluzione della classe di merito interna (CI), soltanto il primo evento.
La garanzia:
- è acquistabile solo per le autovetture a uso privato
- non può essere acquistata in corso d’anno
Rinuncia alla rivalsa
Linear, in deroga all’art. 2.5 “Esclusioni e rivalsa” punti f) e g) delle Condizioni di Assicurazione, non esercita il diritto di rivalsa quando:
a. il conducente del veicolo assicurato, coinvolto in un sinistro con responsabilità, è stato trovato in stato di ebbrezza e solo se:
- il grado di ebbrezza rilevato non supera 1,5 grammi per litro g/l
- il conducente non è affetto da etilismo
b. il veicolo assicurato coinvolto in un sinistro con responsabilità non è in regola con le norme relative alla revisione, a condizione che successivamente venga rinnovata regolarmente
La garanzia opera con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo.
In presenza di due o più sinistri nello stesso periodo di osservazione la rinuncia alla rivalsa opera esclusivamente per il primo sinistro in ordine di accadimento.
Condizione Sospendi quando vuoi
La condizione “Sospendi quando vuoi”, in deroga a quanto previsto dall’art. 1.11 “Sospensione del contratto , permette al contraente di riattivare la polizza sullo stesso veicolo senza pagare il costo di riattivazione di 19,75€ previsto nel predetto articolo.
Per il resto vale quanto indicato nell’art. 1.11 “Sospensione del contratto
Tabella riassuntiva dei massimali
ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALLA R.C. AUTO | |
Garanzia | Massimale per sinistro |
Responsabilità civile dei trasportati | € 200.000,00 |
Responsabilità civile per fatto di minori | € 200.000,00 |
Ricorso terzi da incendio | € 200.000,00 |
Utilizzo del gancio traino | Massimale RC Auto indicato sulla scheda contrattuale |
GARANZIA ASSISTENZA STRADALE BASE
4. ASSISTENZA STRADALE BASE
La garanzia Assistenza stradale base è sempre inclusa.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato è in difficoltà a seguito di evento fortuito, Xxxxxx mette a disposizione un immediato aiuto fornendo le prestazioni di seguito descritte ed entro i relativi limiti (art. 4.8 “Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento”), tramite “UnipolAssistance S.c.r.l.”, che le eroga direttamente oppure incaricando soggetti convenzionati.
Tutte le prestazioni operano per sinistri riferiti direttamente all’utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.
Veicoli assicurabili
Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per le autovetture ad uso privato.
Prestazioni di assistenza al veicolo
Se il veicolo non è utilizzabile in conseguenza di uno dei seguenti eventi:
- incendio
- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale, o furto totale con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia
- rapina tentata o rapina con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia la Centrale operativa UnipolAssistance provvede a organizzare il traino del veicolo:
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice
- all’officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni, se è impossibile o antieconomico trasportarlo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice
- al deposito del soccorritore intervenuto, se il sinistro avviene di notte o nei giorni festivi; il veicolo viene successivamente trasferito al punto di assistenza o all’officina più vicina dal primo giorno lavorativo utile
Sono a carico di Linear i costi fino ad un massimo di 200€ per evento. Sono a carico dell’assicurato:
- l’eventuale eccedenza rispetto al massimale di 200€
- l’eventuale costo dei pezzi di ricambio utilizzati per le riparazioni
- le spese per il traino, se l’evento si è verificato durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada)
- le spese per l’intervento di veicoli eccezionali, se indispensabili per il recupero del veicolo
4.3.2 Riparazioni sul posto (prestazione erogata solo in Italia)
In caso di guasto che renda il veicolo non circolante, la Centrale operativa UnipolAssistance:
- valuta l’entità, la tipologia di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto
Sono a carico di Linear i relativi costi. Sono a carico dell’assicurato:
- l’eventuale costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l’intervento d’urgenza
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso, compreso il costo della manodopera
4.3.3 Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell’assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di recuperare il veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato se il veicolo:
- è rimasto immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, xxxxx tentato o parziale, xxxxxx tentata
- è stato ritrovato in caso di furto o rapina
- è stato ritrovato in grado di circolare autonomamente (in tutti i casi) Sono a carico di Linear i relativi costi.
4.3.4 Autista a disposizione (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione un autista per riportare il veicolo e gli eventuali passeggeri fino al comune di residenza dell’assicurato, se l’assicurato non è in condizioni di guidare il veicolo a seguito di:
- infortunio
- ritiro della patente
e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive.
È a carico di Linear il costo dell’autista.
Sono a carico dell’assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
4.3.5 Rimpatrio del veicolo con mezzo pianale (prestazione che opera all’estero)
La Centrale operativa UnipolAssistance, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia precedentemente concordato con l’assicurato, se il veicolo:
- non può essere riparato sul posto ma può essere riparato in Italia, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale o furto totale con ritrovamento entro le 24 del giorno della denuncia, xxxxxx tentata o rapina con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia
- viene ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato a seguito di furto o rapina
Sono a carico di Linear i costi di:
- trasporto del veicolo in Italia
- custodia all’estero dalla data di comunicazione dell’evento alla Centrale operativa UnipolAssistance Sono a carico dell’assicurato le spese per:
- i diritti doganali
- la riparazione
- la sostituzione di parti di ricambio e di accessori
Se il valore commerciale del veicolo dopo l’evento è inferiore ai costi previsti per il suo trasporto in Italia, la Centrale operativa UnipolAssistance provvede al suo rimpatrio tenendo a proprio carico i relativi costi fino all’importo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. Sono a carico dell'assicurato gli eventuali costi eccedenti tale importo.
In caso di ritrovamento del veicolo entro le 24 del giorno del furto o della rapina, l’assicurato deve presentare alla
Centrale operativa UnipolAssistance copia della denuncia fatta alle autorità locali.
4.3.6 Invio pezzi di ricambio (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
Se il veicolo è immobilizzato a seguito di:
- incendio
- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale, o furto totale con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia
- rapina tentata o rapina con ritrovamento entro le ore 24 del giorno della denuncia
e i pezzi di ricambio per la riparazione non sono reperibili sul luogo dell’assistenza, la Centrale operativa UnipolAssistance provvede a inviarli con il mezzo più rapido:
- in Italia: fino al luogo dell’assistenza
- all’estero: fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo dell’assistenza, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e della disponibilità dei pezzi di ricambio presso i concessionari ufficiali in Italia
Sono a carico di Linear i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio. Sono a carico dell’assicurato:
- il costo dei pezzi di ricambio, che deve essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell’invio
- qualunque altra spesa di riparazione
4.3.7 Spese d’albergo (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
La Centrale operativa UnipolAssistance ricerca e prenota un albergo, se gli assicurati sono costretti a una sosta forzata per almeno una notte a causa di:
- furto o rapina
- immobilizzo del veicolo in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata Sono a carico di Linear i costi di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 80€ per assicurato.
4.3.8 Anticipi di denaro (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
Per l'assicurato che, a seguito di sinistro, deve sostenere delle spese impreviste e non può provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione una somma di denaro fino a un massimo di 1.500€ per evento.
L’assicurato al momento della richiesta deve:
- comunicare la somma che gli occorre, documentandola se richiesto
- fornire adeguate garanzie bancarie
- impegnarsi a restituire l’importo entro 30 giorni dalla data di anticipo, decorsi i quali saranno conteggiati gli interessi (con l’applicazione del tasso legale in vigore) dalla data di messa a disposizione fino alla restituzione
4.3.9 Anticipo spese legali (prestazione operante all'estero)
La Centrale operativa UnipolAssistance anticipa l’onorario di un legale fino ad un massimo di 260€ per sinistro, se il veicolo è coinvolto in un incidente e ne consegue per l’assicurato il fermo, l'arresto o la minaccia di arresto.
L’assicurato al momento della richiesta deve:
- comunicare la somma che gli occorre, documentandola se richiesto
- fornire adeguate garanzie bancarie
- impegnarsi a restituire l’importo entro 30 giorni dalla data di anticipo, decorsi i quali saranno conteggiati gli interessi (con l’applicazione del tasso legale in vigore) dalla data di messa a disposizione fino alla restituzione
4.3.10 Interprete a disposizione (prestazione operante all'estero)
La Centrale operativa UnipolAssistance provvede ad inviare un interprete in caso di bisogno, se il veicolo è coinvolto in un incidente che ha come conseguenza per l’assicurato:
- il fermo, l'arresto, la minaccia di arresto
- il ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo
Sono a carico di Linear i costi dell’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
4.3.11 Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza con “Linear Autobox” (la prestazione opera solo in Italia)
Prevedendo in polizza i servizi Linear Autobox, se si verificano le condizioni necessarie per l’invio automatizzato della segnalazione di allarme crash, indicate all’interno delle Condizioni Generali del “Contratto di abbonamento ai servizi” di UnipolTech, le prestazioni di soccorso stradale sono fornite in automatico dalla Centrale operativa UnipolAssistance. Quest’ultima provvede al contatto telefonico utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (i numeri di rete fissa vengono utilizzati solo se il Contraente non è una persona fisica).
Dopo il contatto, se il soccorso è necessario, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare sul posto un mezzo di soccorso per il traino; se l’assicurato non risponde alla chiamata o il/i cellulare/i sono spenti, non raggiungibili o errati, la Centrale operativa UnipolAssistance attiva comunque la prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Prestazioni di assistenza sanitaria
4.4.1 Consulenza medica
In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, se l’assicurato necessita di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale operativa UnipolAssistance, che valutano qual è la prestazione medica più opportuna.
4.4.2 Rientro sanitario (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se le condizioni dell’assicurato, accertate tramite contatti tra i medici della Centrale operativa UnipolAssistance e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il trasporto con il mezzo che i propri medici ritengono più idoneo alle condizioni dell’assicurato:
- aereo sanitario
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato
- treno prima classe e, se necessario, il vagone letto
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio Sono a carico di Linear i costi relativi:
- al trasporto dell’assicurato
- all’assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale operativa UnipolAssistance
La prestazione è esclusa nei seguenti casi:
- infermità o lesioni che secondo i medici della Centrale operativa UnipolAssistance possono essere curate sul posto o non impediscono all’assicurato di proseguire il viaggio
- dimissioni volontarie dell’assicurato dall’ospedale, contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura
4.4.3 Rientro con un familiare (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
Nei casi in cui viene fornita la prestazione di cui all’ art. 4.4.2 “Rientro sanitario (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)”, se i medici della Centrale operativa UnipolAssistance non ritengono necessaria
l’assistenza medica o infermieristica durante il trasporto dell’assicurato, la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il rientro di un suo familiare presente sul posto, con lo stesso mezzo utilizzato per il trasporto dell’assicurato.
Sono a carico di Linear i costi relativi al trasporto del familiare. Sono a carico dell’assicurato le spese di soggiorno del familiare.
