Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende ai sensi del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999, attuativo dell’articolo 16 della Legge 196/97, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei serviziCCNL. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- professionale professionalizzante andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base cui all’articolo 2 lettera A) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 Aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi obbiettivi formativi definiti dal Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999 ed articolati nelle seguenti cinque quattro aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione – Competenze relazionali – Organizzazione ed economia; - disciplina economia – Disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza lavoro – Sicurezza sul lavoro; lavoro secondo il modello definito dalle parti o quello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero previsto dall’accordo applicativo del lavoro per la D.lgs 626 ( all. 5) che costituisce parte relativa al c.c.n.l. integrante del terziario, della distribuzione e dei servizipresente contratto. I contenuti di cui all’articolo 2 lettera B) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 Aprile 1998 e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi obbiettivi formativi, individuati nel Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999: - – conoscere i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendaleSettore; - – conoscere e saper sapere applicare le basi tecniche e tecniche/scientifiche della professionalità; - – conoscere e saper sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - – conoscere e saper sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari macchinari, e strumenti di lavoro); - – conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - – conoscere le innovazioni tecnologiche di prodotto, di processo e di contestointeresse settoriale; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziarioprofessionalizzanti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione
Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. C.C.N.L. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Dichiarazione a verbale Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
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Samples: www.unionesindacaleitaliana.eu
Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-tecnico- professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Dichiarazione a verbale Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Dichiarazione a verbale Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
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Samples: www.lepida.net
Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti conte- xxxx formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. C.C.N.L.. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base ba- se e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- carat- tere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno all’interno degli Enti enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione consen- tire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area pro- ficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque quattro aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; relazionali - organizzazione ed economia; economia - disciplina del rapporto di lavoro; lavoro - sicurezza sul lavoro; lavoro secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero (allegato) che costituisce parte integrante del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. presente C.C.N.L.. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza espe- rienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativifor- mativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; aziendale - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; professionalità - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; lavoro - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); ) - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; ambientale - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; contesto - secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero (allegato) che costituisce parte integrante del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. presente C.C.N.L.. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della del- la sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioniRegioni/province Pro- vince ed Associazioni associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare partico- lare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziarioattraver- so l’Ente Bilaterale Nazionale .
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. C.C.N.L.. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; formativo - competenze relazionali; relazionali - organizzazione ed economia; economia - disciplina del rapporto di lavoro; lavoro - sicurezza sul lavoro; lavoro secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; aziendale - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; professionalità - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; lavoro - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); ) - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; ambientale - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioniRegioni/province Province ed Associazioni associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le partiBilaterali validamente costituiti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale ai sensi del terziariopresente CCNL.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL I'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizilavoro. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzanteprofessionalizzante e possono essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- professionale andranno predisposti, predisposti anche all'interno degli Enti bilateralidell'Ente bilaterale, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini valide, alla fine della sperimentazione formazione degli apprendisti, le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilateraliE.BI.TE.N. L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning. Le partiOgni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, considerato in coerenza con le specificità delle diverse professionalità che compongono il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente artsettore investigativo. 58Gli eventuali periodi di addestramento compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziariosempre che si riferiscono alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle dal e parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello model o sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della del a distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli quel i a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno al 'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della del a categoria in modo da consentire l'acquisizione delle del e conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area nel 'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle nel e seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello livel o di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello model o sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della del a distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla sul a base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della del a professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello model o sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della del a distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno ef ettuato al 'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della del a sperimentazione le eventuali offerte of erte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle al e iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Dichiarazione a verbale Le parti, considerato il carattere sperimentale della del a normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla sul a opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività del 'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente nel 'ambito del 'Ente bilaterale nazionale del terziario.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. C.C.N.L Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; formativo - competenze relazionali; relazionali - organizzazione ed economia; economia - disciplina del rapporto di lavoro; lavoro - sicurezza sul lavoro; lavoro secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; aziendale - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; professionalità - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; lavoro - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); ) - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; ambientale - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. contesto Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioniRegioni/province Province ed Associazioni associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le partiBilaterali validamente costituiti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale ai sensi del terziariopresente ccnl.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. C.C.N.L. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. C.C.N.L. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL l'Isfol in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL l'Isfol in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, Terziario della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; : - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL l'Isfol in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. C.C.N.L. del terziario, terziario della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti Parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioniRegioni/province Province ed Associazioni associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilateraliBilaterali. Dichiarazione a verbale Le partiParti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente presente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale Bilaterale nazionale del terziarioTerziario.
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Samples: www.palariccione.com
Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Dichiarazione a verbale Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.
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Samples: Contratto Di Inserimento
Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL I'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizilavoro. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzanteprofessionalizzante e possono essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, predisposti anche all'interno degli Enti bilateralidell'Ente bilaterale, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini valide, alla fine della sperimentazione formazione degli apprendisti, le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilateraliE.BI.TE.N. L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning. Le partiOgni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, considerato in coerenza con le specificità delle diverse professionalità che compongono il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente artsettore investigativo. 58Gli eventuali periodi di addestramento compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziariosempre che si riferiscono alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. C.C.N.L.. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque quattro aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; relazionali - organizzazione ed economia; economia - disciplina del rapporto di lavoro; lavoro - sicurezza sul lavoro; lavoro secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero (allegato) che costituisce parte integrante del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. presente C.C.N.L.. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; aziendale - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; professionalità - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; lavoro - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); ) - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; ambientale - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; contesto - secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero (allegato) che costituisce parte integrante del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. presente C.C.N.L.. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioniRegioni/province Province ed Associazioni associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziariol’Ente Bilaterale Nazionale .
