Formalizzazione del rapporto. 1. L'Università stipula con i candidati dichiarati idonei apposito contratto, con il quale sono regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e d'erogazione dell'assegno. 2. Il rinnovo può essere disposto fino a tre mesi dopo la scadenza del contratto ed è subordinato: a. alla necessità di continuare i lavori al progetto/programma di ricerca; b. all'effettiva disponibilità finanziaria; c. alla valutazione positiva da parte del responsabile dell'attività scientifica, sulla base di una relazione da lui xxxxxxx, e al parere positivo del Preside o del Vicepreside alla Ricerca. 3. Gli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. 4. Il vincitore della presente procedura di valutazione comparativa è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca. Copia del regolamento è consegnata al titolare di assegno all'atto della stipula del contratto. 5. L'attività che il titolare dell'assegno di ricerca sarà chiamato ad espletare deve presentare le seguenti caratteristiche: a. carattere temporalmente definito; b. legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto; c. svolgimento in condizioni di autonomia sotto la direzione del supervisore, nei soli limiti del programma predisposto dal supervisore medesimo, senza orario di lavoro predeterminato.
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Samples: Research Assistant Contract, Rector's Decree for Research Assistant Contract, Procedura Di Valutazione Comparativa