4.4.4 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l’assicurato ha subito lesioni che i medici della Centrale operativa UnipolAssistance giudicano non curabili negli ospedali della Regione di sua residenza, la Centrale operativa UnipolAssistance:
- accerta le sue condizioni e il quadro clinico d’intesa con il medico curante
- individua l’ospedale in Italia ritenuto più idoneo per la cura, tenuto conto delle disponibilità esistenti
- organizza il trasporto dell’assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
• aereo sanitario
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato
• treno prima classe e, se necessario, il vagone letto
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio
Sono a carico di Linear i costi relativi:
- al trasporto dell’assicurato
- all’assistenza medica o infermieristica durante il trasporto, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale operativa UnipolAssistance
La prestazione è esclusa nei seguenti casi:
- lesioni che secondo i medici della Centrale operativa UnipolAssistance possono essere curate negli ospedali della Regione di residenza dell’assicurato
- terapie riabilitative
4.4.5 Invio di un medico generico in Italia
In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l’assicurato necessita di un medico dalle 20 alle 8 o nei giorni festivi e non riesce a reperirlo, la Centrale operativa UnipolAssistance:
- accerta la necessità della prestazione e invia uno dei medici convenzionati
- organizza il trasporto dell’assicurato con autoambulanza al centro medico idoneo più vicino, se il medico convenzionato non può intervenire di persona
Sono a carico di Linear i costi relativi:
- all’invio del medico
- all’eventuale trasporto presso il centro medico più vicino
4.4.6 Viaggio di un familiare (prestazione che opera a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
In caso di infortunio connesso con la circolazione del veicolo e se l’assicurato viene ricoverato in un ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione di un familiare dell’assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’assicurato ricoverato.
Sono a carico di Linear i costi relativi al trasporto del familiare. Sono a carico dell’assicurato le spese di soggiorno del familiare.
Cosa NON assicura
Delimitazioni - esclusioni - rivalse
4.5.1 Delimitazioni
a. se l’assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Linear non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione
b. i veicoli superiori a 2.80 m di altezza potrebbero creare difficoltà per l'esecuzione della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata
c. in caso di furto o rapina del veicolo, la garanzia non opera più dal giorno successivo a quello della denuncia
a. nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante o in conseguenza alla partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra dichiarata o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell’assicurato
b. le prestazioni non vengono erogate in caso di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (come ad esempio: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire
c. le prestazioni non sono fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione
d. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, per qualsiasi causa
e. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di esaurimento carburante, per qualsiasi causa
f. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di errato rifornimento
g. la prestazione del traino gratuito non è fornita in caso di assenza delle dotazioni invernali obbligatorie
h. la prestazione di assistenza non prevede il montaggio delle catene
4.5.3 Rivalse
Linear esercita il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate se l’assicurato ha agito con dolo.
Come assicura
Erogazione delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni:
- implica l’utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale operativa UnipolAssistance
- deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale operativa UnipolAssistance, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all’evento da cui è scaturita la necessità di aiuto
- deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità, le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di Assistenza
- non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni
La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l’erogazione della prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell’assicurato a ottenere l’erogazione delle altre prestazioni che la Centrale operativa UnipolAssistance ritiene necessarie per affrontare la difficoltà.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento
GARANZIA ASSISTENZA STRADALE BASE | |||
Garanzia | Prestazione | Massimali | Limiti di intervento |
Assistenza Stradale Base | Traino | 200€ per evento | - |
Rimpatrio del veicolo con mezzo pianale | Valore commerciale del veicolo | Operante solo all’estero | |
Spese d’albergo | 80€ per assicurato | Operante a oltre 50 km dalla residenza | |
Anticipo di denaro | 1.500€ per evento | Operante a oltre 50 km dalla residenza | |
Anticipo spese legali | 260€ per evento | Operante solo all’estero | |
Interprete a disposizione | Onorario di 8 ore lavorative per evento | Operante solo all’estero |
Come personalizzare
5. ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL’ASSISTENZA STRADALE BASE (Opzionali)
Per ampliare le prestazioni previste dall’Assistenza stradale base, il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che saranno operanti solo se indicate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
La vendita delle garanzie aggiuntive può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Auto sostitutiva (la prestazione opera solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
5.1.1 Auto sostitutiva
La Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura al massimo del segmento B, chilometraggio illimitato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino a 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per evento, in conseguenza di:
- furto o rapina del veicolo
- immobilizzo del veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata per cui è necessaria una riparazione che richiede oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un’officina autorizzata
L’autovettura è a disposizione presso un centro di noleggio convenzionato con la Centrale operativa UnipolAssistance, secondo le disponibilità, alle condizioni e durante l’orario di apertura del centro di noleggio.
Il centro di noleggio può richiedere una cauzione che deve essere pagata direttamente dall’assicurato, con le modalità che gli sono indicate dal centro di noleggio stesso. A questo scopo, è possibile che l’assicurato debba fornire i dati di una carta di credito in corso di validità a lui intestata.
Sono a carico di Linear i costi per:
- le garanzie di R.C. Auto obbligatoria
- Incendio, Furto e Kasko
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari
- la restituzione dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello dove il veicolo è stato ritirato Sono a carico dell’assicurato tutte le altre spese, quali ad esempio:
- carburante
- pedaggi autostradali
- attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci, ecc.)
- franchigie e scoperti delle coperture assicurative
- coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate
- ogni eventuale eccedenza di spesa per prolungare il contratto di noleggio La prestazione è esclusa nei seguenti casi:
- immobilizzo del veicolo per i tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- immobilizzo del veicolo per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
5.1.2 Rientro alla residenza/prosecuzione del viaggio
In caso di:
- immobilizzo del veicolo per almeno 3 giorni in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata
- furto o rapina del veicolo
la Centrale operativa UnipolAssistance organizza il viaggio degli assicurati fino alla destinazione oppure al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe
- un taxi oppure una autovettura a noleggio al massimo del segmento B, senza autista, con chilometraggio illimitato, fino a un massimo di 2 giorni, alle condizioni richieste dal noleggiatore
Il centro di noleggio può richiedere una cauzione che deve essere pagata direttamente dall’assicurato, con le modalità che gli sono indicate dal centro di noleggio stesso. A questo scopo, è possibile che l’assicurato debba fornire i dati di una carta di credito in corso di validità a lui intestata.
Sono a carico di Linear i relativi costi. Sono a carico dell’assicurato:
- le spese di carburante
- i pedaggi in genere
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative
- attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci, ecc.)
- ogni eventuale eccedenza di spesa per prolungare il contratto di noleggio
Foratura gomme (la prestazione opera solo in Italia)
In caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici del veicolo assicurato in conseguenza di:
- guasto
- incidente
- furto tentato o parziale
- rapina tentata
Sono a carico di Linear i relativi costi. Sono a carico dell’assicurato:
- i costi di acquisto degli pneumatici
- i costi dei materiali d’impiego per la riparazione
- le spese di montaggio e relativa manodopera
La prestazione opera a parziale deroga dell’art. 4.5.2 “Esclusioni” lettera d), e copre un solo evento per annualità assicurativa.
Esaurimento carburante (la prestazione opera solo in Italia)
In caso di esaurimento di carburante che comporti l’immobilizzo del veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell’assicurato un servizio di assistenza che provvede alla fornitura di carburante.
Sono a carico di Linear i relativi costi.
Sono a carico dell’assicurato i costi del carburante.
La prestazione opera a parziale deroga dell’art. 4.5.2 “Esclusioni” lettera e), e copre un solo evento per annualità assicurativa.
Montaggio catene (la prestazione opera solo in Italia)
Se le condizioni metereologiche e stradali rendono necessario montare catene da neve già in dotazione al veicolo, la Centrale operativa UnipolAssistance mette a disposizione dell’assicurato un servizio di assistenza per eseguire l’operazione sul posto.
Sono a carico di Linear i relativi costi.
Sono a carico dell’assicurato i costi di fornitura delle catene da neve, che devono già essere in possesso dell’assicurato. La prestazione opera a parziale deroga dell’art. 4.5.2 “Esclusioni” lettera h), e copre un solo evento per annualità assicurativa
Tabella riassuntiva dei limiti di intervento
ESTENSIONI AGGIUNTIVE ALL’ASSISTENZA STRADALE BASE | |
Garanzia | Limiti di intervento |
Auto sostitutiva | Operante a oltre 50 km dalla residenza. Prestazione prevista per riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera Auto a disposizione fino a 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro |
Foratura gomme | Un intervento per annualità assicurativa |
Esaurimento carburante | Un intervento per annualità assicurativa |
Montaggio catene | Un intervento per annualità assicurativa |
GARANZIE OPZIONALI
6. INCENDIO E FURTO
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:
- incendio
- furto o rapina (consumati o tentati)23
- azione del fulmine
Sono inoltre compresi i danni:
- da circolazione conseguenti al furto o alla rapina
- agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi - optional, questi ultimi solo se dichiarati nella scheda contrattuale con un valore addizionale specifico.
23 Artt. 624 e 628 del Codice Penale.
6.1.1 Spese di immatricolazione - tassa automobilistica
Linear, in caso di perdita totale del veicolo, in conseguenza di incendio, furto o rapina, dopo aver ricevuto la documentazione che prova la perdita di possesso o la radiazione, rimborsa anche:
- le spese per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile fino a 260€
- la parte di quanto versato della tassa automobilistica per i giorni compresi tra la data dell’evento e la scadenza della tassa
Cosa NON assicura
Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a. provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell’assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato)
b. in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività
c. avvenuti durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara
d. in conseguenza di appropriazione indebita
e. causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
Inoltre non sono indennizzabili gli oggetti e valori presenti sul veicolo in occasione del furto o della rapina.
Scoperto e minimo non indennizzabile
All’indennizzo è applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale e calcolati sull’ammontare del danno indennizzabile.
Come assicura
Valore assicurato e adeguamento automatico al rinnovo annuale
Il valore del veicolo può essere:
1. rilevato dalla rivista Quattroruote (condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” richiamata nella scheda contrattuale). Al rinnovo del contratto Linear adegua automaticamente il valore del veicolo inserito in polizza in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale. Viene conseguentemente adeguato il premio della garanzia Incendio e furto
2. dichiarato dal contraente (condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente” richiamata nella scheda contrattuale). Al rinnovo del contratto, se il valore precedentemente dichiarato dal contraente è più alto del valore rilevato da Quattroruote, Linear adegua automaticamente il valore del veicolo inserito in polizza e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale e modifica il premio delle garanzie Incendio e furto
L’adeguamento automatico non viene effettuato quando:
- il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote. In questo caso nel contratto non è richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”
- è presente la condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente” e il valore del veicolo indicato dal contraente è inferiore a quello di Quattroruote
In questi casi non è adeguato automaticamente nemmeno l’eventuale valore addizionale degli accessori aggiuntivi - optional inserito in polizza.
Il contraente che desidera adeguare il valore assicurato deve rivolgersi a Linear.
Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del
veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.
L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art. 20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”” e comunque applicando questi criteri:
- in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
- in caso di danno totale, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, l’indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati) è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali, scoperti e minimi non indennizzabili
INCENDIO E FURTO | ||
Garanzia/Copertura | Massimali/Limiti d’indennizzo | Scoperti/Minimi non indennizzabili |
Incendio e Furto | Valore del veicolo | La percentuale e l’importo sono indicati sulla scheda contrattuale |
Spese di immatricolazione – tassa automobilistica | 260€ per spese di immatricolazione |
7. SOLO FURTO TOTALE
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo esclusivamente in seguito alla sua sottrazione per furto o rapina consumati.
Sono inoltre compresi i danni agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi - optional, questi ultimi solo se dichiarati nella scheda contrattuale con un valore addizionale specifico.
Cosa NON assicura
Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell’assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato)
b) causati da atti vandalici
c) conseguenti ad appropriazione indebita
d) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari
Inoltre non sono indennizzabili:
- i danni derivanti da furto o rapina solo di alcune parti del veicolo (cosiddetto “furto parziale”)
- i danni al veicolo in seguito a tentativo di furto o rapina
- gli accessori non stabilmente fissati al veicolo
- gli oggetti e valori presenti sul veicolo in occasione del furto o della rapina
Scoperto e minimo non indennizzabile
All’indennizzo è applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale e calcolati sull’ammontare del danno indennizzabile.