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende ai sensi del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999, attuativo dell’articolo 16 della Legge 196/97, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei serviziCCNL. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- professionale professionalizzante andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base cui all’articolo 2 lettera A) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 Aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi obbiettivi formativi definiti dal Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999 ed articolati nelle seguenti cinque quattro aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - – competenze relazionali; - – organizzazione ed economia; - – disciplina del rapporto di lavoro; - – sicurezza sul lavoro; lavoro secondo il modello definito dalle parti o quello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero previsto dall’accordo applicativo del lavoro per la Dlgs 626 ( all. 5) che costituisce parte relativa al c.c.n.l. integrante del terziario, della distribuzione e dei servizipresente contratto. I contenuti di cui all’articolo 2 lettera B) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 Aprile 1998 e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi obbiettivi formativi, individuati nel Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999: - – conoscere i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendaleSettore; - – conoscere e saper sapere applicare le basi tecniche e tecniche/scientifiche della professionalità; - – conoscere e saper sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - – conoscere e saper sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari macchinari, e strumenti di lavoro); - 42 – conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - – conoscere le innovazioni tecnologiche di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei serviziinteresse settoriale. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziarioprofessionalizzanti.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende apprendisti,ai sensi del Decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell’art.16 della L.196/97, gli Istituti faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei serviziCCNL. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare particolare, sia i contenuti a carattere trasversale di base trasversale, sia quelli a carattere tecnico- professionale professionalizzante andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria categoria, in modo da consentire l'acquisizione l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area l’apprendista nell’area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base cui all’art. 2 lett. A) del decreto del Ministro del Lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 ed articolati nelle seguenti cinque quattro aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; relazionali - organizzazione ed economia; economia - disciplina del rapporto di lavoro; lavoro - sicurezza sul lavoro; secondo il lavoro Quanto sopra nel rispetto del modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei serviziche sarà elaborato dall’Ente Bilaterale Nazionale. I contenuti di cui all’art. 2 lettera B) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998 e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza esperienze di lavoro lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel Decreto Ministeriale 20 maggio 1999: - conoscere i prodotti e i servizi di settore e contesto aziendaleSettore; - conoscere e saper sapere applicare le basi tecniche e tecniche/scientifiche della professionalità; - conoscere e saper sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari attrezzature e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; - conoscere le innovazioni tecnologiche di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei serviziinteresse settoriale. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti. Il rapporto di base apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: II livello 36 mesi III livello e tecnico-professionaliIII super 24 mesi IV livello e IV super 24 mesi V livello 24 mesi VI livello (aiuto meccanico) 18 mesi La G.P.G., assunta con Contratto di apprendistato, é inquadrata al VI° livello e vi rimane per i primi 12 mesi di servizio. Le parti firmatarie Il passaggio della G.P.G. dal VI° al V° livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel VI° livello. Il passaggio della G.P.G. dal V° al IV° livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di 24 mesi (12 mesi di permanenza nel VI° livello.e 12 mesi di permanenza nel V° livello) Ai fini dell’applicazione del presente c.c.n.larticolo i datori di lavoro devono presentare, prima dell’inoltro della richiesta dell’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro, copia della stessa alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art.6, prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità. considerano A livello di competenza tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, possono essere realizzate intese – da trasmettersi agli Enti Bilaterali interessati – che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal presente articolo. Sono fatte salve altresì valide maggiori durate previste dalla contrattazione di secondo livello già vigenti. Gli Istituti terranno in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui Contratto di apprendistato, stipulato ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali sensi dei precedenti articoli, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e sindacali competentiquelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilateralirapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le partiLa limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo Contratto di apprendistato. La non conferma nei termini sopra indicati, considerato il carattere sperimentale della implica la perdita dei benefici di cui alla normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziariocontrattuale sull’apprendistato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata
Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti Parti stipulanti il presente c.c.n.l. C.C.N.L. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei serviziLavoro. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzanteprofessionalizzante e possono essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le parti Parti Sociali firmatarie del presente c.c.n.l. C.C.N.L. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioniRegioni/province Province ed Associazioni associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilateraliBilaterali validamente costituiti, ai sensi del presente C.C.N.L.. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning. Le partiOgni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, considerato in coerenza con le specificità delle diverse professionalità che compongono il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente artsettore investigativo. 58Gli eventuali periodi di addestramento compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziariosempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.
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Formazione: contenuti. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico- tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque quattro aree di contenuti: - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero (allegato) che costituisce parte integrante del lavoro per la parte relativa al presente c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto; secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero allegato che costituisce parte integrante del lavoro per la parte relativa al presente c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-tecnico- professionali. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente l'Ente bilaterale nazionale del terziarionazionale.
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