Forma di garanzia Base. La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati relativi al fabbricato indicato in polizza, qualora: a) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 Esclusioni; b) siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’art. 408 del cod. proc. pen., o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 Esclusioni; c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a Fatto Illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo esistente e in regola con il pagamento delle rate di premio, non possa essere attivata in quanto non operante per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera in primo rischio. Gli Assicurati sono tenuti a dichiarare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di DAS, ad esibirne copia. e) debbano sostenere vertenze di Diritto Civile, il cui valore in lite sia superiore a 500,00 euro, relative a: • controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; • controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Contraente; • controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il fabbricato. f) debbano presentare opposizione davanti l’autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: • D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • D. Lgs n. 152/2006 (Codice dell’ambiente); • L. 25/01/1994 n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) e successive integrazioni e modificazioni; • Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, (Norme per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici), e successive integrazioni e modificazioni.
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Forma di garanzia Base. La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati relativi al fabbricato indicato delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato in polizza:
11.2.1 siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o percontravvenzione;
11.2.2 subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza. La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, qualoraa causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) siano sottoposti sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa ; a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 11.5 Esclusioni, la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’art. 408 del cod. proc. pen., o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 Esclusioni;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a Fatto Illecito fatto illecito di terzi; sono terzi secondo la procedura ex art. 148 D. Lgs. n. 209/05. Sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
dc) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, relative a richieste presunte inadempienze proprie o di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazionecontroparte, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo esistente e in regola con le quali il pagamento delle rate di premio, non possa essere attivata in quanto non operante per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera in primo rischio. Gli Assicurati sono tenuti a dichiarare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di DAS, ad esibirne copia.
e) debbano sostenere vertenze di Diritto Civile, il cui valore in lite sia superiore a 500,00 euro250,00 Euro;
d) debbano presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, relative a: • controversie contrattuali adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; • controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Contraente; • controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il fabbricato.terzi;
f) debbano presentare opposizione davanti l’autorità avanti l’Autorità competente contro avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la Tale garanzia vale allorché la somma ingiuntaquando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: • D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • D. Lgs n. 152/2006 (Codice dell’ambiente); • L. 25/01/1994 n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) e successive integrazioni e modificazioni; • Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, (Norme per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici), e successive integrazioni e modificazioniresponsabilità.
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Samples: Assicurazione
Forma di garanzia Base. La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati relativi al fabbricato indicato nell’ambito dell’attività di impresa dichiarata in polizza, qualora:
a) siano sottoposti a procedimento penale per delitto Delitto colposo o per contravvenzioneContravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’artall’Art. 5 8.8 - Esclusioni;
b) siano sottoposti a procedimento penale per delitto Delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’art. 408 del cod. proc. pen., o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposogiudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazionegiudicato. Sono espressamente in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penaleper qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’artall’Art. 5 8.8 - Esclusioni;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a Fatto Illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo esistente e in regola con il pagamento delle rate di premio, non possa essere attivata in quanto non operante per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera in primo rischio. Gli Assicurati sono tenuti a dichiarare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di DAS, ad esibirne copia.
e) debbano sostenere vertenze di Diritto Civile, il cui valore in lite sia superiore a 500,00 euro, relative a: • controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; • controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Contraente; • controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il fabbricato.
f) debbano presentare opposizione davanti l’autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: • D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento UE 2016/79 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR), in materia di trattamento e protezione dei dati personali, successive integrazioni e modificazioni; • D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); • D. Lgs Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe; • D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente); • L. 25/01/1994 D. Lgs. n. 82 (Disciplina 231/2001 in tema di “Responsabilità amministrativa delle attività persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di puliziapersonalità giuridica”, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) norme analoghe e successive integrazioni integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini l’Assicurato/Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e modificazioni; • Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato/Contraente. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di Euro 2.500,00 per sinistro, n. 37, (Norme per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici), e successive integrazioni e modificazionigià compreso nel massimale indicato in polizza.
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Samples: Insurance Contract
Forma di garanzia Base. La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati del Contraente e delle Persone Assicurate relativi al fabbricato Condominio indicato in polizza, qualora:
a) siano sottoposti sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzionecontravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 Esclusioni;
b) siano sottoposti sottoposte a procedimento penale per delitto dolosodoloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolti prosciolte o assolti assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’artdell’Art. 408 del cod. proc. pen.del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Gli Assicurati Le Persone Assicurate sono sempre tenuti tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 3.5 Esclusioni;
c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a Fatto Illecito fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;danni
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo esistente e in regola con il pagamento delle rate di premio, non possa essere attivata in quanto non operante per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i rischi assicurati, la presente copertura opera in primo rischio. Gli Assicurati sono tenuti a dichiarare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di DAS, ad esibirne copia.
e) debbano sostenere vertenze di Diritto Civilediritto civile, il cui valore in lite sia superiore a 500,00 eurocompreso fra € 250 (euroduecentocinquanta) e € 52.000 (eurocinquantaduemila), relative a: • :
1. controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; • ;
2. controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Contraente; • Condominio;
3. controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali riguardanti il fabbricatoCondominio.
fe) debbano presentare opposizione davanti l’autorità avanti l’Autorità competente contro avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro€ 1.000 (euromille) . A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: • D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • D. Lgs n. 152/2006 (Codice dell’ambiente); • L. 25/01/1994 n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) e successive integrazioni e modificazioni; • Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, (Norme per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici), e successive integrazioni e modificazioni.:
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Samples: Assicurazione