Come assicura
Valore assicurato e adeguamento automatico al rinnovo annuale
Il valore del veicolo può essere:
1. rilevato dalla rivista Quattroruote (condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” richiamata nella scheda contrattuale). Al rinnovo del contratto Linear adegua automaticamente il valore del veicolo inserito in polizza in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale. Viene conseguentemente adeguato il premio della garanzia
2. dichiarato dal contraente (condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente” richiamata nella scheda contrattuale). Al rinnovo del contratto, se il valore precedentemente dichiarato dal contraente è più alto del valore rilevato da Quattroruote, Linear adegua automaticamente il valore del veicolo inserito in polizza e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale e modifica il premio della garanzia
L’adeguamento automatico non viene effettuato quando:
- il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote. In questo caso nel contratto non è richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”
- è presente la condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente” e il valore del veicolo indicato dal contraente è inferiore a quello di Quattroruote
In questi casi non è adeguato automaticamente nemmeno l’eventuale valore addizionale degli accessori aggiuntivi - optional inserito in polizza.
Il contraente che desidera adeguare il valore assicurato deve rivolgersi a Linear.
Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.
L’indennizzo è determinato applicando le indicazioni dell’art. 20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”” e in ogni caso in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, l’indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati) è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali, scoperti e minimi non indennizzabili
SOLO FURTO TOTALE | ||
Garanzia/Copertura | Massimali/Limiti d’indennizzo | Scoperti/Minimi non indennizzabili |
Solo Furto totale | Valore del veicolo | La percentuale e l’importo sono indicati sulla scheda contrattuale |
8. EVENTI SOCIO-POLITICI
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza, nei limiti indicati nella scheda contrattuale, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
- tumulti popolari
- scioperi
- sommosse
- atti di terrorismo e sabotaggio
Sono compresi i danni:
- agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi – optional, questi ultimi solo se dichiarati nel contratto di assicurazione con un valore addizionale specifico
- da atti vandalici, esclusi quelli subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione e in conseguenza della circolazione dopo l’evento
Estensione gratuita della copertura - rottura cristalli
Linear rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per sostituire i cristalli rotti per causa accidentale o per fatto di terzi, quando l’evento non è indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.
Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Esclusioni:
- danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli
- danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere
Il rimborso è effettuato solo a seguito di presentazione di regolare fattura e con l'applicazione:
- di una franchigia di 100€
- del limite di 520€ per ogni evento
Cosa NON assicura
Esclusioni
Sono sempre esclusi i danni da circolazione.
Scoperto e minimo non indennizzabile
All’indennizzo è applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale e calcolati sull’ammontare del danno indennizzabile.
Come assicura
Valore assicurato e adeguamento automatico al rinnovo annuale
Ad ogni rinnovo annuale Linear adegua automaticamente il valore in base a quanto riportato da Quattroruote e, nella stessa percentuale, adegua anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale. Viene conseguentemente adeguato il premio della garanzia.
L’adeguamento automatico non viene effettuato quando:
- il modello del veicolo assicurato non è più valutato dalla rivista Quattroruote
- il valore assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote
In questi casi non è adeguato automaticamente nemmeno l’eventuale valore addizionale degli accessori aggiuntivi - optional inserito in polizza.
Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.
L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art. 20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”” e comunque applicando questi criteri:
- in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
- in caso di danno totale, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, l’indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati) è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali, franchigie, scoperti e minimi non indennizzabili
EVENTI SOCIO POLITICI | |||
Garanzia/ Copertura | Massimali/Limiti d’indennizzo | Franchigie | Scoperti/Minimi non indennizzabili |
Eventi sociopolitici | Valore del veicolo | La percentuale e l’importo sono indicati sulla scheda contrattuale | La percentuale e l’importo sono indicati sulla scheda contrattuale |
Rottura cristalli | 520€ | Franchigia 100€ | - |
9. CRISTALLI - ROTTURA PARABREZZA
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza i danni del solo parabrezza dell’autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi, che rende necessario ripararlo o sostituirlo.
L'assicurazione:
- opera quando il danno non è indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza
- comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli in caso di sostituzione
- è prestata per massimo una riparazione e una sostituzione per annualità assicurativa
Cosa NON assicura
Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
- il danneggiamento del parabrezza provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere
- il danneggiamento del parabrezza provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici
- il danneggiamento del parabrezza per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del parabrezza
Come assicura
Linear rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per la riparazione o la sostituzione del solo parabrezza, con l'applicazione:
a) Se l'assicurato si rivolge ad un riparatore a sua scelta
- di una franchigia di 150€
- del limite di 520€ per ogni evento
b) Se l'assicurato si rivolge a un centro cristalli UnipolGlass
- di nessuna franchigia
- del limite di 620€ per ogni evento
I centri UnipolGlass utilizzano cristalli omologati e certificati secondo le disposizioni vigenti.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
CRISTALLI – ROTTURA PARABREZZA | ||
Garanzia | Massimali/Limiti d’indennizzo | Franchigie |
Cristalli – Rottura parabrezza | 520€ | Franchigia 150€ |
620€ (riparazione presso UnipolGlass) | Nessuna (riparazione presso UnipolGlass) |
10. EVENTI ATMOSFERICI
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, eruzione vulcanica, terremoto, maremoto.
Linear corrisponde l’indennizzo nel limite di 1.600€ riportato sulla scheda contrattuale; l’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.
Cosa NON assicura
Esclusioni
Sono esclusi i danni da allagamento provocati solo da precipitazione atmosferica.
Franchigia
All’indennizzo è applicata la franchigia fissa pari a 100€ riportata sulla scheda contrattuale.
Come assicura
Forma dell’assicurazione
L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art.20.3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia “Eventi atmosferici” e “Collisione Animali Selvatici”” e comunque applicando questi criteri:
- in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
- in caso di danno totale, il danno è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
EVENTI ATMOSFERICI | ||
Garanzia | Massimali/Limiti d’indennizzo | Franchigie |
Eventi atmosferici | 1.600€ / valore commerciale del veicolo se inferiore | 100€ |
11. COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi i danni agli accessori di serie stabilmente fissati, causati da collisione con animali selvatici.
Linear corrisponde l’indennizzo nel limite di 3.000€ riportato sulla scheda contrattuale; l’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.
La garanzia copre un solo sinistro per annualità assicurativa.
L’assicurato ha diritto all’indennizzo solo se l’evento è stato verbalizzato dall’Autorità (Polizia stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, che certifica inequivocabilmente il verificarsi di un evento coperto da questa garanzia.
Cosa NON assicura
Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività
- conseguenti a circolazione avvenuta su strada non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (mulattiere, sentieri di montagna ecc.) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale
- verificatisi quando il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto è stato sanzionato dalla legge
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e allenamenti
- conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo
- provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell’assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato)
- se il veicolo non è in regola con la revisione periodica
- conseguenti a collisione con cani randagi La garanzia non opera:
- nel caso in cui il conducente viene sanzionato24 per aver omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che hanno subito il danno
- se il sinistro si è verificato in autostrada
Scoperto e minimo non indennizzabile
All’indennizzo è applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile, riportati sulla scheda contrattuale e calcolati sull’ammontare del danno indennizzabile.
24 Art. 189 comma 9 bis del Codice della Strada
Come assicura
Rinuncia parziale al diritto di rivalsa
Linear rinuncia al diritto di xxxxxxx00 nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione è avvenuta senza il consenso del contraente o dell’assicurato.
Linear subentra26 nei diritti dell’assicurato nei confronti dei civilmente responsabili.
Forma dell’assicurazione
L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art. 20.3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia “Eventi atmosferici” e “Collisione Animali Selvatici”” e comunque applicando questi criteri:
- in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
- in caso di danno totale, il danno è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI | |||
Garanzia | Massimali/Limiti d’indennizzo | Scoperti/Minimi non indennizzabili | Limiti di intervento |
Collisione Animali Selvatici | 3.000€ / valore commerciale del veicolo se inferiore | La percentuale e l’importo sono indicati sulla scheda contrattuale | Un solo sinistro per annualità assicurativa |
12. INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione causati da collisione con altro veicolo identificato ma non assicurato.
L’indennizzo viene corrisposto fino al valore del veicolo rilevato dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro.
La garanzia opera se:
- l’assicurato non ha alcuna responsabilità nel sinistro, e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza o del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” solo se compilato e firmato da entrambe le parti
- Il sinistro avviene in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino
- Il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia
- Il sinistro coinvolge esclusivamente 2 veicoli
- la controparte non risulta avere una copertura R.C. Auto in corso di validità
- Il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo Vittime della Strada non è prescritto quando l’indennizzo è liquidato
25 Art. 1916 Codice Civile.
Linear riconosce il risarcimento per le sole spese di riparazione del veicolo sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
L’indennizzo corrisposto da Linear non potrà mai in nessun caso superare il valore commerciale del veicolo rilevato dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro.
L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti la destinazione d'uso del veicolo
- agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi – optional, questi ultimi solo se dichiarati nel contratto di assicurazione con un valore addizionale specifico
Cosa NON assicura
Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività
b) causati da dolo del proprietario, del conducente o dell’assicurato
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e allenamenti
d) verificatisi quando il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto è stato sanzionato dalla legge
e) avvenuti in occasione di attività illecita del contraente e/o dell’assicurato
f) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo
g) se il veicolo non è in regola con la revisione periodica
La garanzia non è operante qualora il Fondo di Garanzia Vittime della Strada abbia già provveduto a risarcire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo.
Franchigia
All’indennizzo è applicata la franchigia fissa pari a 250€ indicata sulla scheda contrattuale.
Come assicura
Diritto di rivalsa
Linear subentra27 nei diritti dell’assicurato nei confronti dei civilmente responsabili ed in particolare nei confronti del Fondo Vittime della Strada, nei limiti dell’indennizzo versato. L’assicurato ha facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo Vittime della Strada, per i danni non indennizzati/rimborsati dalla garanzia assicurativa e/o per l’eventuale eccedenza avendo cura di interrompere i termini di prescrizione.
Valore assicurato e adeguamento automatico al rinnovo annuale
Linear presta la garanzia solo se il valore del veicolo può essere rilevato dalla rivista Quattroruote.
A ogni rinnovo annuale, Linear adegua automaticamente il valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e, nella stessa percentuale, anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale.
L’adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote. In questo caso la garanzia non può più essere acquistata.
Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.
L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art.20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”” e comunque applicando questi criteri:
- in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
- in caso di danno totale, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), l’indennizzo è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO | ||
Garanzia | Massimali/Limiti d’indennizzo | Franchigia |
Incidente con veicolo non assicurato | Valore del veicolo | 250€ |
13. MINIKASKO
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione e causati da collisione con altro veicolo identificato, se è accertata la totale o parziale responsabilità dell’assicurato nel causare il sinistro. L'indennizzo viene corrisposto fino al massimale indicato sulla scheda contrattuale, corrispondente al valore del veicolo rilevato dalla rivista Quattroruote, e in proporzione alla quota di responsabilità accertata.
Linear riconosce l’indennizzo per le sole spese di riparazione del veicolo sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
In caso di riparazione antieconomica o di vendita del veicolo senza aver effettuato la riparazione, l’indennizzo viene corrisposto fino al limite massimo del valore commerciale del veicolo.
Il premio è calcolato in percentuale del premio R.C. Auto, quindi è soggetto a tutte le variazioni tariffarie che determinano quest'ultimo.
L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti la destinazione d'uso del veicolo
- agli accessori di serie e agli accessori aggiuntivi – optional, questi ultimi solo se dichiarati nel contratto di assicurazione con un valore addizionale specifico
Cosa NON assicura
Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
h) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività
i) causati da dolo del proprietario o dell’assicurato
j) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove e allenamenti
k) verificatisi quando il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto è stato sanzionato dalla legge
l) avvenuti in occasione di attività illecita del contraente e/o dell’assicurato
m) determinati da vizi di costruzione
n) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo
o) derivanti da incendio, esplosione o scoppio
Franchigia
All’indennizzo è applicata la franchigia fissa pari a 250€ riportata sulla scheda contrattuale.
Come assicura
Rinuncia parziale al diritto di rivalsa
Linear rinuncia al diritto di rivalsa28 nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione è avvenuta senza il consenso del contraente o dell’assicurato.
Valore assicurato e adeguamento automatico al rinnovo annuale
Linear presta la garanzia solo se il valore del veicolo può essere rilevato dalla rivista Quattroruote.
A ogni rinnovo annuale, Linear adegua automaticamente il valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e, nella stessa percentuale, anche il valore degli accessori aggiuntivi - optional dichiarati nel contratto come valore addizionale.
L’adeguamento automatico non è effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote. In questo caso la garanzia non può più essere acquistata.
Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale.
L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art. 20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”” e comunque applicando questi criteri:
- in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
28 Art. 1916 del Codice Civile.
- in caso di danno totale, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), l’indennizzo è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
MINIKASKO | ||
Garanzia | Massimali/Limiti d’indennizzo | Franchigie |
Minikasko | Valore del veicolo | 250€ |
14. XXXXXXX XXXXXX E PROTEZIONE IMPREVISTI
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Perdita chiavi
In caso di smarrimento o di furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto dell’auto indicata in polizza, Linear rimborsa le spese sostenute per:
- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo
- la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto
- l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell’impianto antifurto.
Linear rimborsa nel limite di 250€ riportato sulla scheda contrattuale. La garanzia copre un solo sinistro per annualità assicurativa.
Ripristino box in caso di incendio
Linear rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell’incendio dell’auto indicata in polizza, parcheggiata all’interno del box di proprietà del contraente, del proprietario dell’auto o del conducente abituale indicati in polizza.
Linear rimborsa nel limite di 500€ riportato sulla scheda contrattuale. La garanzia copre un solo sinistro per annualità assicurativa.
Duplicato patente
A seguito di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida del contraente, del proprietario dell’auto o del conducente abituale indicati in polizza, Linear rimborsa forfettariamente 25 € a copertura delle spese di duplicazione sostenute.
La garanzia copre un solo sinistro per annualità assicurativa.
Lavaggio e disinfezione
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo indicato in polizza e del successivo ritrovamento dello stesso, Xxxxxx rimborsa le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del mezzo.
Linear rimborsa nel limite di 200€.
La garanzia copre un solo sinistro per annualità assicurativa.
Come assicura
Forma dell’assicurazione
Linear rimborsa le spese sostenute e comprovate fino alla concorrenza dei massimali indicati dalle singole prestazioni.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento
GARANZIA PERDITA CHIAVI E PROTEZIONE IMPREVISTI | |||
Garanzia | Prestazione | Massimali | Limiti di intervento |
Xxxxxxx chiavi e Protezione Imprevisti | Xxxxxxx chiavi | 250 € | Un solo intervento per annualità assicurativa |
Ripristino box in caso di incidente | 500 € | ||
Duplicato patente | 25 € | ||
Lavaggio e disinfezione | 200 € |
15. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza, nei limiti delle garanzie e delle somme indicate nella scheda contrattuale, gli infortuni che qualsiasi persona, compreso il contraente, subisce alla guida del veicolo identificato in polizza, solo se:
- la circolazione avviene con il consenso del proprietario
- il conducente è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore
I massimali disponibili sono riepilogati all’art. 15.8 ”Tabella riassuntiva di massimali e franchigie”.
Garanzie prestate
15.2.1 In caso di morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato come invalidità permanente.
Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.
15.2.2 In caso di invalidità permanente
Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente del conducente - accertata secondo i criteri indicati nell'art. 20.5.5 “Criteri di valutazione dell'invalidità permanente” – e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, Xxxxxx corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo la “Tabella di calcolo dell’indennizzo”, art. 20.5.6 “Calcolo dell’indennizzo per invalidità permanente”.
Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.
Estensione dell’assicurazione
Nell'ambito dell'operatività della garanzia sono compresi in copertura anche:
- annegamento
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari che derivano da sforzo
- infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza
- infortuni che derivano da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi
- infortuni che derivano da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’assicurato non vi prenda parte attiva
Cosa NON assicura
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni che derivano da:
a. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
b. delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
c. movimenti tellurici
x. xxxxxx o insurrezione
e. trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti
f. stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene
g. conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni
h. infarti
Limiti di indennizzo
Se il conducente, al momento del sinistro, non utilizza i dispositivi di sicurezza obbligatori (come ad esempio l’utilizzo delle cinture di sicurezza), sull’indennizzo verrà applicato uno scoperto del 30%.
Come assicura
Rinuncia alla rivalsa
Xxxxxx rinuncia alla rivalsa per le somme pagate; lascia così intatti i diritti dell’assicurato o dei suoi aventi causa verso i responsabili dell’infortunio.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
INFORTUNI DEL CONDUCENTE | ||||
Garanzia | Copertura | Massimali disponibili | Franchigie | Scoperti |
Morte | Nessuna | |||
fino al 3% di | ||||
Infortuni del conducente | Invalidità permanente | 50.000€ 60.000€ 80.000€ 100.000€ | invalidità permanente: nessun indennizzo tra il 4 e il 24% di invalidità permanente: | 30% per non utilizzo dei dispositivi di sicurezza |
franchigia del 3% | ||||
dal 25% di invalidità | ||||
permanente: | ||||
nessuna franchigia |
16. PROTEZIONE 24
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza, nei limiti delle garanzie e delle somme indicate nella scheda contrattuale, gli infortuni che causano invalidità permanente e morte del conducente abituale indicato in polizza, che si infortuna durante ogni attività diversa dalla guida del veicolo identificato.
Garanzie prestate
16.2.1 In caso di morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’assicurato (cioè il conducente abituale del veicolo assicurato indicato in polizza) e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato come invalidità permanente.
Linear liquida agli eredi la somma assicurata per il caso di morte anche nel caso in cui l’assicurato è scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile secondo la polizza, ne è stata dichiarata la morte presunta dall’Autorità giudiziaria e tale evento è stato registrato negli atti dello stato civile.
Se, dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato risulta vivo o l’infortunio non è indennizzabile, Linear ha diritto alla restituzione dell’intera somma pagata.
Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.
16.2.2 In caso di invalidità permanente
Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.
16.2.3 Rischio volo
La garanzia opera per gli infortuni che l’assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari.
Estensione dell’assicurazione
Nell'ambito dell'operatività della garanzia sono compresi in copertura anche:
a. asfissia di origine non morbosa
b. avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o assorbimento di sostanze
c. annegamento
d. assideramento o congelamento
e. colpi di sole o di calore
f. affezioni causati da morsi di animali e rettili o da punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria e le malattie tropicali
g. infortuni che derivano da colpa grave dell’assicurato (in deroga alla legge)29
h. infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga alla legge)30
i. infortuni che derivano da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene
j. lesioni da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie, ad eccezione delle ernie addominali da sforzo solo nei casi di invalidità; se l’ernia addominale non è operabile, è liquidata un’indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente
k. la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali o interaziendali compresi i relativi allenamenti
l. la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela
Futuro protetto per i figli
Se entrambi i genitori, uno dei quali è l’assicurato (cioè il conducente abituale del veicolo assicurato indicato in polizza), muoiono a causa dello stesso infortunio e al momento del sinistro vi sono tra gli eredi figli conviventi, Xxxxxx riconosce una indennità aggiuntiva:
- ai figli di xxxxxxxxxxx conviventi: 50% di quella che spetta a loro, fino a 25.000€
- ai figli di minorenni conviventi: 100% di quella che spetta a loro, fino a 50.000€
Cosa NON assicura
Esclusioni dell’assicurazione
L’assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
a. guida di veicoli o natanti se l’assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l’infortunio subìto dall’assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro
b. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche che derivano da infortunio
x. xxxxxxx dolosi compiuti o tentati dall’assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
d. atti di terrorismo, sabotaggio e sequestro di persona, avvenuti in Paesi in stato di guerra o presidiati da Forze Militari internazionali per il mantenimento dell’ordine o della pace, o causati da attività specifiche del servizio militare, durante l’arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale
e. stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene
f. intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sindromi epilettoidi, sindromi psico- organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi
g. conseguenze che derivano direttamente e indirettamente dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività
29 Art. 1900 del Codice Civile.
h. conseguenze di movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche
i. conseguenze che derivano direttamente e indirettamente da sostanze biologiche o chimiche quando non sono utilizzate per fini pacifici
j. attività lavorativa in qualità di appartenente all’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Guardie Giurate
16.5.1 Rischio guerra
Sono esclusi gli infortuni causati da:
- guerra
- atti di terrorismo
- insurrezione
- occupazione
- invasione militare
Se l’assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero, a parziale deroga di quanto previsto dalla legge31, la garanzia è estesa agli infortuni che derivano da stato di guerra per un massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.
16.5.2 Pratica di sport
La garanzia non opera durante:
a. la pratica di sport che prevedono l’uso di veicoli o natanti a motore
b. la pratica di questi sport: arti marziali in genere, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d’alpinismo o fuori-pista, pugilato, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera/free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o estremo, slittino, xxx, hockey su ghiaccio o a rotelle, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, discesa di rapide (rafting), canyoning, bungee jumping, kitesurfing
c. la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che prevede un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive, a eccezione degli infortuni che derivano dagli sport previsti al punto b) di questo articolo
d. la guida e la pratica di sport che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili)
Come assicura
Rinuncia alla rivalsa
Xxxxxx rinuncia alla rivalsa per le somme pagate; lascia così intatti i diritti dell’assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
Cessione del contratto
In caso di cessione del contratto, la garanzia cessa automaticamente dalle 24 della data di decorrenza dell'appendice di cessione, con eventuale rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta pagata, a favore del cedente.
Estensione territoriale
L’assicurazione è operante nel mondo intero.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
PROTEZIONE 24 | ||||
Garanzia | Copertura | Massimali disponibili | Franchigie | Scoperti |
Morte | Nessuna | |||
fino al 3% di invalidità | ||||
Invalidità permanente | 50.000€ 60.000€ 80.000€ 100.000€ | permanente: nessun indennizzo tra il 4 e il 24% di invalidità permanente: franchigia del 3% | 30% per non utilizzo dei dispositivi di sicurezza | |
dal 25% di invalidità | ||||
permanente: nessuna | ||||
Protezione 24 | franchigia | |||
Figli maggiorenni | ||||
conviventi: indennità | ||||
aggiuntiva per morte | ||||
Futuro protetto per i figli (in caso di Morte) | dei genitori fino ad un massimo di 25.000€ Figli minorenni: indennità aggiuntiva | |||
per morte dei genitori | ||||
fino ad un massimo di | ||||
50.000€ |
17. 4 ZAMPE A BORDO
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza, nei limiti della garanzia e della somma indicata nella scheda contrattuale, le spese mediche derivanti da lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con veicolo identificato, se è accertata la totale responsabilità dell’assicurato nel causare il sinistro.
La garanzia opera anche se il contraente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l’incidente avviene in concorso di colpa, e il contraente ottiene un risarcimento, l’indennizzo viene corrisposto per la sola quota di responsabilità.
Ai fini della presente garanzia per animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti.
La garanzia opera a condizione che:
- il trasporto dell’animale sia effettuato in conformità al Codice della Strada 32
- le lesioni siano compatibili con la dinamica dell’incidente
- l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato
- l’animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge33 (in caso di mancata iscrizione presso l’anagrafe canina dovrà essere fornita prova della proprietà dell’animale con idonea documentazione: ad es. libretto delle vaccinazioni, fattura d’acquisto, documentazione di adozione ecc.)
Il massimale indicato si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali.
32 Art. 169 Codice della Strada
33 legge n. 281 del 1991
La garanzia copre un solo evento per annualità assicurativa.
I massimali e le franchigie disponibili sono riepilogati all’art. 17.7 “Tabella riassuntiva di massimali e franchigie”
Garanzie prestate
17.2.1 Rimborso spese veterinarie
Linear indennizza, fino al massimale indicato in polizza, le spese relative a:
- onorari dei veterinari
- uso della sala operatoria
- spese di ricovero in cliniche veterinarie
- medicinali prescritti dal veterinario
- cure fisioterapiche e rieducative
- applicazione di apparecchi tutori
17.2.2 Decesso dell’animale
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’animale e questa si verifica entro due mesi dal giorno dell’infortunio, Linear liquida il massimale assicurato, detraendo quanto eventualmente già liquidato per le spese veterinarie.
Cosa NON assicura
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione le lesioni o il decesso dell’animale che derivano da:
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- movimenti tellurici
- guerra o insurrezione
- trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti
- guida in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti o se il conducente non è abilitato secondo le leggi in vigore, quando il fatto è stato sanzionato dalla legge
La garanzia non opera se il trasporto dell’animale è legato all’attività lavorativa del contraente.
Franchigia
All’indennizzo è applicata la franchigia fissa pari a 100€ riportata sulla scheda contrattuale.
Come assicura
Rinuncia alla rivalsa
Xxxxxx rinuncia alla rivalsa per le somme pagate; lascia così intatti i diritti dell’assicurato o dei suoi aventi causa verso i responsabili dell’infortunio.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
4 ZAMPE A BORDO | ||||
Garanzia | Copertura | Massimali disponibili | Franchigie | Limiti di intervento |
4 zampe a bordo | Decesso | 1.500€ | 100€ | Un solo sinistro per annualità assicurativa |
Rimborso spese veterinarie |
18. TUTELA GIUDIZIARIA
La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
Oggetto dell’assicurazione
Linear rimborsa all’assicurato le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente, se autorizzato, per la difesa dei loro interessi, fino a un massimo di 6.000€, nei seguenti casi:
- controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti causati da terzi in occasione della circolazione del veicolo
- controversie relative a danni causati a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) dalla circolazione del veicolo
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente a incidente stradale
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente
L'assicurazione riguarda esclusivamente:
- spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese quelle per la costituzione di parte civile
- spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale
- spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’assicurato
- spese necessarie al dissequestro del veicolo fino a 600€ per sinistro
Cosa NON assicura
Delimitazione della garanzia
L’assicurazione non opera:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della R.C. Auto da circolazione
- nel caso di controversia promossa contro l’assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il conducente è contravvenzionato o indagato per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per non aver osservato l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione o assoluzione, con esclusione del patteggiamento
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità
- in relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C. Auto del veicolo indicato in polizza
- per le controversie che hanno ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto34
- per la difesa dell’assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Xxxxxx
34 Articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e DPR 254/2007.
Per l’esecuzione forzata, Linear indennizza l’assicurato nei limiti delle spese per i primi due tentativi, entro il limite del massimale.
In ogni caso, l’assicurato non può accordarsi con i legali in merito agli onorari dovuti agli stessi, salvo il preventivo consenso di Linear.
Esclusioni
La garanzia non comprende:
- multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere
- spese di giustizia penale
- oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.)
- spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto
Come assicura
Diritto di scelta
L’assicurato può scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale per avvalersi della sua opera a difesa, rappresentanza e tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale.
Se l’assicurato non effettua tale scelta, Linear può segnalare all’assicurato, su sua richiesta, un professionista a cui può rivolgersi.
Linear non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Stato di San Marino, Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Andorra e in tutti gli stati indicati sulla carta verde e non barrati.
Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
TUTELA GIUDIZIARIA | ||
Garanzia | Copertura | Massimali disponibili |
Tutela giudiziaria | 6.000€ | |
Spese di dissequestro | 600€ |
19. LINEAR AUTOBOX
La vendita può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Premessa
Linear ha stipulato un accordo con UnipolTech che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo elettronico chiamato “Linear AutoBox” fornito in comodato al Contraente.
La validità delle clausole di questa sezione, e delle conseguenti riduzioni di premio è subordinata ai seguenti presupposti:
1. a bordo del veicolo assicurato deve essere installato e attivato Linear AutoBox concesso in comodato35 da UnipolTech al contraente
2. deve essere stipulato il contratto di abbonamento ai servizi di UnipolTech
3. deve trattarsi di autovettura ad uso privato
Si rinvia a quanto stabilito nel contratto di abbonamento di cui al precedente punto 2, firmato dal contraente, per:
a. tutela dei dati personali
35 Art.1803 e seguenti del Codice Civile.
b. diritti dell’interessato
c. definizioni
d. oggetto del contratto
e. natura e durata del contratto
f. descrizione dei servizi e modalità di erogazione
g. estensione territoriale
h. installazione, disinstallazione, reinstallazione del dispositivo Linear AutoBox
i. cessione del contratto
Condizioni di attivazione del servizio
Per il prodotto AutoBox vale quanto segue:
a) Il contraente, per usufruire delle riduzioni di premio applicate da Linear deve:
1. far installare e attivare Linear AutoBox presso un installatore convenzionato con UnipolTech o con altra Società delegata alla gestione di questa attività, entro 20 giorni dalla data di effetto del contratto di assicurazione
2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti UnipolTech o l’installatore convenzionato se impossibilitato per cause di forza maggiore, imprevedibili e improvvise, ad osservare la data stabilita di installazione e fissare un nuovo appuntamento. Non sono ammesse ulteriori proroghe
3. comunicare tempestivamente a Linear variazioni di indirizzo e numero telefonico, nonché i nominativi e i recapiti telefonici delle persone da contattare per la reperibilità in caso di incidente
4. in caso di sostituzione del veicolo:
- trasferire Linear AutoBox sul nuovo veicolo e fissando autonomamente l’appuntamento con l’installatore convenzionato prescelto per le operazioni di re-installazione e attivazione, che devono essere fatte entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto
oppure
- comunicare immediatamente a UnipolTech che intende rinunciare alla re-installazione e ai servizi del fornitore telematico.
5. in caso di cessazione del rischio per eventuale demolizione/vendita del veicolo assicurato o se non prosegue il rapporto assicurativo o la polizza viene annullata per qualunque motivo:
- far disinstallare Linear AutoBox fissando autonomamente l’appuntamento con l’installatore convenzionato
- avvertire tempestivamente Linear, che comunica questa circostanza ad UnipolTech per le operazioni di recupero di Linear AutoBox, che è stato lasciato nella sede dell’installatore
6. in caso di guasto o mancato funzionamento di Linear AutoBox segnalato dal Servizio Clienti di UnipolTech:
- andare dall’installatore convenzionato per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti tramite lettera o con altri mezzi telematici
- se è impossibile osservare la data comunicata, avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con l’installatore o altro convenzionato dell’intera rete nazionale
7. in caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, informare il nuovo contraente che Linear AutoBox non viene ceduto insieme al contratto. Il contraente che cede il contratto, deve provvedere alla disinstallazione fissando un appuntamento con l’installatore convenzionato e comunicarlo ad UnipolTech
8. andare da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Linear AutoBox:
- dopo operazioni di manutenzione o riparazione sull’auto svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati
- dopo un sinistro o un furto e/o rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti o danneggiamenti a Linear AutoBox
- dopo la comunicazione di anomalia segnalata dal Servizio Clienti di UnipolTech con lettera o altri mezzi telematici
b) Se il contraente ha rispettato tutte le condizioni previste al punto a), Linear:
in caso di sinistro prima dell’attivazione di Linear AutoBox o, in caso di vendita o demolizione del veicolo, nel periodo fra la data di smontaggio di Linear AutoBox e la consegna a terzi del veicolo stesso, Linear non effettua la rivalsa prevista al punto 1 b) della successiva lettera e)
c) Se la polizza è sospesa per qualsiasi motivo (ad eccezione del furto e/o rapina per il quale la sospensione del rischio non è ammessa) la rilevazione dei dati prosegue fino alla data di smontaggio di Linear AutoBox.
d) In caso di sinistro R.C. Auto il contraente può richiedere direttamente al Servizio Clienti di UnipolTech tutti i dati registrati dal dispositivo Linear AutoBox.
e) Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla lettera a) comporta che:
1. rispetto agli obblighi previsti ai punti 1, 2 e 4 del precedente punto a):
a. il contraente, se non si è verificato un sinistro, deve rimborsare a Linear la somma pari alla differenza fra il premio pagato con le riduzioni previste per l’installazione di Linear AutoBox e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza il dispositivo telematico, per l’intero periodo assicurativo
b. se prima del pagamento della differenza di premio (punto 1.a), si verifica un sinistro R.C. Auto, Linear esercita la rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati; la rivalsa viene esercitata in proporzione alla differenza, fra il premio pagato con le riduzioni previste per l’installazione di Linear Autobox e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza il dispositivo telematico con un massimo di € 5.000,
2. rispetto agli obblighi previsti dal punto 3 e 8 del precedente punto a) i servizi infotelematici del Contratto di abbonamento ai servizi di UnipolTech non possono essere correttamente erogati
3. rispetto agli obblighi previsti dai punti 6 e 7 del precedente punto a) e nel caso di rinuncia del contraente ai servizi UnipolTech quando si verifica l’evento e non oltre la prima scadenza di rata, il contratto viene annullato o sostituito, a seconda dei casi, eliminando la presente clausola. Il Contraente dovrà pagare a Linear la differenza fra il premio pagato con le riduzioni previste per l’installazione di Linear AutoBox e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza il dispositivo telematico solo per il periodo successivo al verificarsi dell’evento
La rinuncia del contraente ai servizi di UnipolTech e/o il mancato rispetto degli obblighi previsti dai punti 1, 2, 4 e 6 della lettera a) comportano la risoluzione consensuale dell’applicazione del prodotto Linear AutoBox.
f) Sul sito web di UnipolTech è possibile consultare l’elenco delle strutture convenzionate ed abilitate all’installazione del dispositivo Linear AutoBox. In caso di sostituzione o di smontaggio definitivo del dispositivo, le operazioni di smontaggio e successiva reinstallazione devono essere effettuate, senza costi, nelle strutture convenzionate ed abilitate indicate sul sito web. Se il contraente esercita il diritto di ripensamento il canone dei servizi viene rimborsato da UnipolTech come previsto dalle condizioni generali del contratto di abbonamento.
XXXXXXXX
00. SEZIONE SINISTRI
Norme per la garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C. Auto)”
In caso di sinistro, sia con torto che con ragione, il contraente o l’assicurato devono denunciare l’accaduto a Linear immediatamente o al massimo entro 3 giorni dall’evento, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”.
È comunque necessario inviare a Linear il modulo di constatazione amichevole compilato e firmato, con la descrizione più completa possibile della dinamica dell’incidente e con ogni informazione e documento utili36.
Contattando il Servizio Sinistri è possibile ricevere il supporto necessario.
Se non vengono rispettati tempi e modalità per la denuncia del sinistro, Linear potrebbe subire gravi pregiudizi economici e per questo si riserva ogni azione per il risarcimento di danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta denuncia37.
20.1.2 Risarcimento del danno da circolazione
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti si applicano queste procedure:
a. Risarcimento dei danni alle cose e al veicolo
Per i sinistri con soli danni a cose/veicolo, il danneggiato può ottenere il risarcimento facendo richiesta alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.
Quest’ultima formula l’offerta, o comunica i motivi per cui ritiene di non formularla, entro:
- 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni
- 30 giorni se alla richiesta danni è allegato il modulo di constatazione amichevole compilato e firmato da entrambi i conducenti
In entrambi i casi la richiesta di risarcimento deve specificare il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, il luogo, i giorni e le ore in cui sarà possibile, per non meno di 5 giorni non festivi, prendere visione dei danni subiti dalle cose danneggiate.
b. Risarcimento dei danni alla persona
Per i danni alla persona (lesioni o morte) il danneggiato, o i suoi aventi diritto, possono ottenere il risarcimento facendo richiesta alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.
La compagnia formula l’offerta o comunica i motivi per cui ritiene di non formularla entro 90 giorni, se alla richiesta sono allegati i documenti necessari per valutare il danno e se questa riporta gli elementi previsti dal modulo di constatazione amichevole.
In particolare dovranno essere forniti:
- i dati relativi all’età, al codice fiscale, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite
- la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto
c. Risarcimento xxxxxxx00
Per i sinistri nei quali l’assicurato ritiene che la responsabilità sia in tutto o in parte dell’altro conducente coinvolto, la richiesta per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e delle cose trasportate dell’assicurato o del conducente e per le lesioni di lieve entità del conducente (postumi di lesioni non superiori al 9%), deve essere inviata con raccomandata A/R o PEC direttamente a Linear e non alla compagnia del responsabile.
Si applica:
- in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano) e assicurati per la R.C. Auto
36 Art. 1913 Codice Civile e 143 del Codice delle Assicurazioni Private.
37 Art. 1915 del Codice Civile.
38 Art. 149 della Codice delle Assicurazioni Private e DPR n. 254/2006.
- se dalla collisione sono derivati danni ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente
- se le eventuali lesioni al conducente non responsabile sono di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%)
- quando le compagnie assicurative coinvolte nel sinistro aderiscono alla convenzione CARD
Procedura per il risarcimento diretto:
- il danneggiato invia la richiesta danni con raccomandata A/R o PEC a Linear
- la richiesta può anche essere anticipata telefonicamente contattando Linear al numero e negli orari indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”
I termini previsti per ottenere il risarcimento dei danni sono gli stessi indicati ai punti a) e b).
Se successivamente all’apertura del sinistro vengono meno i requisiti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni, Linear informa l’assicurato e trasmette la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.
La richiesta danni deve contenere le seguenti informazioni:
- Per i soli danni alle cose e al veicolo
o i nomi degli assicurati
o le targhe dei due veicoli coinvolti
o i nomi delle compagnie assicurative
o la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
o le generalità di eventuali testimoni
o l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia
o il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia
- Per i danni alle persone
o i nomi, le età e i codici fiscali dei danneggiati
o le attività e il reddito dei danneggiati
o l’entità delle lesioni subite
o la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali
o l’attestazione medica che comprova la guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto
o l’eventuale consulenza medico legale di parte e il compenso che gli spetta
Xxxxxx fornisce assistenza per compilare la richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.
d. Risarcimento del terzo trasportato
Per i danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato, la richiesta danni deve essere inviata a Linear indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti coinvolti, come previsto dalla procedura di risarcimento ai sensi di legge39.
20.1.3 Pagamento dell’indennizzo
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danno sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, Linear formula l’offerta di risarcimento entro i termini indicati nel precedente art. 20.1.2 “Risarcimento del danno da circolazione” e corrisponde le somme offerte entro 15 giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.
20.1.4 Riparazione del veicolo
In relazione al risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dopo aver provveduto ad effettuare la richiesta come da articolo
20.1.1 “Denuncia del sinistro” l’assicurato può scegliere di riparare il veicolo danneggiato, rivolgendosi a un riparatore a sua scelta. In questo caso l’indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al riparatore (se il proprietario cede il suo credito relativo all’indennizzo a quest’ultimo).
39 Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.
In alternativa, Linear può proporre di rivolgersi a un centro UnipolService per ottenere direttamente la riparazione del veicolo assicurato senza dover corrispondere, nei casi di totale mancanza di responsabilità, alcun importo.
20.1.5 Gestione delle vertenze
Linear può assumere a nome dell’assicurato la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali civili fino alla definizione del danno, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all’assicurato e con facoltà di incaricare se necessario legali, periti, consulenti o tecnici.
Inoltre, Linear può provvedere alla difesa dell’assicurato in sede penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Xxxxxx sostiene le spese per resistere all’azione promossa contro l’assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato in polizza.
Xxxxxx non rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non ha incaricato e non risponde di multe, ammende, spese di giustizia penale.
Norme per la garanzia “Assistenza stradale base” e per le “Estensioni aggiuntive all’Assistenza stradale base”
20.2.1 Modalità per la richiesta di assistenza
Linear eroga le prestazioni di assistenza stradale tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Torino, via Xxxxx Xxxxxxx 25 e Centrale operativa UnipolAssistance in Torino, Corso Xxxxxxx X’Xxxxxxx 14, a disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Xxxxxx ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.
Per chiedere assistenza, l’assicurato deve sempre e preventivamente contattare la Centrale operativa UnipolAssistance, utilizzando una delle modalità riportate nella pagina Recapiti utili, sezione “Richiedere la prestazione di assistenza (carro attrezzi e assistenza stradale)”.
In tutti i casi l'assicurato deve comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui ha bisogno
2. nome e cognome
3. targa del veicolo
4. indirizzo del luogo in cui si trova
5. recapito telefonico per eventuale ricontatto della Centrale operativa UnipolAssistance nel corso dell’assistenza
Se l’assicurato non prende immediatamente e preventivamente contatto con la Centrale operativa UnipolAssistance, perde il diritto alla prestazione di assistenza.
20.2.2 Documenti da presentare a Linear
La Centrale operativa UnipolAssistance non fornisce aiuti in alternativa, nemmeno come compensazione di quanto non goduto, se l’assicurato non utilizza o utilizza solo in parte le prestazioni per sua libera scelta o per sua negligenza. Tuttavia, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, Linear rimborsa all’assicurato le spese da lui sostenute se:
- sono espressamente autorizzate dalla Centrale operativa UnipolAssistance
- sono conseguenti a interventi disposti dalle pubbliche Autorità
- l’assicurato è stato trasportato al pronto soccorso
- la prestazione deve essere erogata all’estero e le procedure da seguire per attivarla impediscono a Linear di pagare direttamente il fornitore incaricato
In questi casi l’assicurato deve fornire la seguente documentazione:
- dichiarazione scritta in cui denuncia a Linear il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa
- il numero di dossier comunicato, in caso di autorizzazione della Struttura organizzativa
- copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, in caso di intervento dell’Autorità
- copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso, in caso di trasporto d’urgenza
- giustificativi di spese in originale (non fotocopie), fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute e autorizzate, se richiesti dalla Centrale operativa UnipolAssistance
20.2.3 Pagamento delle prestazioni
Xxxxxx sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili all’assicurato per affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti di spesa stabiliti dal contratto.
I costi eccedenti sono a carico dell’assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che fornisce materialmente la prestazione o a Linear, se quest’ultima li ha anticipati. Se l’assicurato non accetta di corrisponderli, Linear, nei limiti del massimale previsto, fornisce la prestazione o rimborsa la spesa che l’assicurato ha sostenuto per procurarsela autonomamente, dietro presentazione dei relativi documenti fiscali.
Norme per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Cristalli – Rottura parabrezza”, “Eventi atmosferici”, “Collisione Animali Selvatici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”
20.3.1 Denuncia del sinistro
Il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro a Linear immediatamente e al massimo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, indicando la data, l’ora, il luogo, le modalità del fatto e la presenza di eventuali testimoni. Per denunciare il sinistro il contraente o l’assicurato devono contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”. Con questa modalità è possibile anche ricevere il supporto necessario.
Se la denuncia non viene fatta o viene fatta in ritardo o è incompleta, l’assicurato come conseguenza potrebbe perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
20.3.2 Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro
20.3.2.1 Garanzia Incendio e furto e Solo furto totale
In caso di furto o rapina, per ottenere l'indennizzo l’assicurato deve inviare a Linear:
- Copia conforme all’originale della denuncia presentata all’Autorità. In caso di sinistro avvenuto all’estero, l’assicurato deve presentare oltre alla denuncia all’Autorità estera anche copia della denuncia all’Autorità italiana
- dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli uffici competenti, nel caso di perdita totale
- copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o oggetto di rapina rilasciato dalla stessa Autorità Prima di pagare l’indennizzo Linear può richiedere:
- fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale
- procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, insieme al pagamento dell’indennizzo. Il costo dell'atto è a carico di Linear
- fattura di acquisto degli accessori aggiuntivi - optional assicurati
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento del veicolo
20.3.2.2 Garanzia Collisone Animali Selvatici e Incidente con veicolo non assicurato
Per ottenere l’indennizzo l’assicurato deve inviare a Linear copia autentica del verbale o del rapporto dell’Autorità di pubblica sicurezza intervenuta sul luogo del sinistro. Nel caso di “Incidente con veicolo non assicurato” deve in alternativa fornire copia del Modulo di constatazione amichevole solo se firmato da entrambe le parti.
Prima di pagare l’indennizzo, Linear può richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.
20.3.2.3 Garanzia Eventi socio-politici
Per ottenere l’indennizzo l’assicurato deve inviare a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità. Prima di pagare l’indennizzo, Linear può richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.
20.3.3 Ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina
Il contraente e/o l’assicurato devono informare immediatamente Linear non appena vengono a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato e/o rapinato di sue parti.
Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando a Linear l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.
Se l’assicurato non esercita questa facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, Xxxxxx dà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito che lo stesso assicurato le ha conferito all’atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere quanto ricavato dalla vendita come restituzione dell’indennizzo pagato. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, Linear restituisce l’eccedenza all’assicurato. In nessun caso, la somma incassata da Linear è considerata corrispettivo per la vendita di un bene di Linear stessa. Linear comunica all’assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e gli trasmette la dovuta documentazione.
Per determinare l’ammontare del danno parziale valgono questi criteri:
- il danno è calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro
- il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%
L'indennizzo non può mai superare il valore commerciale del veicolo. Inoltre, se è richiamata nel contratto la condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente”, in caso di sottoassicurazione (assicurazione parziale40) l’indennizzo viene calcolato in proporzione tra il valore indicato in polizza e quello commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per la garanzia “Solo furto totale” questi criteri si applicano solo se il veicolo rubato o rapinato viene recuperato e non è stato ancora effettuato il pagamento dell’indennizzo da danno totale.
20.3.4.2 Danno totale
Per determinare l’ammontare del danno totale valgono questi criteri:
- se sul contratto è richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” l’indennizzo è così determinato:
o il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), l’indennizzo è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione
o Dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo viene sempre calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo pubblicato dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro
- se sul contratto è richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente” l’indennizzo è determinato sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, entro il limite del valore indicato in polizza
40 Art. 1907 del Codice civile.
20.3.4.3 Danni agli accessori aggiuntivi - optional per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”
Per gli accessori aggiuntivi – optional, nei limiti dell’importo della fattura di acquisto – che l’assicurato deve fornire - e del valore addizionale indicato nella scheda contrattuale, l’indennizzo è determinato applicando i seguenti criteri:
- nel caso di danno parziale, la riduzione indicata all’art. 20.3.4.1 “Danno parziale” è applicata anche al valore degli accessori aggiuntivi-optional dichiarati nel contratto come valore addizionale
- nel caso di danno totale, gli accessori aggiuntivi-optional dichiarati nel contratto come valore addizionale sono indennizzati in proporzione alla svalutazione del veicolo rilevata da Quattroruote al momento del sinistro
20.3.4.4 Estensione gratuita della garanzia Eventi socio-politici “Rottura cristalli”
L’ammontare del danno non può in ogni caso superare l’importo della fattura e il valore commerciale del veicolo.
Danno parziale
Per determinare l’ammontare del danno parziale valgono questi criteri:
- il danno è calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro
- il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
Danno totale
In caso di danno totale, il danno è determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. L'indennizzo, entro il limite del massimale indicato in polizza, non può mai superare il valore commerciale del veicolo.
20.3.6 Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia “Cristalli-Rottura parabrezza”
L’ammontare del danno non può in ogni caso superare l’importo della fattura e il valore commerciale del veicolo.
20.3.7 Danni non indennizzabili, scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie
Non sono indennizzabili:
- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione
- le spese di custodia
- i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso
- altri danni, anche fiscali
Dall’ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto con il minimo non indennizzabile o la franchigia, indicati per ciascuna garanzia nelle condizioni di assicurazione e sulla scheda contrattuale.
20.3.8 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti in polizza, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi degli articoli 20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko””, 20.3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia “Eventi atmosferici”, “Collisione Animali Selvatici”” , 20.3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia “Cristalli-Rottura parabrezza””, e 20.3.7 “Danni non indennizzabili, scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie”, è stato determinato l’ammontare del danno
- previo accordo tra Linear e l’assicurato oppure
- all’esito della procedura di perizia contrattuale
20.3.9 Riparazione del veicolo
Per i sinistri relativi alle garanzie “Incendio e furto”, “Eventi socio-politici”, “Eventi atmosferici”, “Collisione Animali Selvatici”, “Incidente con veicolo non assicurato” “Minikasko”, l’assicurato può scegliere di riparare il veicolo danneggiato rivolgendosi a un riparatore a sua scelta. L’indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al cessionario del credito (cioè colui al quale il proprietario ha ceduto il suo credito relativo all’indennizzo).
In alternativa, Linear può proporre di rivolgersi a un centro UnipolService per ottenere direttamente la riparazione del veicolo assicurato senza dover corrispondere alcun importo.
L’assicurato resta in ogni caso obbligato a pagare eventuali scoperti e minimi non indennizzabili e franchigie indicati per ciascuna garanzia nelle condizioni di assicurazione e sulla scheda contrattuale.
Per i sinistri relativi alla garanzia “Cristalli – Rottura parabrezza”, l’assicurato può scegliere di rivolgersi ad un centro cristalli a sua scelta. L’indennizzo verrà corrisposto al proprietario del veicolo o al cessionario del credito.
In alternativa l’assicurato può rivolgersi ad un centro cristalli UnipolGlass, che utilizza cristalli omologati e certificati secondo le disposizioni in vigore.
In tal caso non viene applicata alcuna franchigia e il massimale è elevato come indicato nell’art. 9.3 “Limiti di indennizzo”.
20.3.9.1 Garanzie “Cristalli – Rottura parabrezza”, “Eventi atmosferici” e “Collisione Animali Selvatici”
Nel caso in cui il danno superi il massimale indicato in polizza, previa autorizzazione da parte di Linear, è possibile rivolgersi ad un centro “non” convenzionato, senza che trovi applicazione lo scoperto del 20%.
20.3.10 Controversie sulla determinazione del danno – Perizia contrattuale
L’ammontare del danno è determinato in base all’accordo tra Linear e l’assicurato.
In caso di disaccordo, oltre che adire l’autorità giudiziaria, le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare a due periti, nominati uno per ciascuna parte:
- l’accertamento sulla causa del danno
- la stima e la valutazione tecnica del danno
In caso di disaccordo tra loro, i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su richiesta di una sola delle parti, la scelta è fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’assicurato.
Le decisioni dei periti:
- sono prese di comune accordo o a maggioranza
- non richiedono formalità giudiziarie
- sono verbalizzate Le parti:
- accettano come vincolante il risultato della perizia, che è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla
- rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di xxxx, errore, violenza o violazione di patti contrattuali
Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e le spese del terzo perito sono a carico della parte soccombente.
Norme per la garanzia “Xxxxxxx Xxxxxx e Protezione Imprevisti”
20.4.1 Denuncia del sinistro
Il contraente o l’assicurato devono denunciare il sinistro a Linear immediatamente e al massimo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, indicando la data, l’ora, il luogo, le modalità del fatto e la presenza di eventuali
testimoni. Per denunciare il sinistro il contraente o l’assicurato devono contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”. Con questa modalità è possibile anche ricevere il supporto necessario.
Se la denuncia non viene fatta o viene fatta in ritardo o è incompleta, l’assicurato come conseguenza potrebbe perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
20.4.2 Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro
Per ottenere l’indennizzo l’assicurato deve inviare a Linear:
- copia della denuncia presentata all’Autorità in caso di furto o smarrimento in relazione alle garanzie Xxxxxxx xxxxxx, Duplicato patente e Xxxxxxxx e disinfezione
- copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità in caso di Ripristino box in caso di incendio.
Prima di pagare l’indennizzo, Linear può richiedere la fattura di riparazione dei danni o altro giustificativo di spesa.
20.4.3 Pagamento dell’indennizzo
Se l’assicurato sceglie di non riparare il danno, Linear non effettuerà nessun rimborso.
Norme per le garanzie “Infortuni del conducente” e “Protezione 24”
20.5.1 Denuncia del sinistro
Il contraente, l’assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il sinistro a Linear immediatamente e al massimo entro 3 giorni dall’infortunio o da quando ne hanno la possibilità, indicando la data, l’ora, il luogo le modalità del fatto e la presenza di eventuali testimoni. Per denunciare il sinistro il contraente o l’assicurato devono contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”. Con questa modalità è possibile anche ricevere il supporto necessario.
Se la denuncia non viene fatta o viene fatta in ritardo o è incompleta, l’assicurato come conseguenza potrebbe perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
20.5.2 Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro
Dopo la denuncia dell’infortunio è necessario inviare:
- certificati medici, anche relativi al decorso delle lesioni
- certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se dall’infortunio deriva il decesso dell’assicurato
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.
L’assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini, gli accertamenti, visite e controlli medici che Xxxxxx ritiene necessari; a tal fine liberano i medici e gli Istituti di cura dal segreto professionale.
Se non si adempie a questi obblighi si può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
20.5.3 Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti
Linear liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che sono indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute.
Pertanto i peggioramenti di queste condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata solo per le conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
20.5.4 Liquidazione della garanzia in caso di Morte
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte, Linear, previa ricezione della documentazione indicata all’art.20.5.2 “Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro”, corrisponde il massimale assicurato agli eredi del de cuius in parti uguali.
20.5.5 Criteri di valutazione dell'invalidità permanente
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base a questa tabella:
TABELLA ANIA PERCENTUALE INFORTUNI
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
un arto superiore | 70 % |
una mano o un avambraccio | 60 % |
un pollice | 18 % |
un indice | 14 % |
un medio | 8 % |
un mignolo | 12 % |
la falange ungueale del pollice | 9 % |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Per:
anchilosi della scapola omerale con xxxx in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 % |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20 % |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono- supinazione libera | 10 % |
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell’avambraccio e della mano | 7 % |
paralisi completa del nervo radiale | 35 % |
paralisi completa del nervo ulnare | 20 % |
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale | 4 % |
Per amputazione di un arto inferiore
al di sopra della metà della coscia | 70 % |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60 % |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di
un piede | 40 % |
ambedue i piedi | 100 % |
un alluce | 5 % |
la falange ungueale dell’alluce | 2,5 % |
un altro dito del piede
1 %
Per:
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 % |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25 % |
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 2 % |
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 3 % |
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio | 9 % |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto | 10 % |
anchilosi della sottoastragalica | 5 % |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15 % |
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille | 4 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di
un occhio | 25 % |
ambedue gli occhi | 100 % |
Per:
sordità completa di un orecchio | 10 % |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 % |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 % |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 % |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1 % |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
una vertebra cervicale | 12 % |
una vertebra dorsale | 5 % |
12a dorsale | 10 % |
una vertebra lombare | 10 % |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 % |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente | 5 % |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 % |
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria | 15 % |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica | 8 % |
Se la lesione comporta una minorazione, e non la perdita totale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Se l’infortunio causa menomazioni a più di uno dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si valuta con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore che corrisponde alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per valutare le menomazioni visive e uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicare strumenti correttivi (come per esempio occhiali, apparecchi acustici).
20.5.6 Calcolo dell’indennizzo per invalidità permanente
Percentuale di invalidità permanente accertata | Indennizzo | Franchigia applicata |
Inferiore o uguale al 3% | Nessun indennizzo | - |
Tra il 4% e il 24% | Per ogni punto di invalidità permanente accertata eccedente il 3%, Linear indennizza 1/100 del capitale assicurato | Corrispondente ai primi 3 punti percentuali |
Pari o superiore al 25% | Linear calcola l’indennizzo applicando la percentuale di invalidità permanente accertata sul capitale assicurato | Nessuna |
Una volta determinata la percentuale di invalidità permanente, Linear calcola l’indennizzo secondo la seguente tabella: Tabella di calcolo dell’indennizzo
20.5.7 Anticipo dell’indennizzo
A richiesta dell’assicurato, se non esistono dubbi sull'indennizzabilità del sinistro, Linear può versare un acconto pari ad 1/3 dell'indennizzo del presunto grado di invalidità permanente, con il massimo di 6.000€, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva del sinistro.
Se il massimale assicurato per la garanzia di invalidità permanente è superiore a 60.000€, il predetto importo massimo è calcolato nella misura del 10% del massimale assicurato.
20.5.8 Pagamento dell’indennizzo
Linear provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto per morte o per invalidità permanente entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l’indennizzo, previo accordo tra Linear e gli eredi o l’assicurato, o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell’art. 20.5.9 ”Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale” a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione a Linear di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati all’art. 20.5.2 ”Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro”
La valutazione dell’Invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli Indennizzi nella valuta corrente.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi.
20.5.9 Controversie sulla determinazione del danno – Arbitrato irrituale
Ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, in caso di controversie su:
- natura o conseguenze delle lesioni o del ricovero
- grado di invalidità permanente
- applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art.20.5.3 ”Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti”
le parti possono demandare per iscritto la decisione a un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico; quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.
Se lo ritiene, il Collegio Medico può rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca definita dal Collegio stesso: in questo caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico:
- sono prese a maggioranza di voti e senza formalità di legge
- sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale
Le parti rinunciano all'impugnazione della perizia, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Rimane salvo il diritto a qualsiasi azione o eccezione sull’indennizzabilità del danno.
Norme per la garanzia “4 zampe a bordo”
20.6.1 Denuncia del sinistro
Il contraente, l’assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il sinistro a Linear immediatamente e al massimo entro 3 giorni o da quando ne hanno la possibilità, indicando la data, l’ora, il luogo le modalità del fatto e la presenza di eventuali testimoni. Per denunciare il sinistro il contraente o l’assicurato devono contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”. Con questa modalità è possibile anche ricevere il supporto necessario.
Se la denuncia non viene fatta o viene fatta in ritardo o è incompleta, l’assicurato come conseguenza potrebbe perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
20.6.2 Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro
Dopo la denuncia del sinistro è necessario inviare:
- copia della registrazione dell’animale qualora previsto dalla legge n. 281 del 1991 (in caso di mancata iscrizione presso l’anagrafe xxxxxx dovrà essere fornita prova della proprietà dell’animale con idonea documentazione: ad es. libretto delle vaccinazioni, fattura d’acquisto, documentazione di adozione ecc.)
- fatture e ricevute delle spese veterinarie sostenute
- documentazione che attesti l’eventuale decesso dell’animale
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione. Se non si adempie a questi obblighi si può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
20.6.3 Condizioni patologiche e minorazioni preesistenti
Linear rimborsa le spese mediche sostenute per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio dell’animale che sono indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute.
Pertanto i peggioramenti di queste condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
20.6.4 Liquidazione della garanzia in caso di decesso dell’animale
Se l’Infortunio ha come conseguenza il decesso dell’animale, Linear, previa ricezione della documentazione indicata all’art.20.6.2 “Documenti da presentare a Linear e altri obblighi in caso di sinistro”, corrisponde il massimale assicurato, decurtato dell’eventuale rimborso per spese veterinarie già sostenute.
20.6.5 Pagamento dell’indennizzo
Norme per la Garanzia “Tutela giudiziaria”
20.7.1 Modalità di attivazione e gestione del sinistro
Per attivare la garanzia, l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e inviando la documentazione eventualmente richiesta.
Prima di affrontare qualunque spesa, l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear. Spetta all’assicurato l’obbligo di interrompere i termini di prescrizione.
Entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, Linear invia all’assicurato la propria valutazione in merito e sull’opportunità di procedere o meno.
Linear può richiedere ulteriore documentazione; in questo caso il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Decorsi 60 giorni, in assenza di comunicazioni da parte di Linear, l’assicurato può avviare l’azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.
Se Linear non autorizza l’azione, l’assicurato può comunque agire per proprio conto e, in caso di esito favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
20.7.2 Pagamento dell’indennizzo
Se c’è disaccordo tra l’assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le parti fermo il diritto a rivolgersi all’autorità giudiziaria, possono affidare la decisione sul comportamento da tenere a un arbitro che provvede secondo equità.
Linear avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di questa procedura.
Se non c’è accordo tra le parti, l’arbitro è nominato su richiesta di una di esse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale dove si trova la sede legale o la residenza dell’assicurato.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell’arbitro, salvo il caso di esito favorevole all’assicurato. Il lodo deve essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
ALLEGATI
21. ESEMPI DI APPLICAZIONE DI MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI NON INDENNIZZABILI
1° esempio (valido per la garanzia R.C. Auto con massimale minimo di legge bipartito) | ||
Massimali | Quantificazione danni | Calcolo del risarcimento |
Massimale danni a persona: 6.450.000€ | Danni a persone: 7.000.000€ | Importo a carico dell’assicurato: 550.000€ I danni a persone risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l’importo del danno e il massimale (7.000.000€ - 6.450.000€ = 550.000€) resta a carico dell’assicurato |
Massimale per danni a cose: 1.300.000€ | Danni a cose: 1.500.000€ | Importo a carico dell’assicurato: 200.000€ I danni a cose risultano maggiori del massimale, per cui la differenza tra l’importo del danno e il massimale (1.500.000€ - 1.300.000€ = 200.000€) resta a carico dell’assicurato |
2° esempio (valido per la garanzia R.C. Auto con massimale unico) | ||
Massimali | Quantificazione danni | Calcolo del risarcimento |
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€ | Danni a persone: 6.200.000€ Danni a cose: 500.000€ | Nessun importo a carico dell’assicurato Il massimale copre l’intero importo dei danni causati dal sinistro. |
3° esempio (valido per la garanzia R.C. Auto con massimale unico) | ||
Massimali | Quantificazione danni | Calcolo del risarcimento |
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€ | Danni a persone: 500.000€ Danni a cose: 1.500.000€ | Nessun importo a carico dell’assicurato Il massimale copre l’intero importo dei danni causati dal sinistro. |
4° esempio (valido per la garanzia R.C. Auto con massimale unico) | ||
Massimali | Quantificazione danni | Calcolo del risarcimento |
Massimale unico (danni a persona e danni a cose): 7.750.000€ | Danni a persone: 7.500.000€ Danni a cose: 500.000€ | Importo a carico dell’assicurato: 250.000€ I danni risultano maggiori del massimale unico, per cui la differenza tra l’importo del danno e il massimale (8.000.000€ - 7.750.000€ = 250.000€) resta a carico dell’assicurato |
Franchigia (per le garanzie diverse dall’R.C. Auto)
1° esempio | (valido per la garanzia Eventi atmosferici) | |
Massimale: | 1.600€ | Calcolo dell’indennizzo |
Danno: | 1.500€ | Indennizzo = (Danno – Franchigia) |
Franchigia: | 100€ | 1.400€ = (1.500€ – 100€) |
2° esempio | (valido per la garanzia Eventi atmosferici) | |
Massimale: Danno: Franchigia: | 1.600€ 100€ 100€ | Calcolo dell’indennizzo Indennizzo = (Danno – Franchigia) 0 = (100€ – 100€) Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. |
3° esempio | (valido per la garanzia Eventi atmosferici) | |
Calcolo dell’indennizzo | ||
Massimale: Danno: Franchigia: | 1.600€ 1.800€ 100€ | Xxxxxxx xxxxxxxxxx= Massimale 1.600€ (Danno 1.800€ – Franchigia 100€ = 1.700€ superiore a massimale di polizza 1.600€) Importo a carico del cliente = (Danno – indennizzo) |
200€ = (1.800€ - 1.600€) |
Scoperto e minimo non indennizzabile (per le garanzie diverse dall’R.C. Auto)
1° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto) | |
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 3.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€ | Calcolo del risarcimento Risarcimento = (Danno – Min. non indennizzabile) 2.500€ = (3.000€-500€) Perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile. |
2° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto) | |
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 6.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€ | Calcolo del risarcimento Risarcimento = [Danno – (Scoperto x Danno)] 5.400€ = (6.000€-600€) Perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile. |
3° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto) | |
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 10.000€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€ | Calcolo del risarcimento Risarcimento = [Danno – (Scoperto x Danno)] 9.000€ = (10.000€-1.000€) Perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile. |
4° esempio (valido per la garanzia Incendio e furto) | |
Somma assicurata: 50.000€ Danno: 500€ Scoperto: 10% Min. non indennizzabile 500€ | Calcolo del risarcimento Risarcimento = (Danno – Min. non indennizzabile) 0€ = (500€-500€) nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è pari al minimo non indennizzabile |
online: xxx.xxxxxx.xx email: xxxxxxx@xxxxxx.xx
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telefono: 000 0000000 | Lunedì - Sabato: 8.30-20.00 posta: Linear Assicurazioni, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
telefono: 000 0000000 | Lunedì - Venerdì 8.30-20.00, Sabato 8.30-14.00 posta: Linear Assicurazioni, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
app: Linear Assistenza stradale (su Google Play e App Store) telefono: 000 000000 | dall’estero: x00 000 0000000 | 24 ore su 24
Assicurazione Spese Sanitarie
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: UniSalute S.p.A. Prodotto: “Kasko Salute Linear”
“UniSalute S.p.A. - C.F. 03843680376 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00084 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187 dell’ 8-05-2003 (G.U.
16-05-2003 n.112) soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato? |
L’Assicurazione, nel caso di collisione causata dal conducente dell’autoveicolo assicurato con il contratto principale con altro veicolo identificato con targa e/o telaio, permette all’Assicurato di ottenere l’Indennizzo delle spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio. SPESE SANITARIE: Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di incidente stradale: nel caso di lesioni fisiche riportate dal conducente dell’autoveicolo assicurato con il contratto principale, in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, con responsabilità del conducente stesso, la Società metterà a disposizione medici e specialisti, presso una delle strutture sanitarie convenzionate consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, affinché vengano effettuate le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, prescritti dal medico curante Visite specialistiche e trattamenti psichici: nel caso di traumi di natura psicologica riportati dal conducente dell’autoveicolo assicurato, in conseguenza “grave” incidente stradale con colpa del conducente stesso, la Società metterà a disposizione dell’Assicurato uno psicoterapeuta appartenente alla rete nazionale di psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia convenzionata con la Società, affinché venga fornito il necessario supporto psicologico Prestazioni a Tariffe Agevolate per le prestazioni in garanzia: sono previste tariffe agevolate nelle Strutture convenzionate, qualora per una delle prestazioni non sia attivabile la copertura nel piano sanitario per esaurimento massimale o importo inferiore ai limiti contrattuali Servizi di consulenza: sono forniti servizi di consulenza telefonica quali, informazioni sanitarie, prenotazioni di prestazioni sanitarie, pareri medici immediati |
Che cosa non è assicurato? |
Non sono assicurati: Non sono assicurate le prestazioni sanitarie che non sono conseguenza di Infortunio dovuto a un sinistro RCAuto. |
Ci sono limiti di copertura? |
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicate alcune esclus (salvo che queste non siano derogate da garanzie): • se l’autoveicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione • se l’autoveicolo è adibito al trasporto di persone ad uso pubblico; • se l’autoveicolo non ha, al momento del sinistro, la necessaria copertura la responsabilità civile • per veicoli non immatricolati in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx • durante la partecipazione dell’autoveicolo a gare o competizioni sportive, relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste regolamento particolare di gara • per il conducente che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei; se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l’assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore a 12 mesi a condizione che il conducente rinnovi la patente entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso per il conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero al quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n° 285 • per le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici • nel caso di incidenti causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato • per le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici Nei predetti casi l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per le prestazioni erogate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalla vigente Codice delle Assicurazioni private. Al contratto Si applicano le medesime limitazioni ed esclusioni del contratto RCAuto principale. È previsto un limite di prescrizione di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto, oltre il quale il sinistro non può più essere indennizzato, come da art. 2952, comma 2 del codice civile. |
Questa assicurazione offre al conducente dell’autoveicolo assicurato una copertura delle spese sanitarie nei casi Infortunio dovuto a un sinistro RCAuto.
Dove vale la copertura? |
La copertura vale nel mondo intero. |
Che obblighi ho? |
Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto principale potrebbero comportare la perdita automatica totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione. |
Quando e come devo pagare? |
Il premio deve essere pagato in via anticipata alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Non è previsto il pagamento frazionato del pagamento annuale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e ha durata annuale senza tacito rinnovo. |
Come posso disdire la polizza?
Non occorre dare disdetta perché la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza. È prevista risoluzione automatica del contratto nei seguenti casi:
- demolizione del veicolo assicurato con il contratto principale
- cessione del contratto principale
- sospensione del contratto principale
In questi casi si procederà alla restituzione del premio non goduto al netto dell’aliquota fiscale.
Assicurazione Spese Sanitarie
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: UniSalute S.p.A. Prodotto: Kasko Salute Linear
Data: 07/2022 (Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UniSalute S.p.A. (“la Società”), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046. Sede legale e Direzione Generale Xxx Xxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 – sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx o xxxx@xxxxxxxxx.xx
La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10- 1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187 dell’8-05-2003
(G.U. 16-05-2003 n.112). Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative: 1.00084.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-0
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 216,4 milioni con capitale sociale pari ad € 78,03 milioni e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 93,25 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2021, è pari ad € 90,98 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 30,36 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 207,05 milioni e ad € 204,87 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 2,28 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati mediante l’utilizzo della Standard Formula Market Wide.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa è assicurato?” |
Che cosa NON è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa non è assicurato” |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Ci sono limiti di Copertura?” |
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